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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 30 dicembre 2005 |  | Avvio  di procedimento per l'esecuzione della decisione del Consiglio di  Stato,  Sezione  sesta, 7 giugno 2005, n. 2927/05, in merito alla valutazione  del  riconoscimento o meno alla societa' Becromal S.p.a. della  riduzione della tariffa, di cui al provvedimento CIP 22 maggio 1990, n. 17/90. (Deliberazione n. 301/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 30 dicembre 2005
 Visti:
 la  legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'art. 2, comma 14;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. n. 244/01);
 il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 7 agosto 1975, n. 25/75;
 il provvedimento Cip 28 gennaio 1982, n. 5/82;
 il provvedimento Cip 29 aprile 1982, n. 16/82;
 il provvedimento Cip 23 dicembre 1982, n. 58/82;
 la   deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per  il coordinamento  della  politica industriale (di seguito: Cip) 5 maggio 1983;
 il provvedimento Cip 6 aprile 1984, n. 12/84;
 il provvedimento Cip 3 agosto 1984, n. 26/84;
 il  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso  razionale dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti rinnovabili  di  energia,  approvato  dal  Consiglio  dei Ministri il 10 agosto 1988 (di seguito: PEN);
 il provvedimento Cip 22 maggio 1990, n. 17/90;
 il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15/93;
 la  sentenza  del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di  seguito:  TAR  Lazio),  Sezione  III, 22 giugno 1992, n. 848 (di seguito: sentenza n. 848/1992);
 la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 gennaio 1994, n. 41 (di seguito: decisione n. 41/1994);
 la sentenza del TAR Lazio, Sezione III, 8 aprile 1997, n. 865 (di seguito: decisione n. 865/1997);
 la  decisione  del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2000, n. 3191 (di seguito: decisione n. 3191/2000);
 la  decisione  del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2001, n. 4283 (di seguito: decisione n. 4283/2001);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  29 novembre  2001,  n.  292  (di seguito: deliberazione n. 292/01);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2002,  n.  15  (di seguito: deliberazione n. 15/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  1° agosto  2002,  n.  150  (di seguito: deliberazione n. 150/02);
 la  decisione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia  (di seguito: TAR Lombardia), Sezione II, 15 dicembre 2003, n. 5832 (di seguito: sentenza n. 5832/2005);
 la  decisione  del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2005, n. 2927 (di seguito: decisione n. 2927/2005).
 Considerato che:
 il  provvedimento  del  Cip 22 maggio 1990, n. 17/90 (di seguito: provvedimento  Cip  n. 17/90) stabiliva - per le forniture di energia elettrica    utilizzata   per   il   riprocessamento   elettrochimico dell'alluminio  con  un  consumo  specifico  di  energia elettrica di almeno  50  kWh  per  Kg  di  prodotto  - una riduzione della tariffa elettrica  pari  al  50%  della  tariffa  ordinaria  di alta tensione applicata alla generalita' dell'utenza;
 tale  provvedimento,  pur  esibendo  natura  generale,  risultava applicabile   all'epoca   alla  sola  Becromal  S.p.a.  (di  seguito: Becromal);
 a  seguito di ricorso di AEM Milano, azienda elettrica fornitrice di  Becromal,  il  provvedimento  Cip  n.  17/90 veniva annullato con sentenza  del  TAR Lazio n. 848/1992 - confermata dalla decisione del Consiglio  di  Stato  n. 41/1994 - per omessa acquisizione del parere obbligatorio  della  Commissione  centrale prezzi e per insufficiente istruttoria;
 nel   frattempo  entrava  in  vigore  il  provvedimento  del  Cip 14 dicembre  1993,  n. 15/93 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) che  aboliva  i  regimi  tariffari  agevolati relativi alle forniture disciplinate  dal  provvedimento  del Cip 6 aprile 1984, n. 12/84 (di seguito:  provvedimento  Cip n. 12/84) e, per le sole utenze in atto, introduceva  un  meccanismo  di  riduzione  progressiva  dei benefici tariffari fino al loro completo azzeramento in data 1 luglio 1999;
 in  data  20 dicembre  1994 Becromal e AEM Milano addivenivano ad una  transazione  avente ad oggetto la rifatturazione dei prelievi di energia elettrica effettuati dall'entrata in vigore del provvedimento Cip n. 17/90 fino al 20 ottobre 1994;
 nel   corso   del   1994   Becromal   presentava   al   Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato subentrato nelle competenze  tariffarie  del  soppresso  Cip  -  un'istanza  intesa ad ottenere  la  rinnovazione  del  procedimento  che  aveva condotto al provvedimento Cip n. 17/90;
 la  suddetta istanza veniva rigettata con decreto ministeriale n. 820881  del  30 gennaio  1996,  il quale veniva tuttavia annullato, a seguito  dell'impugnazione di Becromal, con sentenza del TAR Lazio n. 865/1997,  confermata  dalla  decisione  del  Consiglio  di  Stato n. 3191/2000;
 con  decisione n. 4283/2001 la Sezione VI del Consiglio di Stato, adito  quale  giudice  dell'ottemperanza delle precedenti statuizioni giurisdizionali,  ordinava  all'Autorita'  - medio tempore subentrata nelle  competenze  tariffarie  ex  art.  2,  comma 14, della legge n. 481/95  -  di  rinnovare  `ora  per  allora'  (id  est,  riportandosi idealmente  nel  1990)  il procedimento che era a suo tempo culminato nell'adozione del provvedimento Cip n. 17/90;
 la  decisione  n.  4283/2001  indicava  altresi' i parametri alla stregua  dei  quali  l'Autorita'  avrebbe  dovuto svolgere le proprie valutazioni tecnico discrezionali, identificandoli:
 a) nella  conformita'  della riduzione tariffaria alle esigenze di risparmio energetico con riferimento all'epoca del 1990;
 b) negli  effetti  che avrebbe prodotto la riduzione tariffaria sul   conto  costi/ricavi  di  AEM  Milano,  sempre  con  riferimento all'epoca del provvedimento Cip n. 17/90;
 c) nella  comparazione  reale  tra  la situazione di Becromal e quella  delle imprese produttrici di alluminio e di magnesio primario che  beneficiavano,  in virtu' del provvedimento Cip n. 12/84, di una riduzione  tariffaria  analoga  a  quella  stabilita (recte, estesa a Becromal) con il provvedimento Cip n. 17/90;
 con  deliberazione n. 292/01 l'Autorita' avviava l'istruttoria in esecuzione della citata decisione n. 4283/2001;
 - in  esito alle valutazioni tecnico discrezionali svolte intorno ai tre parametri sopra indicati, l'Autorita' - con delibera n. 150/02 -  concludeva  l'istruttoria rilevando l'assenza delle condizioni per riconoscere  alla  Becromal  la  riduzione  della  tariffa  di cui al provvedimento Cip n. 17/90;
 la  delibera  n. 150/02 veniva impugnata dalla Becromal avanti al TAR  Lombardia  che  tuttavia  rigettava  il  ricorso con sentenza n. 5832/2005;
 a seguito dell'appello interposto della Becromal, il Consiglio di Stato,  con  decisione  n.  2927/2005, riformava la sentenza di primo grado  e,  per  l'effetto, annullava la delibera n. 150/02, ordinando l'esecuzione del dispositivo in via amministrativa;
 con  riferimento a tale ultimo profilo, la decisione n. 2927/2005 reca  puntuali  indicazioni  quanto ai criteri alla stregua dei quali deve dispiegarsi la discrezionalita' tecnica dell'Autorita';
 in   particolare,  tali  indicazioni  paiono  sintetizzabili  nei seguenti termini:
 a) l'Autorita',  dopo  aver «esattamente enucleato» la forma di risparmio energetico assicurata da Becromal (sub specie di profilo di prelievo   caratterizzato  da  un  assorbimento  pressoche'  costante durante tutte le ore dell'anno, con conseguente risparmio energetico, inteso  come  miglior  utilizzo delle risorse energetiche del sistema rispetto  ad  un  diverso  profilo  di  prelievo a parita' di consumo totale), ha tratto le seguenti conclusioni:
