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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 21 gennaio 2006 |  | Disposizioni  transitorie  ed urgenti per l'assegnazione di incentivi all'offerta   di   interrompibilita'   delle  forniture  di  gas,  in attuazione  del  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive 20 gennaio 2006. (Deliberazione n. 10/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 21 gennaio 2006,
 Visti:
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive (di seguito: il  Ministro)  12 dicembre  2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas  naturale  in  caso  di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica);
 il  decreto  del  Ministro  20 gennaio  2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  29 luglio  2005,  n.  166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
 Considerato che:
 l'art.   1  della  legge  n.  481/1995  prevede  che  il  sistema tariffario    debba,   tra   l'altro,   armonizzare   gli   obiettivi economico-finanziari  dei  soggetti  esercenti  il  servizio  con gli obiettivi  generali  di  carattere  sociale e di uso efficiente delle risorse;
 l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che  le  imprese  che  svolgono  attivita'  di trasporto garantiscano l'adempimento  degli  obblighi  volti  ad  assicurare  la  sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio;
 l'art.  1  del  decreto  20 gennaio  2006  ha  previsto, ai sensi dell'art.   28,   comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  164/2000, l'istituzione   di   un  meccanismo  di  incentivi  per  incrementare l'offerta  di  interrompibilita'  aggiuntiva  sulla base di procedure stabilite dall'Autorita';
 l'art.   2   del   decreto   20 gennaio  2006  prevede  che,  nel disciplinare   la   procedura   per   l'assegnazione   di   lotti  di interrompibilita'  aggiuntiva,  l'Autorita'  si  attenga a criteri di pubblicita',  trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari;
 l'art.  2,  comma  3,  del decreto 20 gennaio 2006 stabilisce che l'applicazione  della  procedura  di  cui  al  precedente  alinea sia affidata all'impresa maggiore di trasporto;
 l'art.  2,  comma  5,  del decreto 20 gennaio 2006 prevede che la procedura  concorsuale  sia  riservata  ai  clienti  finali  di  tipo industriale   connessi  alla  rete  di  trasporto,  o  alle  reti  di distribuzione,  purche'  essi  siano dotati di sistemi di misura e di controllo   che   consentano   la   verifica   diretta  e  tempestiva dell'avvenuta interruzione o riduzione dei prelievi;
 la deliberazione n. 297/05 ha previsto:
 che,  con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp di cui alla deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento;
 che  le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino un fondo  per  la  promozione dell'interrompibilita' del sistema gas (di seguito:  fondo)  appositamente  istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 di  definire  con  successivo  provvedimento dell'Autorita', in esito     alla     definizione    di    meccanismi    di    incentivo all'interrompibilita'  del  sistema  gas,  le  modalita'  di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al precedente alinea;
 Ritenuto che:
 sia  urgente  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dal  decreto 20 gennaio  2006  prevedendo  anche  opportuni  meccanismi  volti  ad assicurare  la  massima  efficacia  del  provvedimento  in termini di beneficio  atteso  dalla riduzione dei consumi di gas e ad evitare il mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli assegnatari;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di  cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di  cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 nonche' le seguenti definizioni:
 a) assegnatario:  e'  il  cliente  titolare  di  una assegnazione definitiva,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 7, del decreto 20 gennaio 2006, anche in forma congiunta con altri clienti finali;
 b) assegnazione:  e' l'attribuzione di LR in esito alla procedura di   cui  al  presente  provvedimento,  a  seguito  dell'approvazione definitiva di cui all'art. 2, comma 7 del decreto 20 gennaio 2006;
 c) corrispettivo  di  disponibilita'  o  CD:  e' il corrispettivo riconosciuto all'assegnatario di LR, per ogni LR assegnato;
 d) corrispettivo   di  attivazione  o  CA:  e'  il  corrispettivo riconosciuto  all'assegnatario,  per  ogni  LR dei prelievi richiesto dall'impresa maggiore di trasporto ed effettivamente attuato;
 e) intervallo  di  riduzione:  e' il periodo pari a cinque giorni feriali  all'interno  del  periodo  complessivo  di  attivazione  del servizio;
 f) livello  di  riferimento  dei  prelievi  presso  un  punto  di riconsegna  k  o  QRIFk: e' pari alla media dei prelievi giornalieri, effettuati  nei  giorni  feriali nel periodo 1°-15 febbraio 2005; nel caso  non  siano  disponibili le misure giornaliere e' pari al 4% del prelievo  complessivo del mese di febbraio 2005. I suddetti dati sono desumibili   dai  verbali  di  misura.  In  caso  di  clienti  finali rientranti   nell'elenco  dei  clienti  con  contratto  di  fornitura interrompibile  di  cui  alla  fase  2  della  procedura di emergenza climatica,  come  risultante  dal  sistema  informativo  dell'impresa maggiore  di  trasporto,  per il periodo di interruzione attivato nel 2006 ai sensi della procedura di emergenza, il livello di riferimento dei  prelievi  presso  un  punto di riconsegna k o QRIFk e' pari alla differenza  tra il valore calcolato come sopra e la disponibilita' di interruzione  inserita  nel sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto;
 g) lotto  di  riducibilita' o LR e' un lotto con durata di cinque giorni   feriali,   avente   un   valore   di   prelievo  giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g;
 h) procedura di emergenza climatica: e' la procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro del 12 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto e finalita'
 1.   Il   presente   provvedimento   definisce,   per   il  periodo 6 febbraio-24 marzo  2006,  le modalita' di attuazione del meccanismo di  incentivi  per  l'offerta  di interrompibilita' aggiuntiva di cui all'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 3. Compiti del soggetto che organizza la procedura concorsuale
 1. Ai fini dell'assegnazione di LR, l'impresa maggiore di trasporto organizza  una  procedura concorsuale secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione.
