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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005 |  | Modificazioni  ed integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 293/05). |  | 
 |  |  |  | AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 
 Nella riunione del 28 dicembre 2005
 
 Visti:
 - la  direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
 - il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed, in particolare, l'articolo 3;
 - il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
 - il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
 - il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, 24 ottobre    2005,    recante   direttive   per   la   regolamentazione dell'emissione  dei  certificati  verdi alle produzioni di energia di cui  all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: decreto 24 ottobre 2005);
 - l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03,  come  successivamente  integrata  e  modificata (di seguito: deliberazione n. 118/03);
 - l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.  168/03,  come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04 (di seguito: deliberazione n. 223/04);
 - la  deliberazione  dell'Autorita'  23  febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);
 - la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50105;
 - l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05 (di seguito: deliberazione n. 269/05);
 - il  documento  per  la  consultazione  16  novembre  2005  recante "Modifiche  alla  deliberazione  n.  168/03  per la registrazione dei contratti  di  compravendita  di energia elettrica ai fini della loro esecuzione  nell'ambito  del  servizio di dispacciamento, la modifica dei  corrispettivi  di  sbilanciamento  effettivo e la definizione di disposizioni   transitorie   relative  all'anno  2006"  (di  seguito: documento per la consultazione 16 novembre 2005);
 - il   documento   per   la   ricognizione  sui  servizi  di  misura dell'energia  elettrica  e  di aggregazione delle misure dell'energia elettrica  ai  fini  del  dispacciamento  pubblicato  dalla Direzione energia  elettrica  in data 13 aprile 2005 (di seguito: documento per la ricognizione 13 aprile 2005).
 
 Considerato che:
 - le funzioni precedentemente attribuite alla societa' Gestore della rete   di   trasmissione   nazionale  S.p.A.  ai  sensi  del  decreto legislativo  n.  79/99 sono, a seguito dell'entrata in vigore il DPCM 11  maggio  2004,  in  parte  attribuite  alla  societa' Terna - Rete elettrica  nazionale  S.p.A.  (di  seguito:  Terna)  e  in parte alla societa'  Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. (di seguito: il Gestore del sistema elettrico);
 - la  vigente  disciplina  degli  sbilanciamenti  non  incentiva gli operatori  di  mercato delle unita' di produzione non programmabili a fornire  a  Terna  programmi di immissione che riflettano le migliori stime  dei  quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotta dalle medesime unita';
 - la  mancata  disponibilita'  di  programmi di immissione formulati tenendo  conto delle suddette stime comporta un maggiore ricorso alle risorse  di  bilanciamento da parte di Terna, e, conseguentemente, un maggior onere per il sistema;
 - durante   l'anno   2005   e'   stata  avviata  l'operativita'  del regolamento   per   la  gestione  delle  congestioni  sulla  rete  di interconnessione  di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 223/04 e  che  analoghi  meccanismi  per  la gestione delle congestioni sono previsti  per  l'anno  2006  dall'articolo  18 della deliberazione n. 269/05;
 - in  assenza  di un intervento dell'Autorita' per la definizione di una disciplina transitoria per l'anno 2006 in merito alla definizione dei  corrispettivi  di sbilanciamento per le unita' di consumo ovvero di   una   modifica   della   disciplina   prevista  a  regime  dalla deliberazione  n.  168/03,  terminata  l'efficacia delle disposizioni transitorie   relative  all'anno  2005,  troverebbe  applicazione  la disciplina prevista dall'articolo 32 della medesima deliberazione;
 - la definizione di corrispettivi di sbilanciamento per le unita' di consumo  che  incentivino  la  corretta programmazione da parte degli operatori  determina una riduzione del corrispettivo complessivamente sostenuto  dai  clienti  finali  per  il  servizio di dispacciamento, limitando  al contempo la possibilita' di sussidio incrociato tra gli utenti del dispacciamento;
 - con  riferimento all'operativita' della disciplina delle unita' di produzione   e  di  pompaggio  strategiche,  Terna  ha  segnalato  la necessita'  di disporre di un periodo di almeno un mese allo scopo di effettuare  prove  in  bianco delle nuove modalita' di gestione delle medesime unita';
 
 Considerato, inoltre, che:
 - il  comma  46.1  della  deliberazione  n.  168/03  prevede  che il corrispettivo di aggregazione delle misure in immissione sia pagato a Terna  dall'utente  del  dispacciamento  per ogni punto di immissione delle  unita'  di  produzione  non  rilevanti  nella  titolarita' del medesimo;
 - l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 34/05 da' facolta' ai  produttori  che  cedono  parte dell'energia elettrica prodotta ai sensi  del  decreto  legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04 di richiedere  di  ritirare l'energia elettrica dal gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato;
 - l'articolo  3, comma 3.11 della deliberazione n. 34/05 prevede che i   produttori  che  cedono  parte  dell'energia  elettrica  prodotta nell'ambito  delle  convenzioni  CIP  6  e parte ai sensi del decreto legislativo  n.  387/03  o  della  legge  239/04,  abbiano come unica controparte  il  Gestore  del  sistema elettrico, a prescindere dalla rete cui gli impianti risultano connessi;
 - a  partire  dal  1° novembre 2005, l'energia CIP 6 e' ritirata dal Gestore del sistema elettrico ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
 - il comma 47.1 della deliberazione n. 168/03 presuppone l'esistenza per  tutti  i  punti  di  prelievo  e  di  immissione  di  un  codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale e  che  sono  state  evidenziate  dai soggetti interessati in diverse circostanze,  fra cui le risposte al documento per la ricognizione 13 aprile  2005  e  le  risposte  al  documento  per la consultazione 16 novembre   2005,   difficolta'  e  ritardi  nel  completamento  della definizione di tale codice per i punti di prelievo da parte di alcune imprese distributrici;
 - la   mancanza   di  un  codice  unico  nazionale  puo'  comportare difficolta'   nell'accesso  al  servizio  di  aggregazione  da  parte dell'utente del dispacciamento;
 - il  comma  47.3 della deliberazione n. 168/03 stabilisce un flusso informativo  dall'azienda distributrice all'utente del dispacciamento contenente  l'anagrafica  dei punti di prelievo nella titolarita' del medesimo  utente  del  dispacciamento  al mese successivo a quello di competenza;
 - e'   stato   evidenziato   dai  soggetti  interessati  in  diverse circostanze,  fra cui le risposte al documento per la ricognizione 13 aprile  2005  e  le  risposte  al  documento  per la consultazione 16 novembre   2005,  che  il  suddetto  flusso  se  anticipato  al  mese precedente  al  mese  di  competenza  puo'  assumere  valenza ai fini previsionali   per  l'attivita'  di  approvvigionamento  dell'energia elettrica  dell'utente  del  dispacciamento, permettendo una migliore stima   del   fabbisogno   e   un   conseguente   minor   rischio  di sbilanciamento;
 - le  informazioni  contenute dal flusso informativo di cui al comma 47.3   sono  a  disposizione  dell'impresa  distributrice  a  partire dall'ultimo giorno del secondo mese precedente a quello di competenza ai  sensi  del  comma  5.5  della  deliberazione n. 168/03 e che tali informazioni  sono  alla  base  degli adempimenti del medesimo comma, nonche' dei commi 7.3 e 7.5 della deliberazione 118/03.
 
 Ritenuto che:
 - sia   opportuno  indicare  esplicitamente  quali  delle  attivita' previste  dalla  deliberazione  n. 168/03 rimangono in capo a Terna e quali rimangono in capo al Gestore del sistema elettrico;
 - sia  necessario  che  gli  operatori  di  mercato  delle unita' di produzione   non   programmabili  forniscano  a  Terna,  in  fase  di programmazione,   la  migliore  stima  dei  quantitativi  di  energia elettrica che prevedono di produrre effettivamente;
 - a   seguito   degli   esiti   dell'applicazione  della  disciplina transitoria  relativa  ai  corrispettivi di sbilanciamento per l'anno 2005  alle unita' di consumo non rilevanti e delle segnalazioni degli operatori   in  merito,  sia  opportuno  prevedere  che  la  medesima struttura  dei  corrispettivi  di sbilanciamento si applichi a regime sia  per  le  unita'  di  consumo  non rilevanti che per le unita' di produzione non rilevanti;
 - al  fine  di  consentire  il  passaggio graduale alla modalita' di calcolo  dei corrispettivi di sbilanciamento per le unita' di consumo non  rilevanti  prevista a regime, sia opportuno prevedere per l'anno 2006  una  soglia  del  7% al di sotto della quale gli sbilanciamenti vengano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
 - a   seguito   delle  osservazioni  inviate  dagli  operatori,  sia opportuno  intervenire  modificando  la deliberazione n. 168/03 negli aspetti  la  cui  applicazione e' prevista a decorrere dall'1 gennaio 2006, differendo ad una successiva deliberazione l'introduzione delle modifiche relative al sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine;
 - sia  opportuno  differire  all'i  febbraio  2006  la data di avvio dell'operativita' della disciplina che regola le unita' di produzione e pompaggio strategiche;
 
 Ritenuto inoltre che:
 - sia opportuno che il corrispettivo di aggregazione delle misure in immissione  CAI,  di cui all' articolo 46 della deliberazione 168/03, per gli impianti la cui energia elettrica viene ritirata ai sensi del decreto  legislativo  n.  387/03 o della legge n. 239/04 sia pagato a Terna dall'operatore di mercato cedente ;
 - sia  necessario  concludere  il processo di definizione del codice alfanumerico  unico  nazionale  per  i  punti di prelievo, al fine di ottenerne  piena  applicazione  da  parte delle imprese distributrici entro il 30 giugno 2006;
 - sia opportuno dare mandato alla societa' Terna, quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, di  coordinare  i  lavori  con  i  soggetti interessati al fine della determinazione del codice alfanumerico unico nazionale per i punti di prelievo;
 - sia  opportuno  anticipare  il  flusso informativo di cui al comma 47.3  al  mese  precedente al mese di competenza e non sia necessario estendere   all'Acquirente   unico   la   ricezione  di  tale  flusso informativo
 DELIBERA 1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini
 di seguito indicati:
 a) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea:
 - assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegnatari di  quote  di capacita' di trasporto assegnate dal Gestore della rete ai  sensi  della deliberazione n. 224/04 ai fini dell'importazione di energia elettrica:
 a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
 b) per  la  consegna  di energia elettrica nella Repubblica di San Marino,  nello Stato della citta' del Vaticano-Santa Sede, nonche' in Corsica;
 c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
 d) da parte della societa' Raetia Energie. Sono  considerati  assegnatari  di  capacita'  di  trasporto  anche i soggetti  a  cui siano state allocate quote di capacita' di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri." e' sostituito dall'alinea:
 - assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegnatari di  quote di capacita' di trasporto assegnate da Terna ai sensi della deliberazione   n.   269/05  ai  fini  dell'importazione  di  energia elettrica:
 a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
 b) per  la  consegna  di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della citta' del Vaticano-Santa Sede;
 c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
 d) da parte della societa' Raetia Energie. Sono  considerati  assegnatari  di  capacita'  di  trasporto  anche i soggetti  a  cui siano state allocate quote di capacita' di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri.";
 b) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "capacita' di trasporto sulla rete  di  interconnessione in importazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di  utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;" e' soppresso;
 c) all'articolo  1,  comma  1.1,  l'alinea  " capacita' di trasporto sulla  rete  di  interconnessione  in  esportazione  e', per ciascuna frontiera  elettrica,  la massima potenza destinabile con garanzia di continuita'  di  utilizzo  per  l'esportazione  di  energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;" e' soppresso;
 d) all'articolo  1,  comma  1.1, all'alinea " controllo degli scambi programmati  e' l'insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete,  anche  in  cooperazione  con  altri  gestori  esteri  di  reti elettriche,  per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi  elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;", le parole  "del  Gestore  della  rete"  sono sostituite dalle parole "di Terna";
 e) all'articolo 1, comma l.1, l'alinea:
 - energia  elettrica  di  cui  all'articolo  13,  commi  3 e 4, del decreto  legislativo  n. 387/03 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita'  di  produzione  alimentate  da  fonti  rinnovabili di potenza inferiore  a  10  MVA,  ivi  compresa  la produzione imputabile delle unita'  di  produzione  ibride, nonche' dalle unita' di produzione di potenza  qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per  quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di  quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere  stipulate  ai  sensi  dei  provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90,  n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle  unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli   articoli  1  e  4  della  medesima  deliberazione.  L'energia elettrica  prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10  MVA  alimentate  dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  n.  387/03  rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;" e' sostituito dall'alinea:
 - energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n. 387/03 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete  ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.  387/03,  secondo  le  modalita'  previste  dalla deliberazione n. 34/05.  L'energia  elettrica  prodotta  dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione  dell'articolo  13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;";
 f) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea:
 - energia  elettrica  di  cui  al comma 41 della legge n. 239/04 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti  non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione  non  imputabile  delle  unita'  di  produzione  ibride, e l'energia   elettrica  prodotta,  come  eccedenze,  dalle  unita'  di produzione,  di  potenza  uguale  o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti  assimilate  o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,  maremotrice  ed  idraulica, limitatamente,   per  quest'ultima  fonte,  agli  impianti  ad  acqua fluente,   purche'  nella  titolarita'  di  un  autoproduttore,  come definito dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni  in  essere  stipulate  ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89,  n.  34/90,  n.  6/92,  nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente  alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;" e' sostituito dall'alinea:
 - energia  elettrica  di  cui  al comma 41 della legge n. 239/04 e' l'energia  elettrica  ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41,  della  legge  n.  239/04,  secondo  le  modalita' previste dalla deliberazione n. 34/05;";
 g) all'articolo 1, comma 1.1, prima dell'alinea:
 - gestore  di  rete  e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche  non  avendone  la  proprieta',  della  gestione  di  una  rete elettrica   con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  nonche'  delle attivita'  di  manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il  Gestore  della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;" e' inserito l'alinea:
 - il  Gestore  del  sistema  elettrico  e'  la societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004;";
 h) all'articolo  1,  comma  1.1,  all'alinea " gestore di rete e' la persona  fisica  o  giuridica  responsabile,  anche  non  avendone la proprieta',  della  gestione  di  una  rete  elettrica con obbligo di connessione  di  terzi,  nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo  della  medesima,  ivi  inclusi  il  Gestore della rete e le imprese  distributrici,  di cui al decreto legislativo n. 79/99;", le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 i) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea:
 - insufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora la  quantita'  totale  di  energia elettrica relativa alle offerte di vendita  presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento  localizzati  nella  suddetta  zona, e' inferiore alla quantita'  totale  di  energia  elettrica  relativa  alle  offerte di acquisto  senza  indicazione  di  prezzo  presentate  nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;" e' sostituito dall'alinea:
 - insufficienza  di  offerta  e'  la  condizione  che  si  verifica qualora,  in  una  zona,  la  quantita'  totale  di energia elettrica relativa  alle  offerte  di vendita presentate nel mercato del giorno prima  per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona,  e'  inferiore  alla  quantita'  totale  di  energia  elettrica relativa  alle  offerte  di  acquisto  senza  indicazione  di  prezzo presentate  nel  mercato  del  giorno  prima,  al  netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;";
 j) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea:
 - programma   e'  la  quantita'  di  energia  elettrica  che  viene dichiarata  in  immissione  o  in prelievo da una rete con obbligo di connessione  di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
 - programma aggiornato cumulato di immissione e', per ciascun punto di  dispacciamento,  la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di   aggiustamento   in  esecuzione  di  contratti  di  compravendita registrati;
