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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 17 gennaio 2006 |  | Determinazione   degli  obiettivi  specifici,  per  l'anno  2006,  di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e  di  gas  naturale,  soggetti  agli  obblighi  di  cui  ai  decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 07/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 17 gennaio 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
 i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004,   recante  «Nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004,   recante  «Nuova individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), 11 luglio 2001, n. 156/01;
 la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n. 233/02);
 la  deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito:   deliberazione   n.   103/03)   e  successive  modifiche  e integrazioni;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  14 luglio  2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);
 Considerato che:
 l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale elettrico 20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali a carico dei distributori  di energia elettrica nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 l'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del decreto ministeriale gas 20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio  energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori  di  gas naturale nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 l'art.  4,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 stabilisce  che,  fino  all'emanazione dei decreti del Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni,  citta'  e  autonomie  locali  (di seguito: Conferenza unificata)  di  cui  al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti  agli  obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori  di  energia  elettrica e i distributori di gas naturale che  fornivano  non  meno  di  100.000  clienti  finali alla data del 31 dicembre 2001;
 l'art.  4,  comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del   medesimo  decreto,  che  deve  essere  conseguita  dal  singolo distributore,  e'  determinata  dal  rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria  rete,  e  da  esso  autocertificata,  e  l'energia elettrica complessivamente  distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata  annualmente dall'Autorita' entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
 l'art.  2,  comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004   stabilisce   che   per   energia   elettrica  complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica  trasportata  ai  clienti  finali,  a  tutti  i  livelli di tensione,   da   tutti   i  soggetti  aventi  diritto  ad  esercitare l'attivita'   di   distribuzione   dell'energia  elettrica  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
 l'art.  2,  comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004   stabilisce   che  per  energia  elettrica  distribuita  da  un distributore  si  intende  l'energia  elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore,   avente   diritto   ad   esercitare   l'attivita'   di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
 l'art.  3,  comma  4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede  che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore e'  determinata  dal  rapporto  tra  la  quantita'  di  gas  naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua  rete,  e da esso autocertificata, e la quantita' di gas naturale distribuita   sul  territorio  nazionale,  determinata  e  comunicata annualmente dall'Autorita', entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
 Considerato altresi' che:
 l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce    che   sono   fatti   salvi   i   procedimenti   avviati dall'Autorita',  quelli  in  corso  e  i  provvedimenti emanati dalla medesima  Autorita'  in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della   deliberazione   n.   233/02  l'Autorita'  ha  identificato  i distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
 con   deliberazione   n.   167/04  l'Autorita'  ha  richiesto  ai distributori  di  energia  elettrica  che  servivano  piu' di 100.000 clienti   finali  al  31 dicembre  2001  di  trasmettere  annualmente all'Autorita'  stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della   quantita'   di   energia   elettrica   distribuita  nell'anno precedente,   come   definita   dal  decreto  ministeriale  elettrico 20 luglio  2004;  ha  chiesto  al  Gestore della rete di trasmissione nazionale  di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica   complessivamente  distribuito  sul  territorio  nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico;  ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale che  servivano  piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere  annualmente  all'Autorita'  stessa,  a partire dall'anno 2005,  l'autocertificazione  della  quantita'  di  gas  naturale come definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004; ha chiesto alle imprese   di  trasporto  del  gas  naturale  che  hanno  impianti  di distribuzione  interconnessi  con  le  proprie  reti  di  trasmettere annualmente  all'Autorita'  stessa,  a partire dall'anno 2004, i dati relativi  alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente;
 a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della  deliberazione  n. 167/04 l'Autorita' dispone dei dati relativi all'energia  elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti sul   territorio   nazionale  nell'anno  2004  e  dei  dati  relativi all'energia  elettrica  e  al gas naturale distribuiti nell'anno 2004 dai  distributori  che  servivano  almeno  100.000  clienti finali al 31 dicembre 2001;
 l'art.  17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la  dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1 tep e che  ai  fini  dell'emissione  dei titoli di efficienza energetica, i risparmi  di  energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma  16.1  della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
 Considerato infine che:
 l'art.  11,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 prevede  che  l'Autorita'  verifichi  annualmente il conseguimento da parte  dei  distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;
 Ritenuto  di  determinare  la  quota  degli  obiettivi quantitativi nazionali  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera b),  dei decreti ministeriali  20 luglio  2004, che deve essere conseguita dai singoli distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le definizioni  di  cui  ai  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.
 |  |  |  | Art. 2. Comunicazione  delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2004 2.1  Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici  di  risparmio  di  energia  primaria  a carico dei singoli distributori  soggetti  agli  obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico   20 luglio   2004,   la  quantita'  di  energia  elettrica complessivamente  distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 e' determinata in 261.084 GWh.
 2.2  Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici  di  risparmio  di  energia  primaria  a carico dei singoli distributori  soggetti  agli  obblighi di cui al decreto ministeriale gas  20 luglio  2004  la  quantita'  di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 e' determinata in 1.342.286.637 GJ.
 |  |  |  | Art. 3. Obiettivi  specifici  di  risparmio  di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2006
 3.1  Gli  obiettivi  specifici  di  risparmio di energia primaria a carico  dei  distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di  cui  al  decreto  ministeriale  elettrico  20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unita' con criterio commerciale:
 
 |tonnellate equivalenti di petrolio
 |(tep) --------------------------------------------------------------------- ACEA Distribuzione S.p.a., Roma   |7.850 --------------------------------------------------------------------- Acegas-Aps S.p.a., Trieste        |589 --------------------------------------------------------------------- AEM Distribuzione Energia         | Elettrica S.p.a., Milano          |5.660 --------------------------------------------------------------------- AEM Torino Distribuzione S.p.a.,  | Torino                            |2.472 --------------------------------------------------------------------- ASM Brescia S.p.a., Brescia       |3.242 --------------------------------------------------------------------- Azienda Energetica S.p.a., Bolzano|696 --------------------------------------------------------------------- Deval S.p.a., Aosta               |444 --------------------------------------------------------------------- Enel Distribuzione S.p.a., Roma   |169.610 --------------------------------------------------------------------- Enia S.p.a., Parma                |670 --------------------------------------------------------------------- Meta S.p.a., Modena               |716
 
 3.2  Gli  obiettivi  specifici  di  risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al   decreto   ministeriale   gas  20 luglio  2004  sono  di  seguito determinati, arrotondati all'unita' con criterio commerciale:
 
 |tonnellate equivalenti di petrolio
 |(tep) --------------------------------------------------------------------- Acegas-Aps S.p.a., Trieste        |2.936 --------------------------------------------------------------------- AEM Distribuzione Gas e Calore    | S.p.a., Milano                    |7.031 --------------------------------------------------------------------- AGSM Rete Gas S.r.l., Verona      |1.293 --------------------------------------------------------------------- AMG Energia S.p.a., Palermo       |432 --------------------------------------------------------------------- ASCO Piave S.p.a., Treviso        |4.729 --------------------------------------------------------------------- ASM Brescia S.p.a., Brescia       |2.055 --------------------------------------------------------------------- Azienda Energia e Servizi, Torino |4.106 --------------------------------------------------------------------- Azienda Mediterranea Gas e Acqua  | S.p.a., Genova                    |2.325 --------------------------------------------------------------------- Azienda Municipale Gas S.p.a.,    | Bari                              |574 --------------------------------------------------------------------- Compagnia Napoletana di           | Illuminazione e Scaldamento col   | Gas S.p.a., Napoli                |2.922 --------------------------------------------------------------------- Consiag Reti S.r.l., Prato        |1.951 --------------------------------------------------------------------- Enel Rete Gas S.p.a., Milano      |17.318 --------------------------------------------------------------------- Enia S.p.a., Parma                |5.675 --------------------------------------------------------------------- Fiorentina Gas S.p.a., Firenze    |3.223 --------------------------------------------------------------------- HERA S.p.a., Bologna              |10.974 --------------------------------------------------------------------- Italcogim Reti S.p.a., Milano     |3.982 --------------------------------------------------------------------- META S.p.a., Modena               |2.065 --------------------------------------------------------------------- SGR Reti S.p.a., Rimini           |1.783 --------------------------------------------------------------------- Siciliana Gas S.p.a., Palermo     |1.045 --------------------------------------------------------------------- Societa' Italiana per il Gas      | S.p.a., Torino                    |40.643 --------------------------------------------------------------------- Toscana Gas S.p.a., Pisa          |2.747
 
 3.3  Nel  caso  di  trasformazioni,  fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del codice civile.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 4.1   Il   presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet.
 4.2  Il  presente  provvedimento  e'  trasmesso  al Ministero delle attivita'  produttive,  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  alla  Conferenza  unificata  per  le determinazioni di propria competenza.
 Milano, 17 gennaio 2006
 Il presidente: Ortis
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