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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005 |  | Aggiornamento  per  il  trimestre  gennaio-marzo 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 299/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORIETA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 29 dicembre 2005 Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - la  legge  28  ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
 - la   legge   17   aprile   2003,  di  conversione  in  legge,  con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
 - la  legge  27  ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
 - il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
 - il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
 - la  legge  24  dicembre  2003,  n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
 - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 - la  legge  14  maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 - il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
 - il   decreto   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
 - il   decreto   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
 - il   decreto   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente, 11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato  con  il  decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
 - il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
 - il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
 - il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 19 dicembre 2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
 - il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di trasmissione (di seguito: dpcm 11 maggio 2004);
 - il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004;
 - il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 24 dicembre 2004,  recante determinazione delle modalita' di vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, per l'anno 2005;
 - decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005;
 - decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante    aggiornamento   delle   direttive   per   l'incentivazione dell'energia   elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili  ai  sensi dell'articolo  11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante   direttive   per   la  regolamentazione  dell'emissione  dei certificati  verdi  alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - decreto  del  Ministro delle Attivita' produttive 5 dicembre 2005, recante  direttive  per  la  determinazione  delle  modalita'  per la vendita  sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo  3,  comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico
 - decreto  del Ministro delle Attivita' produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;
 - il  decreto  del  Ministro  delle Attivita' produttive 13 dicembre 2005  recante  modalita'  e  condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
 - il  testo  approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il  22  dicembre  2005,  delle  "Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Viste:
 - le  deliberazioni  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, 25  giugno  2004,  n.  103/04,  30 dicembre 2004, n. 252/04, 30 marzo 2005,  n.  54/05,  28  giugno  2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05;
 - la  deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
 - Periodo  di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
 - la  deliberazione  27  marzo  2004,  n.  48/04,  e  in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
 - la  deliberazione  dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04);
 - la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04;
 - la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04);
 - la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
 - la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04;
 - la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
 - la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;
 - le deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 292/05;
 - il  documento  per  la  consultazione  30  settembre  2005 recante "Orientamenti  in  materia  di  definizione  delle  fasce  orarie con riferimento  agli  anni  2006  e  2007" (di seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005);
 - il  documento  per  la  consultazione  22  novembre  2005  recante "Revisione  dell'articolazione  per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni  servizi  di  pubblica  utilita' nel settore elettrico per gli anni  2006  e  2007"  (di  seguito: documento per la consultazione 22 novembre 2005);
 - il   documento  per  la  consultazione  5  dicembre  2005  recante "Orientamenti   per  l'abrogazione  del  parametro  Ct  di  cui  alla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e per l'individuazione di parametri succedanei al  Ct,  idonei  alla  regolazione  di  alcune partite economiche del settore  elettrico"  (di  seguito:  documento  per la consultazione 5 dicembre 2005);
 - la  Nota  metodologica in materia di Aggiornamento trimestrale dei corrispettivi  per  la  vendita  di  energia  elettrica  destinata ai clienti  del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita' in data 20 ottobre 2004.
 
 Viste:
 - la comunicazione dell'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico)  del  23  marzo  2005, prot. Autorita' n. 006507, del 25 marzo 2005 (di seguito: comunicazione 23 marzo 2005);
 - la  nota  dell'Autorita'  all'Acquirente unico in data 14 novembre 2005, prot. GB/M05/4609/mc (di seguito: nota 14 novembre 2005);
 - la  comunicazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito:  Gestore  del sistema elettrico) del 30 novembre 2005, prot. Autorita' n. 028628 del 2 dicembre 2005;
 - la comunicazione dell'Acquirente unico del 1° dicembre 2005, prot. Autorita'  n. 028563, del 01 dicembre 2005 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2005);
 - la  nota  dell'Autorita'  all'Acquirente  unico in data 6 dicembre 2005, prot. GB/M05/5115/mc (di seguito: nota 6 dicembre 2005);
 - la  comunicazione  della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di  seguito: Cassa) del 15 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 029873, del 19 dicembre 2005;
 - la comunicazione dell'Acquirente unico del 16 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 029999, del 20 dicembre 2005;
 - la  comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 21 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030277 del 22 dicembre 2005;
 - la comunicazione dell'Acquirente unico del 15 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030546, del 28 dicembre 2005;
 - la  comunicazione  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  22 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030420 del 23 dicembre 2005;
 - la comunicazione di Terna del 28 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030663 del 29 dicembre 2005;
 - la  comunicazione  del  Gestore  del sistema elettrico 23 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030664 del 29 dicembre 2005.
 
