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| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2005, n. 296 |  | Regolamento  concernente  i  criteri e le modalita' di concessione in  uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
 Vista  la  legge  11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina delle  concessioni  e  delle  locazioni  di beni immobili demaniali e patrimoniali  dello  Stato  in  favore  di enti o istituti culturali, degli  enti  pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla  riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle  agenzie  fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo, ed in particolare l'articolo  19, comma 10-bis, il quale stabilisce che i beni immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilita' di utilizzazione nei  modi  previsti  dai  commi  da 01 a 10 del medesimo articolo 19, possono  essere  assegnati  in concessione, anche gratuitamente, o in locazione,  anche  a  canone  ridotto,  secondo  quanto stabilito con regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41,  recante  il  regolamento  di  semplificazione  del  procedimento relativo  alle  concessioni  e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali  dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici  territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici;
 Vista  la  legge  2  aprile  2001,  n. 136, recante disposizioni in materia  di  sviluppo,  valorizzazione,  ed  utilizzo  del patrimonio immobiliare  dello  Stato,  nonche'  altre disposizioni in materia di immobili pubblici, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed in  particolare  l'articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e locazioni a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi;
 Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare l'articolo 3,  concernente  l'assegnazione  in comodato gratuito in favore degli oratori di immobili di proprieta' statale;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
 Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso dalla  sezione  consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2005;
 Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 5346 del 4 marzo 2005;
 Udito  il  parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella concernente l'articolo 11, comma 1, lettera g), in quanto:
 a)  i  "fini  di  rilevante  interesse  nel  campo della cultura, dell'ambiente,   della  sicurezza  pubblica,  della  salute  e  della ricerca",  richiamati nella disposizione regolamentare, costituiscono mera  specificazione  dei fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza  sociale  genericamente  previsti  dall'articolo  19, comma 10-bis, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 b)  l'esclusione  dal  novero  dei  soggetti beneficiari a canone agevolato  di  coloro  che  gia'  godono  di  agevolazioni  fiscali o contributive  o  ricevono benefici, in qualunque forma, dallo Stato o da  altra  pubblica  amministrazione  risponde alla necessita' di non procurare  ulteriori ingiustificati vantaggi a favore di soggetti che risultano  gia'  in  qualche  modo  favoriti,  rispetto alla restante generalita' dei beneficiari;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.   Il   presente   regolamento  disciplina  il  procedimento  per l'affidamento  in  concessione,  anche gratuita, ovvero in locazione, anche  a  canone  ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello  Stato,  gestiti  dall'Agenzia  del  demanio,  destinati ad uso diverso da quello abitativo e:
 a)  non  idonei  ovvero  non  suscettibili  di  uso  governativo, concreto ed attuale;
 b)  non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di  cui  ai commi da 01 a 10 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
 c)  non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di  cui  al  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
 d)  che  non sono oggetto delle procedure di cui al decreto-legge 15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
 e)  non  inseriti  in  elenchi  di  beni  dismissibili,  ai sensi dell'articolo  3,  comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia deg1i atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
 12 settembre 1988:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 (Norme
 sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
 generale   dello   Stato)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
 - La   legge  11 luglio  1986,  n.  390,  abrogata  dal
 presente regolamento, recava: «Disciplina delle concessioni
 e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
 dello  Stato  in favore di enti o istituti culturali, degli
 enti  pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali,
 di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».
 - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
 ordinario.
 - Il   decreto   legislativo   3 luglio  2003,  n.  173
 (Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
 finanze  e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
 legge  6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.
 - Si  riporta il testo dell'art. 19, comma 10-bis della
 legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
 per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo), pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento
 ordinario:
 «10-bis.  I  beni  immobili  per  i  quali non sussiste
 possibilita'  di  utilizzazione nei modi previsti dai commi
 da  01  a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
 gratuitamente,  o  in  locazione,  anche  a canone ridotto,
 secondo  quanto  stabilito  con  regolamento  da emanare ai
 sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  su  proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
 dei seguenti principi:
 a) autorizzazione della concessione o della locazione
 ai   soggetti  interessati  da  parte  del  Ministro  delle
 finanze;
 b) utilizzazione   dei  beni  ai  fini  di  interesse
 pubblico o di particolare rilevanza sociale;
 c) individuazione  della  tipologia  dei  beni  per i
 quali e' necessaria l'autorizzazione;
 d) revoca   della   concessione   o  risoluzione  del
 contratto   di   locazione  in  caso  di  violazione  delle
 prescrizioni contenute nell'autorizzazione;».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
 2001,  n.  41,  abrogato  dal  presente regolamento recava:
 «Regolamento  di  semplificazione del procedimento relativo
 alle  concessioni  e locazioni di beni immobili demaniali e
 patrimoniali  dello  Stato  a  favore  di  enti  o istituti
 culturali,  enti  pubblici  territoriali, aziende sanitarie
 locali,  ordini  religiosi  ed  enti  ecclesiastici  n.  1,
 allegato 1, della legge n. 50/1999.
 - Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 4 della legge
 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo,
 valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello
 Stato,  nonche'  altre  disposizioni in materia di immobili
 pubblici.),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
 20 aprile 2001:
 «Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  beni immobili
 concessi  in uso a universita' statali, di trasferimento di
 beni  immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre
 1993,  n.  579,  e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
 riscatto  di  alloggi residenziali pubblici, di concessione
 in   uso   di   beni  dello  Stato  adibiti  al  culto,  di
 realizzazione  di immobili del Ministero delle finanze e di
 trasferimento  di immobili ai consorzi di bonifica). - 1. -
 3. (Omissis).
 4.  I  beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a
 luoghi  di  culto,  con le relative pertinenze, in uso agli
 enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente
 al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli
 immobili  costituenti  abbazie, certose e monasteri restano
 in  ogni  caso  in vigore le disposizioni di cui all'art. 1
 della  legge  11 luglio  1986,  n.  390. Con regolamento da
 emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400, sono individuate le modalita' di
 concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello
 Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
 degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli
 enti ecclesiastici beneficiari.».
 - La  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  - legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale   n.   305   del  31 dicembre  2002,  supplemento
 ordinario.
 - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° agosto
 2003,  n.  206  (Disposizioni  per  il riconoscimento della
 funzione  sociale  svolta  dagli  oratori  e dagli enti che
 svolgono  attivita'  similari  e  per la valorizzazione del
 loro ruolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
 6 agosto 2003:
 «Art.  3.  -  1.  Ai  fini  della  realizzazione  delle
 finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni,
 gli  enti  locali,  nonche'  le  comunita'  montane possono
 concedere in comodato, ai soggetti di cui all'art. 1, comma
 1,  beni  mobili  e  immobili,  senza  oneri a carico della
 finanza pubblica.».
 - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
 dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
 della  legge  6  luglio  2002, n. 137), e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento
 ordinario  e cosi' corretto con Comunicato 26 febbraio 2004
 (Gazzetta Ufficiale, 26 febbraio 2004, n. 47).
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 19, commi da 01 a 10
 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:
 «Art.   19   (Beni   immobili   statali).   -   01.  Le
 amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti
 pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle
 fmanze  e  all'Agenzia  del  demanio,  dalla  data di piena
 operativita'  della  stessa, determinata ai sensi dell'art.
 73,  comma 4,  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,   lo  sviluppo,  la  valorizzazione  o  l'utilizzo  di
 determinati  beni  o  complessi  immobiliari appartenenti a
 qualsiasi   titolo  allo  Stato,  presentando  un  apposito
 progetto.
 1.   Nell'ambito  dei  processo  di  dismissione  o  di
 valorizzazione   del  patrimonio  immobiliare  statale,  il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, e,
 relativamente  agli  immobili  soggetti  a  tutela,  con il
 Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche',
 relativamente  agli  immobili soggetti a tutela ambientale,
 con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di
 contabilita'  di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
 per  azioni,  anche  appositamente  costituite,  compendi o
 singoli  beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
 per  legge  o  per provvedimento amministrativo o per altro
 titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
 Stato che non ne dispongano per usi govemativi, per la loro
 piu'   proficua  gestione.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno
 o  piu'  consulenti  immobiliari  o  finanziari, incaricati
 anche  della  valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
 alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure
 competitive  tra  primarie  societa' nazionali ed estere. I
 consulenti    immobiliari   e   finanziari   sono   esclusi
 dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
 reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di
 conferimento  o  di  vendita  per le quali abbiano prestato
 attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini'
 di  quanto  previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
 determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
 rivalutata.  I  valori  di vendita sono determinati in base
 alla  stima  del  consulente  di  cui al presente comma. Lo
 Stato  e'  esonerato  dalla consegna dei documenti relativi
 alla  proprieta'  o  al diritto sul bene. Il Ministro delle
 finanze  produce  apposita dichiarazione di titolarita' del
 diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
 Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
 alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini
 stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
 della presente legge.
 1-bis.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
 successive modificazioni.
 1-ter.   All'atto   della   costituzione  dell'apposita
 societa'  ai  sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
 e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
 cui  circoscrizione  ricadono  i  beni,  se  il progetto di
 valorizzazione  e  gestione  dei  beni  e' presentato dagli
 stessi  comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa' e'
 rappresentato   dal   valore   dei   beni   conferiti.   La
 partecipazione  di  altri  soci  pubblici o privati avviene
 mediante  aumento  di capitale riservato ai soci stessi, da
 sottoscrivere  esclusivamente  in danaro. Se il progetto e'
 presentato  da  una  amministrazione  dello Stato ovvero da
 altri  soggetti  pubblici  o  privati, si applica l'art. 3,
 comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 l-quater.   Fino   alla   data  di  piena  operativita'
 dell'Agenzia  del  demanio,  determinata ai sensi dell'art.
 73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  le  azioni  dello  Stato  spettano  al  Ministero del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. I
 proventi   comunque  derivanti  dalle  partecipazioni  alla
 societa'   di   cui  al  comma  1-ter,  ovvero  dalla  loro
 alienazione,  sono  ripartiti  in  proporzione  delle quote
 possedute.  Nel  caso  in cui i progetti di valorizzazione,
 sviluppo,  utilizzo  o  gestione  riguardino  immobili  del
 Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
 attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
 e  per  i  fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
 legge.
 2. (Abrogato).
 3.  Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
 essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
 corrispondono  un  compenso  annuo  allo  Stato a titolo di
 corrispettivo per la loro utilizzazione.
 4.  Il  capitale  delle societa' di cui al comma 1-ter,
 fermi  restando  i  vincoli  gravanti sui beni, puo' essere
 ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
 5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
 della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
 14   della   legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  per  la
 individuazione  di  beni  e  di  diritti  reali immobiliari
 costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
 all'art.  14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n. 86, e
 successive  modificazioni.  E' inoltre soppresso il termine
 per  promuovere  la  costituzione  di  fondi  istituiti con
 l'apporto  dei  beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
 della citata legge n. 662 del 1996.
 6.   Possono  essere  affidati  in  concessione  o  con
 contratto  a  privati  o  ad amministrazioni pubbliche, che
 promuovono  e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
 l'adattamento,  la  ristrutturazione  o la ricostruzione di
 beni  immobili  non  piu'  utilizzati  dall'amministrazione
 statale   e   dagli  enti  locali,  per  la  loro  proficua
 utilizzazione   da   parte  degli  stessi  soggetti  e  con
 corresponsione,  per  il tempo di godimento dei beni, di un
 prezzo  all'amministrazione  statale  ed  agli  enti locali
 fissato  tenendo  conto  dell'impegno finanziario derivante
 dall'esecuzione  del  progetto  e del valore di mercato del
 bene.  La  revoca  della  concessione  o la risoluzione del
 contratto  possono essere disposte, in accordo con il terzo
 finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte dei
 concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
 assunte con il terzo finanziatore.
 6-bis.  Nei  casi  in  cui  il  progetto  di  sviluppo,
 valorizzazione  o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
 presentato  ai  sensi  del  comma 1  richieda,  per  la sua
 attuazione,    decisioni   rimesse   alle   competenze   di
 amministrazioni  pubbliche  diverse  da quella proponente e
 dall'Agenzia   del   demanio,   puo'   essere  nominato  un
 commissario   straordinario   del   Governo,  da  scegliere
 preferibilmente  tra  i  componenti  della giunta regionale
 competente   per   territorio,   che  promuove  e  cura  il
 coordinamento  degli adempimenti necessari, ivi compresa la
 convocazione  di  una  conferenza di servizi ai sensi degli
 articoli da  14  a  14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
 241,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni.  Il
 commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
 interessate,  diverse  da  quella proponente e dall'Agenzia
 del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
 6-ter.   Per   particolari   esigenze,   connesse  alla
 localizzazione  e concentrazione degli immobili o complessi
 imnmobiliari  per  i  quali  siano  stati  proposti,  o sia
 opportuno  promuovere,  gli  interventi di cui al comma 01,
 puo'    essere   nominato,   in   luogo   del   commissario
 straordinario  previsto  dal  comma  6-bis,  un commissario
 straordinario   dei   Governo   con  competenza  estesa  al
 territorio  regionale,  con  i  compiti  di cui al predetto
 comma 6-bis.
 6-quater.  La  conferenza  di  servizi,  per quanto non
 previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
 con  gli  effetti  di  cui  agli articoli da 14 a 14-quater
 della   legge   7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive
 modificazioni  e  integrazioni.  La  conferenza  approva il
 progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le varianti ai
 piani  di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
 nonche',  per  gli  immobili adibiti ad uso governativo, su
 proposta  del  commissario  straordinario  del Governo, ove
 nominato,    una    loro   diversa   destinazione,   previa
 rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
 servizi  fissa  altresi'  il  termine  entro  il  quale  il
 progetto  medesimo  deve essere attuato. L'approvazione del
 progetto  o  dei  piani  di  cui, rispettivamente, ai commi
 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
 dell'intervento,  il  trasferimento  della proprieta' degli
 immobili  a  favore  degli  enti  interessati.  Se e' stata
 costituita  la  societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
 esecutivo  dell'intervento  di  sviluppo,  valorizzazione e
 utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il relativo
 piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'
 medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
 termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
 dei Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la
 retrocessione del bene allo Stato.
 6-quinquies.  I  beni immobili appartenenti allo Stato,
 per   i  quali  non  siano  stati  presentati  progetti  di
 valorizzazione  o  gestione  ai  sensi  del  comma  01, non
 adibiti   ad  uso  governativo  ma  compresi  in  piani  di
 sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
 province  o  regioni sul cui territorio insistono, sono, su
 richiesta  degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
 sulla   base  di  apposita  convenzione  che  determina  le
 condizioni  e  le modalita' del trasferimento e le quote di
 partecipazione  dello  Stato  alla  fruizione  dei proventi
 derivanti   dalla  successiva  valorizzazione,  gestione  o
 dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
 beni  stessi  allo  Stato,  con  decreto del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri, in caso di mancata attuazione del
 piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
 stabilito  nella  convenzione. Si applicano le modalita' di
 seguito  indicate.  I  piani di sviluppo, valorizzazione od
 utilizzo  devono  essere  sottoposti  ad  una conferenza di
 servizi,  istruita  da  un  commissario  straordinario,  da
 scegliere  preferibilmente  tra  i  componenti della giunta
 regionale  competente  per  territorio,  nominato  ai sensi
 dell'art.   11  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
 convocata  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, cui
 partecipano  gli  enti  locali  nel cui ambito territoriale
 insistono   gli   immobili   oggetto   del  piano,  nonche'
 rappresentanti    delle   altre   amministrazioni   statali
 interessate,  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  e  dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
 operativita'  di  cui  all'art.  73,  comma  4, del decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di
 servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
 7. All'attuazione delle disposizioni del presente art.,
 salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti
 del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,   del  Ministro  delle  finanze  e  degli  altri
 Ministri competenti.
 8.  Resta  comunque  fermo quanto disposto dall'art. 3,
 comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 8-bis.  Il commissario straordinario, ove verifichi, in
 sede    di   conferenza   di   servizi,   l'inerzia   delle
 amministrazioni  dello  Stato  o  l'emergere di valutazioni
 contrastanti  tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
 la  procedura  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma 2
 dell'art.  5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
 dall'art.  12,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio
 1999, n. 303.
 9.  Al  primo  periodo  del  comma 5 dell'art. 12 della
 legge  15  maggio  1997,  n.  127,  la parola: «novanta» e'
 sostituita dalla seguente: «centoventi».
 9-bis.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al  presente
 articolo   abbiano  ad  oggetto  immobili  appartenenti  al
 demanio  storico-artistico,  si  applicano  le disposizioni
 dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
 previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
 all'art.  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
 368.
 10.  Sulla  attuazione  delle disposizioni del presente
 articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
 patrimonio  immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
 del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle
 finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
 10-bis - 10-quater. (Omissis). ».
 - Il    decreto-legge    23 novembre   2001,   n.   351
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
 valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
 sviluppo  dei  fondi comuni di investimento immobiliare) e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001,
 n.  224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
 1,  legge  23 novembre  2001, n. 410 (Gazzetta Ufficiale n.
 274 del 24 novembre 2001).
 - Il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
 finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
 razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
 prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
 comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
 patrimonio   e   finanziamento   delle  infrastrutture)  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 17 aprile
 2002,  e  convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
 1,  legge 15 giugno 2002, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 139
 del 15 giugno 2002).
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 112 della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
 della   finanza   pubblica),   pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.   303   del  28 dicembre  1996,  supplemento
 ordinario.
 «112.  Per  le  esigenze  organizzative  e  finanziarie
 connesse  alla  ristrutturazione  delle  Forze  armate, con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
 proposta  del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
 tesoro  e  delle  finanze, sono individuati gli immobili da
 inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
 secondo le seguenti procedure:
 a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
 dei  beni  potranno essere effettuate, anche in deroga alla
 legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
 ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909,
 n.  454,  nonche'  alle  norme  sulla contabilita' generale
 dello   Stato,   fermi   restando   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
 di  apposito  incarico  a  societa'  a  prevalente capitale
 pubblico,  avente  particolare qualificazione professionale
 ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
 b) relativamente  alle  attivita'  di utilizzazione e
 valorizzazione,  nonche'  permuta  dei beni che interessino
 enti   locali,  anche  in  relazione  alla  definizione  ed
 attuazione  di  opere  ed  interventi,  si potra' procedere
 mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
 quanto  disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
 142;
 c) alla   determinazione   del  valore  dei  beni  da
 alienare   nonche'  da  ricevere  in  permuta  provvede  la
 societa'  affidataria  tenendo  conto della incidenza delle
 valorizzazioni  conseguenti  alle  eventuali  modificazioni
 degli  strumenti  urbanistici  rese  necessarie dalla nuova
 utilizzazione.  La  valutazione  e'  approvata dal Ministro
 della difesa a seguito di parer espresso da una commissione
 di  congruita'  nominata  con  decreto  del  Ministro della
 difesa,  composta  da esponenti dei Ministeri della difesa,
 del  tesoro,  delle  finanze,  dei  lavori pubblici e da un
 esperto  in  possesso  di  comprovata  professionalita' nel
 settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,
 presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
 dello Stato;
 d) i  contratti di trasferimento di ciascun bene sono
 approvati  dal  Ministro  della difesa; l'approvazione puo'
 essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
 riferimento  ai  termini ed alle modalita' di pagamento del
 prezzo  e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto
 alle   esigenze   della   Difesa   anche   se  sopraggiunte
 successivamente all'adozione del programma;
 e) ai  fini  delle  permute e delle alienazioni degli
 immobili  da  dismettere,  secondo  appositi  programmi, il
 Ministero  della  difesa comunica l'elenco di tali immobili
 al  Ministero  per  i  beni  culturali ed ambientali che si
 pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
 della  comunicazione  in  ordine alla eventuale sussistenza
 dell'interesse  storico  artistico  individuando,  in  caso
 positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
 stessi.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse si
 applicano   le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 24  e
 seguenti   della   legge   1° giugno   1939,  n.  1089.  Le
 approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
 sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
 giorni dalla ricezione della richiesta;
 f)(Abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Procedimento
 1.  Le  concessioni  e  le  locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali  dello  Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.
 2.  Fermi  restando  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni contenute nel bando di gara, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.
 3. Si procede a trattativa privata, quando:
 a)  e'  andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;
 b)  in  ragione  della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile,  il  canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000;
 c)  un  soggetto  gia'  concessionario  o  locatario  di  un bene immobile   di   proprieta'   dello   Stato  chiede  l'affidamento  in concessione  o  in  locazione  di  un altro bene immobile costituente pertinenza  del  bene  gia'  locato  o  dato  in  concessione  ovvero confinante   con   quest'ultimo.  La  superficie  del  bene  immobile confinante  da  concedere  o  da  locare non puo' essere superiore al venti  per  cento  della superficie totale originariamente concessa o locata;
 d)  nei  casi  di rinnovo dell'atto di concessione o locazione di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento.
 4.  Le  concessioni  e le locazioni possono essere rinnovate per lo stesso  termine  di  durata  originariamente stabilito, in favore del soggetto  concessionario  o  locatario,  previa  rideterminazione del canone e verifica:
 a)  del  comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  ivi  incluso  quello del regolare pagamento del canone, nonche' l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;
 b)  dell'inesistenza  di  domande  di  altri  soggetti pubblici o privati interessati alla concessione;
 c)   della   possibilita'   concreta   di   una   piu'   proficua valorizzazione dell'immobile.
 5.  La domanda di rinnovo e' presentata alla Filiale competente non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto.
 |  |  |  | Art. 3. Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione
 1. Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento  di concessione ovvero la stipulazione del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni.
 2.  Qualora,  nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per  la  stipulazione  del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  2, commi 1, 2 e 3, non compare,   l'Agenzia   del   demanio,   in  mancanza  di  una  valida giustificazione,   lo   dichiara  decaduto  dalla  aggiudicazione  ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.
 |  |  |  | Art. 4. Condizioni delle concessioni e delle locazioni
 1. Il canone ordinario e' commisurato ai prezzi praticati in regime di   libero   mercato   per  analoghe  tipologie,  caratteristiche  e destinazioni  d'uso  dell'immobile,  come  accertati  dai  competenti uffici dell'Agenzia del demanio.
 2.  Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le   famiglie   di   operai   ed  impiegati,  verificatasi  nell'anno precedente.
 3.  La  durata  della concessione e della locazione e' stabilita in anni  sei.  Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove:
 a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti,  pena  la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione;
 b)  quando l'Agenzia del demanio, con determinazione motivata, ne ravvisa  l'opportunita',  in  relazione  alle  caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo.
 |  |  |  | Art. 5. Decadenza e revoca della concessione
 1.   In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  derivanti  dalla concessione  la  competente filiale dell'Agenzia del demanio dichiara la  decadenza  dalla  concessione.  Il  provvedimento di decadenza e' adottato   nel   termine   di   sessanta   giorni   dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 2.   La   competente   filiale  dell'Agenzia  del  demanio  dispone accertamenti   periodici   in  ordine  all'esatto  adempimento  degli obblighi   assunti   dal   concessionario   ed  all'osservanza  delle prescrizioni  concernenti  le  modalita'  di  utilizzazione del bene, secondo  le  procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
 3.  La sub-concessione del bene, totale o parziale, e' vietata e la violazione  di  detto  divieto  comporta la decadenza immediata dalla concessione.
 4.  L'Agenzia  del  demanio  puo'  procedere,  con  il rispetto del termine  di  preavviso  di sei mesi, alla revoca della concessione in caso  di  sopravvenienza  di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso  per  le  eventuali  migliorie preventivamente concordate ed apportate. L'Agenzia del demanio comunica l'avvio del procedimento di revoca con le modalita' di cui al comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 7 agosto
 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
 amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
 del 18 agosto 1990:
 «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
 avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
 dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
 comunicazione personale.
 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 a) l'amministrazione competente;
 b) l'oggetto del procedimento promosso;
 c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
 procedimento;
 c-bis) la  data  entro  la  quale,  secondo i termini
 previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
 procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
 dell'amministrazione;
 c-ter) nei  procedimenti  ad  iniziativa di parte, la
 data di presentazione della relativa istanza;
 d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
 atti.
 3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
 comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
 particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
 rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
 di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
 dall'amministrazione medesima.
 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
 puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
 interesse la comunicazione e' prevista.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio
 1998,   n.   367   (Regolamento   recante   norme   per  la
 semplificazione  del  procedimento  di presa in consegna di
 immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali
 di  cui  al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del
 23 ottobre 1998.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Risoluzione e recesso della locazione
 1.  L'inadempimento  delle  obbligazioni derivanti dal contratto di locazione  e  l'inosservanza  delle  prescrizioni stabilite in ordine alle  modalita'  di  utilizzazione  del  bene  costituiscono causa di risoluzione.
 2.   La   competente   filiale  dell'Agenzia  del  demanio  dispone accertamenti   periodici   in  ordine  all'esatto  adempimento  degli obblighi   assunti   dal   locatario   nonche'  all'osservanza  delle prescrizioni  concernenti  le  modalita'  di  utilizzazione del bene, secondo  le  procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
 3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere:
 a)  la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice  civile,  con  indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi  la  risoluzione  del  contratto, previa comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio;
 b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile.
 4.  L'Agenzia  del  demanio  puo'  procedere,  con  il rispetto del termine  di  preavviso  di  sei  mesi,  al  recesso  dal contratto di locazione   in  caso  di  sopravvenienza  di  esigenze  di  carattere governativo,    salvo    rimborso    per   le   eventuali   migliorie preventivamente concordate ed apportate.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 13 luglio 1998, si veda nelle note all'art. 5.
 - Si  riporta  il  testo degli artitoli 1283 e 1456 del
 codice civile:
 «Art.  1382  (Effetti  della  clausola  penale).  -  La
 clausola,  con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
 o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
 a  una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
 risarcimento  alla  prestazione  promessa,  se non e' stata
 convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
 La  penale  e' dovuta indipendentemente dalla prova del
 danno.».
 «Art.   1456   (Clausola   risolutiva  espressa).  -  I
 contraenti possono convenire espressamente che il contratto
 si  risolva  nel  caso che una determinata obbligazione non
 sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
 In  questo  caso, la risoluzione si verifica di diritto
 quando  la parte interessata dichiara all'altra che intende
 valersi della clausola risolutiva.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Lavori di manutenzione
 1.  Sono  a  carico  del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione   ordinaria,  nonche'  gli  oneri  di  qualsiasi  natura gravanti sull'immobile.
 2.  Qualora  l'immobile  oggetto della concessione faccia parte del demanio  artistico,  storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione  deve  essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui  all'articolo  21,  comma  4,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si  riporta il testo dell'art. 21, comma 4 del citato
 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 «Art.  21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
 - 3. (Omissis).
 4.   Fuori   dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
 l'esecuzione  di opere e lavori di qualunque genere su beni
 culturali    e'    subordinata    ad   autorizzazione   del
 soprintendente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Effetti della concessione e della locazione
 1.  Alla  cessazione  della  concessione o della locazione a canone ordinario  le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' dello Stato.
 |  |  |  | Art. 9. Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a
 canone agevolato
 1.  Possono  essere  oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore  dei  soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalita' di interesse pubblico  o  di  particolare  rilevanza  sociale, gli immobili di cui all'articolo  1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonche' gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere.  Ove  si  tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della  verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  42  del  2004, il provvedimento di concessione  o  di  locazione e' rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si  riporta il testo dell'art. 12, comma 1 del citato
 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 «Art.  12  (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
 cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
 siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
 risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
 disposizioni  del  presente  Titolo  fino  a quando non sia
 stata effettuata la verifica di cui al comma 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito
 1.  Sono  legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero  la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:
 a)  le  universita' statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 b)  le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente  a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari,  ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
 c)  gli  enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli  immobili  adibiti  a  luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;
 d)  le  province  e  i  comuni, relativamente agli immobili dello Stato  utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
 e)  l'Istituto superiore di sanita', per finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 f)  i  soggetti  che esercitano le attivita' di cui alla legge 1° agosto  2003,  n.  206,  relativamente  agli  immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  51  della  legge
 27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
 della finanza pubblica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento ordinario:
 «Art.  51  (Universita'  e  ricerca).  -  1. Il sistema
 universitario  concorre  alla realizzazione degli obiettivi
 di  finanza  pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
 che  il  fabbisogno  finanziario, riferito alle universita'
 statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
 dipartimenti  ed  a  tutti  gli  altri centri con autonomia
 fmanziaria  e  contabile, da esso complessivamente generato
 nel  1998  non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
 per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
 quello    dell'anno   precedente   maggiorato   del   tasso
 programmato  di  inflazione. Il Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
 alla  determinazione del fabbisogno finanziario programmato
 per  ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza permanente dei
 rettori  delle  universita'  italiane,  tenendo conto degli
 obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
 e  delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
 universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
 aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli
 insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del
 Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1995, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
 2.  Il  Consiglio  nazionale  delle ricerche, l'Agenzia
 spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
 l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
 nuove  tecnologie,  l'energia  e l'ambiente concorrono alla
 realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
 triennio    1998/2000,   garantendo   che   il   fabbisogno
 finanziario  da essi complessivamente generato nel 1998 non
 sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
 e  2000  non  sia  superiore  a quello dell'anno precedente
 maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 sentiti   i   Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,  procede  annualmente alla determinazione
 del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 7 e 9 del
 decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, sono estese a
 partire  dal  1° gennaio  1999  alle  universita'  statali,
 sentita   la   Conferenza   permanente  dei  rettori  delle
 universita'  italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e  della  programmazione  economica  determina, con proprio
 decreto,  le  modalita'  operative  per  l'attuazione delle
 disposizioni predette.
 4.  Le  spese  fisse e obbligatorie per il personale di
 ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
 per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
 finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
 studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
 il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
 1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
 personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
 successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
 di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
 annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
 rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
 di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
 assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
 banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
 sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
 limite previsto dal presente comma.
 5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
 n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione
 per  studente»  sono  inserite  le  seguenti:  «, al minore
 valore  percentuale  della quota relativa alla spesa per il
 personale   di   ruolo   sul  fondo  per  il  finanziamento
 ordinario».  Sono  abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5
 della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, nonche' il comma 1
 dell'art.   6   della  legge  18 marzo  1989,  n.  118.  Le
 universita'  statali  definiscono e modificano gli organici
 di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
 1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
 astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  si  applicano,  in
 materia   di   organici  e  di  vincoli  all'assunzione  di
 personale  di  ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui
 al presente articolo.
 6.   Le   universita',   gli  osservatori  astronomici,
 astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
 di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
 successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
 nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
 con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
 comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono conferire
 assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
 Possono  essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
 laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
 professionale  idoneo  per  lo  svolgimento di attivita' di
 ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
 soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma. Gli
 assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
 essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
 stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha
 usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
 ammesso  il  cumulo  con borse di studio a qualsiasi titolo
 conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
 o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
 l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
 di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
 anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
 universita',   ai   sensi  dell'art.  70  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
 restando  il  superamento  delle  prove  di  ammissione. Le
 universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
 di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
 dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni
 pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
 assegni.   Agli   assegni  di  cui  al  presente  comma  si
 applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
 all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
 modificazioni   e   integrazioni,   nonche',   in   materia
 previdenziale,  quelle  di  cui  all'art.  2,  commi  26  e
 seguenti,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
 modificazioni  e  integrazioni. Per la determinazione degli
 importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
 provvede  con decreti del Ministro dell'universita' e della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I soggetti di cui al
 primo  periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
 a   stipulare,   per  specifiche  prestazioni  previste  da
 programmi  di  ricerca,  appositi  contratti ai sensi degli
 articoli 2222  e  seguenti  del  codice civile, compatibili
 anche   con   rapporti   di   lavoro   subordinato   presso
 amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
 assegni  e  i contratti non danno luogo a diritti in ordine
 all'accesso  ai  ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
 del presente comma.
 7.  Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
 enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
 i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
 successive  modificazioni  e  integrazioni, nonche' l'ENEA.
 All'ASI  si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
 ai  commi  2  e  6  del  presente  art., fatto salvo quanto
 disposto dall'art. 5.
 8.  Il  comma  93  dell'art.  1 della legge 23 dicembre
 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
 «93.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
 concerto  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri
 Ministri   competenti,   possono  essere  concessi  in  uso
 perpetuo   e   gratuito  alle  universita',  con  spese  di
 manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  a  carico  delle
 stesse,  gli  immobili dello Stato liberi». Il comma 94 del
 citato art. 1 della legge n. 662 del 1996 e' abrogato.
 9.  A  partire  dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
 del  bilancio  e della programmazione economica su proposta
 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica  trasferisce,  con  proprio decreto, all'unita'
 previsionale  di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520,
 dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
 della   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  al  fine  di
 costituire,  insieme  alle risorse ivi gia' disponibili, un
 Fondo  speciale  per lo sviluppo della ricerca di interesse
 strategico,  da  assegnare  al  finanziamento  di specifici
 progetti,   un   importo   opportunamente  differenziato  e
 comunque  non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
 di  bilancio  autorizzato  o  da  autorizzare  a favore del
 Consiglio  nazionale  delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
 italiana,   dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare,
 dell'Istituto    nazionale   di   fisica   della   materia,
 dell'Osservatorio   geofisico   sperimentale,   del  Centro
 italiano  ricerche  aerospaziali,  dell'Ente  per  le nuove
 tecnologie,  l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per
 la   ricerca  applicata  di  cui  all'art.  4  della  legge
 25 ottobre  1968,  n.  1089, nonche' delle disponibilita' a
 valere   sulle   autorizzazioni   di   spesa   di   cui  al
 decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
 modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
 Il    Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo
 aver  acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
 parlamentari,  determina  le  priorita'  e  le modalita' di
 impiego del Fondo per specifici progetti.
 10.  L'aliquota  prevista dal comma 4 dell'art. 1 della
 legge  25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma
 8  dell'art.  7  della  legge 22 dicembre 1986, n 910, sono
 determinate   con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
 dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
 Ministro dell'economia e delle finanze.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  21,  della  legge
 2 dicembre  1991,  n.  390  (Norme  sul  diritto agli studi
 universitari)  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 291
 del 12 dicembre 1991:
 «Art. 21 (Beni immobili e mobili). - 1. Alle regioni e'
 concesso  l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello
 Stato  e  del  materiale mobile di qualsiasi natura in essi
 esistente,   destinati  esclusivamente  a  servizi  per  la
 realizzazione del diritto agli studi universitari.
 2.  Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
 relativi  ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale
 tributo, sono posti a carico delle regioni.
 3.  Alle  regioni  e'  concesso l'uso dei beni immobili
 delle universita' e del materiale mobile in essi esistente,
 destinati   esclusivamente   alla  realizzazione  dei  fini
 istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
 4.  Per i beni di cui al comma 3, le modalita' dell'uso
 ed  il  relativo canone sono determinati, sulla base di una
 stima  del  valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico
 erariale,   con   apposita   convenzione   tra   regione  e
 universita'  da  stipularsi  entro  sei  mesi dalla data di
 entrata  in  vigore della presente legge. L'uso puo' essere
 gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti
 dalla proprieta' dei beni.
 5.  Qualora,  per  qualsiasi  ragione,  venga  meno  la
 destinazione  di  cui al presente art. 1 beni devono essere
 riconsegnati all'universita' o allo Stato.
 6.   Nel   caso   di   beni   immobili   non  destinati
 esclusivamente  alle finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso
 di  parte  degli  stessi  connesso  alla  realizzazione del
 diritto   agli   studi  universitari  e'  disciplinato  con
 apposita  convenzione  tra regione e Stato o tra regione ed
 universita'.
 7.  Le regioni subentrano alle universita' e alle opere
 universitarie,   aventi   sede  nel  loro  territorio,  nei
 rapporti  contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi
 all'uso   dei   beni   immobili  e  mobili  destinati  alla
 realizzazione  dei  fini  istituzionali  gia'  propri delle
 opere universitarie.
 8.  All'accertamento  dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6
 provvede,  per  ciascuna  regione  sede di universita', una
 commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla
 data di entrata in vigore della presente legge.
 9.   Le   commissioni,   composte   da   rappresentanze
 paritetiche  della  regione,  del comune, dell'universita',
 del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel
 termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
 giuridica dei beni stessi.
 10.  Lo  Stato  e  le  universita'  hanno  facolta'  di
 concedere  in  uso  alle regioni, per i fini indicati nella
 presente    legge,   altri   immobili   mediante   apposite
 convenzioni.  L'uso  puo' essere gratuito ove la regione si
 assuma   tutti   gli   oneri   derivanti   allo   Stato   o
 all'universita' dalla proprieta' dei beni.».
 - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  4,  della legge
 2 aprile 2001, n. 136 si veda nelle note alle premesse.
 - La legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia
 scolastica),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
 del 19 gennaio 1996.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  47  della  legge
 16 gennaio   2003,  n.  3  (Disposizioni  ordinamentali  in
 materia   di  pubblica  amministrazione)  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 15 del 20 gennaio 2003, supplemento
 ordinario:
 «Art.   47   (Istituto   superiore  di  sanita).  -  1.
 All'Istituto  superiore di sanita' e' estesa dal 10 gennaio
 2003  la  disciplina contenuta nell'art. 1, comma 93, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
 sostituendosi   il   Ministro   della  salute  al  Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca nella
 effettuazione del concerto.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
 determinato   in  1.136.205  euro  annui,  si  provvede,  a
 decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle
 proiezioni  per  gli  anni  2003  e 2004 dello stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
 allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
 relativo   al   Ministero   della   salute.   Il   Ministro
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Alle  regioni e' concesso l'uso perpetuo e gratuito dei
 beni.».
 - La  legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il
 riconoscimento  della funzione sociale svolta dagli oratori
 e  dagli  enti  che  svolgono  attivita'  similari e per la
 valorizzazione del loro ruolo) e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Soggetti beneficiari a canone agevolato
 1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati  in  concessione  ovvero  in  locazione  a  canone agevolato per finalita'  di  interesse  pubblico  connesse  all'effettiva rilevanza degli  scopi  sociali  perseguiti  in  funzione  e nel rispetto delle esigenze  primarie  della  collettivita'  e  in  ragione dei principi fondamentali  costituzionalmente  garantiti, a fronte dell'assunzione dei  relativi  oneri  di  manutenzione  ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
 a)  le  regioni,  nonche'  gli  enti  locali  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 b)  gli  enti  ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica  e  delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato  sono  regolati  per  legge  sulla  base  delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 c) gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 d) la Croce Rossa Italiana;
 e)  le  organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo  10,  commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza  del  Ministero  degli  affari  esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948;
 g)  le  istituzioni,  le  fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali:
 1)  non  godono  di  agevolazioni  fiscali  o  contributive ne' ricevono  dallo  Stato ovvero da altra pubblica amministrazione alcun altro beneficio in qualunque forma;
 2)  perseguono  in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel  campo  della  cultura,  dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
 3)  svolgono  la  propria  attivita' sulla base di programmi di durata almeno triennale;
 4)  utilizzano  i  beni  di proprieta' statale perseguendo, ove compatibili  con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei  medesimi,  garantendo  altresi'  la  effettiva fruibilita' degli stessi da parte della collettivita'.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
 unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
 2000, supplemento ordinario.