 2.  Ai  fini dell'organizzazione delle procedure concorsuali di cui al  comma  precedente  l'impresa  maggiore  di trasporto pubblica sul proprio  sito Internet, entro quattro giorni lavorativi dalla data di entrata  in  vigore del presente provvedimento, un bando che contenga almeno:
 a) la  procedura  di assegnazione di LR, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8;
 b) lo  schema  delle  offerte,  integrando  ove necessario quanto individuato all'art. 4, comma 4;
 c) le  modalita' di attivazione della riduzione dei prelievi e le penali     applicate     in     caso    di    mancata    applicazione dell'interrompibilita' assegnata;
 d) i seguenti valori di CD per ogni LR:
 Euro 15.000  per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione  dell'impresa maggiore di trasporto per tre intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;
 Euro 10.000  per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione  dell'impresa maggiore di trasporto per due intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;
 Euro 5.000  per  i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione  dell'impresa  maggiore di trasporto per un intervallo di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;
 i   valori   di  cui  alla  seguente  tabella  per  i  soggetti disponibili  ad  essere interrotti solo in intervalli di riduzione da loro prescelti:
 
 ----> Vedere tabella a pag. 70 della G.U. <----
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di partecipazione alla procedura di assegnazione di LR
 1.    La    partecipazione   alla   procedura   concorsuale   per l'assegnazione  di LR di cui all'art. 3 e' limitata ai clienti finali di  tipo  industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione,  purche'  dotati  di sistemi di misura e controllo che consentano  la  verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei  prelievi  in  caso  di  attivazione, fatto salvo quanto disposto all'art.  2,  comma  4  del  decreto  20 gennaio  2006  (di  seguito: clienti).  A  tal  fine i clienti interessati possono conferire ad un utente  della  rete  di  trasporto un mandato vincolante con il quale delegano  tale  soggetto a rappresentarli nella procedura concorsuale di cui al presente provvedimento e nelle azioni conseguenti.
 2.  Ai  fini  dell'assegnazione  di LR, ciascun partecipante alla procedura  ai  sensi  del comma 1 ha diritto a presentare, secondo le modalita' indicate nel bando, un'offerta non revocabile, assicurando, nel  caso  di  partecipazione  in  forma  congiunta,  il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
 3.   Ai   fini  dell'assegnazione  di  LR  in  forma  congiunta  il partecipante  e' responsabile anche ai fini dell'art. 8 degli impegni assunti e assicura per ciascun LR il rispetto dei seguenti criteri:
 a) il numero dei punti di riconsegna e' minore o uguale a cinque;
 b)  il  quantitativo  minimo  di  riduzione  per ciascun punto di riconsegna e' maggiore di 2.000 Smc/g;
 c)  la  riduzione dei prelievi per ciascun punto di riconsegna e' offerta per almeno un giorno.
 4.  L'offerta  di  cui  al  comma  2 del presente articolo contiene almeno, per ciascun LR richiesto:
 a) i  dati  identificativi dell'eventuale utente mandatario e del cliente,  nonche'  del  responsabile ai fini della procedura nel caso della   partecipazione   in  forma  congiunta  e  di  ciascun  utente partecipante;
 b) per  ciascun  cliente,  i  codici REMI dei punti di riconsegna della  rete  di  trasporto  dei  clienti  al  quale si riferisce tale offerta;
 c) l'identificazione, sulla base dello schema di cui all'allegato 1 della tipologia di offerta e del CA richiesto;
 d) ove   il  punto  di  riconsegna  non  disponga  di  gruppi  di telelettura,  la  descrizione delle modalita' proposte dal cliente al fine  di  assicurare  la  verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione  dei prelievi in caso di attivazione, che prevedano in ogni caso la comunicazione giornaliera dei consumi;
 e) la  dichiarazione  da  parte dei clienti attestante i prelievi del mese di dicembre 2005 e il livello di riferimento di cui all'art. 1, lettera f).
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' di assegnazione di LR
 1.   Ai   fini  dell'assegnazione  di  LR,  l'impresa  maggiore  di trasporto:
 a)  verifica che le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera d)  assicurino  la  possibilita' di una verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta  riduzione dei prelievi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006;
 b)  ordina  le  offerte  di  LR  ricevute  secondo  valori  di CA richiesti  crescenti,  applicando per i soggetti che hanno optato per lo  schema  4  dell'allegato  1 la media aritmetica delle offerte nei diversi   intervalli   di   riduzione  per  ciascun  lotto,  fino  al raggiungimento  di  un  numero  di  LR  che assicuri un ammontare non superiore  al  valore di 20 milioni di Smc/g di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 20 gennaio 2006;
 c)  nel  caso di offerte di LR con lo stesso valore di CA e/o nel caso  si  ottengano  in  esito all'ordinamento di cui alla precedente lettera b) intervalli di riduzione con eccesso di offerta a fronte di intervalli di riduzione con eccesso di domanda, l'impresa maggiore di trasporto  ordina  le  offerte  assicurando  in  via  prioritaria  il raggiungimento  di un numero di LR adeguato per ciascun intervallo di riduzione,   nei   limiti   di  cui  alla  medesima  lettera  b),  e, subordinatamente la minimizzazione del costo complessivo.
 2.  Ai  fini  dell'assegnazione  definitiva,  l'impresa maggiore di trasporto  effettua  le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto  20 gennaio  2006,  segnalando  le  offerte  piu' onerose che rappresentino  il numero intero piu' prossimo al 5% del numero totale delle  offerte presentate, che saranno oggetto di eventuale specifica approvazione  nell'ambito  della procedura di cui all'art. 2, comma 7 del citato decreto.
 3.  I  soggetti  che  risultano  assegnatari  di LR hanno diritto a percepire i CD relativi all'offerta presentata.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di attivazione delle riduzioni dei prelievi
 1.  Ove  il  Comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza decida l'attivazione delle riduzioni dei prelievi in uno degli intervalli di riduzione,  l'impresa maggiore di trasporto seleziona gli assegnatari secondo valori di CA crescenti, nonche' secondo i seguenti criteri:
 a) per  il  primo dei tre periodi previsti dall'art. 2 del citato decreto,  dando  priorita'  alle  offerte  di  cui agli schemi 4 ed 1 dell'allegato 1;
 b) per  il  secondo  dei  tre  periodi  previsti  dall'art. 2 del suddetto  decreto, dando priorita' alle offerte di cui agli schemi 4, 1 e 2 dell'allegato 1.
 2. Ai fini dell'attivazione delle riduzioni dei prelievi secondo le modalita'  di  cui  all'art. 2, comma 11 del decreto 20 gennaio 2006, l'impresa   maggiore   di   trasporto   trasmette   agli  assegnatari interessati  la  richiesta  di  riduzione  dei  prelievi  secondo  le modalita' definite nel bando di cui all'art. 3, comma 2.
 3.  La  richiesta  di  riduzione  dei  prelievi  di  cui  al  comma precedente contiene almeno i seguenti elementi:
 a) gli LR ai quali la richiesta si riferisce;
 b) il  periodo di interruzione nel quale l'assegnatario e' tenuto a ridurre i prelievi.
 |  |  |  | Art. 7. Obblighi e diritti degli assegnatari
 1.  L'assegnatario, a seguito di richiesta dell'impresa maggiore di trasporto  effettuata  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 6, e' tenuto  a  ridurre uniformemente i propri prelievi fino ad un livello non  superiore  alla differenza fra QRIFk e la riduzione dei prelievi indicata nella medesima richiesta.
 2.  In  caso  di  richiesta  di  riduzione  dei  prelievi, e previo accertamento  dell'effettiva  riduzione  ai  sensi  del  comma  1 del presente articolo, e' riconosciuto all'assegnatario un ammontare pari al CA richiesto per ogni lotto di riduzione attivato.
