Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2006
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l., con decreto 6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 24 febbraio 2006;
Considerato che l'Associazione culturale cultori della nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 febbraio 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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