 Considerato che:
 - gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto  e  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica destinata al mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
 - l'articolo  33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che,  ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio di ciascun   trimestre   la   stima   dei   propri   costi   unitari  di approvvigionamento   relativi   a   ciascuno  dei  quattro  trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
 - ai   sensi  l'articolo  33,  comma  33.3,  lettera  b)  del  Testo integrato,   entro   30  giorni  dalla  fine  di  ciascun  trimestre, l'Acquirente  unico e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente  e  i  costi  effettivi  di  approvvigionamento  sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
 - relativamente  al periodo gennaio - ottobre 2005, sulla base delle informazioni  rese  disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti   tra  i  costi  effettivamente  sostenuti  dal  medesimo Acquirente  unico  per  l'acquisto  di  energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del periodo gennaio-ottobre 2005 al netto del fattore  di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della  deliberazione  n.  168/03,  ed  i costi stimati dall'Autorita' nella  determinazione  dell'elemento  PC  della componente CCA per il quarto trimestre 2005, pari a circa 210 milioni di euro;
 - relativamente  al periodo gennaio - ottobre 2005, sulla base delle informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano  scostamenti  tra  i  costi  effettivamente sostenuti dal medesimo  Acquirente  unico in qualita' di utente del dispacciamento, incluso  il fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e  48.13.3,  della  deliberazione  n.  168/03,  ed  i  costi  stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il quarto trimestre 2005, pari a circa 86 milioni di euro;
 - il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex  ante  (effettuata  dall'Autorita' nei trimestri precedenti) ed ex post   dei   costi   di   acquisto   e  di  dispacciamento  sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio - dicembre 2005 deve essere recuperato  tramite  la componente UC1, di cui al comma 1.1 del Testo integrato,   destinata   a  coprire  gli  squilibri  del  sistema  di perequazione  dei  costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
 - le  risposte ai documenti per la consultazione 30 settembre 2005 e 22  novembre 2005 hanno evidenziato un generale consenso ad eliminare ogni   riferimento   alle   fasce  orarie  nella  determinazione  del corrispettivo  a  copertura  dei  costi  per  la  remunerazione della disponibilita'  di  capacita'  produttiva  di  cui all'articolo 37.3, della  deliberazione  n.  168/03, e del corrispettivo a copertura dei costi  per  la  remunerazione  del  servizio di interrompibilita' del carico di cui all'articolo 52.5 della medesima deliberazione;
 - sulla  base  delle  informazioni rese disponibili dalla Cassa e da Terna,  il  conto  per  la  gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilita' 2004-2006, alimentato dall'elemento  INT,  evidenzia una eccedenza di gettito rispetto alle necessita' previste per il triennio 2004-2006;
 - sulla  base  delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e dal Gestore  del  sistema elettrico, il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3, evidenzia  una  carenza  di gettito rispetto alle necessita' previste per l'anno 2006;
 - l'articolo  4,  comma  1-bis,  della  legge n. 368/03, prevede che l'ammontare  complessivo  annuo  delle  misure di cui all'articolo 4, comma  1 della medesima legge sia definito mediante la determinazione di  un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi  di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
 - con  deliberazione  n. 231/04 l'Autorita' ha aggiornato per l'anno 2005  l'aliquota  di  cui  all'articolo 4, comma 1 bis della legge n. 368/03,  fissandola pari a 0,0153 centesimi di euro/kWh ed ha fissato la componente MCT per l'anno 2005 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
 - il  tasso  di  variazione  medio  annuo  dell'indice dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  come rilevato dall'Istat,  per il periodo dicembre 2004 - novembre 2005 rispetto ai dodici mesi precedenti, e' stato accertato nella misura dell' 1,7%;
 - con la deliberazione n. 171/04, l'Autorita' ha quantificato in via preliminare  il  livello  dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per  l'attivita'  di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato per l'anno 2004, pari a circa 8,2 milioni di euro;
 - sulla  base  dell'analisi  del bilancio di esercizio 2004, inviato dall'Acquirente  unico  con comunicazione 23 marzo 2005, e' possibile quantificare  un  livello  di costi riconosciuti all'Acquirente unico per  l'attivita'  di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell' anno 2004, pari a 6,029 milioni di euro;
 - la  differenza  tra  i  costi  riconosciuti in via provvisoria per l'anno 2004 quantificati con la deliberazione n. 171/04 ed i costi di funzionamento  effettivamente  sostenuti  nel  medesimo anno e' stata quasi  integralmente  riportata  all'esercizio  successivo attraverso l'iscrizione a bilancio di un risconto passivo pari a circa 2 milioni di euro;
 - con la deliberazione n. 252/04, l'Autorita' ha quantificato in via preliminare  il  livello  dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per  l'attivita'  di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato   vincolato   nell'anno  2005,  pari  al  livello  dei  costi riconosciuti in via preliminare per l'anno 2004;
 - a  seguito  delle  note  14  novembre  2005 e 6 dicembre 2005, con comunicazione   I   dicembre   2005  l'Acquirente  unico  ha  inviato informazioni  patrimoniali  ed  economiche relative al pre-consuntivo 2005, mentre non e' ancora disponibile lo schema di budget 2006;
 - dall'analisi  delle informazioni patrimoniali ed economiche di cui al  precedente  punto  e'  possibile  stimare  un  livello  dei costi riconoscibili  per  l'anno  2005  pari  a  circa 7,4 milioni di euro, determinato sulla base della situazione al 31 ottobre 2005, integrata per competenza economica;
 - a far data dal 1° novembre 2005, ai sensi del dpcm 11 maggio 2004, il  ramo  di  azienda  del  Gestore  della  rete  corrispondente alle funzioni  di  trasmissione  e  dispacciamento  e'  stato trasferito a Terna;  e  che di conseguenza, in tale data, Terna assume la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
 - ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 1, del dpcm 11 maggio 2004, le funzioni  di  cui  all'art.  3,  commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  79/99, nonche' le attivita' correlate  di  cui  al  decreto legislativo n. 387/03 sono rimaste in capo al Gestore del sistema elettrico;
 - ai   sensi   del  comma  54.2  del  testo  integrato,  le  imprese distributrici   che   prelevano   energia  elettrica  dalla  rete  di trasmissione  nazionale  riconoscono al Gestore della rete il gettito della  componente  tariffaria A3, quale maggiorazione del servizio di trasmissione.
 
