| 
| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3491). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245;
 Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n.  3352  del  23 aprile  2004  e n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 7, emanate  per  fronteggiare  la  situazione  di  emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella  quale  il  presidente  della  regione  Umbria, in relazione al diffuso  stato  di  criticita'  verificatosi  nel territorio del lago Trasimeno  per la presenza di insetti nocivi, e' nominato Commissario delegato;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del  4 marzo 2005 recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare     la     situazione     di     crisi    nel    settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;
 Vista  la  nota  del 21 dicembre 2005, del presidente della regione Umbria - Commissario delegato;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del  2 ottobre  2003,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti  a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;
 Vista  la  nota  del 19 dicembre 2005, del presidente della regione Molise - Commissario delegato;
 Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre  2002,  n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare  i  danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002  nel territorio della provincia di Palermo, nonche' procedure di snellimento  per  taluni  obiettivi,  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge  31 dicembre  1991,  n. 433, e successive integrazioni e modificazioni.»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445 del  30 giugno  2005,  recante « Ulteriori disposizioni di protezione civile  diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo»;
 Vista  la  nota  del prefetto di Palermo - Commissario delegato del 21 novembre 2005;
 Vista la nota del 19 dicembre 2005 della regione Siciliana;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data  15 luglio  2005,  n.  3449  e in data 13 ottobre 2005, n. 3469, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile.»;
 Viste  le  note del 7 settembre, 17 novembre, 23 e 30 dicembre 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la qualita' della vita;
 Vista  la  nota  del 23 dicembre 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in  data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile  diretti  a  fronteggiare  la grave situazione di inquinamento ambientale  che  ha  interessato  il  territorio dei comuni di Asti e Cirie»;
 Viste  le  note del 2 e del 20 dicembre 2005 con le quali i sindaci di Asti e Cirie' - Commissari delegati chiedono la proroga dei poteri commissariali;
 Vista  la  nota  del 28 dicembre 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Viste  le  note  n.  50  e  n.  51 del 3 gennaio 2006 della regione Piemonte;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 in  data  24 marzo  2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile  diretti  a  fronteggiare  i  fenomeni  di  dissesto che hanno interessato  la  localita'  di  Marinasco  -  Stra', nel comune di La Spezia»;
 Vista  la  nota  del  21 dicembre 2005 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco - Stra' nel comune di La Spezia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del   22 settembre   2004,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo svolgimento  della  pre-regata  della  trentaduesima Coppa America» e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio  2005,  con  il  quale  viene dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione situazione di inquinamento e di  crisi  idrica  in  atto  nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del  29 luglio  2005, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare la  situazione  di  inquinamento  e  di  crisi  idrica  in  atto  nel territorio  dei  comuni  a  sud  di  Roma,  serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.»;
 Vista  la  nota  del  9 gennaio  2006  del presidente della regione Lazio;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre   2003,   n.   3320,   recante:  «Interventi  urgenti  per fronteggiare    i   danni   conseguenti   agli   eccezionali   eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 maggio  2005, n. 3430, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare    i   danni   conseguenti   agli   eccezionali   eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa»;
 Vista  la  nota  del  17 novembre  2005  del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
 Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante:  «Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative», con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre  2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del  10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio  2003,  n.  3375  del  20 settembre  2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;
