| 
| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 gennaio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato   «O.C.P.A.  -  Organismo consortile  per  il  controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.»,  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3  maggio  2005  e  1°  settembre  2005  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato   O.C.P.A.  Organismo  consortile  per  il  controllo  sui formaggi  sardi  a  D.O.P.,  con  decreto del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 2 febbraio 2006;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di origine protetta «Fiore Sardo», allo schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 5 maggio 2005, protocollo numero 62146;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 3 luglio 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo O.C.P.A. - Organismo  consortile  per  il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con  sede  in  Olmedo  (Sassari),  Localita'  Bonassai,  con  decreto 3 luglio  2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine  protetta  «Fiore  Sardo» registrata con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno1996, gia' prorogata con decreti  10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005  e  1°  settembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 3 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 gennaio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |