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| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 17 gennaio 2006 |  | Autorizzazione,  all'organismo  di  controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare»,  ad  effettuare  i controlli   sulla  denominazione  «Provolone  del  Monaco»,  protetta transitoriamente  a  livello  nazionale  con  decreto ministeriale 11 luglio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto   il  decreto  ministeriale  11 luglio  2005,  relativo  alla protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Provolone  del  Monaco»,  trasmessa  alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le Regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione  del  Comitato  per la registrazione della denominazione  d'origine  del  Provolone del Monaco, con sede in Vico Equense  (Napoli),  via  D.  Caccioppoli  n.  25, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul  prodotto  di  che  trattasi,  l'Istituto  «IS.ME.CERT.  Istituto mediterraneo  di  certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo   privato   di   controllo   «IS.ME.CERT.   -  Istituto mediterraneo  di  certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via  G.  Porzio  -  Centro  direzionale Isola G/1, e' autorizzato, ai sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le  funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Provolone del Monaco», protetta   transitoriamente   a   livello   nazionale   con   decreto ministeriale 3 febbraio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi del comma 4 dell'art.  14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu'   in   possesso   dei   requisiti   ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  non puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione «Provolone del Monaco», cosi' come depositati presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  dovra' assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda  ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale dell'11 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione  «Provolone del Monaco» da parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo    privato    autorizzato   «IS.ME.CERT.   -   Istituto mediterraneo   di   certificazione   agroalimentare»   comunica   con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione  «Provolone  del  Monaco» anche mediante immissione nel sistema   informatico   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  immette  nel sistema informatico del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione «Provolone del Monaco» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  nel  primo  comma  del  presente articolo e nell'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla regione Campania.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione   agroalimentare»   e'   sottoposto   alla   vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione  Campania,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  12  della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 17 gennaio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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