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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005 |  | Abrogazione   del   parametro   Ct,   di   cui   alla   deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97,  e  definizione  dei  parametri  succedanei al Ct, idonei alla regolazione  di  alcune  partite  economiche  del  settore elettrico. (Deliberazione n. 300/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 29 dicembre 2005,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
 il   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.  35,  convertito,  con modificazioni,  in  legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005,  recante  direttive  all'Acquirente  unico S.p.A. in materia di contratti  pluriennali  di  importazione per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   26 giugno   1997,   n.   70/97,   come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);
 la  deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 108/97);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo  2002, n. 42/02, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
 l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.  168/03,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.  5/04,  come  successivamente  integrato e modificato (di seguito: testo integrato);
 l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (di seguito: deliberazione n. 48/04);
 la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);
 la  deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 201/05 (di seguito: deliberazione n. 201/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
 il  documento  per  la  consultazione  5 dicembre  2005,  recante orientamenti   per   l'abrogazione  del  parametro  Ct  di  cui  alla deliberazione   n.   70/97,   e  per  l'individuazione  di  parametri succedanei   al   Ct,  idonei  alla  regolazione  di  alcune  partite economiche  del  settore  elettrico  (di  seguito:  documento  per la consultazione);
 le  osservazioni  al  documento  per  la  consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorita';
 Considerato che:
 il  parametro  Ct  e'  definito all'art. 6 della deliberazione n. 70/97   come   costo  unitario  variabile  riconosciuto  dell'energia elettrica   prodotta   da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano combustibili fossili commerciali;
 il  parametro  Ct  e'  stato determinato in un contesto di prezzi amministrati   ed   utilizzato   per   articolare   corrispettivi   a remunerazione della produzione di energia elettrica che, nell'attuale contesto,   sono   ormai  privi  di  significato  industriale  e  non rappresentano piu' i costi alla base della produzione elettrica;
 la  presenza,  ormai  da quasi due anni, di meccanismi di mercato per  la  valorizzazione  dell'energia  elettrica, nonche' l'esercizio ormai annuale del sistema delle offerte a cui partecipa pienamente la domanda,  rendono obsoleto il parametro Ct ed il suo utilizzo risulta distorsivo dei segnali economici inviati agli operatori di mercato;
 tuttavia,   nella   regolamentazione  vigente,  il  parametro  Ct continua a costituire il riferimento:
 a) per gli impianti che cedono la propria energia al gestore di rete  cui  l'impianto  e'  collegato  ai sensi dell'art. 1, comma 41, della  legge  n.  239/04,  ai  quali,  ad eccezione degli impianti di potenza   inferiore  a  10  MVA  che  soddisfano  la  definizione  di cogenerazione  di cui alla deliberazione n. 42/02, viene riconosciuto un  prezzo di ritiro pari al parametro Ct, come previsto dall'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 34/05;
 b) per gli impianti che cedono la propria energia alla societa' Gestore  del  sistema elettrico GRTN - S.p.A. (di seguito: il Gestore del  sistema  elettrico)  ai  sensi  della  deliberazione  n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti come definiti dalla medesima deliberazione;
 c) per  i regimi tariffari speciali, come previsto dall'art. 73 del testo integrato;
 per   gli   impianti   di  cui  alla  precedente  lettera  a)  la deliberazione  n.  34/05 prevede un prezzo di cessione finalizzato ad orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica  prodotta  da  impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece   il   ritiro   delle   eccedenze   rispetto   ai   fabbisogni dell'autoproduzione;
 per   gli   impianti   di  cui  alla  precedente  lettera  b)  la deliberazione  n.  108/97 utilizza il parametro Ct per valorizzare la componente  del prezzo di cessione corrispondente al costo evitato di combustibile di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera c), della medesima deliberazione  e  al comma 2.2 del medesimo articolo, come modificato dalla deliberazione n. 230/00;
 per  i  regimi  tariffari speciali di cui alla precedente lettera c), ed in particolare per le forniture ai cui all'art. 11, commi 11 e 12,  della legge n. 80/2005, la deliberazione n. 217/05 prevede che a partire  del  2005 e fino al 2009, l'Autorita' aggiorna le condizioni tariffarie  agevolate  di  cui  ai  commi  73.7  e  73.1.6  del testo integrato   destinate   ad  essere  applicate  nell'anno  successivo, applicando una variazione percentuale pari alla media ponderata della variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nei dodici mesi precedenti;
