| IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  il  codice  delle  assicurazioni  private  di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 Visti  in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto codice delle assicurazioni private;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 303 del citato codice delle assicurazioni  private, occorre determinare per l'anno 2005 la misura del   contributo   dovuto   alla   CONSAP  -  concessionaria  servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma  del  «Fondo di garanzia   per   le   vittime  della  caccia»,  da  ciascuna  impresa autorizzata  all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' venatoria;
 Visto  il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2004, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 ottobre 2005;
 Vista  la lettera n. 09-05-018220 del 29 dicembre 2005 con la quale l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da versare  al  predetto  fondo  per l'anno 2005 possa essere confermata nella misura del 5%;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  determinare per il 2005 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
 Decreta:
 Art. 1.
 Per  l'anno 2005 il contributo di cui all'art. 303 del codice delle assicurazioni  private,  e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati   nello   stesso   anno  per  l'assicurazione  obbligatoria dell'attivita'  per  la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio  dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi  utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 gennaio 2006
 Il Ministro: Scajola
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