 Ritenuto opportuno:
 - modificare   in   aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno  2005,  adeguando conseguentemente il valore degli elementi PC  e  OD,  anche  tenuto conto delle previsioni rese disponibili per l'anno 2006 da Terna;
 - modificare  la  struttura  del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, di cui   all'articolo   37.3   della  deliberazione  n.  168/03,  e  del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di  interrompibilita'  del  carico,  di  cui  all'articolo 52.5 della medesima deliberazione, eliminando ogni riferimento dei corrispettivi alle fasce orarie;
 - tenuto   conto   di   quanto   al  precedente  punto,  rettificare l'articolazione  degli  elementi  CD e INT di cui all'articolo 23 del Testo  integrato, nonche' dei corrispettivi di cui agli articoli 37.3 e 52.5 della deliberazione n. 168/03;
 - quantificare in via definitiva i costi riconosciuti all'Acquirente unico  per  l'attivita'  di acquisto e vendita dell'energia elettrica per  il  mercato vincolato nell'anno 2004, ad un livello pari a 6,029 milioni di euro;
 - quantificare    in    via   preliminare   i   costi   riconosciuti all'Acquirente   unico   per   l'attivita'   di  acquisto  e  vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006, ad un livello  pari  a 7,4 milioni di Euro, in linea con la stima dei costi riconosciuti  per l'anno 2005, primo anno di piena operativita' della societa';
 - adeguare  in diminuzione il livello della componente INT, in linea con le necessita' di gettito previste per il triennio 2004-2006;
 - adeguare  in  aumento il livello della componente A3, in linea con gli  oneri  previsti  di competenza 2006 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
 - adeguare in aumento il livello della componente UC 1, in linea con la previsione di un'accresciuta esigenza di gettito nel 2006;
 - fissare, per l'anno 2006:
 - il  valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge   n.   386/03,  pari  a  0,0156  centesimi  di  euro  per  ogni chilowattora  consumato,  per  tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui e' soggetto;
 - il  valore  della  componente  MCT  per  l'anno  2006  pari a 0,02 centesimi  di  euro/kWh,  in coerenza con i criteri di arrotondamento delle componenti tariffarie della tariffa elettrica;
 - modificare   il   Testo   integrando  prevedendo  che  le  imprese distributrici   che   prelevano   energia  elettrica  dalla  rete  di trasmissione  nazionale  riconoscano al Gestore del sistema elettrico il   gettito  della  componente  tariffaria  A3,  secondo  le  stesse modalita' adottate precedentemente dal Gestore della rete
 