 - programma  aggiornato  cumulato di prelievo e', per ciascun punto di  dispacciamento,  la  somma  dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di   aggiustamento   in  esecuzione  di  contratti  di  compravendita registrati;
 - programma  finale cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento,  il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente   modificato   nel   mercato   per   il   servizio   di dispacciamento,  anche  in  esecuzione  di ordini di bilanciamento in tempo reale;
 - programma  finale  cumulato  di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento,  il  programma  aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente   modificato   nel   mercato   per   il   servizio   di dispacciamento,  anche  in  esecuzione  di ordini di bilanciamento in tempo reale;
 - programma  preliminare  cumulato  di  immissione  e', per ciascun punto  di  dispacciamento,  la  somma  dei  programmi  di  immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del   mercato   del  giorno  prima  in  esecuzione  di  contratti  di compravendita registrati;
 - programma  preliminare cumulato di prelievo e', per ciascun punto di  dispacciamento,  la  somma  dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del   giorno  prima  in  esecuzione  di  contratti  di  compravendita registrati;
 - regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;" sono sostituiti dagli alinea:
 - programma  e'  una  quantita'  di  energia  elettrica  che  viene dichiarata  in  immissione  o  in prelievo da una rete con obbligo di connessione  di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
 - programma aggiornato cumulato di immissione e', per ciascun punto di  dispacciamento,  la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo  punto  di  dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - programma  aggiornato  cumulato di prelievo e', per ciascun punto di  dispacciamento,  la  somma  dei programmi di prelievo riferiti al medesimo  punto  di  dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - programma  finale cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento,  il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente   modificato   nel   mercato   per   il   servizio   di dispacciamento;
 - programma  finale  cumulato  di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento,  il  programma  aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente   modificato   nel   mercato   per   il   servizio   di dispacciamento;
 - programma  preliminare  cumulato  di  immissione  e', per ciascun punto  di  dispacciamento,  la  somma  dei  programmi  di  immissione riferiti  al  medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato  del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - programma  preliminare cumulato di prelievo e', per ciascun punto di  dispacciamento,  la  somma  dei programmi di prelievo riferiti al medesimo  punto  di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
 - programma  vincolante modificato e corretto di immissione e', per ciascun  punto  di  dispacciamento,  il  programma finale cumulato di immissione,  come  eventualmente  modificato per effetto di ordini di dispacciamento  in  tempo  reale  e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
 - programma vincolante modificato di prelievo e', per ciascun punto di  dispacciamento,  il  programma  finale cumulato di prelievo, come eventualmente  modificato  per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
 - regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate   da   Terna   ai   sensi   dell'articolo   7  del  presente provvedimento;";
 k) all'articolo   1,   comma  1.1,  all'alinea  "  sbilanciamento  a programma  e'  la  differenza  tra  i  programmi  di  immissione ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della rete, in esecuzione di  un  contratto  di  compravendita concluso al di fuori del sistema delle  offerte e registrato ai sensi dell'articolo 4;", le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 l) all'articolo   1,   comma   1.1,   all'alinea   "   servizio   di interrompibilita'  del  carico e' il servizio fornito dalle unita' di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate,  in  ogni  singolo  punto  di prelievo, di apparecchiature di distacco  del  carico  conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore  della  rete  e  disponibili  a  distacchi  di  carico con le modalita'  definite dal medesimo Gestore della rete;", le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 m) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " sufficienza di offerta e' la  condizione che si verifica qualora la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno  prima  per  tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta   zona,  e'  superiore  alla  quantita'  totale  di  energia elettrica  relativa  alle  offerte  di  acquisto senza indicazione di prezzo  presentate  nel  mercato  del  giorno  prima,  al netto dell' energia  elettrica  importata;", dopo le parole "si verifica qualora" sono  inserite  le parole ", in una zona", e dopo le parole "al netto dell'energia  elettrica  importata" sono inserite le parole "relative alla medesima zona";
 n) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea " sufficienza di offerta e'  la  condizione  che  si  verifica  qualora la quantita' totale di energia  elettrica  relativa  alle  offerte di vendita presentate nel mercato  del  giorno  prima  per  tutti  i  punti  di  dispacciamento localizzati  nella  suddetta zona, e' superiore alla quantita' totale di   energia  elettrica  relativa  alle  offerte  di  acquisto  senza indicazione  di  prezzo  presentate  nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;" e' inserito l'alinea:
 - Terna  e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 maggio 2004";
 o) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea
 - unita'  di  esportazione  e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima  potenza  destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per  l'esportazione  di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
 - unita'  di  importazione  e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima  potenza  destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per  l'importazione  di  energia  elettrica  in  Italia  da uno Stato confinante;" sono soppressi;
 p) all'articolo  1,  comma  1.1,  all'alinea  "  unita'  di  consumo rilevante  e'  un'unita'  di  consumo  i  cui  programmi  di prelievo risultano  rilevanti,  tenendo  conto della potenza disponibile della medesima  e  dei  limiti  della capacita' di trasporto, ai fini della previsione  da  parte  di  Terna  del  fabbisogno  di  risorse per il dispacciamento;",  le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 q) all'articolo  1,  comma  1.1,  all'alinea  " unita' di produzione alimentata  da  fonti  rinnovabili  non programmabili e' un'unita' di produzione  che  utilizza  l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto  ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione,  del  biogas,  delle  biomasse,  l'energia  geotermica o l'energia  idraulica,  limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua fluente;", le parole "delle biomasse," sono soppresse;
 r) all'articolo  1,  comma  1.1,  all'alinea  " unita' di produzione CIP6/92  e'  un'unita'  di  produzione  che cede energia elettrica al Gestore  della  rete  ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99", le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico";
 s) all'articolo  1,  comma  1.1,  all'alinea  " unita' di produzione rilevante  e'  un'unita'  di produzione i cui programmi di immissione risultano  rilevanti,  tenendo  conto  della  potenza  nominale della medesima  e  dei  limiti  della capacita' di trasporto, ai fini della previsione  da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per  il  dispacciamento;",  le  parole  "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 t) all'articolo  1,  comma 1.1, dopo l'alinea " unita' di produzione rilevante  e'  un'unita'  di produzione i cui programmi di immissione risultano  rilevanti,  tenendo  conto  della  potenza  nominale della medesima  e  dei  limiti  della capacita' di trasporto, ai fini della previsione  da  parte  di  Terna  del  fabbisogno  di  risorse per il dispacciamento" e' inserito l'alinea:
 - unita' di produzione e pompaggio strategica e' un'unita' abilitata alla  fornitura  dello  stoccaggio  di  energia  per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 23.1;";
 u) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea:
 - legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - deliberazione   n.   36/02  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02;
 - deliberazione  n.  42/02  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
 - deliberazione   n.   67/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita'  26  giugno  2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  202  del  1  settembre  2003,  come successivamente modificata ed integrata;
 - deliberazione   n.  118/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 ;
 - deliberazione  n.  205/04 e' la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/05.
 - deliberazione   n.  223/04  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04;
 - deliberazione   n.  224/04  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;
 - deliberazione  n.  34/05  e' la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05."; sono sostituiti dagli alinea:
 - DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11  maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.
 - legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - decreto 24 ottobre 2005 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del   territorio,   24   ottobre   2005,  recante  direttive  per  la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di  energia  di  cui  all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - deliberazione  n.  42/02  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
 - deliberazione   n.  67/03  e'  l'Allegato  A  della  deliberazione dell'Autorita'  26  giugno  2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  202  del  1  settembre  2003,  come successivamente modificata ed integrata;
 - deliberazione   n.  118/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita'  16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni; deliberazione  n.  205/04  e'  la  deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/04.
 - deliberazione  n.  34/05  e' la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni. deliberazione n. 50/05 e' la deliberazione 24 marzo 2005, n. 50/05.
 - deliberazione   n.  269/05  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;";
 v) all'articolo  2,  comma  2.1,  lettera  c), le parole "impartendo disposizioni"   sono   sostituite   dalle   parole   "attraverso   il dispacciamento, che e' l'attivita' volta ad impartire disposizioni";
 w) all'articolo 4, comma 4.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 x) all'articolo 4 il comma 4.2 e' sostituito dal seguente comma:
 - 4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:
 a) gli  utenti  del  dispacciamento,  o  altri  soggetti  da questi delegati,  con  riferimento  ai  punti  di  dispacciamento nella loro responsabilita',   ivi   inclusi   i   punti   di  dispacciamento  di importazione   e  i  punti  di  dispacciamento  di  esportazione,  ad eccezione dei punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
 b) il  Gestore  del  mercato  elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento  inclusi  nei  contratti  di  compravendita  di cui e' controparte;
 c) il  Gestore  del  sistema  elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento delle unita' di produzione CIPE/92;
 d) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 che ritirano l'energia elettrica   di  cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto legislativo  n.  387/03  e  dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04.";
 y) all'articolo 4 il comma 4.3 e' sostituito dal seguente comma:
 - 4.3  I  soggetti  di  cui  al  comma  4.2  possono  richiedere  la registrazione  di  contratti  di  compravendita  solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura di Terna, in un apposito registro dalla stessa tenuto.";
 z) all'articolo  4,  comma  4.4,  le parole "il Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "il Gestore del mercato elettrico";
 aa) all'articolo  4,  comma  4.5,  le parole "il Gestore della rete" sono  sostituite  dalla parola "Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 bb) all'articolo  4,  comma  4.6, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 cc) all'articolo  4,  comma  4.7,  le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"
 dd) all'articolo  4,  comma  4.8,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 ce) all'articolo 4 il comma 4.10 e' sostituito dal seguente:
 - 4.10  Qualora  un  soggetto  abbia  la  qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento di esportazione o  ad un punto di dispacciamento per unita' di pompaggio, i contratti di  compravendita  conclusi al di fuori del sistema delle offerte dal medesimo  operatore  che  includono  il  predetto  punto  non possono includere  ne'  altri punti di dispacciamento di esportazione o punti di  dispacciamento per unita' di pompaggio ubicati in zone differenti da  quella  in  cui  e'  ubicato  il  predetto  punto  ne'  punti  di dispacciamento per unita' di consumo.";
 ff) all'articolo   4,  comma  4.11,  dopo  le  parole  "dell'energia elettrica  di cui al comma 41 della legge n. 239/04" sono inserite le parole "con l'Acquirente unico in qualita' di parte acquirente";
 gg) all'articolo  4,  comma  4.12, le parole "al Gestore della rete" sono  sostituite  dalle  parole  "a  Terna" e le parole "dal medesimo Gestore" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 hh) all'articolo  5,  comma  5.1,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 ii) all'articolo  5,  comma  5.1,  dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione.";
 jj) all'articolo  5, comma 5.2, le parole "all'articolo 18 del Testo integrato"  sono  sostituite  dalle parole "all'articolo 19 del Testo integrato"  e  le  parole "servizio di distribuzione" sono sostituite dalle parole "servizio di trasmissione e di distribuzione";
 kk) all'articolo 5 il comma 5.2.1 e' sostituito dal seguente comma:
 - 5.2.1  11  titolare di un'unita' di produzione d.lgs. 387/03 o I. 239/04   che   intenda  concludere  il  contratto  di  dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete  che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o  della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso  sia  il  medesimo Gestore a ritirare l'energia. In tal caso, il gestore  di  rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato.";
 ll) all'articolo   5,  comma  5.3,  le  parole  "per  i  servizi  di trasmissione,  di  distribuzione e di dispacciamento" sono sostituite dalle  parole  "per  il servizio di trasmissione e di distribuzione e per  il  servizio  di  dispacciamento" e le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 mm) all'articolo  5,  comma  5.5,  le parole "al Gestore della rete" sono  sostituite  dalle parole "a Terna"; le parole "con le modalita' dal   medesimo  stabilite"  sono  sostituite  dalle  parole  "con  le modalita'  dalla medesima stabilite"; e le parole "per il servizio di distribuzione"  sono  sostituite  dalle  parole  "per  il servizio di trasmissione e di distribuzione";
 nn) all'articolo  5, comma 5.6, le parole "all'articolo 18 del Testo integrato"  sono  sostituite  dalle parole "all'articolo 19 del Testo integrato"  e le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 oo) all'articolo  5,  comma  5.6.1,  le  parole  "per  l'accesso  al servizio   di   distribuzione"  sono  sostituite  dalle  parole  "per l'accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione" e le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 pp) all'articolo  5,  comma 5.6.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 qq) all'articolo  5,  commi  5.8  e 5.9, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 rr) all'articolo 5 il comma 5.10 e' soppresso;
 ss) all'articolo  6,  commi  6.1 e 6.3, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 tt) all'articolo  7,  commi  7.1,  7.3  e 7.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 uu) all'articolo 7, comma 7.2, le parole "quindici (15) giorni" sono sostituite dalla parola "entro quarantacinque (45) giorni";
 vv) all'articolo  8,  comma  8.1, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 ww) all'articolo  8,  commi  8.2  e 8.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 xx) all'articolo  8,  comma  8.2,  lettera e), le parole "il Gestore della  rete  e' tenuto a seguire" sono sostituite dalle parole "Terna e' tenuta a seguire";
 yy) nel  titolo  dell'articolo 9, le parole "il Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "il Gestore del mercato elettrico";
 zz) all'articolo 9, comma 9.1, le parole "Il Gestore della rete e il Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Terna e il Gestore del mercato elettrico";
 aaa) all'articolo  9,  comma  9.1, lettera a), le parole "al Gestore del  mercato"  sono  sostituite  dalle parole "al Gestore del mercato elettrico";
 bbb) all'articolo   9,   comma   9.1,  lettera  b),  le  parole  "la registrazione  ai  fini  del  dispacciamento"  sono  sostituite dalle parole "la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento";
 ecc) all'articolo  9,  comma  9.1,  lettera  d),  le  parole "tra il Gestore  del mercato ed il Gestore della rete " sono sostituite dalle parole "tra il Gestore del mercato elettrico e Terna";
 ddd) all'articolo  9,  comma  9.1, lettera e), le parole "al Gestore del  mercato"  sono  sostituite  dalle parole "al Gestore del mercato elettrico";
 eee) all'articolo  9,  comma  9.1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente   lettera:  f)  la  regolazione  dei  corrispettivi  di  cui all'articolo  14,  comma 14.8, della deliberazione n. 50/05 dovuti al Gestore  del  mercato  elettrico  per  lo svolgimento delle attivita' funzionali   al  monitoraggio,  svolto  dall'Autorita',  del  mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.";
 fff) all'articolo 9 il comma 9.2 e' sostituito dal seguente: "9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi  aggiornamenti  debbono  essere  inviati, anteriormente alla sottoscrizione,   all'Autorita'.   La   Direzione  Energia  Elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi entro trenta (30) giorni  dal  ricevimento  dei  medesimi.  Trascorso  inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.";
 ggg) all'articolo  10, comma 10.1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente   lettera:   "cl)   unita'   di   produzione   e   pompaggio strategiche;";
 hhh) all'articolo  10, comma 10.1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
 f) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), ci) ed e);";
 iii) il titolo dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica";
 jjj) all'articolo  11, comma 11.1, le parole "Il punto di immissione di  un'unita'  di  importazione  relativa ad una frontiera elettrica" sono  sostituite  dalle  parole "Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica";
 kkk) all'articolo  11, comma 11.1, lettera a), le parole "alla quale l'importazione di energia elettrica si riferisce" sono soppresse;
 111) all'articolo  11,  comma  11.1,  lettera  b),  le  parole  "non appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il  controllo  degli scambi programmati" sono sostituite dalle parole "appartenente  ad  una  rete  di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati";
 mmm) all'articolo 11, comma 11.2, le parole "il punto di prelievo di un'unita'  di  importazione relativa ad una frontiera elettrica" sono sostituite  dalle  parole  "Il  punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica";
 nnn) all'articolo  11, comma 11.2, lettera a), le parole "alla quale l'esportazione di energia elettrica si riferisce" sono soppresse;
 ooo) all'articolo  11,  comma  11.2,  lettera  b),  le  parole  "non appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il  controllo  degli scambi programmati" sono sostituite dalle parole "appartenente  ad  una  rete  di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati";
 ppp) all'articolo  12,  comma  12.1,  dopo le parole `'Tale punto e' l'insieme  di uno o piu' punti di immissione" sono aggiunte le parole "che siano contestualmente";
 qqq) all'articolo  12,  commi  12.2  e  12.3, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 rrr) all'articolo  12,  comma  12.5.1, le parole "l'insieme di uno o piu'  punti  di  prelievo  con  le  seguenti  caratteristiche:"  sono sostituite  dalle  parole  "l'insieme di uno o piu' punti di prelievo che siano contemporaneamente:";
 sss) all'articolo  12, comma 12.5.1, lettera c), le parole "servizio di   distribuzione"   sono   sostituite  dalle  parole  "servizio  di trasmissione e di distribuzione";
 ttt) all'articolo  12, comma 12.5.2, lettera b), le parole "servizio di   distribuzione"   sono   sostituite  dalle  parole  "servizio  di trasmissione e di distribuzione";
 uuu) all'articolo 12, comma 12.6, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna"; vvv) all'articolo  12  dopo  il  comma  12.7 sono aggiunti i seguenti commi:
 - 12.8  Punto  di  dispacciamento  di  importazione  e' il punto in relazione  al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e  l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione   di   terzi   e   rispetto  al  quale  e'  calcolato  lo sbilanciamento.  Tale  punto  e'  l'insieme  di  uno  o piu' punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.
