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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 25 gennaio 2006 |  | Rideterminazione   dei  prezzi  dell'ossigeno  terapeutico  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto  il provvedimento del Ministero della sanita' del 2 settembre 1994,   con   il   quale  le  tariffe  per  la  vendita  al  pubblico dell'ossigeno terapeutico sono state ridotte del 25%;
 Vista la sentenza n. 2730/1998 del TAR per il Lazio, confermata con sentenza  n.  1729/2002 del Consiglio di Stato, con la quale e' stato annullato  il  citato  provvedimento  del 2 settembre 1994, in quanto l'ossigeno  terapeutico  rientrerebbe  tra  i farmaci preconfezionati prodotti  industrialmente  e,  come  tale,  sottoposto  al regime dei prezzi  sorvegliati  secondo  il  disposto  della  delibera  CIPE  26 febbraio 1998;
 Viste  le sentenze n. 5980/2003 e n. 5981/2003 del TAR per il Lazio che  ordina  al  CIPE  e  al  Ministero  della  salute  di  procedere all'esecuzione delle sentenze n. 2730/98 e n. 1729/02;
 Tenuto   conto   delle   richieste  di  determinazione  del  prezzo dell'ossigeno  terapeutico  pervenute  dalle aziende autorizzate alla produzione e distribuzione dello stesso;
 Considerata   la   necessita'   di   attivare   la   procedura   di contrattazione   per   la  determinazione  del  prezzo  dell'ossigeno terapeutico;
 Considerata l'opportunita' che il prezzo negoziato resti valido per un  periodo  di  48  mesi  in  considerazione del tempo trascorso per pervenire ad una definitiva qualificazione dell'ossigeno come farmaco nonche'  delle  peculiari  modalita'  di  dispensazione dell'ossigeno terapeutico,  gassoso  e  liquido,  fermo  restando  che i successivi rinnovi  saranno di 24 mesi a norma del punto 7 della citata delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Preso atto della rinuncia da parte delle aziende che hanno proposto giudizi  di danno a seguito delle sopra citate sentenze del TAR e del Consiglio  di  Stato  a qualsiasi pretesa possa derivare dalle stesse pronunce;
 Visto  il  parere  favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 marzo 2005;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 L'Ossigeno terapeutico e' classificato come segue:
 Ossigeno gassoso:
 classe di rimborsabilita': «A»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro/m3;
 Ossigeno liquido:
 classe di rimborsabilita': «A»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro/m3.
 Prezzo valido 48 mesi.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
 |  |  |  | Art. 3. Condizioni e modalita' di impiego
 Prescrizione  dell'Ossigeno  liquido  soggetta  a  diagnosi e piano terapeutico   ed   inserimento   dell'Ossigeno   liquido   e  gassoso nell'allegato  2  alla  determinazione 29 ottobre 2004 PHT Prontuario della  distribuzione  diretta,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 gennaio 2006
 Il direttore generale: Martini
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