 l'efficacia  della  deliberazione  n. 217/05 e' condizionata alla positiva  conclusione  della procedura di notifica di cui all'art. 88 del  Trattato,  come  disposto  dall'art.  3, comma 1, della medesima deliberazione;
 con deliberazione n. 286/05 l'Autorita' ha dato disposizioni alla Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico  in  materia di regimi tariffari speciali al consumo per l'anno 2006;
 con   deliberazione   n.   288/05,  l'Autorita'  ha  previsto  la sostituzione  del  parametro Ct con un differente indicatore, ai fini dell'aggiornamento    bimestrale    dell'aliquota   di   integrazione tariffaria  corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.;
 il  prezzo  di cessione alla societa' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito:  Acquirente  unico)  dell'energia  elettrica importata dalla societa'  Enel  Spa  in  esecuzione dei contratti pluriennali in capo alla  medesima  societa' e destinata ai clienti del mercato vincolato non e' piu' determinato sulla base del parametro Ct ed e' definito, a partire dall'anno 2006, dal decreto 13 dicembre 2005;
 le  disposizioni  relative all'approvvigionamento delle risorse a garanzia  dell'adeguatezza  del  sistema  elettrico  nazionale per il periodo  transitorio di cui alla deliberazione n. 48/04 sono definite con  riferimento  al  periodo  1° gennaio-31 dicembre 2005 e dovranno essere    aggiornate   per   l'anno   2006,   anche   tenendo   conto dell'abrogazione del parametro Ct;
 diversi strumenti di copertura dal rischio volatilita' dei prezzi dei  combustibili  e  numerosi contratti di fornitura con clienti del mercato libero sono legati all'andamento del parametro Ct, seppur per effetto  di una libera pattuizione delle parti contraenti non dettata da alcun vincolo regolamentare;
 Ritenuto opportuno:
 sostituire il parametro Ct per le applicazioni per cui continua a costituire  il  riferimento, come evidenziate alle precedenti lettere a),  b)  e  c) del precedente considerato, con parametri idonei in un contesto di mercato come illustrati nei seguenti alinea;
 sostituire  il  parametro  Ct per le finalita' di cui all'art. 4, comma  4.3,  della deliberazione n. 34/05 con la media aritmetica dei valori  orari  del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della  deliberazione  n.  168/03  (di  seguito:  PUN), nelle sole ore denominate  off-peak,  in  quanto  si  ritiene che tale parametro sia quello  che  meglio  esprima,  in  confronto  ad  altri, il valore di mercato dell'energia elettrica eccedentaria;
 definire,  per  le  finalita' di cui al precedente alinea, le ore off-peak  come le ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, le ore tra le 0 e le 8, e tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi',  escludendo  dal  calcolo  le ore di picco poiche', durante tali ore, il PUN puo' essere maggiormente influenzato da un eventuale esercizio di potere di mercato nell'offerta di energia elettrica;
 considerare  come valore di riferimento per ciascun mese la media aritmetica dei valori orari del PUN nelle ore off-peak registrati nel medesimo  mese,  al fine di ridurre la volatilita' del parametro e di rendere  l'andamento  del  PUN  nelle  ore off peak indicizzato senza ritardi ai valori espressi dal mercato;
 sostituire  il  parametro Ct, per le finalita' di cui all'art. 2, comma  2.1,  lettera c), della deliberazione n. 108/97 e al comma 2.2 del medesimo articolo, come modificato dalla deliberazione n. 230/00, con  la  media  aritmetica  dei  valori  orari del PUN nelle sole ore denominate  off-peak,  calcolata come riportato nel precedente alinea in  quanto si ritiene che tale media sia, tra i parametri di mercato, quello che meglio approssimi il costo evitato del combustibile;
 inserire,  per  i  primi mesi dell'anno 2006 e limitatamente alle finalita'  precedentemente richiamate, un elemento di continuita' nel passaggio  dal  parametro  Ct  al  parametro  sostitutivo, al fine di rendere piu' graduale l'introduzione del nuovo parametro;
 sostituire  il  parametro  Ct  per le finalita' di indicizzazione trimestrale  delle tariffe speciali al consumo di cui all'art. 73 del testo  integrato,  fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05,  con  il  parametro RS, pari alla media aritmetica dei valori orari  del  PUN,  nelle  ore denominate off-peak come precedentemente definite,  registrati  nel  semestre  antecedente il mese che precede l'aggiornamento;
 abrogare  il  parametro  Ct  a  decorrere dal 1° gennaio 2006, in quanto  tale  parametro, come definito dalla deliberazione n. 70/97 e successivamente modificato, e' ormai privo di significato industriale e  non  rappresenta  piu'  adeguatamente  il costo unitario variabile dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che utilizzano combustibili fossili commerciali;
 rendere  noto  periodicamente  sul sito www.autorita.energia.it a cura   degli   uffici  dell'Autorita',  a  soli  fini  informativi  e limitatamente  all'anno  2006,  i  valori,  privi di alcuna efficacia giuridica  per  la  regolazione  delle partite economiche nel settore elettrico,  di  un indicatore denominato VCt (vecchio Ct), aggiornato seguendo  gli  stessi  algoritmi  del  parametro  Ct  abrogato con il presente provvedimento.