 - 12.9  Punto  di  dispacciamento  di  esportazione  e' il punto in relazione  al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e  l'obbligo  a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione   di   terzi   e   rispetto  al  quale  e'  calcolato  lo sbilanciamento.  Tale  punto  e'  l'insieme  di  uno  o piu' punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.";
 www) all'articolo  13, comma 13.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 xxx) all'articolo  14  i  commi  14.4  e  14.5  sono  sostituiti dai seguenti commi:
 - 14.4  L'energia  elettrica  immessa  in  un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
 a) appartenente  ad  una  rete  di  interconnessione per la quale e' attuato  il  controllo  degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati  da  Terna  in  importazione  con riferimento al medesimo punto,  in  applicazione del Regolamento di cui all'Articolo 18 della deliberazione n. 269/05;
 b) appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato  il  controllo  degli  scambi programmati, e' pari alla somma dell'energia  elettrica  immessa  nei  punti  delle  reti  elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.
 - 14.5  L'energia  elettrica  prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
 a) appartenente  ad  una  rete  di  interconnessione per la quale e' attuato  il  controllo  degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati  da  Terna  in  esportazione  con riferimento al medesimo punto,  in  applicazione del Regolamento di cui all'Articolo 18 della deliberazione n. 269/05;
 b) appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato  il  controllo  degli scambi programmati, e' pari all'energia elettrica  esportata  attraverso  la  medesima  frontiera elettrica e destinata  al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.";
 yyy) all'articolo  14, comma 14.9, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 zzz) all'articolo  14  il  comma  14.12  e'  sostituito dal seguente comma: "14.12  Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di  utenza  o  da  una  linea  diretta  cui  e' connessa un'unita' di produzione  CIP6/92,  si  intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione  di  terzi  un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra la produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92 e l'energia  elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.
 aaaa) all'articolo 14 il comma 14.14 e' soppresso;
 bbbb) all'articolo 15, comma 15.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 cccc) all'articolo  15,  comma  15.1,  lettera  a),  le  parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 dddd) all'articolo  15,  comma  15.2,  lettera  c),  le  parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 eeee) all'articolo 15, comma 15.3, le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna"; ffff)  all'articolo 16, comma 16.1, le parole "al Gestore della rete" sono  sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 gggg) all'articolo  16,  comma  16.2,  lettere  a)  e  b), le parole "programma  di  immissione"  sono  sostituite dalle parole "programma vincolante  modificato  e  corretto  di  immissione";  le  parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 hhhh) all'articolo  16,  comma  16.3,  lettere  a)  e  b), le parole "programma  di  prelievo"  sono  sostituite  dalle  parole "programma vincolante modificato di prelievo"; le parole "al Gestore della rete" sono  sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 iiii) all'articolo  16  dopo  il comma 16.3 sono aggiunti i seguenti commi: "16.3.1  Gli  utenti  del  dispacciamento  delle unita' di produzione alimentate  da  fonti  rinnovabili  non  programmabili  sono tenuti a definire  i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi  di  energia  elettrica  effettivamente  prodotti  dalle medesime  unita',  in conformita' ai principi di diligenza, prudenza, perizia, e previdenza. 16.3.2   Terna   segnala   all'Autorita'  significativi  e  reiterati scostamenti   dall'applicazione   dei  principi  enunciati  al  comma precedente,    per   l'adozione   dei   relativi   provvedimenti   di competenza.";
 jjjj) all'articolo 17, comma 17.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 kkkk) all'articolo   17,   comma  17.2.1,  le  parole  "deve  essere effettuata  dall'operatore  di  mercato  acquirente"  sono sostituite dalle  parole  "deve  essere  effettuata  dall'Acquirente unico" e le parole "registrati da uno stesso operatore di mercato acquirente sono dal  medesimo  operatore  aggregati per punto di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "sono aggregati per punto di dispacciamento";
 1111) all'articolo  17,  comma  17.3.1,  le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 mmmm) all'articolo  17,  comma  17.3.2,  le parole "che includono in prelievo  punti  di  dispacciamento  per unita' di esportazione o per unita'  di  pompaggio" sono sostituite dalle parole "che includono in prelievo  punti  di  dispacciamento  di  esportazione o per unita' di pompaggio";
 nnnn) all'articolo  17,  commi  17.4  e  17.5, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 oooo) all'articolo  17,  comma  17.5.1,  lettera  b),  le parole "al Gestore  del  mercato"  sono  sostituite dalle parole "al Gestore del mercato elettrico";
 pppp) all'articolo 17 il comma 17.6 e' sostituito dal seguente: "17.6  I  programmi  di  immissione e di prelievo relativi a punti di dispacciamento  di  importazione  e  di esportazione sono definiti in applicazione della deliberazione n. 269/05.";
 qqqq) all'articolo 18, comma 18.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 rrrr) all'articolo  19,  comma  19.1,  le  parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 ssss) all'articolo 19, comma 19.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 tttt) all'articolo  19,  commi  19.8,  19.9  e  19.10, le parole "al Gestore  della  rete"  sono  sostituite  dalle  parole "a Terna" e le parole "quest'ultimo" sono sostituite dalle parole "quest'ultima";
 uuuu) all'articolo  19,  comma  19.10,  le parole "Alla chiusura del mercato  del  giorno prima" sono sostituite dalle parole "In esito al mercato del giorno prima";
 vvvv) all'articolo  19,  comma  19.11,  le parole "Alla chiusura del mercato  del  giorno  prima  il  Gestore  della  rete  comunica" sono sostituite  dalle  parole "In esito al mercato del giorno prima Terna comunica";
 wwww) all'articolo  19,  comma  19.12,  le  parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 xxxx) all'articolo  19,  comma  19.13,  le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 yyyy) all'articolo 19, comma 19.14, le parole "il Gestore della rete versa  al  Gestore del mercato gli importi di cui al precedente comma 19.13"  sono  sostituite  dalle  parole  "Terna  versa al Gestore del mercato elettrico gli importi di cui al precedente comma 19.12";
 zzzz) all'articolo 20, comma 20.2, le parole "Il Gestore della rete" sono  sostituite  dalla parola "Terna" e le parole "alla chiusura del mercato  del  giorno prima" sono sostituite dalle parole "in esito al mercato del giorno prima";
 aaaaa) all'articolo  20,  comma  20.10,  le  parole  "Il Gestore del mercato  elettrico  versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo" sono sostituite dalle parole "Il Gestore del mercato elettrico versa a Terna se negativo, o riceve da quest'ultima";
 bbbbb) all'articolo  20,  comma  20.11, le parole "Alla chiusura del mercato  del  giorno prima" sono sostituite dalle parole "In esito al mercato  del  giorno  prima" e le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 ccccc) all'articolo  21,  comma  21.1,  le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 ddddd) all'articolo  21,  commi  21.2  e 21.3, le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 eeeee) all'articolo  21,  comma  21.4,  le parole "Alla chiusura del mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento" sono sostituite dalle parole  "In  esito al mercato per il servizio di dispacciamento" e le parole "e al Gestore della rete" sono soppresse;
 fffff) nel  titolo  dell'articolo  22,  le  parole  "di  un  mercato regolamentato"  sono  sostituite  dalle  parole  "del  mercato per il servizio di dispacciamento";
 ggggg) all'articolo  22,  commi  22.2  e 22.3, le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 hhhhh) all'articolo  22,  comma  22.4,  le  parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "a Terna";
 iiiii) nel   titolo   dell'articolo   23,  le  parole  "del  mercato regolamentato" sono sostituite dalle parole "del mercato";
 JJJJJ) all'articolo  23,  comma  23.1,  le  parole  "al di fuori del mercato  regolamentato" sono sostituite dalle parole "al di fuori del mercato";  le  parole  "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole  "di Terna"; le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a1erna";