 - Si riporta il testo dell'art. 8, della Costituzione:
 «  Art.  8.  -  Tutte  le  confessioni  religiose  sono
 egualmente libere davanti alla legge.
 Le  confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
 diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
 non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
 I  loro  rapporti  con lo Stato sono regolati per legge
 sulla base di intese con le relative rappresentanze.».
 - Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1, 8 e 9, del
 decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
 disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
 organizzazioni   non   lucrative   di   utilita'  sociale),
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1 del 2 gennaio
 1998, supplemento ordinario:
 «Art.  l0  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
 sociale).   -   1. Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
 utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
 fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
 carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
 cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
 dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
 registrata, prevedono espressamente:
 a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
 seguenti settori:
 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 2) assistenza sanitaria;
 3) beneficenza;
 4) istruzione;
 5) formazione;
 6) sport dilettantistico;
 7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
 d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
 1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
 al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
 1963, n. 1409;
 8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
 dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
 abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
 speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
 legislastivo 5 febbraio 1997, n. 22;
 9) promozione della cultura e dell'arte;
 10) tutela dei diritti civili;
 11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
 sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
 affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
 fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
 secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
 governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
 23 agosto 1988, n. 400;
 b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
 solidarieta' sociale;
 c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
 menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
 direttamente connesse;
 d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
 indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
 riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
 meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
 imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
 ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
 della medesima ed unitaria struttura;
 e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
 gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
 e di quelle ad esse direttamente connesse;
 f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
 dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
 qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
 utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
 l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
 della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
 destinazione imposta dalla legge;
 g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
 annuale;
 h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
 delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
 l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
 espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
 vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
 partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
 l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
 regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
 dell'associazione;
 i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
 segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
 locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
 sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
 2 - 7. (Omissis).
 8.  Sono  in  ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
 della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
 di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
 iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
 province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
 non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
 26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
 alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
 cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
 abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
 cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
 maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
 alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
 sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
 9.  Gli  enti ecclesiastici delle confessioni religiose
 con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
 e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
 enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
 25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
 siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
 considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
 attivita'  elencate  alla  lettera  a)  del  comma 1; fatta
 eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
 comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le
 disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
 condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
 separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
 20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
 29 settembre  1973,  n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
 1.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della
 legge   7 dicembre   2000,   n.   383   (Disciplina   delle
 associazioni   di  promozione  sociale),  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000:
 «Art.  7  (Registri).  -  1.  Presso  la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
 sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
 iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
 le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
 in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
 operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
 provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
 strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
 2.  Per  associazioni di promozione sociale a carattere
 nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
 almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
 territorio nazionale.».
 - La   legge   28 dicembre  1982,  n.  948  (Norme  per
 l'erogazione  di  contributi  statali agli enti a carattere
 internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
 degli   affari   esteri),   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Misura del canone e modalita' di determinazione
 1.  Le  concessioni  e  locazioni  in  favore  dei  soggetti di cui all'articolo  11  sono  assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore  al  dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di  quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio.
 2.  L'effettiva  determinazione  del  canone nei limiti percentuali sopra  stabiliti  e'  operata  da  una apposita commissione istituita presso  la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un  dirigente  della  direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualita'  di  Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in  qualita'  di  componenti.  La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere.
 3.  La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto:
 a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile;
 b)   dello   stato   di  vetusta'  e  conseguente  approssimativa quantificazione   dell'impegno  di  manutenzione  sia  ordinaria  sia straordinaria a carico del concessionario o locatario;
 c) della durata della concessione o locazione;
 d)   delle   particolari  iniziative  progettuali  di  promozione dell'immobile,  ove  il  concessionario  intervenga con finanziamenti propri.
 4.  L'ammontare  del  canone  e'  adeguato  annualmente  in  misura corrispondente  alla  variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
 |  |  |  | Art. 13. Disciplina dei rapporti in corso
 1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di  concessione  ovvero  ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati  successivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti   di   concessione  e  i  contratti  di  locazione  perfezionati anteriormente  alla predetta data conservano validita' fino alla loro scadenza  e  restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento. I concessionari ed i conduttori   possono   comunque   chiedere,   entro   novanta  giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto di  concessione  o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  si  applicano alle utilizzazioni  in  corso  alla data di entrata in vigore del presente regolamento  se  alla  stessa  data  non  sono  stati  perfezionati i relativi  provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione; il  perfezionamento  di tali provvedimenti e contratti e' subordinato alla   previa   regolarizzazione  degli  utilizzi  pregressi  con  la corresponsione  del dieci per cento del canone determinato in base ai valori   di   mercato   dell'immobile  e  ferme  rimanendo  acquisite all'erario  le  somme  gia'  corrisposte  a  titolo  di indennita' di occupazione  per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 14. Durata della concessione o locazione
 1.  La  durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei anni.
 2.  Quando  l'Agenzia  del  demanio  ne ravvisa, con determinazione motivata,  l'opportunita'  in considerazione di particolari finalita' perseguite  dal  richiedente,  la  concessione  puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere  stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in  cui  il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino,  restauro  o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.
 |  |  |  | Art. 15. Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
 1.  Sono  a  carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione   ordinaria   e  straordinaria,  nonche'  gli  oneri  di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.
 2.  Quando  l'immobile  appartiene  al demanio artistico, storico o archeologico,  per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve   essere   rilasciata   la   prescritta  autorizzazione  di  cui all'articolo  21,  comma  4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
 3.  La  competente  filiale  dell'Agenzia  del  demanio  procede  a verifica  periodica  triennale  per  accertare lo stato dell'immobile concesso  o  locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di  cui l'immobile necessiti nonche' per le finalita' di vigilanza di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Per  il  testo  dell'art.  21,  comma  4, del decreto
 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note all'art.
 7.
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 13 luglio 1998, n. 367, si veda in note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Beni di interesse storico-artistico
 1.  Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela  dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le  attivita'  culturali  ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Per  il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
 veda in note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Decadenza e revoca della concessione
 1.  La  decadenza  e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 5.
 |  |  |  | Art. 18. Risoluzione e recesso della locazione
 1.  La  risoluzione  ed  il  recesso  dei  contratti  di  locazione stipulati   ai  sensi  del  presente  capo  sono  disciplinati  dalle disposizioni di cui all'articolo 6.
 |  |  |  | Art. 19. Effetti della concessione o locazione
 1.  Alle  concessioni  e  locazioni  di  cui  al  presente  capo e' applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 8.
 |  |  |  | Art. 20. Presentazione delle domande
 1.  I  soggetti  aventi  titolo  interessati al conseguimento della concessione   o   locazione,   presentano   alla  competente  Filiale dell'Agenzia  del  demanio  una  domanda nella quale, oltre ai propri dati    identificativi,   sono   indicati   i   dati   identificativi dell'immobile,  l'oggetto dell'attivita' da svolgere, le finalita' di utilizzo,    l'autorizzazione   del   competente   organo   dell'ente richiedente   che   garantisca   la   disponibilita'   delle  risorse finanziarie, nonche', per il beni di interesse storico artistico, gli elementi  necessari  ai  fini  dell'autorizzazione  di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Per  il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
 veda in note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Istruttoria del procedimento
 1.  Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i  requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della  normativa  vigente e la conformita' dell'utilizzo proposto con le finalita' di cui all'articolo 9.
 2.  All'esito  dell'istruttoria,  il  responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata  della  concessione  o  locazione,  degli specifici fini per i quali  l'immobile  viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato  in  base  ai  valori  locativi  in  comune  commercio, e dell'eventuale  verifica  della  congruita'  del progetto e della sua effettiva fattibilita'.
 |  |  |  | Art. 22. Domande concorrenti
 1.  Nell'ipotesi  di presentazione di piu' domande di concessione o locazione  relative  al medesimo bene e' preferito il richiedente che assicuri  un  maggiore  investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.
 |  |  |  | Art. 23. Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze 1.  I  beni  immobili di proprieta' dello Stato adibiti a luoghi di culto,  con  le  relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.
