Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 gennaio 2006
Determinazione per l'anno 2005 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visti in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che, ai sensi dell'art. 303 del citato codice delle assicurazioni private, occorre determinare per l'anno 2005 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' venatoria;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2004, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 ottobre 2005;
Vista la lettera n. 09-05-018220 del 29 dicembre 2005 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 2005 possa essere confermata nella misura del 5%;
Ritenuta l'opportunita' di determinare per il 2005 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2005 il contributo di cui all'art. 303 del codice delle assicurazioni private, e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria dell'attivita' per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2006
Il Ministro: Scajola
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone