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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 11 gennaio 2006 |  | Disposizioni  in materia di organizzazione e gestione delle attivita' di    valutazione   e   certificazione   dei   risparmi   energetici. (Deliberazione n. 04/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione dell'11 gennaio 2006
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 267 (di seguito: decreto legislativo n. 257/03);
 la legge 15 settembre 2004, n. 239;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. n. 244);
 i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  24 aprile  2001  (di  seguito: Decreti Ministeriali 2001);
 i  decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004 (di seguito: Decreti Ministeriali 2004);
 l'allegato  «A»  alla  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita) 18 settembre 2003, n. 103/03  (di  seguito:  deliberazione n. 103/03), come successivamente modificato e integrato;
 l'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.  5/04  (di  seguito:  deliberazione n. 5/04), come successivamente modificato e integrato, in particolare l'art. 65;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 170/04), in particolare l'art. 11;
 le   deliberazioni  dell'Autorita'  14 luglio  2004,  n.  111/04, 20 aprile  2005,  n.  70/05  e  4 agosto 2005, n. 177/05 (di seguito: deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05).
 Considerato che:
 ai  sensi  dell'art.  5,  comma 5, dei Decreti Ministeriali 2001, l'Autorita'  predispone  e pubblica, sentite le regioni e le province autonome   a   seguito   di   pubbliche   audizioni  degli  operatori interessati,  linee  guida  per  la  preparazione,  l'esecuzione e la valutazione  consuntiva  dei  progetti  di  interventi  e  misure  di risparmio  energetico,  nonche'  i criteri e le modalita' di rilascio dei  titoli  di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei medesimi decreti,  compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che  deve  essere  prodotta  (di seguito: le Linee Guida); e che tali Linee Guida sono state adottate con deliberazione n. 103/03;
 l'art.  7,  comma  1,  dei  Decreti Ministeriali 2004 attribuisce all'Autorita',  tra  l'altro,  la  facolta' di individuare uno o piu' soggetti   ai  quali  affidare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di valutazione  e  di  certificazione  della  riduzione  dei  consumi di energia  primaria  effettivamente conseguiti, ivi inclusi i necessari controlli,  nonche',  tra dette attivita', quelle che, in tutto o per parti  omogenee,  risulti  possibile affidare a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalita';
 con le Linee Guida, l'Autorita' ha previsto che la certificazione di   risparmi   energetici   conseguiti,   per  alcune  tipologie  di interventi,  sia  rilasciata  in  base ad una valutazione di progetti condotta:
 -  in  applicazione  di  criteri standardizzati (c.d. metodo di valutazione standardizzata),
 -  in applicazione di un algoritmo di valutazione predefinito e sulla  base della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento delle  unita' impiantistiche realizzate in attuazione dell'intervento (c.d. metodo di valutazione analitica);
 i  predetti  criteri  standardizzati,  nonche'  gli  algoritmi di valutazione  e  i  parametri  di  funzionamento,  sono  contenuti  in apposite   schede   tecniche   di  quantificazione  standardizzata  e analitica  adottate  dall'Autorita'  con propri provvedimenti, e che, nel  periodo  di prima applicazione delle Linee Guida, l'Autorita' ha adottato,  con  le  deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05, 24 (ventiquattro)  schede tecniche; e che la relativa certificazione dei risparmi  avviene  in  esito  ad un'attivita' di verifica tecnica, di natura   certificativa,   volta  alla  quantificazione  dei  risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei richiamati interventi;
 per   tutti   gli   interventi   di   risparmio   energetico  non riconducibili  alle  tipologie di cui sopra, le Linee Guida prevedono che  la  relativa  certificazione dei risparmi avvenga in esito a due distinte attivita' (c.d. metodo di valutazione a consuntivo):
 (a)  un  procedimento  volto all'approvazione di un progetto di risparmio   energetico   e   della   relativa   metodologia   per  la quantificazione  del  risparmio  (c.d.  proposta  di  progetto  e  di programma di misura);
 (b)  un'attivita' di verifica tecnica, di natura certificativa, volta  alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei progetti di cui alla precedente lettera (a);
 ai  fini del procedimento di cui alla lettera (a), l'art. 6 delle Linee Guida prevede che:
 -  il  soggetto interessato e' tenuto a presentare una proposta di  progetto e di programma di misura, cio' che determina l'avvio del procedimento medesimo;
 - la proposta e' approvata in esito ad una positiva verifica di coerenza  della stessa con i criteri definiti dalle Linee Guida e dai Decreti  Ministeriali 2004; tale verifica si ritiene positiva qualora l'Autorita'  non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta;
 ai   fini   dell'attivita'   richiamata  alla  lettera  (b),  gli articoli 12, 13 e 16 delle Linee Guida prevedono che:
 -  il  soggetto  interessato,  decorsi i termini previsti nella proposta  di  progetto e di programma di misura approvata in esito al procedimento di cui alla lettera (a), e' tenuto a presentare apposite richieste  di  verifica  e  certificazione  dei  risparmi energetici, unitamente  alla  documentazione comprovante i risultati ottenuti, in conformita'   a   quanto   approvato  dall'Autorita'  nella  proposta medesima;
 -  il  risparmio  energetico  effettivamente  conseguito  viene quantificato,  entro  60  (sessanta)  giorni  dal  ricevimento  della predetta  richiesta,  in esito ad una verifica tecnica condotta sulla documentazione di cui al precedente alinea;
 l'art. 14 delle Linee Guida, con riferimento a tutte le tipologie di   progetti   sopra   richiamate  (standardizzati,  analitici  e  a consuntivo),  impone  ai  titolari  degli  stessi  di  conservare  la documentazione necessaria ai fini dei controlli di cui al citato art. 7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004;
 l'esperienza  maturata nel primo anno di applicazione dei Decreti Ministeriali 2004 e delle Linee Guida, ha evidenziato che la gestione dei  predetti  procedimenti  di  approvazione  e  delle  attivita' di verifica  tecnica  dei  progetti, risulta particolarmente onerosa, in considerazione  del  numero  delle  proposte  e  delle  richieste  di verifica  e  di  certificazione  presentate, e che l'attuale organico degli  uffici dell'Autorita' non consente di continuare a gestire con efficienza  e tempestivita' l'intero volume di pratiche attese per il restante periodo di applicazione dei citati Decreti Ministeriali;
 i  suddetti volumi di attivita' comportano anche la necessita' di intensificare e rafforzare l'attivita' di controllo, relativa a tutte le  tipologie  di  progetti,  volta  a verificare la correttezza e la veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  dai titolari degli stessi al fine di conseguire la relativa certificazione;
 l'adozione   di   nuove   schede   tecniche   di  quantificazione standardizzata  e  analitica, ed il periodico aggiornamento di quelle approvate  dall'Autorita',  richiede  un'attivita'  di  studio  e  di analisi  particolarmente  onerosa;  e  che  l'attuale  organico degli Uffici dell'Autorita' non e' in grado di assicurarne la continuita';
 le   attivita'   richiamate   nei   tre  precedenti  alinea  sono strettamente   inerenti   all'esercizio   delle   seguenti   funzioni amministrative intestate all'Autorita': (a) adozione di provvedimenti individuali   e   all'esercizio   di  una  potesta'  di  accertamento costitutivo, (b) espletamento di funzioni ispettive, (c) esercizio di potesta' normative di regolazione generale; e che, ai sensi dell'art. 2,  commi  22,  28 e 30 della legge n. 481/95, al disimpegno di dette attivita',   di   natura   pubblicistica,  l'Autorita'  e'  tenuta  a provvedere   direttamente   con   il   proprio  personale,  salva  la collaborazione di altre amministrazione di cui essa puo' avvalersi;
 l'istituto   dell'avvalimento  risulta  essere  coerente  con  il suddetto  assetto,  in particolare con il principio, posto dal citato art.  2,  comma  22,  della  legge  n.  481/95,  in  base al quale le amministrazioni  sono  tenute  a prestare la collaborazione richiesta dall'Autorita', in quanto caratterizzato dall'utilizzo da parte di un ente  degli  uffici  di  un  altro ente, ferma restando l'imputazione dell'attivita' al soggetto titolare della funzione esercitata;
 l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente (di seguito:  Enea)  e',  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,  del decreto legislativo n. 257/03, un ente pubblico a supporto delle politiche di competitivita'     e     di    sviluppo    sostenibile    in    campo energetico-ambientale,    operante    nei    settori    dell'energia, dell'ambiente  e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed  effettuare  attivita'  di  ricerca  di  base  e  applicata  e  di innovazione  tecnologica, nonche' di svolgere servizi di alto livello tecnologico,  anche  in  collaborazione  con il sistema produttivo; e che,  a  tal  fine, l'art. 3 del medesimo decreto legislativo prevede che l'Enea:
 -  valuta  il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli  impatti economici e sociali, nelle aree tematiche dell'energia e dell'ambiente,  con  particolare  riferimento  a  richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;
 -  fornisce  a  soggetti  pubblici  e  privati  servizi ad alto contenuto  tecnologico,  studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;
 -  promuove,  favorisce  e  sostiene  processi  di  innovazione tecnologica   del   sistema   produttivo  nazionale  nei  settori  di competenza,  in  particolare  delle  piccole  e  medie imprese, anche stimolando  la  domanda  di ricerca e di tecnologia in conformita' ai principi dello sviluppo durevole;
 le  finalita' perseguite dall'Enea, nonche' la competenza tecnica del proprio personale, rendono tale ente idoneo a prestare la propria collaborazione   all'Autorita'   ai   fini  dello  svolgimento  delle attivita' sopra richiamate;
 la  suddetta  collaborazione,  dati  i  carichi  di  lavoro sopra sinteticamente  richiamati, comporta, per l'Enea, specifiche esigenze organizzative   e   un   conseguente  aggravio  della  sua  ordinaria attivita',  cio'  che  comporta la necessita' di definire un'apposita convenzione  diretta  a  regolare  i vari aspetti del rapporto che si intende instaurare;
 per gli stessi motivi di cui al precedente alinea, il rapporto di avvalimento  richiede  di  essere  instaurato  prevedendo il concorso dell'Autorita'  in  relazione  agli  oneri  economici  dell'attivita' demandata agli uffici dell'Enea; e che, al riguardo:
 l'art.  65  della  deliberazione  n.  5/04 prevede che il Conto oneri   derivanti   da   misure   ed  interventi  per  la  promozione dell'efficienza  energetica  negli usi finali di energia elettrica e' utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della  domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita';
 l'art.  11  della  deliberazione n. 170/04 prevede che il Fondo per  misure  ed  interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle  fonti  rinnovabili  nel settore del gas naturale e' utilizzato per  il  finanziamento  di  interventi  di gestione e controllo della domanda   di  energia  realizzati  conformemente  alle  deliberazioni dell'Autorita';
 ai  fini  di  cui  sopra, l'Autorita', con lettera del 9 novembre 2005,  prot n. VP/M05/4509, ha richiesto all'Enea la disponibilita' a fornire la propria collaborazione nei termini suesposti, sottoponendo altresi'  lo  schema  di  una  convenzione  per  la  regolazione  del rapporto;
 l'Enea,    con   lettera   del   25 novembre   2005,   prot.   n. ENEA/2005/73722/DIRGEN,  ha  manifestato  la propria disponibilita' a prestare  la  collaborazione richiesta, concordando sull'impostazione del predetto schema di convenzione;
 Ritenuto che:
 sia  opportuno  che  l'Autorita',  a  supporto  della gestione di procedimenti  di  approvazione di proposte di progetto e di programma di  misura,  nonche' della gestione di verifiche e certificazioni dei risparmi  energetici  effettivamente conseguiti, si avvalga dell'Enea per lo svolgimento delle seguenti attivita':
 attivita'  istruttoria a supporto dell'approvazione di proposte di  progetto  e  di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;
 attivita'  di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti sulla base di progetti;
 attivita'  di  controllo volta a verificare la correttezza e la veridicita' delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
 sia altresi' opportuno che l'Autorita' si avvalga dell'Enea anche per  le attivita' di studio e di proposta di nuove schede tecniche di quantificazione  standardizzata  e  analitica,  e  dell'aggiornamento periodico di quelle approvate;
 sia  necessario  disciplinare  il  rapporto di collaborazione con l'Enea  per  lo  svolgimento delle attivita' di cui sopra mediante lo schema  di  convenzione sopra richiamato, che si intende rinnovabile, rinviando,  per  i  profili  non  regolati  ad un successivo atto del Direttore generale dell'Autorita';
 sia  opportuno  prevedere  tempi  per  lo  svolgimento  da  parte dell'Enea   delle   attivita'   previste   ai   sensi   del  presente provvedimento compatibili con le scadenze fissate dalle Linee Guida e con  l'esigenza  di  validazione  dei  risultati di tali attivita' da parte dell'Autorita';
 sia  opportuno  prevedere  obblighi  di  riservatezza  per l'Enea relativamente  a fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di  cui  fosse  venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dall'Autorita'   o   da  soggetti  terzi  in  virtu'  della  presente Convenzione;
 sia  opportuno definire disposizioni integrative della disciplina dei  procedimenti  di  approvazione  delle  proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;
 sia  altresi'  opportuno  prevedere  modalita'  operative  per la gestione  delle  attivita'  di verifica e certificazione dei risparmi energetici   effettivamente   conseguiti   sulla   base  di  progetti standardizzati, analitici e a consuntivo;
 sia   necessario   porre  i  costi  sostenuti  dall'Enea  per  lo svolgimento   delle   attivita'   previste   ai  sensi  del  presente provvedimento,  a  carico  del  Conto  oneri  derivanti  da misure ed interventi  per  la  promozione  dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04 e del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1  Ai  fini  del  presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
 Direttore  DCQS  e'  il  Direttore  della Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita';
 Direzione  DCQS  e'  la  Direzione  Consumatori  e  Qualita'  del Servizio dell'Autorita';
 decreto  del  Presidente della Repubblica n. 244/01 e' il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 l'Enea  e'  l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2003, n. 257;
 Linee  Guida sono le «Linee guida per la preparazione, esecuzione e  valutazione  dei  progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali  2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per  il  rilascio  dei  titoli  di  efficienza energetica», approvate dall'Autorita' con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03.
 |  |  |  | Art. 2. Approvazione  delle  proposte di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida
 2.1  Responsabile  dei  procedimenti  di cui all'art. 6 delle Linee Guida  e',  ai  sensi  della  deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004,   n.   182/04,  il  Direttore  DCQS,  al  quale  devono  essere indirizzate  le  proposte di progetto e di programma di misura, oltre che  le  eventuali  istanze  di partecipazione al procedimento di cui all'art.  5,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.
 2.2  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione al procedimento a soggetti  terzi  controinteressati,  dell'avvio  del medesimo e' data notizia,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  244/01,  mediante  avviso  pubblicato nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 2.3  Il  responsabile  del  procedimento  ha  facolta'  di delegare all'Enea,  di  cui l'Autorita' si avvale ai sensi del successivo art. 4,  lo  svolgimento dell'attivita' istruttoria, dandone comunicazione all'Enea ed al soggetto interessato.
 2.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del  progetto  ai  fini  dell'attivita'  istruttoria, compresi quelli allegati  alla  proposta  di progetto e di programma di misura e alle sue  eventuali  integrazioni  devono  essere trasmessi all'Autorita', oltre   che  nell'originale  cartaceo,  anche  mediante  il  supporto informatico  messo  a  disposizione  nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).   In   assenza   dell'invio  telematico  e dell'invio   cartaceo   la   trasmissione   non   viene   considerata perfezionata e dunque esaminabile.
 2.5  La documentazione acquisita o formata nel singolo procedimento viene  resa  disponibile,  ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 244/01, presso i locali della Direzione DCQS.
 |  |  |  | Art. 3. Verifica e certificazione dei risparmi energetici
 3.1  La  richiesta  di  verifica  e  di certificazione dei risparmi energetici  conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali  2004,  di  cui  al  comma  12.1 delle Linee Guida, deve essere  trasmessa,  entro i termini di cui all'art. 12 delle medesime Linee Guida, al Direttore DCQS.
 3.2  Lo  svolgimento delle attivita' di verifica di cui all'art. 13 delle Linee Guida e' condotto dall'Enea, di cui l'Autorita' di avvale ai  sensi  del  successivo  art.  4.  In  tal  caso,  l'Enea  formula direttamente  le  richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti  che si rendano necessarie.
 3.3 Qualora il Direttore DCQS, in luogo di quanto previsto al comma 3.2,  ritenga  di  provvedere  allo  svolgimento  delle attivita' ivi richiamate  con  altra  modalita',  ne  da'  immediata  comunicazione all'Enea e al soggetto titolare del progetto.
 3.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del  progetto  ai  fini  delle attivita' di verifica, compresi quelli allegati  alla  richiesta  e  alle  eventuali sue integrazioni devono essere  trasmessi,  oltre che nell'originale cartaceo, anche mediante il  supporto  informatico messo a disposizione dall'Autorita' tramite il   proprio  sito  internet  (www.autorita.energia.it).  L'originale cartaceo  e'  sempre  trasmesso  all'Autorita'. In assenza dell'invio telematico   e   dell'invio   cartaceo   la  trasmissione  non  viene considerata completa e dunque esaminabile.
 3.5  La  certificazione  dei  risparmi riconosciuti di cui al comma 16.1  delle Linee Guida, nonche' la comunicazione dell'esito negativo degli  eventuali  controlli di cui al comma 14.1 delle medesime Linee guida, avviene con atto del Direttore DCQS.
 |  |  |  | Art. 4. Avvalimento  dell'Enea  per  lo  svolgimento  di attivita' a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici
 4.1 L'Autorita' a supporto della valutazione e della certificazione dei  risparmi  energetici,  si  avvale dell'Enea, per un periodo di 3 anni  a  far  data  dalla  sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 4.3, lettera a), per lo svolgimento delle seguenti attivita':
 a)  attivita'  istruttoria  a  supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura, ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida;
 b) attivita' di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti;
 c)  attivita' di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicita' delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della relativa certificazione.
 4.2  L'Autorita'  si  avvale  dell'Enea  per  lo  svolgimento delle attivita'   di   studio  e  proposta  di  nuove  schede  tecniche  di quantificazione  standardizzata e analitica di cui ai commi 4.5 e 5.2 delle  Linee  Guida,  nonche'  dell'aggiornamento periodico di quelle approvate.
 4.3  Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, le attivita' di cui ai commi 4.1 e 4.2 sono svolte dall'Enea secondo la disciplina contenuta:
 a) nella Convenzione allegata al presente provvedimento (allegato A);
 b) in    successiva   determinazione   del   Direttore   generale dell'Autorita', sentito l'Enea, per quanto riguarda in particolare le procedure operative da seguire e i contenuti specifici dell'attivita' attuativa del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 5. Copertura degli oneri
 5.1  Gli oneri sostenuti dall'Enea per le attivita' di cui all'art. 4  sono  posti  a  carico  del  Conto  oneri  derivanti  da misure ed interventi  per  la  promozione  dell'efficienza energetica negli usi finali  di  energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione n.  5/04, nonche' del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico  e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale,  di  cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04, secondo le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 della Convenzione.
 5.2  Le  variazioni dei suddetti oneri, con particolare riferimento ai  costi  del  personale,  sono  valutate  dall'Autorita',  ai  fini dell'eventuale  revoca  del presente provvedimento, nei trenta giorni successivi   al   ricevimento   della  loro  comunicazione  da  parte dell'Enea.   Decorso   tale   termine,  si  considera  effettuata  la valutazione  di  conformita' dei nuovi costi alle esigenze sottese al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 7.1  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato,  ad  eccezione dell'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel  sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 11 gennaio 2006
 Il presidente: Ortis
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