 Ravvisata  la  necessita'  di  estendere le iniziative di carattere urgente  previste  dalla  citata  ordinanza  n.  3496/2005  anche con riferimento  a  talune  strutture  temporanee  destinate ad attivita' scolastica site nei comuni di Bonefro, Casacalenda e Ururi;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio  2005  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei  comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e  dei  comuni  di  Paliano,  Anagni,  Ferentino,  Sgurgola, Morolo e Supino,  della  provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione   di   inquinamento   ambientale   che   ha   causato   la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organo-clorurate  nel  latte  prodotto  dagli  allevatori titolari di talune aziende zootecniche;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 giugno  2005  n. 3441 recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume  Sacco  tra  le  province  di  Roma  e Frosinone in ordine alla situazione   di   crisi   socio-economico-ambientale»,   nonche'   la successiva ordinanza di protezione civile n. 3447 del 2005;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 13 maggio  2005,  n. 3433, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi a  seguito  dell'esplosione  di ordigni bellici, avvenuta all'interno dello  stabilimento  di  munizionamento nella frazione di Baiano, nel comune di Spoleto (Perugia)»;
 Ravvisata   la   necessita'   di  assicurare  l'espletamento  delle ulteriori  iniziative finalizzate al definitivo superamento del sopra menzionato contesto critico;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e'  stato  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2006, lo stato di emergenza  socio  economico  ambientale determinatosi nella laguna di Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999  relativo  alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla  situazione  di  crisi  socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, con il quale il  medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;
 Vista  la nota in data 3 gennaio 2006 dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina;
 Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della protezione  civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992 recante: «Interventi di   somma  urgenza  diretti  a  fronteggiare  danni  conseguenti  al nubifragio  abbattutosi  nel mese di ottobre 1991 nel comune di Forza d'Agro' e Scaletta Zanclea, in provincia di Messina»;
 Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004,  n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art.  1,  comma 2,  n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004  art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del  18 febbraio  2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile  2005  art.  6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 e n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5,  comma  6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, e n. 3481 del 29 dicembre 2005,  recanti  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali,   speciali   pericolosi,   nel   territorio  della  regione Siciliana;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006,  lo  stato  di  emergenza in relazione alla grave situazione di crisi  socio-economico-ambientale  determinatasi  nel  settore  della rottamazione e demolizione dei veicoli nella citta' di Palermo;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3227  del  7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3397 del 28 gennaio 2005;
 Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed integrazioni  alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al fine  di  pervenire  al definitivo superamento delle sopra menzionate situazioni emergenziali;
 Vista  la  nota  del  17 gennaio  2006 del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;
 Viste  le  note  del  9 gennaio  2006  del  Commissario  delegato - presidente  della regione Puglia e del 17 gennaio 2006 del presidente della  regione  Molise,  concernente la richiesta di prorogare alcuni benefici disposti in conseguenza degli eventi sismici del 2002;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2006,  lo  stato d'emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino  e  Caserta  colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2006,  lo  stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;
 Vista  la nota del 24 gennaio 2006 del Coordinatore della struttura del  Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
 Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale  si  dispone  che  agli  interventi all'estero del Dipartimento della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di criticita'  in  conseguenza  della  grave  situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del  13 ottobre  2005,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Per  il  completamento  delle  attivita'  da porre in essere in regime  ordinario  per  fronteggiare  la  situazione di criticita' in materia  di  risorse  idriche  in  atto  nella  regione  Umbria, sono prorogati,  fino al 31 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato  - presidente della medesima regione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al  fine di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso  di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario  del  contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione  Molise,  sono  prorogati  fino  al 31 dicembre 2006 i poteri commissariali  conferiti  al  presidente  della regione Molise di cui all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il  sindaco  di  Palermo  ed il presidente della provincia di Palermo sono  confermati  fino  al  31 dicembre  2006 Commissari delegati per fronteggiare   in   regime  ordinario  la  situazione  di  criticita' conseguente  all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per consentire l'espletamento delle attivita' previste ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005  e  dell'art.  1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3469 del 2005, la regione Campania e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono  autorizzate  a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie  con  la  Cassa  depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti.