 2.  Il  regime della gratuita' delle concessioni e locazioni di cui al  comma  1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile   2001,   n.  136,  restando  acquisite  all'erario  le  somme eventualmente corrisposte.
 3.  Per  il  periodo  antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile  2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la  corresponsione  di  un  canone  ricognitorio  annuo  pari ad euro 150,00,   restando   acquisite   all'erario  le  somme  eventualmente corrisposte per importi superiori.
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 - La  legge  2 aprile  2001,  n.  136  (Disposizioni in
 materia   di   sviluppo,  valorizzazione  ed  utilizzo  del
 patrimonio   immobiliare   dello   Stato,   nonche'   altre
 disposizioni in materia di immobili pubblici) e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri
 1.  Gli  immobili  di  proprieta'  dello Stato costituenti abbazie, certose  e  monasteri  possono  essere  concessi o locati a favore di ordini  religiosi  e monastici per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa,  di  assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni  di  regole  monastiche,  a  fronte  del pagamento di un canone  annuo  ricognitorio  pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre   anni   in   misura  corrispondente  alla  variazione  accertata dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati.
 2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti in corso  ovvero  alle  utilizzazioni in corso alla data dell'entrata in vigore  del  presente  regolamento  anche  per le ipotesi in cui alla stessa  data  non  siano  stati  posti  in  essere i relativi atti di concessione o locazione.
 3.  La  stipula  degli atti di concessione o locazione ai sensi del comma  1  e'  subordinata  alla  previa regolarizzazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua   ricognitoria   di   euro  150,00,  ferme  restando  acquisite all'erario  le  somme  gia'  corrisposte  a  titolo  di indennita' di occupazione  per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 25. Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio
 1.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui al presente capo, in ragione  della  natura  degli enti ecclesiastici e della specificita' dell'attivita'  religiosa  o  di  culto  da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente.
 2.   Alle   predette   concessioni  e  locazioni  si  applicano  le disposizioni  recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.
 |  |  |  | Art. 26. Presentazione delle domande
 1.   L'ente   ecclesiastico   designato  per  l'officiatura  e  per l'esercizio delle altre attivita' di religione o di culto presenta la domanda  di  cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua    presentazione    rilasciato    dall'Ordinario    diocesano   e congiuntamente,  quando l'ente ecclesiastico e' un istituto religioso o una societa' di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente;  alternativamente  l'atto di assenso puo' essere iscritto in calce alla domanda medesima.
 |  |  |  | Art. 27. Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle
 istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
 1. Gli immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 9 del presente  regolamento,  possono  essere concessi o locati a favore di enti  religiosi  e  delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio  2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali,  a  fronte  del  pagamento di un canone ricognitorio annuo pari  ad  euro  150,00,  da  aggiornarsi  ogni  tre  anni  in  misura corrispondente  alla  variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
 2.  Ai  fini  della determinazione della durata delle concessioni e locazioni  di  cui  al  presente  articolo,  trovano  applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14.
 
 
 
 Nota all'art. 27:
 - Il   decreto   legislativo   4 maggio  2001,  n.  207
 (Riordino   del  sistema  delle  istituzioni  pubbliche  di
 assistenza  e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge
 8 novembre  2000,  n.  328)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale n. 126 del 10 giugno 2001.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Effetti della concessione o locazione
 1.  Alle  concessioni  e  locazioni  di  cui  al presente capo sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8.
 |  |  |  | Art. 29. Norme abrogate
 1.  Alla data di pubblicazione del presente regolamento e' abrogata ogni  previsione  di  legge che contempli l'applicazione di un canone ridotto  in  deroga  al  presente  regolamento.  In  particolare sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) la legge 11 luglio 1986, n. 390;
 b) la legge 1° giugno 1990, n. 134;
 c)  l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
 d)  l'articolo  5,  commi  8 e 8-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;
 e) l'articolo 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
 f) l'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 g) l'articolo 43, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 h)  il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41;
 i) l'articolo 80, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 l) l'articolo 211-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  aggiunto  dall'articolo 24 della legge 23 aprile  2003,  n.  109,  limitatamente alle parole "in conformita' ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 13 settembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato  a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 1/2006 in data 15 dicembre 2005, registro n. 1, foglio n. 15 Ammesso  al  visto  della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'adunanza  del  15  dicembre  2005,  con esclusione dell'art. 11, comma 1, lettera g), n. 1.
 
 
 
 Note all'art. 29:
 - Per  la  legge 11 luglio 1986, n. 390 si veda in note
 alle premesse.
 - La   legge  1° giugno  1990,  n.  134,  abrogata  dal
 presente  regolamento,  recava: «Estensione dei benefici in
 materia  di  concessione  o locazione di immobili demaniali
 previsti  dalla  legge  11 luglio 1986, n. 390, agli enti a
 carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre
 1982, n. 1990.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
 23 gennaio  1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte
 sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili  di  civile
 abitazione,  di  termini per la definizione agevolata delle
 situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della
 ritenuta  sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti
 da  depositi  e  conti correnti interbancari, nonche' altre
 disposizioni    tributari),   pubblicato   nella   Gazzetta
 Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993, e convertito in legge,
 con  modificazioni,  dalla  legge  24 marzo  1993,  n.  75,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  69 del 24 marzo
 1993; come modificato dal presente regolamento:
 «Art. 9. - 1 - 2. (Omissis).
 3.  Al  pagamento  delle imposte sui redditi, di quelle
 sostitutive  e  di  quelle  straordinarie,  i  soggetti non
 residenti  nel  territorio dello Stato, in alternativa alla
 delega   ad  una  azienda  di  credito  nazionale,  possono
 provvedere   presso   una  azienda  di  credito'  con  sede
 all'estero    disponendo    per   un   bonifico   in   lire
 corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore
 di  una  delle aziende di credito nazionali di cui all'art.
 54  del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
 per  la  contabilita'  generale  dello Stato, approvato con
 regio   decrto   23 maggio   1924,  n.  827,  e  successive
 modificazioni.
 4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale
 dell'azienda  di  credito nazionale, devono essere indicati
 le  generalita'  del  dichiarante,  il  codice  fiscale, la
 residenza  anagrafica  nello  Stato  estero,  il  domicilio
 fiscale  in  Italia,  nonche'  la  causale del versamento e
 l'anno di riferimento.
 5.  Il  bonifico costituisce a tutti gli effetti delega
 irrevocabile  di  pagamento;  dalla data di ricevimento del
 bonifico  decorre  per  l'azienda  di  credito nazionale il
 termine  previsto  dall'art.  3-bis, decreto del Presidente
 della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare
 il  versamento  alla sezione di tesoreria provinciale dello
 Stato.
 6.  Agli  effetti della tempestivita' del versamento da
 parte  dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo
 alla data del bonifico.
 7.  Per  effetto  dell'applicazione  di quanto disposto
 dall'art.  12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n.
 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
 1992,  n.  438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri
 frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi
 nominativi  raccolti  dalle  aziende di credito e vincolati
 per  un  periodo  fino a dodici mesi continua ad applicarsi
 nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di
 cui  all'art.  35,  del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
 n.  249,  resta  determinato  al  50 per cento per ciascuna
 delle scadenze stabilite in ciascun anno.
 8. (Omissis).
 Alla   copertura  del  minor  gettito  derivante  dalla
 concessione  del  predetto  credito  d'imposta, valutato in
 lire  40  miliardi  annui a decorrere dal 1993, si provvede
 riducendo  di pari iniporto il capitolo 5034 dello stato di
 previsione della spesa del Ministero del tesoro.
 9.  Ai  contribuenti  che indicano, nella dichiarazione
 dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
 sul  valore  aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
 scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
 evitare  l'accertamento  induttivo  di  cui all'art. 12 del
 decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da
 ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991,
 n.  413  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 55,
 quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1,
 della  citata  legge  n.  413 del 1991 e all'art. 48, primo
 comma,  quarto  periodo,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo
 art.  4,  comma  3,  della  predetta legge, come modificato
 dall'art.  1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
 n.   417,   convertito,   con   modificazioni  dalla  legge
 6 febbraio  1992,  n.  66,  ma  non e' dovuto il versamento
 della  somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi
 non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non
 registrati, ivi previsto.