 Delibera:
 Art. 1.
 Modificazioni alla deliberazione n. 34/05
 1.1.  L'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 e' sostituito dal seguente:
 «b)  nel  caso  di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a),  la  media  aritmetica  mensile,  del  mese a cui si riferisce il ritiro  dell'energia  elettrica,  dei  valori orari del prezzo di cui all'art.  19,  comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle  sole  ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore  dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0  e  le  8  e  delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi'.».
 |  |  |  | Art. 2. Modificazioni alla deliberazione n. 108/97
 2.1. L'art. 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione n. 108/97 e' sostituito dal seguente:
 «c)  da  una  componente  di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile,  pari  alla media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce  il  ritiro  dell'energia  elettrica,  dei valori orari del prezzo   di   cui   all'art.   19,  comma  19.3,  lettera  c),  della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come  l'aggregato  delle  ore  dei  giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi'.».
 2.2.  L'art.  2,  comma  2.2,  della  deliberazione n. 108/97, come modificato  dall'art.  3 della deliberazione n. 230/00, e' sostituito dal seguente:
 «2.2.  Il  prezzo  di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte  da  impianti  nuovi  nelle  ore  vuote  e'  pari alla media aritmetica   mensile,   del   mese  a  cui  si  riferisce  il  ritiro dell'energia  elettrica,  dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore  denominate  off-peak,  definite  come  l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi'.».
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali al consumo
 3.1.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano, a partire dal 1° gennaio 2006, ai clienti finali di cui all'art. 73 del testo integrato, salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05.
 3.2.  Ai  fini  dell'indicizzazione  trimestrale prevista dal comma 73.7 del testo integrato, il parametro Ct e' sostituito dal parametro RS di cui al comma 3.3.
 3.3.  Il  parametro  RS,  aggiornato  trimestralmente, e' pari alla media  aritmetica  dei  valori  orari  del  PUN, nelle ore denominate off-peak  come  definite ai precedenti articoli 1 e 2, registrati nel semestre antecedente il mese che precede l'aggiornamento.
 3.4.  Il  valore  di  riferimento  della  parte  B della tariffa da utilizzare  nel  trimestre  gennaio-marzo  2006  e' pari all'aliquota della  parte  B  della  tariffa  agevolata  applicata  nel  trimestre ottobre-dicembre   2005,   indicizzata   applicando   una  variazione percentuale  uguale  al rapporto tra il valore della media aritmetica dei  valori  orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati nel  semestre  che  va  da giugno  2005  a novembre  2005  e la media aritmetica  dei  valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati nel semestre che va da marzo 2005 ad agosto 2005.
 |  |  |  | Art. 4. Modificazioni alla deliberazione n. 70/97
 4.1.   L'art.  6,  comma  6.5,  della  deliberazione  n.  70/97  e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
 5.1.  Per  i  primi  sei mesi dell'anno 2006, al prezzo di cui agli articoli 1  e  2  del  presente  provvedimento  si  somma la seguente componente integrativa:
 CI=(Ctott-dic.05 - PUNopdic.05).(alpha) dove
 Ctott-dic.05  e'  il  valore  del parametro Ct relativo al quarto trimestre  dell'anno  2005,  di cui all'art. 2 della deliberazione n. 201/05;
 PUNopdic.05  e'  il valore della media di cui agli articoli 1 e 2 del   presente   provvedimento  calcolata  con  riferimento  al  mese di dicembre 2005, come determinato dalla societa' Gestore del mercato elettrico Spa;
 (alpha)  e'  un  fattore correttivo il cui valore e' pari a 1 nel mese di gennaio, 0,9 nel mese di febbraio, 0,7 nel mese di marzo, 0,5 nel mese di aprile, 0,3 nel mese di maggio e 0,1 nel mese di giugno.
 5.2.  Entro  il  giorno 11 (undici) del mese successivo a quello di competenza la societa' Gestore del mercato elettrico Spa pubblica sul proprio  sito  internet e trasmette all'Autorita' la media aritmetica mensile  dei  valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera  c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato,  della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi'.
 5.3.  Il  presente provvedimento produce effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
 5.4.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 Milano, 29 dicembre 2005
 Il presidente: Ortis
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