 kkkkk) all'articolo  23,  comma  23.3,  le  parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a1erna";
 11111) all'articolo  23.1, comma 23.1.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 mmmmm) all'articolo 23.1, comma 23.1.2, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 nnnnn) all'articolo  23.1,  comma  23.1.3,  le  parole  "Con cadenza annuale,  il Gestore della rete determina l'ammontare di capacita' di produzione  e  pompaggio  che, nel corso dell'anno solare successivo, prevede"  sono  sostituite  dalle  parole "Con cadenza annuale, Terna determina l'ammontare di capacita' di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, Terna prevede";
 ooooo) all'articolo  23.1,  comma  23.1.4,  le parole "Un utente del dispacciamento     e'     ritenuto     indispensabile     ai     fini dell'approvvigionamento   da  parte  del  Gestore  della  rete"  sono sostituite  dalle  parole  "Un  utente del dispacciamento titolare di unita'   di   produzione  e  di  pompaggio  strategiche  e'  ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte di Terna";
 ppppp) all'articolo  23.1,  commi  23.1.6  e  23.1.7,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 qqqqq) all'articolo  23.1, comma 23.1.7, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 c) gli  utenti  del  dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del precedente comma 23.1.4 in ciascuna macrozona;";
 rrrrr) all'articolo  23.2,  comma  23.2.1, le parole "dall'1 gennaio 2006" sono sostituite dalle parole "dall' 1 febbraio 2006";
 sssss) all'articolo 23.2, comma 23.2.2, le parole "dal Gestore della rete"  sono  sostituite  dalle  parole  "da  Terna"  e le parole "dal medesimo Gestore" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 ttttt) all'articolo  23.2,  commi  23.2.3  e  23.2.7,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 uuuuu) all'articolo  23.2, comma 23.2.8, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 vvvvv) all'articolo 24, commi 24.1, 24.2, 24.3 e 24.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 wwwww) all'articolo  24,  commi  24.5 e 24.6, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 xxxxx) all'articolo  25,  commi  25.1  e 25.6, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 yyyyy) all'articolo  25,  comma  25.2,  le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 zzzzz) all'articolo  26,  comma  26.1,  le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna" e le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 aaaaaa) all'articolo  26,  comma  26.3,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 bbbbbb) all'articolo  27,  comma  27.1,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 cccccc) all'articolo  27,  comma  27.2,  le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal medesimo Gestore"  sono  sostituite  dalle  parole  "da  Terna"; le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 dddddd) all'articolo  27,  comma  27.3, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 eeeeee) all'articolo  27,  comma  27.4,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 ffffff) all'articolo  28,  comma  28.1,  le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal medesimo Gestore"  sono  sostituite  dalle  parole  "da  Terna"; le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 gggggg) all'articolo  28,  comma  28.2, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da 'Terna";
 hhhhhh) nel   titolo  della  sezione  1  del  Titolo  3,  la  parola "determinazione" e' sostituita dalla parola "regolazione";
 iiiiii) all'articolo  29,  comma  29.1,  lettere  a), b), c) e d) le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna.
 jjjjjj) all'articolo  29, comma 29.1, lettere a) e c) le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 kkkkkk) all'articolo  29,  comma 29.1, lettera d) le parole "a 37.3" sono sostituite dalle parole "a 37.4";
 111111) all'articolo  29,  comma  29.2,  le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 mmmmmm) all'articolo  29,  comma  29.3,  le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 nnnnnn) all'articolo  29,  comma  29.4,  le parole "al Gestore della rete"  sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal Gestore della  rete" sono sostituite dalle parole "da rema"; le parole "comma 32.4" sono sostituite dalle parole "comma 32.4.1";
 oooooo) all'articolo  31,  comma 31.2, la parola "sbilanciamento" e' sostituita  dalle  parole  "sbilanciamento  effettivo"  e  le  parole "finale cumulato" sono sostituite dalle parole "vincolante modificato e corretto di immissione";
 pppppp) all'articolo  31,  comma 31.3, la parola "sbilanciamento" e' sostituita  dalle  parole  "sbilanciamento  effettivo"  e  le  parole "finale cumulato" sono sostituite dalle parole "vincolante modificato di prelievo";
 qqqqqq) all'articolo  31,  comma 31.4, la parola "sbilanciamento" e' sostituita  dalle  parole  "sbilanciamento  effettivo"; le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; la parola "ricevuta"  e'  sostituita  dalle  parole "acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento"
 rrrrrr) all'articolo  31,  comma 31.5, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo"; le parole "riceve dal  Gestore  della  rete"  sono  sostituite dalle parole "incassa da Terna";  le  parole  "a  remunerazione dell'energia elettrica ceduta" sono   sostituite  dalle  parole  "per  l'energia  elettrica  venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento";
 ssssss) all'articolo  31,  comma 31.6, la parola "sbilanciamento" e' sostituita  dalle  parole  "sbilanciamento  effettivo, determinati ai sensi del successivo Articolo 32";
 tttttt) all'articolo  31,  comma  31.6,  lettera  b),  le parole "al Gestore  della  rete"  sono  sostituite  dalle  parole "a Terna" e le parole  "finali  cumulati"  sono  sostituite dalle parole "vincolanti modificati";
 uuuuuu) all'articolo  31,  comma 31.5, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo";
 vvvvvv) nel  titolo  dell'articolo 32, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo";
 wwwwww) all'articolo  32,  comma  32.1,  le parole "il Gestore della rete  calcola,  per ciascun punto di dispacciamento, un corrispettivo di  sbilanciamento  pari  al  prodotto  tra  lo  sbilanciamento" sono sostituite   dalle  parole  "Terna  calcola,  per  ciascun  punto  di dispacciamento  relativo  ad  unita'  di  produzione  rilevanti,  per ciascun  punto  di  dispacciamento  relativo  ad  unita'  di  consumo rilevanti,  per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun  punto  di dispacciamento di esportazione un corrispettivo di sbilanciamento  effettivo  pari  al  prodotto  tra  lo sbilanciamento effettivo;
 xxxxxx) all'articolo  32,  comma  32.1,  lettere  a) e b), le parole "sbilanciamento"   sono   sostituite   dalle  parole  "sbilanciamento effettivo";
 yyyyyy) all'articolo  32  dopo il comma 32.1 e' aggiunto il seguente comma: "32.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di  competenza,  Terna  calcola,  per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento  relativo  ad  unita'  di  prelievo  non rilevanti, un corrispettivo  di  sbilanciamento  effettivo  pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3.1."
 zzzzzz) all'articolo  32,  comma  32.2,  le  parole  "sbilanciamenti positivi"  sono  sostituite  dalle  parole  "sbilanciamenti effettivi positivi di cui al precedente comma 32.1, lettera a),";
 aaaaaaa) all'articolo  32,  comma  32.3,  le  parole "sbilanciamenti negativi"  sono  sostituite  dalle  parole  "sbilanciamenti effettivi positivi di cui al precedente comma 32.1, lettera b),";
 bbbbbbb) all'articolo 32, dopo il comma 32.3 e' aggiunto il seguente comma: "32.3.1  Il  prezzo  di  sbilanciamento  per  la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al precedente comma 32.1.1 e' pari:
 a) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al valore minimo tra:
 i) il  prezzo  medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per  il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale,   ponderato   per  le  relative  quantita',  in  quel  periodo rilevante,   nella   zona   in   cui   e'  localizzato  il  punto  di dispacciamento e
 ii) il  prezzo  di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel  mercato  del  giorno  prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
 b) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al valore massimo tra:
 i) il  prezzo  medio  delle offerte di vendita accettate nel mercato per  il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale,   ponderato   per  le  relative  quantita',  in  quel  periodo rilevante,   nella   zona   in   cui   e'  localizzato  il  punto  di dispacciamento e
 ii) il  prezzo  di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel  mercato  del  giorno  prima  in  quel  periodo  rilevante, nella medesima zona."
 ccccccc) all'articolo  32,  comma  32.4,  le  parole "per i punti di dispacciamento  per  unita'  di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, nonche' per i punti di dispacciamento per unita' di importazione o di esportazione  relative"  sono  sostituite dalle parole "nonche' per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi";
 ddddddd) all'articolo 32, dopo il comma 32.4 e' aggiunto il seguente comma: "32.4.1 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03  o  I. 239/04 il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione  delle  offerte  di  acquisto  dell'energia  elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante.";
 eeeeeee) all'articolo  33,  comma  33.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 fffffff) all'articolo  33, comma 33.2, le parole "offerta di vendita o  di  acquisto  accettata"  sono  sostituite dalle parole "vendita o acquisto";  le  parole  "dal  Gestore  del  mercato  elettrico"  sono sostituite   dalle   parole   "dal   medesimo   Gestore";  le  parole "l'ammontare  di  energia  elettrica specificato nell'offerta, ovvero l'ammontare  accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta" sono  sostituite  dalle  parole "il quantitativo di energia elettrica venduto o acquistato";
 ggggggg) all'articolo  33,  comma  33.3,  le parole "paga al Gestore della  rete,  se  positivo,  o  riceve  dal  Gestore  della  rete, se negativo," sono sostituite dalle parole "paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo,";
 hhhhhhh) all'articolo  33, comma 33.4, le parole "offerta di vendita o  di  acquisto  accettata"  sono  sostituite dalle parole "vendita o acquisto";  le  parole  "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole  "a  Terna"; le parole "da quest'ultimo" sono sostituite dalle parole  "da  Terna"  ;  le  parole  "l'ammontare di energia elettrica specificato  nell'offerta  accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso  di  accettazione  parziale  dell'offerta" sono sostituite dalle parole "il quantitativo di energia elettrica venduto o acquistato";
 iiiiiii) all'articolo  33,  comma  33.5, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 jjjjjjj) nel  titolo  dell'articolo 34, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 kkkkkkk) all'articolo  34,  comma  34.1, le parole "il Gestore della rete"  sono  sostituite dalla parola "Terna" e le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 lllllll) all'articolo  34,  comma 34.2, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 mmmmmmm) all'articolo  34, comma 34.2, lettere a) e d) le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 nnnnnnn) all'articolo  34,  comma  34.5, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 ooooooo) all'articolo  35,  comma  35.1, le parole "il Gestore della rete"  sono  sostituite dalla parola "Terna" e le parole "Gestore del mercato"   sono   sostituite   dalle   parole  "Gestore  del  mercato elettrico";
 ppppppp) all'articolo  35,  al  comma  35.2.1,  le  parole "punti di dispacciamento  per unita' di esportazione o per unita' di pompaggio" sono  sostituite  dalle  parole  "punti  di  esportazione  o punti di dispacciamento per unita' di pompaggio";
 qqqqqqq) all'articolo 35, il comma 35.2.2 e' sostituito dal seguente comma: "35.2.2  Per  i  contratti  di compravendita conclusi al di fuori del sistema  delle  offerte  che  includono  punti  di dispacciamento per unita'  di  produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, il corrispettivo di cui  al  comma  35.1  a  carico  dell'operatore di mercato cedente e' calcolato   secondo   le  modalita'  previste  all'articolo  7  della deliberazione n. 34/05.";
 rrrrrrr) all'articolo  35,  comma  35.4, le parole "il Gestore della rete"  sono  sostituite dalla parola "Terna" e le parole "Gestore del mercato"   sono   sostituite   dalle   parole  "Gestore  del  mercato elettrico";
 sssssss) all'articolo  36,  comma  36.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 ttttttt) all'articolo  36,  comma  36.1,  lettera  a) le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 uuuuuuu) all'articolo  36,  comma  36.1,  lettera  b) le parole "dal Gestore  della  rete"  sono  sostituite  dalle parole "da Terna" e le parole   "mercato   regolamentato"   sono   sostituite  dalla  parola "mercato";
 vvvvvvv) all'articolo  36,  comma  36.1,  lettera  c) le parole "dal Gestore  della  rete"  sono  sostituite  dalle parole "da Terna" e le parole "commi 43.6 e 46.2" sono sostituite dalle parole "commi 43.6 e 46.2 relativamente al corrispettivo CAPD";
 wwwwwww) all'articolo  36,  comma  36.2,  lettera  a) le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 xxxxxxx) all'articolo  36,  comma  36.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "terna";
 yyyyyyy) all'articolo  37,  comma  37.1, le parole "il Gestore della rete"  sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "Articolo 25" sono sostituite dalle parole "all'Articolo 25 e a copertura dei costi connessi  alla  remunerazione  delle unita' di produzione e pompaggio strategiche di cui all'Articolo 23.2";
 zzzzzzz) all'articolo  37,  comma  37.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 aaaaaaaa) nel  titolo  dell'articolo  37.1,  le  parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 bbbbbbbb) all'articolo  37.1,  comma  37.1.1,  le parole "il Gestore della  rete"  sono  sostituite  dalla parola "Terna" e le parole "del Gestore  della  rete" sono sostituite dalle parole "di Terna relativi all'attivita'  di  dispacciamento,  nonche'  dei costi di Terna e del Gestore  del  mercato elettrico relativi alle attivita' funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05,";
 cccccccc) all'articolo  37.2,  comma  37.2.1,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 dddddddd) all'articolo  37.3,  comma  37.3.1,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 eeeeeeee) all'articolo 37.3, comma 37.3.1, le parole "dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4" sono sostituite dalla parola "dispacciamento";
 ffffffff) all'articolo  38.1, comma 38.1.1, le parole "per unita' di importazione"  sono  sostituite  dalle  parole "di importazione" e le parole  "Gestore  del  mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
 gggggggg) all'articolo  38.1,  comma  38.1.2, le parole "Gestore del mercato"   sono   sostituite   dalle   parole  "Gestore  del  mercato elettrico";
 hhhhhhhh) all'articolo  39,  comma  39.1,  le  parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
 iiiiiiii) all'articolo  40,  comma 40.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 jjjjjjjj) all'articolo  40,  comma 40.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna"; kkkkkkk) all'articolo  41,  comma  41.1,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 llllllll) all'articolo 41, comma 41.1.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 mmmmmmmm) all'articolo  41,  comma  41.2,  le  parole "sei ore" sono sostituite  dalle  parole  "ventiquattro  ore"; le parole "il Gestore della  rete"  sono sostituite dalla parola "Terna"; le parole "valore definitivi" sono sostituite dalla parola "valori";
 nnnnnnnn) all'articolo  41,  comma 41.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 oooooooo) all'articolo  41,  comma 41.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 pppppppp) all'articolo  41,  comma 41.5, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 qqqqqqqq) all'articolo  42,  comma 42.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 rrrrrrrr) all'articolo  42,  comma  42.1, lettera a), le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
 ssssssss) all'articolo  42.1, comma 42.1.1, le parole "Gestore della rete"  sono  sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico", le  parole "medesimo Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "medesimo Gestore";
 tttttttt) all'articolo  42.1, comma 42.1.2, le parole "Gestore della rete"  sono  sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico"; la  parola "comunica" e' sostituita dalla parola "comunica a Terna,"; la  parola "accolta" e' sostituita dalle parole "accolta e il Gestore del sistema elettrico ne da' comunicazione a Terna";
 uuuuuuuu) all'articolo  42.1, comma 42.1.3, le parole "Gestore della rete"  sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le  parole  "comunicazione  di cui al presente comma, la qualifica di cogenerazione  ai  fini della priorita' di dispacciamento viene meno" sono sostituite dalle parole "dichiarazione di cui al presente comma, Terna,   su  indicazione  del  Gestore  del  sistema  elettrico,  non riconosce la priorita' di dispacciamento";
 vvvvvvvv) all'articolo  42.2, comma 42.2.1, le parole "Gestore della rete"  sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le  parole  "presente  comma,  il Gestore della rete" sono sostituite dalle  parole  "presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico"
 wwwwwwww) all' articolo 42.2, comma 42.2.2, le parole "Gestore della rete"  sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le  parole "medesimo Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "medesimo Gestore";
 xxxxxxxx) all'articolo  42.2, comma 42.2.3, le parole "Gestore della rete"  sono  sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico"; la  parola "comunica" e' sostituita dalla parola "comunica a Terna,"; la  parola "accolta" e' sostituita dalle parole "accolta e il Gestore del sistema elettrico ne da' comunicazione a Terna";
 yyyyyyyy) all'articolo  42.2, comma 42.2.4, le parole "Gestore della rete"  sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le  parole  "comunicazione  di cui al presente comma, la priorita' di dispacciamento decade" sono sostituite dalle parole "dichiarazione di cui  al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorita' di dispacciamento";
 zzzzzzzz) all'articolo  42.3,  comma  42.3.3,  le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 aaaaaaaaa) all'articolo  43,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "1erna"
 bbbbbbbbb) all'articolo  43,  comma  43.6,  lettera  c),  le  parole "compreso tra 51 e" sono sostituite dalle parole "superiore a"
 ccccccccc) all'articolo  44, comma 44.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a1erna";
 ddddddddd) all'articolo  44, comma 44.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 eeeeeeeee) all'articolo  44.1,  comma  44.1.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 fffffffff) all'articolo  44.1,  comma  44.1.3, le parole "il Gestore della  rete"  sono sostituite dalla parola "Terna" e la parola "esso" e' sostituita dalla parola "essa";
 ggggggggg) all'articolo  46, comma 46.1, le parole "al Gestore della rete"  sono  sostituite  dalle parole "a Terna" e le parole "per ogni punto  di  immissione  delle unita' di produzione non rilevanti nella propria  titolarita'"  sono  sostituite  dalle parole "e il numero di punti  di  immissione  delle unita' di produzione non rilevanti nella propria  titolarita',  ad  eccezione  di quelli relativi ad unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04";
 hhhhhhhhh) all'articolo  46,  dopo  il  comma  46.1,  e' aggiunto il seguente comma: "46.1.1  Entro  il  giorno  dieci  (10) del secondo mese successivo a quello  di competenza, l'operatore di mercato cedente delle unita' di produzione  d.lgs.  387/03  o 1. 239/04 paga a Terna il corrispettivo per  l'aggregazione  delle  misure  in  immissione  come definito nel precedente  comma  46.1  per  ogni  punto di immissione relativo alle suddette unita' di produzione."
 iiiiiiiii) all'articolo  46, comma 46.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 jjjjjjjjj) all'articolo  47,  comma  47.1,  la  parola "prelievo" e' sostituita dalle parole "prelievo corrispondenti";
 kkkkkkkkk) all'articolo  47,  dopo  il  comma  47.1,  e' aggiunto il seguente comma: "47.1.1  Terna,  con  il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei   soggetti   interessati,  coordina  la  definizione  del  codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di   cui   al  comma  47.1,  nonche'  le  regole  di  manutenzione  e aggiornamento  dello  medesimo,  affinche'  le  imprese distributrici pervengano  alla  piena  applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006."
 lllllllll) all'articolo  47, comma 47.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 mmmmmmmmm) all'  articolo  47,  comma 47.3, le parole "giorno 20 del mese successivo" sono sostituite dalle parole "sest'ultimo giorno del mese  precedente" e le parole "utente del dispacciamento l'elenco dei punti   di   prelievo"  sono  sostituite  dalle  parole  "utente  del dispacciamento,  ad  esclusione  dell'Acquirente  unico, l'elenco dei punti di prelievo";
 nnnnnnnnn) all'articolo  47, comma 47.4, le parole "al Gestore della rete, secondo modalita' dal medesimo" sono sostituite dalle parole "a Terna, secondo modalita' dalla medesima";
 ooooooooo) l'articolo 48 e' soppresso;
 ppppppppp) dopo l'articolo 48, e' aggiunto il seguente articolo:
 "Articolo 48.1
 Disposizioni relative all 'anno 2006
 
 48.1.1  Le  disposizioni  previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2006. 48.1.2  Qualora  in  un  periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza  di  offerta  nel  mercato del giorno prima, Terna puo' intervenire   nel  mercato  del  giorno  prima,  con  l'obiettivo  di ripristinare  una  condizione  di  sufficienza  di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero. 48.1.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico  di  Terna  risulti  superiore  di almeno il 5% alla quantita' totale  di  energia  elettrica  relativa  alle  offerte  di  acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta,  Terna  puo' formulare un'offerta di acquisto in misura tale da  riportare  il  rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantita'  totale  di  energia  elettrica  relativa  alle  offerte di acquisto  presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,05. 48.1.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico  di  Terna  risulti  inferiore  di almeno il 5% alla quantita' totale  di  energia  elettrica  relativa  alle  offerte  di  acquisto presentate   nel   mercato  del  giorno  prima  e  si  riscontri  una sufficienza  di  offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona,  Terna  puo'  formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare  il  rapporto  tra  la  previsione  di carico di Terna e la quantita'  totale  di  energia  elettrica  relativa  alle  offerte di acquisto  presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,95. 48.1.5  Terna  in  situazioni  eccezionali  di criticita' del sistema elettrico  nazionale,  ai  fini  della  tutela  della  sicurezza  del medesimo  sistema,  puo'  intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi, 48.1.3 e 48.1.4, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'. 48.1.6  1  proventi  e  gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 48.1.3 e  48.1.4  concorrono  alla  determinazione  del corrispettivo di cui all'Articolo 36. 48.1.7   Per  le  unita'  di  produzione  termoelettriche,  il  costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna  ai  fini  del  controllo  delle offerte presentate nel sistema transitorio  di  offerte  di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo 11 dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03. 48.1.8 Per le unita' di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari a zero. 48.1.9 Per le unita' di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui  all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari in ciascun mese al prodotto tra:
 a) prezzo  medio  di  valorizzazione  nel  mercato  del giorno prima dell'energia  elettrica utilizzata dall'unita' ai fini del pompaggio; e
 b) un  fattore  correttivo  pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata  dall'unita'  nel  mese  ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unita' nel medesimo mese. 48.1.10
 qqqqqqqqq) nel titolo dell'articolo 49, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
 rrrrrrrrr) all'articolo  49,  le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 sssssssss) all'articolo  50, comma 50.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 ttttttttt) gli articoli 51, 52 e 52.1 sono soppressi;
 uuuuuuuuu) all'articolo  52.2,  comma  52.2.1, le parole "anno 2005" sono sostituite dalle parole "anno 2006";
 vvvvvvvvv) all'articolo  52.2,  comma 52.2.3, le parole "Gestore del mercato"   sono   sostituite   dalle   parole  "Gestore  del  mercato elettrico";
 wwwwwwwww) all'  articolo 52.2, comma 52.2.6, le parole "Gestore del mercato"   sono   sostituite   dalle   parole  "Gestore  del  mercato elettrico";
 xxxxxxxxx) all'articolo  52.2,  comma 52.2.7, le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico" e  le  parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
 yyyyyyyyy) l'articolo 52.3, e' sostituito dal seguente articolo:
 "Articolo 52.3 Quantificazione  e  liquidazione  dei corrispettivi di dispacciamento
 per l'anno 2006
 
 52.3.1  Le  disposizioni  previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2006. 52.3.2  Con  riferimento  ai  punti  di  dispacciamento per unita' di consumo  non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 32  si  applicano  esclusivamente  alla  quota  dello  sbilanciamento effettivo che eccede il 7% del programma vincolante modificato di  prelievo  relativo  al  punto  di dispacciamento. Per la restante quota  si  applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera b). 52.3.3  Terna  determina  l'energia  elettrica  immessa  per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per  punto  di  dispacciamento  e  per  periodo  rilevante, nonche' i corrispettivi  di  dispacciamento  di  cui  all'Articolo 29, entro il giorno  quindici  (15)  del  secondo  mese  successivo  a  quello  di competenza. 52.3.4  L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e  gli  operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo  29  ed il corrispettivo di cui all'Articolo 46, entro i medesimi  termini  previsti  dalla  Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico. 52.3.5  Terna  calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 30.1 a 37.3  entro  il  giorno  quindici  (15) del secondo mese successivo a quello di competenza. 52.3.6  Terna  paga  il  corrispettivo  di cui al comma 43.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.;
 zzzzzzzzz) l'articolo 52.4 e' soppresso;
 aaaaaaaaaa) all'articolo  52.5,  comma 52.5.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 bbbbbbbbbb) all'articolo    52.5,    comma    52.5.1,    le   parole "dispacciamento  in ciascuna delle fasce orarie Fl, F2, F3 e F4" sono sostituite dalla parola "dispacciamento";
 cccccccccc) all'articolo  52.6,  comma 52.6.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 dddddddddd) all'articolo 53, il comma 53.2 e' soppresso;
 eceeecceee) all'articolo 53, comma 53.7, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
 ffffffffff) all'articolo 53, il comma 53.8 e' soppresso; 2.  di  pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche'  in vigore dalla data della sua pubblicazione; 3.     di     pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n.   168/03  come  risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 
 Milano, 28 dicembre 2005
 
 Il presidente: Ortis
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