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| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 17 gennaio 2006 |  | Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture  di  salvataggio  gonfiabili,  dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Stazione di revisione «Punto Nave Marine Service S.r.l.», in Ortona. |  | 
 |  |  |  | IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 
 Visto   il   decreto   del  Comandante  generale  del  Corpo  delle capitanerie  di  porto  16 luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  191 del 16 agosto 2002, recante modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili,  dei  dispositivi  di  evacuazione  marini e degli sganci idrostatici;
 Visto   il   decreto   del  Comandante  generale  del  Corpo  delle capitanerie   di   porto  4 marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, con il quale e' stata approvata la stazione di revisione «Punto Nave Marine Service S.r.l.», con sede in Ortona (Chieti), via Cervana s.n.;
 Vista  l'istanza in data 29 settembre 2005 della succitata stazione di  revisione,  intesa  ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'amministrazione a seguito di cambio di sede;
 Preso  atto  del  giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita  della  Direzione  marittima  di  Pescara  con verbale in data 25 ottobre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  approvata  la  stazione di revisione «Punto Nave Marine Service S.r.l.»,  con  sede  in  Ortona (Chieti), Zona artigianale - Contrada Casone, s.n.
 |  |  |  | Art. 2. La  stazione  di  cui  all'art.  1  e'  abilitata  ad effettuare la revisione  della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale  deve  ottenere  e  mantenere  apposito accreditamento, pena la revoca   della   presente   approvazione,   da   parte  dei  relativi costruttori:
 zattere di salvataggio gonfiabili;
 sganci idrostatici.
 |  |  |  | Art. 3. L'acquisizione  di  nuovi  accreditamenti  da parte dei costruttori dovra'  essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Pescara.
 La   stazione   di  revisione  dovra'  adeguatamente  pubblicizzare l'elenco  delle  marche e delle varie tipologie di dispositivi che e' abilitata a revisionare.
 |  |  |  | Art. 4. Il  decreto  del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, citato in premessa, e' abrogato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 17 gennaio 2006
 
 Il comandante generale: Dassatti
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