Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005 |
Adozione di disposizioni transitorie e urgenti per la modifica della tariffa di trasporto, ai fini del recupero dei costi per l'interrompibilita' del sistema gas. (Deliberazione n. 297/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 dicembre 2005, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005; il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive 7 luglio 2005, di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale (di seguito: la Commissione); il rapporto finale della Commissione trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con nota del Ministero delle attivita' produttive del 21 dicembre 2005 (di seguito: rapporto finale); la nota del Ministero delle attivita' produttive trasmessa all'Autorita' in data 29 dicembre 2005; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05; la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 179/05; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 205/05; Considerato che: l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' determina le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale; la Commissione ha identificato, nel rapporto finale, la necessita' di incrementare l'interrompibilita' delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti; Ritenuto che: sia opportuno prevedere, a fini di interesse generale, opportuni meccanismi di incentivo per incrementare l'offerta di ulteriori forniture interrompibili, reperendo le risorse attraverso un aumento corrispondente della tariffa di trasporto, versata alle imprese di trasporto da parte degli utenti del servizio; sia necessario intervenire tempestivamente al fine di rendere disponibili tali risorse fin dal corrente ciclo termico invernale; Delibera: 1) di prevedere che, con decorrenza 1° gennaio 2006, siano aumentati del 3,7 per cento i corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05) per l'anno 2006 e che il valore di CPe di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 205/05 sia modificato in 1,076768 euro/a/Smc/g; 2) di istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas; 3) di prevedere che tale fondo sia alimentato dalla quota percentuale addizionale di cui al punto 1; 4) di definire con successivo provvedimento dell'Autorita', in esito alla definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilita' del sistema gas, le modalita' di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al punto 2; 5) di sostituire alla lettera l) dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' n. 166/05 la data «25 giugno 2005» con la data «12 dicembre 2005»; 6) di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto aggiorni, ai sensi del precedente punto 1 ed entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i valori di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03; 7) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita', affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 29 dicembre 2005 Il presidente: Ortis |
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