 10. (Abrogato).
 10-bis.  Le  disposizioni dell'art. 11, comma 15, legge
 30 dicembre  1991,  n.  413,  inerenti  la  possibilita' di
 regolarizzare  la  fattura  di  acquisto, sono prorogate al
 30 giugno  1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma
 con  corresponsione degli interessi per ritardato pagamento
 nella  misura  dell'1 per cento per ogni mese o frazione di
 mese  a  decorrere  dal  10 luglio  1992  fino alla data di
 effettuazione del pagamento.
 l0-ter. (Omissis).
 11.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1,
 lettera  b),  valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere
 dal  1993,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
 1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
 Ministero  del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 Ministero del tesoro.
 11-bis.  La disposizione di cui all'art. 4, lettera a),
 numero  6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
 delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la
 parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro
 gli  aumenti  di  capitale  mediante  utilizzo  di  riserve
 iscritte  in  bilancio  a  norma  di leggi di rivalutazione
 monetaria,   anche  agli  aumenti  di  capitale  effettuati
 mediante  passaggio  a  capitale  di  riserve  iscritte  in
 bilancio  a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990,
 n.  408  e  dell'art.  26  della legge 30 dicembre 1991, n.
 413.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
 2 ottobre  1995,  n.  415, (Proroga di termini a favore dei
 soggetti   residenti   nelle   zone  colpite  dagli  eventi
 alluvionali  del novembre  1994  e disposizioni integrative
 del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n. 41), pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  232  del  4 ottobre 1995, e
 convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
 1,  legge  29 novembre 1995, n. 507, pubblicato in Gazzetta
 Ufficiale  n. 280 del 30 novembre 1995, come modificato dal
 presente regolamento:
 «Art.  5  (Altre  disposizioni  fiscali  urgenti  e  di
 contenimento  della  spesa pubblica). - 1. Al decreto-legge
 23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  sono  apportate le
 seguenti modificazioni:
 «a) - b) (omissis);
 c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da
 esercizi  precedenti»  sono  soppresse.  Al relativo onere,
 pari  a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010
 milioni  per  ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede,
 quanto  a  lire  3.000  milioni per il 1995 ed a lire 6.000
 milioni  per  ciascuno  degli  anni  1996  e 1997, mediante
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  1995-1997,  sul  capitolo  6856  dello  stato di
 previsione  del  Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo
 utilizzando   parte   dell'accantonamento   relativo   alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e, quanto a lire
 8.010  milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per
 ciascuno  degli  anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 1995-1997,   sul   capitolo  9001  del  medesimo  stato  di
 previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire
 8.010  milioni  per  l'anno 1995, parte dell'accantonamento
 relativo  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato  e,  quanto  a  lire  17.010  milioni  per
 ciascuno  degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento
 relativo  al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
 tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
 occorrenti variazioni di bilancio;
 c-bis) - c-quater) (omissis).
 2. (Omisis).
 3.  L'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre
 1994,  n.  564,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 30 novembre  1994, n. 656, va interpretato nel senso che le
 riserve  indivisibili  vanno assunte, in ciascun esercizio,
 al   netto   della   differenza   tra   il   valore   delle
 partecipazioni,  determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4,
 del  decreto-legge  30 settembre  1992, n. 394, convertito,
 con  modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
 il  patrimonio  assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi
 del   predetto  comma  4,  applicando  su  tale  differenza
 l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.
 4. - 5. (Omisis).
 6.  I  canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello
 Stato  di  cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n.
 724,  concessi  o  locati a privati nel corso del 1994 o in
 data  anteriore,  sono corrisposti, per l'anno 1995, in due
 soluzioni.  La prima rata, di ammontare corrispondente alla
 misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno
 1995;   la  seconda,  a  saldo  dell'ammontare  complessivo
 determinato  ai  sensi  del predetto art. 32 della legge n.
 724   del  1994,  entro  il  31 ottobre  1995.  L'ammontare
 complessivo  non  puo' comunque essere superiore alla media
 dei  prezzi  praticati  in  regime  di mercato per immobili
 aventi caratteristiche analoghe.
 7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in
 regime  di  mercato,  i  soggetti assegnatari sono tenuti a
 presentare   all'amministrazione  finanziaria  una  perizia
 giurata,  redatta  da  un  tecnico  abilitato  ed  iscritto
 all'albo   professionale,  che  determini  l'ammontare  del
 canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
 7-bis.  Il  canone  determinato  in base ai commi 6 e 7
 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e
 viene  aumentato  di  anno in anno in misura corrispondente
 alla  variazione  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
 famiglie  di  operai  e  impiegati accertata dall'ISTAT. Il
 relativo  pagamento  con  l'eventuale  aumento  deve essere
 effettuato,  pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre
 di  ogni  anno.  Al compimento dei sei anni il canone sara'
 ridetenninato  con le stesse modalita' previste nei commi 6
 e 7.
 7-ter.  In caso di canoni pregressi in contestazione si
 procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto
 all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto
 con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi
 anni  per  immobili  siti  nella stessa localita' ed aventi
 caratteristiche analoghe.
 8. - 8-bis). (Abrogati).
 8-ter.  I canoni degli alloggi concessi in locazione ai
 sensi  dell'art.  23  della  legge  4 marzo 1952, n. 137, e
 successive  modificazioni,  sono  elevati,  a decorrere dal
 l° gennaio  1996,  del  50  per  cento. Per gli anni 1997 e
 successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari
 al  75  per  cento  della variazione, accertata dall'ISTAT,
 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
 e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
 9.  Al  comma  1-bis  dell'art.  10  del  decreto-legge
 31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95, le parole «28 aprile
 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».
 10. Il termine per l'applicabilita' dell'art. 72, comma
 3,  del  decreto  legislativo  15 novembre 1993, n. 507, e'
 fissato  al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del
 citato  decreto  legislativo, come modificato dall'art. 17,
 comma  1,  lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n.
 162,  le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle
 seguenti: «72, commi 2 e 4,».
 -  L'art.  11  della  legge  12  luglio  1999,  n.  237
 (Istituzione   del   Centro  per  la  documentazione  e  la
 valorizzazione  delle  arti contemporanee e di nuovi musei,
 nonche'  modifiche  alla  normativa  sui  beni culturali ed
 interventi a favore delle attivita' culturali), abrogato al
 presente  regolamento,  recava: «Estensione dei benefici di
 cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.».
 - La legge 23 dicembre 1999, n. 488 reca: «Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato. (Legge finanziaria 2000).».
 - La  legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca «Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2001).».
 -  Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica,  8 gennaio  2001,  n.  41, si veda in note alle
 premesse.
 - Per  i  riferimenti  della  legge  n. 289 del 2002 si
 vedano le note alle premesse.
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 211-bis, del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica,  5 gennaio  1967, n. 18
 (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
 1967,  supplemento  ordinario; come modificato dal presente
 regolamento:
 «Art.   211-bis   (Ricognizione  di  beni  demaniali  e
 relativi  criteri  di  gestione).  -  1.  Nell'ambito degli
 ordinari  piani operativi delle attivita' di controllo e di
 ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  13 luglio  1998,  n. 367, il
 direttore  dell'Agenzia  del  demanio dispone uno specifico
 intervento  di  verifica,  d'intesa  con  i  dirigenti  dei
 competenti  uffici  delle Amministrazioni istituzionalmente
 tenute  alla  cura  di interessi di rilievo internazionale,
 delle  esigenze  di consistenze immobiliari da concedere in
 uso  ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita'
 di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei
 predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi
 sociali   al   personale  dipendente  che  rientrino  nelle
 medesime  finalita',  al  fine di ridefinire le condizioni,
 anche economiche, del titolo del predetto uso.».
 
 
 
 
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