 DELIBERA
 
 1. di approvare il seguente provvedimento:
 Articolo 1.
 Definizioni
 
 1.  Ai  fini  del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate  all'articolo  1  del  Testo  integrato,  allegato  A  alla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 30 gennaio  2004,  n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
 |  |  |  | Articolo 2 Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03
 
 1.  La  tabella  2  di  cui  alla  deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03,   e'   sostituita   dalla  Tabella  1  allegata  al  presente provvedimento; 2.  La  tabella  3  di  cui  alla  deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03,   e'   sostituita   dalla  Tabella  2  allegata  al  presente provvedimento.
 |  |  |  | Articolo 3 Modificazioni e integrazioni del Testo integrato
 
 1.  Al  comma  1.1  del  Testo  integrato  e'  aggiunta  la  seguente definizione:
 - il  Gestore  del  sistema  elettrico  e'  la  societa' Gestore del sistema elettrico GRTN SpA di cui al dpcm 11 maggio 2004; 2.  Al  comma  1.1  del Testo integrato sono soppresse le definizioni relative a:
 - parametro K
 - parametro KT
 - parametro T
 - parametro TT; 8. Sono soppressi i commi 23.3.1 e 23.3.2 del Testo integrato; 9.  Al  comma 54.2 del Testo integrato le parole "Gestore della rete" sono  sostituite  dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e sono eliminate le parole "quale maggiorazione del servizio di trasmissione di cui al comma 17.1".
 |  |  |  | Articolo 4 Corrispettivo riconosciuto all'Acquirente unico
 per l'attivita' di acquisto e vendita
 dell'energia elettrica per il mercato vincolato
 
 1.  Con  riferimento  all'anno  2004,  il  valore  del  corrispettivo riconosciuto  all'Acquirente  unico  per  l'attivita'  di  acquisto e vendita  dell'energia  elettrica  per  il mercato vincolato e' pari a 6.029.000 euro (seimilioni e ventinovemila); 2.  Con  riferimento  all'anno  2006,  il  valore  del  corrispettivo riconosciuto   a  titolo  di  acconto  all'Acquirente  unico  per  1' attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato e' pari a 7.400.000 euro (settemilioni e quattrocentomila).
 |  |  |  | Articolo 5 Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
 
 1.  I  valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, dell'elemento CD, e dell'elemento  INT  per  il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006 sono fissati  nelle  tabelle  3.1.  3.2,  3.3, 4.1, 4.2, 5 e 6 allegate al presente provvedimento; 2.   I   valori   della   componente   CCA  per  il  primo  trimestre (gennaio-marzo)  2006  sono  fissati  nelle  tabelle  7.1,  7.2 e 7.3 allegate al presente provvedimento; 3.  I  valori  dell'elemento  PV  e della componente CAD per il primo trimestre  (gennaio-marzo)  2006  sono  fissati  nelle  tabelle 8 e 9 allegate al presente provvedimento; 4. I valori delle componenti tariffarie A e UC per il primo trimestre (gennaio-marzo)  2006  sono fissati come indicato nelle tabelle 10.1, 10.2 e 11 allegate al presente provvedimento.
 |  |  |  | Articolo 6 Aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4,
 comma 1-bis della legge n. 368103 e della componente MCT
 
 1.  Per  l'anno  2006,  l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, e' pari a 0,0156 centesimi di euro/kWh; 2. Per l'anno 2006, la componente tariffaria MCT e' confermata pari a 0,02 centesimi di euro/kWh 2.  di  pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   Italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in vigore dal 1° gennaio 2006; 3.  di  pubblicare,  a  seguire,  sul  sito  internet  dell'Autorita' l'Allegato   A   alla  deliberazione  n.  168/03,  con  le  modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento; 4.  di  pubblicare,  a  seguire,  sul sito internet dell'Autorita' il Testo  integrato,  con  le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.
 
 Milano, 29 dicembre 2005
 
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | ---->   Vedere Tabelle da pag. 41 a pag. 46 del S.O.  <---- |  |  |  |  |