 2.  Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 e' trasferito sulle contabilita'  speciali  intestate ai Commissari delegati - presidenti delle Regioni.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  I  sindaci  di Asti e Cirie' sono confermati, fino al 30 giugno 2006, nell'incarico di Commissari delegati ai sensi dell'ordinanza di protezione  civile  n.  3400  del  2005,  per  provvedere  in  regime ordinario,  in  termini  di  somma  urgenza,  a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio dei medesimi comuni.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  dott.  Luigi  Piscopo,  gia'  prefetto  di La Spezia, ed il direttore  dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria,  sono confermati, fino al 31 dicembre 2006, rispettivamente, nell'incarico  di  Commissario  delegato  e  di soggetto attuatore ai sensi  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3412 del 2005, per provvedere,  in  regime ordinario, all'attuazione ed al completamento di  tutte  le  iniziative  gia'  previste  per  il  superamento della situazione di criticita' ancora in atto.
 |  |  |  | Art. 7. 1.   La   contabilita'   speciale   aperta  ai  sensi  dell'art.  6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005 e' trasferita al Commissario   dell'Autorita'   portuale   di   Trapani.   Le  risorse finanziarie  esistenti  sulla  predetta  contabilita'  continuano  ad essere  utilizzate  in  regime ordinario unicamente per il compimento delle iniziative solutorie conseguenti alla realizzazione delle opere connesse  allo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  La Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  integrata  con  due rappresentanti  designati  dalla  regione  Lazio.  All'utilizzo delle risorse  finanziarie  regionali  non  ancora  impegnate e poste nella disponibilita'  del  Commissario  delegato  di  cui all'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, il Commissario  delegato  medesimo  provvede  d'intesa con il presidente della regione Lazio.
 2. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive    modificazioni    ed   integrazioni,   e   dall'art.   4 dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3454  del  2005,  non  e' consentita  la  deroga  all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche'  al  decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, cosi'  come  integrato  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999. Per la valutazione d'impatto ambientale si applica l'art. 15 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e le procedure di  cui al comma 2 sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il  complessivo  procedimento  ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il  prefetto di Siracusa e' confermato fino al 31 dicembre 2006 Commissario  delegato  per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative  poste  in  essere  ai  sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3430 del 2005.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei Ministri e' autorizzato ad estendere l'incarico di cui all'art.  1  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3486  del  29 dicembre  2005  anche  agli  interventi  urgenti di manutenzione   ordinaria  e  straordinaria  da  eseguirsi  su  talune strutture  temporanee  site  nei  comuni  di  Bonefro, Casacalenda ed Ururi,  attualmente destinate ad attivita' scolastica, per garantirne la  piena  e  completa  fruibilita',  senza  soluzioni di continuita' nell'attivita' scolastica medesima.
 2. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile.
 |  |  |  | Art. 11. 1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  10 giugno  2005,  n.  3441,  le  parole «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102» sono soppresse.
 |  |  |  | Art. 12. 1.  Il  Generale  C.A. (aus.) Carmine Fiore - Commissario delegato, all'esito  dell'attivita'  da porre in essere in attuazione dell'art. 1,  comma  3,  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3433/2005, provvede  al  ristoro dei danni causati dall'evento, nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2 della medesima ordinanza citata.
 2.  Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti giuridici   ed   ai   contenziosi   a   qualunque  titolo  scaturenti dall'espletamento delle attivita' di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 13. 1.  In  relazione alle ineludibili esigenze connesse alle attivita' di protezione civile, e di cui alle situazioni emergenziali citate in premessa,  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del  Consiglio dei Ministri e' autorizzato a derogare agli articoli 4 e  5  del  decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE.
 2. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n. 3479 del 14 dicembre 2005, primo periodo, le parole «Capo  del»  sono  soppresse, ed e' aggiunto il seguente periodo: «Il personale  appartenente  ad  altra  Amministrazione  statale  o  Ente pubblico summenzionato e' collocato, fino alla cessazione dello stato d'emergenza,  in  posizione  di  comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le medesime  finalita'  il  Dipartimento  della  protezione  civile puo' avvalersi  di tre unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.».
