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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005 |  | Aggiornamento,  per il trimestre gennaio-marzo 2006, delle condizioni economiche   di   fornitura   del   gas   naturale,  ai  sensi  della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 29 dicembre 2004, n. 248/04. (Deliberazione n. 298/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 29 dicembre 2005,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto-legge  4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
 la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la  delibera  dell'Autorita'  29 dicembre  2004,  n.  248/04  (di seguito: delibera n. 248/04);
 la delibera dell'Autorita' 30 marzo 2005, n. 56/05;
 la delibera dell'Autorita' 28 giugno 2005, n. 132/05;
 la  delibera  dell'Autorita'  5 settembre  2005,  n.  184/05  (di seguito: delibera n. 184/05);
 la  delibera  dell'Autorita'  28 settembre  2005,  n.  200/05 (di seguito: delibera n. 200/05);
 le   sentenze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia  (di  seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05), 6 ottobre 2005 n. 3696/05, n. 3697/05, n.  3698/05,  n.  3699/05,  n.  3700/05,  n.  3701/05, n. 3702/05, n. 3703/05,  n. 3704/05, n. 3705/05, n. 3706/05, n. 3707/05, n. 3708/05, n.  3709/05,  n.  3710/05,  n.  3711/05,  n.  3712/05, n. 3713/05, n. 3714/05,  n. 3715/05, n. 3716/05, n. 3717/05, n. 3718/05, n. 3719/05, n.  3720/05,  n.  3721/05,  n.  3722/05,  n.  3723/05, n. 3724/05, n. 3725/05, n. 3726/05, n. 3727/05;
 l'ordinanza del Consiglio di Stato 14 ottobre 2005, n. 4921/05;
 Considerato che:
 con le sentenze sopra richiamate il Tar Lombardia ha annullato la delibera n. 248/04;
 con  la  delibera  n.  184/05,  l'Autorita'  ha  proposto appello innanzi  al  Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05;
 con l'ordinanza sopra richiamata il Consiglio di Stato ha sospeso in  via cautelare l'efficacia della sentenza del Tar Lombardia di cui al precedente alinea;
 l'art.  2  della delibera n. 248/04 ha previsto che gli esercenti l'attivita'  di  vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso  in essere alla data di entrata in vigore della medesima delibera,  offrano  nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato   dall'Autorita'  ai  sensi  della  disciplina  introdotta dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 248/04;
 rispetto  al valore definito all'art. 4 della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento It, del gas naturale:
 nel  periodo di riferimento giugno 2004-febbraio 2005, relativo all'aggiornamento   per  il  trimestre  aprile-giugno  2005,  non  ha registrato una variazione maggiore del 5%;
 nel periodo di riferimento settembre 2004-maggio 2005, relativo all'aggiornamento   per   il   trimestre  luglio-settembre  2005,  ha registrato  una variazione maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento  delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0364  centesimi  di euro/MJ, pari a 1,4021 centesimi di euro/mc per le  forniture  di  gas  naturale  con  potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 rispetto  al valore per il trimestre luglio-settembre 2005 di cui al  precedente  alinea  definito  ai  sensi della delibera n. 248/04, l'indice  dei  prezzi di riferimento It, del gas naturale nel periodo di  riferimento dicembre 2004-agosto 2005, relativo all'aggiornamento per  il trimestre ottobre-dicembre 2005, ha registrato una variazione maggiore  del  5%, che avrebbe comportato un aumento delle condizioni economiche  di  fornitura  del  gas  naturale  di 0,0385 centesimi di euro/MJ,  pari  a 1,4830 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale  con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 rispetto al sopraccitato valore per il trimestre ottobre-dicembre 2005  definito ai sensi della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di    riferimento    It,    del   gas   naturale   nel   periodo   di riferimento marzo-novembre  2005,  relativo  all'aggiornamento per il trimestre  gennaio-marzo  2006, ha registrato una variazione maggiore del  5%,  che comporterebbe un aumento delle condizioni economiche di fornitura  del  gas  naturale  di 0,0598 centesimi di euro/MJ, pari a 2,3035  centesimi  di  euro/mc  per  le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 Ritenuto che sia opportuno:
 prevedere  disposizioni  attuative  dell'ordinanza  cautelare del Consiglio  di  Stato,  al  fine di dare certezza al settore, fermo ed impregiudicato  l'esito  finale  del  giudizio  di merito attualmente pendente;
 per   il   trimestre   gennaio-marzo  2006,  tenuto  conto  delle variazioni dell'indice It sopra riportate rispetto al valore definito all'art.   4   della   delibera  n.  248/04  e  della  revisione  del corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione all'ingrosso  di  cui all'art. 3 della delibera n. 248/04, modificare le  condizioni  economiche  di  fornitura  del  gas  naturale  di cui all'art.   3   della   deliberazione   n.  138/03,  relativamente  al corrispettivo  di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7,  comma 1, della medesima deliberazione, tenuto conto che il valore di  QE  definito nell'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2005  ai  sensi  della  delibera 195/02 e' pari a 0,5000 centesimi di euro/MJ;
 che  i  conguagli  relativi  ai consumi dell'anno 2005, derivanti dall'applicazione  delle  modalita'  di  aggiornamento  di  cui  alla delibera  n.  248/04  in  luogo  della  delibera  n.  195/02  e della revisione     del     corrispettivo     variabile    relativo    alla commercializzazione  all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04,  siano  effettuati dagli esercenti l'attivita' di vendita del gas   naturale  con  modalita'  che  saranno  fissate  dall'Autorita' successivamente   all'esito  del  giudizio  attualmente  pendente  al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05.
 Delibera:
 1)  di  aumentare  interinalmente, in adempimento dell'ordinanza n. 4921/05  del Consiglio di Stato e fermo ed impregiudicato l'esito del giudizio  di  merito  attualmente  pendente,  complessivamente per il primo  trimestre (gennaio-marzo) 2006, rispetto al valore determinato con  l'applicazione  della  delibera  28 settembre 2005 n. 200/05, di 0,007722   centesimi  di  euro/MJ  (0,07722  euro/GJ)  le  condizioni economiche  di  fornitura  del  gas  naturale  determinate  ai  sensi dell'art.  3  della  deliberazione  dell'Autorita'  n.  138/03;  tale aumento e' pari a 0,2974 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale  con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 2)  di  riservare  a  successiva  deliberazione  dell'Autorita'  la fissazione   delle  modalita'  con  le  quali,  secondo  l'esito  del contenzioso attualmente pendente al Consiglio di Stato, gli esercenti l'attivita'  di vendita effettueranno i conguagli relativi ai consumi dell'anno 2005 derivanti dalle variazioni delle condizioni economiche di  fornitura  del  gas  naturale, in applicazione delle modalita' di aggiornamento  di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e dalla revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione  all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04;
 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita', affinche' entri in vigore dal 1° gennaio 2006.
 Milano, 29 dicembre 2005
 Il presidente: Ortis
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