 3.  In caso di partecipazione in forma congiunta sono attribuiti ai singoli  clienti  gli  obblighi e i diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente    articolo,   ferma   restando   la   responsabilita'   del partecipante.
 |  |  |  | Art. 8. Penali in capo all'assegnatario in caso di inadempienza
 1.  Le  modalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), prevedono almeno che per ciascun intervallo di riduzione:
 a) se  R  -  E  <  o  =  0,1  x  R,  l'assegnatario  e'  tenuto a corrispondere  una  penale  pari al 10% del corrispettivo CA relativo all'intervallo di riduzione;
 b) se  0,1  x R < R - E < o = 0,5 x R, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere una penale pari all'intero corrispettivo CA;
 c) se  R  - E > 0,5 x R, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere una  penale pari all'ammontare dei corrispettivi CA e CD riconosciuti in assegnazione a qualunque titolo; ove:
 E  e'  la  somma delle riduzioni effettive giornaliere rispetto a QRIFk  relativamente  al  medesimo  LR;  al  fine del calcolo di E la riduzione  effettiva  assume  valori  non  superiori  a  10.000 Smc/g moltiplicato per il numero di LR assegnati;
 R  e'  il prodotto del numero di LR assegnati moltiplicato per il valore di prelievo giornaliero interrompibile pari a 10.000 Smc/g.
 2.  In  caso di partecipazione in forma congiunta, le penali di cui al  comma  1  del presente articolo sono attribuite a ciascun cliente secondo  le  modalita'  di partecipazione specificate nell'offerta di cui   all'art.   4,   comma   4,   lettera   b),  ferma  restando  la responsabilita' del partecipante.
 3.  L'Autorita' potra' procedere, anche con la collaborazione della Guardia   di   finanza,   a  verifiche  presso  gli  assegnatari  per l'accertamento di eventuali inadempienze.
 |  |  |  | Art. 9. Amministrazione  del  fondo  per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas
 1.  L'impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre imprese  di  trasporto e con le imprese di distribuzione interessate, procede,  entro il 15 maggio 2006, all'accertamento di cui all'art. 7 e  trasmette  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico (di seguito:  Cassa),  l'elenco  dei  clienti  assegnatari e, per ciascun assegnatario,  i  dati per la determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 7 e delle penali di cui all'art. 8.
 2.  Entro  il  30 giugno 2006 la Cassa riconosce agli assegnatari i corrispettivi  di cui all'art. 7, ed entro il 30 settembre 2006 versa agli assegnatari, anche per il tramite dell'utente mandatario, il 25% dell'ammontare   loro   dovuto   e,  entro  i  sei  mesi  successivi, l'ammontare restante.
 3.  In caso di esito negativo, anche parziale, la Cassa comunica ai soggetti  interessati  gli importi da versare a titolo di penale; ove tali  importi superino i corrispettivi cui l'assegnatario ha diritto, gli assegnatari versano, anche per il tramite dell'utente mandatario, alla  Cassa  la  differenza  tra  penali  e  corrispettivi  entro  il 30 settembre 2006. La Cassa destina i relativi ammontari al fondo per la  promozione dell'interrompibilita' del sistema gas di cui all'art. 2 della deliberazione n. 297/05.
 |  |  |  | Art. 10. Pubblicazione ed entrata in vigore
 1.  Il  presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  Internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 Milano, 21 gennaio 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato 1 SCHEMA 1
 Presentazione  delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per tre intervalli  di  riduzione  per  l'intero  periodo 6 febbraio-24 marzo 2006. CD = Euro 15.000 Identificativi del partecipante         |CA richiesti in euro Lotto 1                                 | Lotto 2                                 | Lotto 3                                 | Lotto 4                                 |
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 SCHEMA 2
 Presentazione  delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per due intervalli  di  riduzione  per  l'intero  periodo 6 febbraio-24 marzo 2006. CD = Euro 10.000 Identificativi del partecipante         |CA richiesti in euro Lotto 1                                 | Lotto 2                                 | Lotto 3                                 | Lotto 4                                 |
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 SCHEMA 3
 Presentazione  delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti  su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per un intervallo  di  riduzione  per  l'intero  periodo 6 febbraio-24 marzo 2006. CD = Euro 50.000 Identificativi del partecipante         |CA richiesti in euro Lotto 1                                 | Lotto 2                                 | Lotto 3                                 | Lotto 4                                 |
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 SCHEMA 4
 Presentazione  delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti sulla base di intervalli di riduzione da loro prescelti.
 
 ----> Vedere Schema a pag. 73 della G.U. <----
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