 a1)  la  forma  di  risparmio  energetico attuata da Becromal inciderebbe sui costi variabili (coperti con il sovrapprezzo termico) e non gia' sui costi fissi (coperti con la tariffa vera e propria);
 a2)  Becromal,  cui e' sempre stata riconosciuta la riduzione del  sovrapprezzo  termico rispetto alla generalita' dell'utenza, non avrebbe  titolo  a fruire di ulteriori riduzioni con riferimento alla tariffa,  anche  perche'  questa, stante la sua struttura binomia (in quanto  rapportata alla energia consumata ma anche alla potenza della fornitura),  e  stante  il  suo  andamento  progressivo  (perche'  al crescere  del  livello  di utilizzazione della potenza corrisponde la riduzione  del  corrispettivo),  sarebbe  di  per se' stessa adeguata anche  per  un  utente come Becromal, che si caratterizza per elevate utilizzazioni  di  energia  con  profilo  di prelievo tendenzialmente uniforme.   La   decisione  n.  2927/2005  non  ha  condiviso  simile impostazione,  ritenendola  in  contrasto «con il sistema vigente nel 1990  quando, in forza del provvedimento Cip n. 12/1984, una serie di industrie  c.d.  energivore,  proprio in ragione dell'alto consumo di energia e della piena utilizzazione della potenza impegnata, fruivano di  una riduzione della tariffa nell'ordine del 50% e 60%». «In altri termini»  -  prosegue la decisione n. 2927/2005 - «se fosse esatta la tesi  sostenuta  dall'Autorita', non si spiegherebbe il sistema delle tariffe  speciali  di  cui  le  industrie  energivore  beneficiavano, unitamente  alla  riduzione del sovrapprezzo termico»: «dovra' dunque l'Autorita'  in  sede  di  rinnovata  valutazione... muovere dal dato incontestabile  che al momento della emanazione del provvedimento Cip n. 17/1990 le imprese energivore contemplate dal provvedimento Cip n. 12/1984 fruivano, proprio in relazione al tipo di prelievo di energia elettrica  da  esse  effettuato,  anche  di una riduzione percentuale della  tariffa»,  «per poi valutare se anche la Becromal, per il modo in   cui   utilizzava  l'energia  nel  proprio  processo  produttivo, meritasse analogo trattamento»;
 b) l'Autorita',  nel  raffrontare  la  situazione di Becromal e quella  delle imprese produttrici di alluminio e di magnesio primario che  beneficiavano, in ragione del provvedimento Cip n. 12/84, di una riduzione  tariffaria analoga a quella stabilita con il provvedimento Cip  n.  17/90, ha «correttamente» considerato «l'incidenza del costo dell'energia  elettrica sia in rapporto al costo totale di produzione che  al  prezzo di vendita del prodotto finito». Tuttavia, secondo la decisione  n.  2927/2005, il successivo svolgimento dell'impostazione dell'Autorita' non e' condivisibile sotto un triplice profilo:
 b1)   laddove   limita   la   comparazione  al  solo  settore dell'alluminio   primario,   «escludendo  dall'indagine  il  magnesio primario  per  la  considerazione  che  la produzione di quest'ultimo sarebbe   cessata  da  tempo»,  giacche'  -  «dovendo  effettuare  un raffronto  ora  per  allora»  - «la circostanza che la produzione del magnesio  primario  fosse  cessata  intorno  all'anno 1988 non faceva venir  meno  la  utilita'  della comparazione anche con tale settore, dovendo  la  verifica  stabilire se le condizioni tariffarie concesse nel  1984 al settore dell'alluminio e del magnesio primario fossero o meno  estensibili  [nel  1990]  alla  produzione  della  Becromal, in considerazione   dell'analoga   incidenza,  nei  rispettivi  processi produttivi, del costo dell'energia elettrica»;
 b2) laddove opera la comparazione tra parametri non omogenei, tenendo  conto  «dell'alto  costo  della  materia  prima  lavorata da Becromal   (l'Alluminio   Raffinal   laminato)»,   alto   costo   che «determinerebbe   un   prezzo  di  mercato  particolarmente  elevato, contribuendo  a  rendere  percentualmente  piu' bassa l'incidenza sul prezzo di vendita dell'energia elettrica»;
