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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 29 dicembre 2005 |  | Direttive  per  il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai  sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle  tariffe,  delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
 Vista  la  legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il nulla osta provvisorio  per  le  attivita'  soggette ai controlli di prevenzione incendi,  modifica  degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66,  e  norme  integrative  dell'ordinamento  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,   e   successive   modificazioni   recante   l'approvazione  del regolamento  concernente  l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.   37,   recante  la  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla prevenzione  incendi,  a  norma  dell'art.  20,  comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 e successive  modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - n. 98 del 9 aprile 1982;
 Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu'  urgenti  ed  essenziali  di  prevenzione  incendi  ai  fini del rilascio  del  nulla  osta  provvisorio  di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  10 marzo  1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  81  del  7 aprile  1998,  recante i criteri generali  di  sicurezza  antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
 Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante le disposizioni relative alle modalita' di presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
 Rilevata  la  necessita'  di emanare le direttive che devono essere attuate  dai  titolari  delle  attivita'  in  possesso  di nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
 Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577,  come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto e campo di applicazione
 Il  presente  decreto  e'  emanato  in  attuazione  dell'art. 7 del decreto  del  Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda  al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in  ordine  agli  adempimenti  che  devono  essere  messi in atto dai titolari  delle singole attivita' o di gruppi di attivita', di cui al decreto  ministeriale  16 febbraio  1982,  in  possesso di nulla osta provvisorio  in corso di validita', per le quali non siano state gia' emanate  altre  direttive,  al  fine  di  adeguarsi alla normativa di prevenzione  incendi  e  conseguire  il  certificato  di  prevenzione incendi.
 |  |  |  | Art. 2. Obblighi dei titolari delle attivita'
 1.  I  titolari  delle  attivita'  di  cui  all'art. 1 del presente decreto  sono  tenuti  a presentare al Comando provinciale dei Vigili del  fuoco competente per territorio domanda di parere di conformita' sui  progetti  e  domanda  di  sopralluogo  ai  fini del rilascio del certificato  di  prevenzione  incendi, secondo le procedure stabilite dagli  articoli 2  e  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  1998,  n.  37,  e  dagli  articoli 1  e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
 2.  In  conformita'  alle  indicazioni contenute nell'allegato I al decreto  del  Ministro  dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale  allegata  alla  domanda  di  parere  di conformita' deve consentire  di  accertare la rispondenza delle attivita' alle vigenti disposizioni   in   materia  di  sicurezza  antincendio,  ovvero,  in mancanza,  ai  criteri  generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. Nell'allegato  A,  che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di  prevenzione  incendi  alle  autorimesse  ed  agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.
 3.  Previa  acquisizione del parere di conformita' sul progetto, le domande  di  sopralluogo  ai  fini  del  rilascio  del certificato di prevenzione  incendi,  corredate  della documentazione tecnica di cui all'allegato  II  al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, devono  essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente  per  territorio  entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Norme transitorie
 1.  Decorso  il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei  Vigili  del  fuoco,  ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984,  n.  818,  decadono  e  la  prosecuzione  dell'esercizio  delle attivita', ai fini antincendio, e' consentita solo se gli interessati abbiano  ottenuto,  entro  il  medesimo  termine,  il  certificato di prevenzione  incendi  ovvero  abbiano  provveduto  alla presentazione della  dichiarazione  di  cui  all'art.  3,  comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai  soli  fini  antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Ministro: Pisanu
 |  |  |  | Allegato A 
 DIRETTIVE   PER   L'APPLICAZIONE   DELLE   DISPOSIZIONI  TECNICHE  DI PREVENZIONE   INCENDI  ALLE  AUTORIMESSE  ED  AGLI  IMPIANTI  PER  LA PRODUZIONE  DI  CALORE  ALIMENTATI  A  GAS, IN POSSESSO DI NULLA OSTA
 PROVVISORIO IN CORSO DI VALIDITA'.
 
 1. Autorimesse
 Le  autorimesse  individuate  al punto 92 dell'elenco allegato al decreto   interministeriale  16 febbraio  1982,  devono  essere  rese conformi  alle  disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:
 0., limitatamente alla definizione di «box»;
 3.1, 2° comma;
 3.2,  1°  comma,  in quanto e' ammesso che l'altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:
 a) l'autorimessa  sia  dotata  di  un sistema di ventilazione naturale   con  aperture  di  aerazione  prive  di  serramenti  e  di superficie  non  inferiore  a  1/20  della superficie in pianta della stessa autorimessa;
 b) l'altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
 c) il  percorso  massimo  per  raggiungere  le uscite sia non superiore a 30 m.
 3.6.3;
 3.7.2;
 3.8.0;
 il   punto   11   si  applica  alle  autorimesse  esistenti  al 10 dicembre 1984.
 E'  inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli  elementi  costruttivi  e  delle  porte  siano inferiori di una classe  (cosi' come definite all'art. 3 della circolare del Ministero dell'interno  14 settembre  1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/EI 30.
 2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas
 Per  gli  impianti  per  la  produzione  di  calore  alimentati a combustibile  gassoso  di  cui  al  punto  91 dell'elenco allegato al decreto    interministeriale    16 febbraio    1982,    il   titolare dell'attivita'   puo'   scegliere   tra   le   due  seguenti  opzioni alternative:
 a)  osservanza  delle  specifiche  disposizioni  di prevenzione incendi  vigenti  alla  data  del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare  del  Ministero  dell'interno  25 novembre  1969, n. 68, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  ad  eccezione del punto 2.4 dell'allegato A).  L'altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi  deve  essere  conforme a quanto previsto all'ultimo comma del  punto  7.1  dell'allegato  al  decreto del Ministro dell'interno 12 aprile  1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono  prescritti  requisiti  di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;
 b) osservanza  del  Titolo  VII  dell'allegato  al  decreto del Ministro  dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per  le  porte,  laddove  sono  prescritti requisiti di resistenza al fuoco  superiori  a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.
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