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| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 gennaio 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta «Robiola di Roccaverano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista   l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del formaggio di Roccaverano, con sede in Roccaverano (Asti), via Roma n. 8,  intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione della  denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n. 64914 del 12 settembre 2005, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  10 gennaio  2006,  con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ricadendo la  stessa  sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta   «Robiola   di  Roccaverano»,  in  attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio per la tutela  del formaggio di Roccaverano, assicuri la protezione a titolo transitorio  a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Robiola  di Roccaverano»,  secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo 5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Robiola  di  Roccaverano»,  che  recepisce  le  modifiche  richieste Consorzio  per la tutela del formaggio di Roccaverano e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Robiola  di Roccaverano», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 gennaio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  FORMAGGIO ROBIOLA DI ROCCAVERANO -
 DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP).
 
 La  denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» e' riservata   esclusivamente   al   formaggio  prodotto,  stagionato  e marchiato  nella zona di produzione e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 La  DOP  «Robiola  di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle  facce  e' compreso tra 10 e 13 cm, con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.
 Questi  parametri  sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.
 La Robiola di Roccaverano si produce per l'intero arco dell'anno, e' un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, affinatura o stagionatura.
 Le   caratteristiche   sensoriali   del   formaggio  «Robiola  di Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in: Prodotto fresco:
 Crosta:  puo'  presentarsi  sotto  forma  di  una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente.
 Aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino.
 Pasta: di colore bianco latte.
 Struttura: cremosa, morbida.
 Sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo. Prodotto affinato o stagionato:
 Crosta: presenta una fioritura naturale di muffe.
 Aspetto  esteriore:  bianco  crema, paglierino oppure leggermente rossiccia.
 Pasta: di colore bianco latte.
 Struttura:  morbida e leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, puo' essere cremosa nel sottocrosta.
 Sapore e aroma: saporito.
 Prodotto secco:
 Crosta: secca e dura.
 Aspetto esteriore: paglierino o rossiccia.
 Pasta: di colore crema e/o giallo.
 Struttura: compatta.
 Sapore e aroma: fortemente saporito.
 Nella  Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della stagionatura.
 I parametri di riferimento per la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:
 grasso: minimo 40% sul secco;
 sostanze proteiche: minimo 34% sul secco;
 ceneri: minimo 3% sulla materia secca.
 Per  la  produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo  intero  di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze   Piemontese   e  Bruna  Alpina  e  loro  incroci,  proveniente esclusivamente  dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte  crudo  intero  di  capra in purezza o in rapporto variabile in misura  minima  del 50% con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura   massima  del  50%,  proveniente  da  mungiture  consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore.
 L'alimentazione  degli  ovi-caprini  e' ottenuta dal pascolamento degli  animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e  dall'utilizzo  di  foraggi  verdi  e/o  conservati  e  granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
 Gli  appezzamenti  di  prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.
 L'alimentazione   delle   vacche   puo'   essere  costituita  dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
 L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione  per  una  quota percentuale superiore all'80%. E' vietato l'uso  di insilati di mais e di foraggio. Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati.
 E'  vietato  l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.
 Durante  tutte  le fasi di lavorazione non e' consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari.
 Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali  ed  autoctoni  dell'area  di  produzione  (lattoinnesti e/o sieroinnesti), e' addizionato con caglio di origine animale non prima che  sia  iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura compresa tra i 18 0C e i 24 0C e viene lasciato a riposo, alla stessa temperatura,  per  un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle  condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi   delicatamente  al  trasferimento  della  cagliata  acida  in appositi  stampi  forati  muniti di fondo. Prima della formatura puo' essere  effettuato  uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama  fine.  La  sosta  negli  stampi  si  protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.
 La  salatura  deve  essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto  durante  i  rivoltamenti  oppure al termine del processo di formatura.  La  maturazione  naturale viene effettuata conservando il prodotto  fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della  messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi e'  consentita  la  vendita  o  la  prosecuzione della maturazione in azienda  e/o  a carico degli affinatori (stagionatori). A partire dal quarto  giorno  dalla  messa  negli  stampi  e'  consentito  l'uso di vegetali  aromatizzanti.  La  Robiola  di  Roccaverano e' considerata stagionata  a  partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi. La Robiola  di  Roccaverano e' considerata secca quando ha raggiunto una maturazione di almeno trenta giorni dalla messa negli stampi.
 All'atto  dell'immissione  al  consumo,  al formaggio deve essere applicato,  a  sigillo della confezione, il logo comunitario adesivo. Il  logo della denominazione e' costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo  grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, e' disegnata  una  torre  con  i merli sovrastanti ispirata alla storica torre  del  Comune  di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una  forma  di  Robiola  di  Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio  colorato  di  verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento  sinuoso  tipico  delle  colline  della  Langa.  Il tutto inserito  in  una  corona  circolare di colore verde scuro recante la scritta  in  bianco  a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e con  in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto  il  logo  e'  stampato  su  sfondo  bianco. Alla base del logo comunitario  viene  riportato  il  codice identificativo dell'azienda produttrice  e  il  numero progressivo di marchiatura: su sfondo ocra per  la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto.
 Solo  a  seguito  di  tale  marchiatura il prodotto potra' essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta «Robiola di Roccaverano».
 Ogni  singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e  marchiata.  Qualora  il  formaggio  «Robiola di Roccaverano» venga trasferito  non  confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti  all'interno  della  zona di produzione per il proseguimento della   maturazione,   deve   essere  accompagnato  da  un  documento riportante:
 il  numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto;
 la dicitura «Robiola di Roccaverano»;
 il numero dei rispettivi loghi comunitari nonche' l'indicazione della loro numerazione progressiva.
 I    prodotti   ottenuti   dall'elaborazione   del   prodotto   a denominazione  sono  immessi  al  consumo  in  confezioni  recanti il riferimento   alla   denominazione   senza   l'apposizione  del  logo comunitario a condizione che:
 il prodotto a denominazione costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
 gli utilizzatori del prodotto a denominazione siano autorizzati dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in  Consorzio  incaricato alla tutela  dal  Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92.
 La   zona   di  provenienza  del  latte,  di  trasformazione,  di raggiungimento    dei    termini    di   maturazione   previsti,   il confezionamento    e   la   marchiatura   comprende   il   territorio amministrativo dei seguenti comuni:
 Provincia   di   Asti:  Bubbio,  Cessole,  Loazzolo,  Mombaldone, Monastero  Bormida,  Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime.
 Provincia  di Alessandria: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana,  Montechiaro  d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno ed il territorio del  comune  di  Cartosio  ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.
 
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