 b3)  laddove  prende  in  considerazione «ragioni di politica industriale  e  dell'occupazione»  che, assenti nel caso di Becromal, avrebbero   invece  determinato  i  provvedimenti  di  detariffazione assunti nel 1984, giacche' «la rinnovazione della delibera CIP doveva prescindere  da  simili considerazioni, in quanto volta unicamente ad assicurare  una  parita'  di  trattamento  tariffario  in presenza di processi   produttivi  caratterizzati  dalla  marcata  incidenza  dei consumi  di  energia  elettrica,  anche  sotto  forma  di  energia di processo»;
 la  decisione  n. 2927/2005, nel perimetrare l'esatta materia del contendere,  chiarisce  che  quand'anche  la  pretesa  sostanziale di Becromal  dovesse  essere  accolta  in  esito  alla  rinnovazione del procedimento  avviato dalla presente deliberazione, il riconoscimento della  riduzione  tariffaria  impregiudicati  l'an  e  il  quantum  - opererebbe  nel  solo  periodo  compreso  tra il 21 ottobre 1994 e il 1° luglio   1999,   in   quanto:  a)  Becromal  e  AEM  Milano  hanno perfezionato in data 20 dicembre 1994 una transazione che ha regolato e  neutralizzato  il  contenzioso  pendente  tra  le  parti  sino  al 20 ottobre 1994; b) con provvedimento Cip n. 15/93 i regimi tariffari agevolati  relativi alle forniture disciplinate dal provvedimento Cip n.  12/84  sono stati aboliti e, per le sole utenze in atto, e' stata prevista  una riduzione progressiva dei benefici tariffari, destinati al completo azzeramento in data 1° luglio 1999.
 Ritenuto che:
 sia  necessario  avviare  il  procedimento per l'esecuzione della decisione  n.  2927/2005  nei termini sopra indicati, intestandone la responsabilita'  al  direttore  della Direzione legislativo e legale, che la esercita d'intesa con il direttore della direzione tariffe;
 Delibera:
 1.  Di avviare un procedimento volto, in esecuzione della decisione n. 2927/2005, alla valutazione dell'ammissibilita' del riconoscimento alla  Becromal  della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/90.
 2.  Di  attribuire la responsabilita' del procedimento al direttore della Direzione legislativo e legale, che la esercita d'intesa con il direttore della Direzione tariffe.
 3.  Di  fissare  la durata dell'istruttoria in 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della presente deliberazione.
 4.  Di  prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta)  giorni  dal  termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.
 5.   Di  stabilire  che  i  soggetti  che  possono  partecipare  al procedimento,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 244/01, possano  accedere  agli  atti  del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale.
 6.   Di  prevedere  che  coloro  che  partecipano  al  procedimento producendo  documenti  o  memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza  o  la  segretezza  delle  informazioni  ivi  contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie.
 7.  Di  rendere  noto  che chi ne ha titolo puo' chiedere di essere sentito  in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del  D.P.R.  n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita' entro il  termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione   della   presente   deliberazione,   per   i  soggetti destinatari,  ai  sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 244/01, e dalla  data  di  pubblicazione  della  presente deliberazione per gli altri  soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 244/01;
 8.   Di   comunicare  la  presente  deliberazione,  mediante  plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle societa':
 Becromal  S.p.A.,  con  sede in via E. Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano);
 AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4, Milano.
 9.   Ddi   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 30 dicembre 2005
 Il presidente: Ortis
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