Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 ottobre 2005
Sospensione dell'efficacia della norma che limita l'uso degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente, contenuta nel decreto ministeriale 23 dicembre 2003, recante: «Uso, destinazione e distrazione degli autobus».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003 (Uso, destinazione e distrazione degli autobus), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
Visto l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il comma 6 che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della ex Direzione generale della M.C.T.C., ora Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre del dipartimento per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive emanate dall'ex Ministero dei trasporti ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti, l'impiego in servizio di linea di autobus destinati a servizio di noleggio con conducente e viceversa;
Visto il successivo comma 7 dell'art. 82 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rinvia al regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'individuazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono essere adibiti;
Visto l'art. 243 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente».
Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-ter, n. 2600/04 del 13 maggio 2004 con la quale si e' respinta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia, proposta nel ricorso con cui si e' impugnato il citato decreto ministeriale 23 dicembre 2003, dall'associazione di categoria ASSTRA e da numerose societa' operanti nel settore del trasporto pubblico locale;
Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-ter, n. 739/04 del 27 maggio 2004 con la quale si sono ordinati incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione;
Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-ter, n. 3443/04 del 24 giugno 2004 di accoglimento della predetta domanda incidentale di sospensione;
Vista l'ordinanza del Consiglio di stato, sez. VI n. 5654/04 del 26 novembre 2004 di rigetto dell'appello per l'annullamento dell'ordinanza T.A.R. Lazio, sez. III-ter, n. 3443/04;
Considerata la necessita' di dare esecuzione all'ordinanza del Consiglio di stato, sez. VI n. 5654/04 del 26 novembre 2004, con la quale e' stato respinto l'appello per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-ter n. 3443/04 di accoglimento della domanda di sospensiva proposta incidentalmente dalle ricorrenti avverso il predetto decreto ministeriale 23 dicembre 2003, art. 3, comma 2 e comma 3;
Ritenuto che e' stata individuata dal giudice amministrativo la necessita' di procedere al riesame del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 impugnato, nella parte in cui esclude il c.d. «fuorilinea» degli autobus addetti a servizi di linea, per noleggi, in via eccezionale e temporanea, nell'ambito dei percorsi urbani, coincidenti con la categoria per la quale l'autobus stesso e' stato immatricolato;
Ritenuto, d'altronde, che sia il codice della strada (art. 86, decreto legislativo 285/1992) che la nuova disciplina in materia di noleggio di autobus con conducente (art. 5, comma 3, legge 218/2003 non prevedono alcuna limitazione territoriale del servizio di noleggio;
Ritenuto, pertanto, che in base alle valutazioni tecniche concernenti la sicurezza del trasporto delle persone, l'Amministrazione statale non ha il potere di limitare l'ambito territoriale del servizio di noleggio con conducente e quindi non e' legittima alcuna restrizione territoriale per i servizi cc.dd. «fuorilinea», ovvero per gli eccezionali servizi di noleggio con conducente effettuati utilizzando autobus immatricolati per lo svolgimento determinati servizi di linea;
Riesaminato, alla luce delle considerazioni appena esposte, il decreto ministeriale 23 dicembre 2003 impugnato, in particolare facendo riferimento alle norme contenute nell'art. 3, comma 2, ove si prevede che: «I veicoli di classe "I" e "A", immatricolati in servizio di linea, non possono essere impiegati in servizi di noleggio con conducente»;
Riesaminata, inoltre, la norma, contenuta nell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, che prevede l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati dalla possibilita' di essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di noleggio con conducente;
Considerati i contenuti delle direttive europee sulle caratteristiche costruttive degli autobus ed i vincoli posti dalle leggi nazionali, per l'Amministrazione, in sede di riesame, non e' stato possibile individuare un diverso criterio oggettivo, rispetto a quello delle caratteristiche costruttive, per autorizzare l'impiego di un autobus allo svolgimento di un servizio di trasporto di persone su un percorso non predeterminato;
Considerato, invece, che per quanto riguarda gli autobus aventi caratteristiche costruttive rientranti nelle classi «B» ed «II» si e' demandato agli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri la verifica dell'installazione del cronotachigrafo e del rilascio dell'autorizzazione alla distrazione dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente, subordinatamente al divieto di utilizzare i posti in piedi e al rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 3, legge 218/2003 (art. 3, commi 3 e 4, decreto ministeriale 23 dicembre 2003);
Tutto cio' premesso e considerato, ai soli fini dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI n. 5654/04 del 26 novembre 2004, in attesa della nuova determinazione a cui perverra' questa amministrazione a seguito della formazione del giudicato sul merito del ricorso citato nelle premesse;
Decreta:
La sospensione dell'efficacia delle norme contenute nell'impugnato decreto ministeriale 23 dicembre 2003, limitatamente alla sospensione della norma di cui al comma 2 dell'art. 3 e della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 3, relativamente all'inciso «con l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati».
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2005
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 267
 
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