 3.  Al  fine  di  assicurare  il piu' efficiente espletamento delle attivita' del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre  2005,  n.  245,  tenuto conto delle specifiche peculiari esigenze  di protezione civile, al personale medesimo e' riservato il trattamento  di  missione  anche  nei periodi di permanenza presso la sede  del  Dipartimento  della protezione civile. Al personale di che trattasi spetta altresi' il trattamento economico accessorio previsto dalla   normativa   vigente  ivi  compreso  il  compenso  per  lavoro straordinario  entro  il limite massimo di 150 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
 4.  Al personale del Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la tutela    dell'ambiente,   nonche'   al   personale   del   Ministero dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  applicato  per  le attivita'  cui  all'art.  1,  comma 8,  del decreto-legge 30 novembre 2005,  n.  245  ed  individuato d'intesa con il Capo del Dipartimento della  protezione civile, compete il trattamento economico accessorio e  di  missione  al di fuori dell'ordinaria sede di servizio previsto dal  comma 3, limitatamente al periodo di effettiva applicazione alle predette attivita'.
 5.  Le  missioni  del  personale  di  cui  all'art. 1, comma 8, del decreto-legge  30  novembre  2005,  n. 245, sono effettuate in deroga rispettivamente  agli  articoli 1, comma 3 e 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417.
 6.  Attesa  l'urgente  necessita'  di assicurare il soddisfacimento delle  proprie  esigenze  operative, il Dipartimento della protezione civile  e'  autorizzato  a  stipulare  un contratto di collaborazione coordinata  e  continuativa  con un esperto qualificato in materia di tecniche di informazione e di comunicazione.
 7. Per accelerare l'espletamento delle attivita' da porre in essere per  fronteggiare  il  contesto  calamitoso  in  atto  nelle aree del sud-est  asiatico  colpite  dal  maremoto  del  26 dicembre  2004, il personale  individuato  ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di  protezione  civile n. 3452 del 1° agosto 2005, e' incrementato di due unita'.
 8.  In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo  aereo  unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse  alle  numerose  emergenze  in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2006.
 9.   In   considerazione   dell'eccezionale  impegno  richiesto  al personale  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri inviato nei territori del sud del Sudan colpiti  dagli  eventi  calamitosi  di  cui all'ordinanza n. 3468 del 2005,   l'indennita'   operativa   prevista  dall'art.  2,  comma  1, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 gennaio 2006, e' elevata del 20%.
 10.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 14. 1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'ordinanza  del Ministro per il coordinamento  della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, concernente  interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti  al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 anche nel   comune   di  Scaletta  Zanclea  in  provincia  di  Messina,  e' riaccreditata  all'Ufficio  territoriale  del  Governo  di Messina la somma di euro 2.194,87. Il relativo onere e' posto a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 15. 1.  La Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.   3345   del   30 marzo   2004,   e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nonche' il Comitato di rientro nell'ordinario istituito ai  sensi dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo  1998,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono soppressi.
 2. L'art. 1 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345  del  30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 in data 8 luglio 2004, sono soppressi.
 |  |  |  | Art. 16. 1.  All'art.  1,  commi  2  e  4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3327  del 7 novembre 2003, e successive modifiche   ed   integrazioni,  le  parole  «31 dicembre  2005»  sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».
 2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n.  3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le   parole   «31 dicembre   2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti «31 maggio 2006».
 |  |  |  | Art. 17. 1.  In  considerazione  che  sono  in  corso di ultimazione sia gli interventi  di  carattere straordinario necessari alla chiusura della fase  della  prima  emergenza,  che  le iniziative inerenti alla fase della  ricostruzione  post-sismica  dei comuni delle regioni Molise e Puglia  colpite  dagli  eventi  sismici  del 2002, i termini previsti rispettivamente  dall'art.  9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1,  comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006, con oneri a carico dei Commissari delegati.
 |  |  |  | Art. 18. 1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operativita' del  Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in localita' «Fontenovella» del comune  di  Lauro  e'  prorogata  fino al 30 giugno 2006. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.
 2.  Il  termine del 31 dicembre 2005, previsto all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005, e' differito al 30 giugno 2006.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 gennaio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |