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| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005 |  | Aggiornamento  dei  parametri  di  riferimento  per il riconoscimento della  produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  come cogenerazione,   ai   sensi   dell'articolo   3,   comma  3.1,  della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 19 marzo 2002, n. 42/2002. (Deliberazione n. 296/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 29 dicembre 2005,
 Visti:
 il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  11 novembre 2004, n. 201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
 gli   esiti   dei   ricorsi   presentati   innanzi  al  tribunale amministrativo  regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;
 la  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004,   n.  2004/8/CE,  in  materia  di  cogenerazione  (di  seguito: direttiva 2004/8/CE);
 il  documento  per  la  consultazione  18 novembre  2005  recante proposte  per  l'aggiornamento  dei  parametri  di riferimento per il riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e calore  come  cogenerazione  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02 (di seguito: documento per la consultazione);
 le osservazioni pervenute al documento per la consultazione;
 Considerato che:
 la  deliberazione  n. 42/02, sulla base dei presupposti riportati nella  relativa  relazione tecnica, ha fissato opportuni valori per i parametri  di  riferimento \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, e per i valori di LTmin e IREmin in vigore fino al 31 dicembre 2005 e che, ai sensi  dell'art. 3, comma 3.1, della medesima deliberazione, i valori di  tali  parametri  sono  aggiornati dall'Autorita' per tenere conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
 ai  sensi dell'art. 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 42/02,  i  valori  dei  parametri  \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, LTmin  e  IREmin  rimangono  fissi,  ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione:
 per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate di  rete  di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla data  di  entrata in vigore della deliberazione n. 42/02 per ciascuna sezione esistente;
 per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate di  rete  di  distribuzione  del calore utile prodotto) dalla data di entrata  in  esercizio  di  ciascuna  sezione,  a  seguito  di  nuova realizzazione o rifacimento;
 i  valori aggiornati dei suddetti parametri di riferimento per il riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e calore come cogenerazione non si applicano pertanto alle sezioni gia' in  esercizio,  ne'  a quelle per le quali, alla data del 31 dicembre 2005, sono gia' state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla  maggior  parte, in valore, dei costi di costruzione, alle quali si  continuano  ad  applicare  i valori di riferimento previsti dalla deliberazione n. 42/02 e in vigore fino al 31 dicembre 2005;
 come  precisato  nella  relazione  tecnica  alla deliberazione n. 42/02,  i valori del parametro \eta es sono stati individuati, per le diverse  taglie  di  riferimento e tipologie di combustibili, facendo riferimento  al rendimento elettrico netto medio annuo delle migliori tecnologie   in   esercizio   commerciale,  utilizzate  per  la  sola produzione di energia elettrica;
 i   ricorsi   presentati   innanzi  al  tribunale  amministrativo regionale  della  Lombardia  avverso  la  deliberazione n. 42/02, che contestavano  la  scelta,  da  parte  dell'Autorita',  dei valori del parametro \eta es, sono stati respinti;
 continuano  a mantenere validita' le considerazioni esposte nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02 a sostegno della scelta dei  valori  dei parametri \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, LTmin e IREmin non modificati dal presente provvedimento;
 Ritenuto opportuno:
 aggiornare  il  valore  del  parametro \eta es seguendo i criteri gia'  adottati  nella  deliberazione  n.  42/02,  facendo riferimento quindi,   per  le  diverse  taglie  di  riferimento  e  tipologie  di combustibili,   al  rendimento  elettrico  netto  medio  annuo  delle migliori   tecnologie   disponibili   in   esercizio  commerciale  ed industrialmente  provate utilizzate per la sola produzione di energia elettrica;
 non  individuare uno specifico impianto di riferimento alimentato a  gas  naturale, GPL o gasolio per le taglie di riferimento fino a 1 MW  poiche'  le  caratteristiche  e  le prestazioni degli impianti di microgenerazione  sono  tra  loro  altamente  eterogenee e fortemente dipendenti  da  fattori  non  direttamente legati al rendimento, come gia'  evidenziato  nella  relazione  tecnica  alla  deliberazione  n. 42/2002,  definendo  pertanto,  per  tali  impianti,  un  valore  del parametro  \eta  es pari al 40%, tenendo conto dell'evoluzione, negli ultimi   anni,   del  rendimento  elettrico  netto  medio  del  parco termoelettrico nazionale;
 considerare,  per  ogni  combustibile e per ogni intervallo delle taglie  di  riferimento  maggiori  di  1  MW,  come individuati dalla deliberazione   n.  42/02,  le  principali  tipologie  impiantistiche attualmente  in  esercizio  commerciale,  verificando  il  valore del rendimento  nominale  della  tipologia impiantistica di riferimento e applicando,  tramite  la societa' Cesi Spa, modelli di simulazione in grado  di  tener  conto  delle  variazioni che il rendimento nominale subisce per effetto delle riduzioni di carico, delle variazioni delle condizioni  atmosferiche  dell'ambiente  esterno  e  del  sistema  di raffreddamento;
 non  modificare i valori del parametro \eta es per i combustibili e  per  le  taglie  di riferimento per cui non sono state riscontrate significative innovazioni tecnologiche, tenendo conto dei presupposti di  cui  alla  deliberazione  n.  42/02  e  degli  esiti  dei ricorsi presentati   innanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale  della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;
 non  modificare  i valori previsti per i parametri \eta ts,civ ed \eta ts,ind dalla deliberazione n. 42/02 poiche' il rendimento per la produzione  di  calore  \eta  ts  non  e'  passibile di significativi miglioramenti;
 non  modificare  i  valori previsti per il parametro IREmin dalla deliberazione  n.  42/02  poiche'  continuano  ad  essere  valide  le considerazioni svolte nel paragrafo 3.10 della relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02;
 prevedere  che,  con  riferimento  agli impianti alimentati a gas naturale,  GPL  e  gasolio,  vengano  ammessi ai benefici attualmente previsti  per  la cogenerazione solo impianti con rendimento di primo principio  complessivo almeno pari al 55%, coincidente con il massimo valore del rendimento elettrico di riferimento, modificando il valore del  parametro LTmin, e tenuto conto dei valori del parametro \eta es aggiornati  oltre  che  delle considerazioni svolte nel paragrafo 5.4 della relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02;
 prevedere  che  i  valori  aggiornati  dei  parametri \eta es, \eta ts,civ,  \eta  ts,ind,  LTmin e IREmin siano in vigore dal 1° gennaio 2006  fino  al  31 dicembre  2007  e  possano  essere successivamente aggiornati   dall'Autorita'   per   tenere   conto   dello   sviluppo tecnologico,  oltre  che del recepimento della direttiva 2004/8/CE in materia di cogenerazione;
 &a;Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.  Ai  fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 42/02.
 |  |  |  | Art. 2. Aggiornamento dei valori del parametro (eta)es
 2.1.  I  valori del rendimento elettrico netto medio annuo (eta)es, in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, differenziati per  ciascuna  fascia  di taglia di riferimento e per ciascun tipo di combustibile utilizzato sono riportati nella seguente tabella:
 
 ----> Vedere tabella a pag. 47 della G.U. <----
 |  |  |  | Art. 3. Aggiornamento  dei  valori  dei parametri (eta)ts,civ, (eta)ts,ind ed IREmin
 3.1.  I valori del rendimento termico netto medio annuo (eta)ts,civ ed  (eta)ts,ind,  oltre che il valore del parametro IREmin, in vigore dal  1° gennaio  2006  fino  al  31 dicembre 2007, sono pari a quelli previsti dagli articoli 2 e 3 della deliberazione n. 42/02.
 |  |  |  | Art. 4. Aggiornamento dei valori del parametro LTmin
 4.1.  I  valori  del  parametro LTmin in vigore dal 1° gennaio 2006 fino  al  31 dicembre  2007 per le sezioni alimentate a gas naturale, GPL e gasolio, sono pari a:
 33,0% (0,330) per le taglie di riferimento fino a 10 MWe;
 22,0%  (0,220)  per  le  taglie di riferimento superiori a 10 MWe fino a 25 MWe;
 15,0% (0,150) per le taglie di riferimento superiori a 25 MWe, ad  eccezione  del  periodo di avviamento, durante il quale il valore del parametro LTmin e' pari a quello previsto dall'art. 3, comma 3.5, della deliberazione n. 42/02.
 4.2.  Per  tutte  le  altre  sezioni,  diverse  da quelle di cui al precedente  comma  4.1,  i  valori  del parametro LTmin in vigore dal 1° gennaio  2006 fino al 31 dicembre 2007 sono pari a quelli previsti dagli  articoli 2  e  3  della deliberazione n. 42/02, ivi incluso il valore previsto durante il periodo di avviamento.
 4.3.  Nel  caso  di  sezioni  di  produzione  combinata  di energia elettrica  e  calore che utilizzino piu' combustibili di diverso tipo C1,  C2,  ...,  Cn,  il  parametro  LTmin  viene calcolato come media ponderata  dei  valori  di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2 rispetto all'energia   primaria   EcC1,  EcC2,  ...,  EcCn,  dei  combustibili annualmente immessi nella sezione, secondo la seguente formula:
 
 ----> Vedere formula a pag. 47 della G.U. <----
 
 4.4. Nel caso di sezioni di impianto aventi n taglie di riferimento T1,  T2,  ...,  Tn,  che individuano n limiti termici minimi LTmin,1, LTmin,2,  ...,  LTmin,n, ed una potenza nominale della sezione pari a P,  il parametro LTmin da utilizzare per la sezione viene determinato con la seguente formula:
 
 ----> Vedere formula a pag. 47 della G.U. <----
 |  |  |  | Art. 5. Modifiche alla deliberazione n. 42/02
 5.1.  All'art.  2,  comma  2.2,  lettera a), della deliberazione n. 42/02,  la  frase «Nel caso di utilizzo di combustibili di processo e residui,  biogas,  gas  naturale  da  giacimenti  minori  isolati  il parametro  \eta es e' pari a 0,35 per tutte le taglie di riferimento» e'  sostituita  dalla  seguente  «Nel caso di utilizzo di biogas, gas naturale  da  giacimenti  minori  isolati, combustibili di processo e residui,  ad eccezione del tar di raffineria, il parametro \eta es e' pari a 0,35 per tutte le taglie di riferimento».
 5.2. All'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02, le parole «e vengono aggiornati dall'Autorita' con periodicita' triennale» sono sostituite  dalle  seguenti  «e  vengono  successivamente  aggiornati dall'Autorita».
 5.3.  All'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 42/02, le parole «si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autorita'  su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel  triennio» sono sostituite dalle seguenti «si applicano i valori di  riferimento  dei  parametri  aggiornati dall'Autorita', di cui al comma 3.1, in vigore per quel periodo».
 5.4.  L'art.  3,  comma  3.6,  della  deliberazione  n.  42/02,  e' sostituito  dal  seguente «Agli impianti di nuova realizzazione per i quali,  alla  fine di un periodo di vigenza dei valori di riferimento dei  parametri  \eta  es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, LTmin e IREmin di cui   al   precedente   art.   2,  sono  state  assunte  obbligazioni contrattuali  in valore relativamente alla maggior parte dei costi di costruzione,  si  applicano  i  valori di riferimento previsti per il periodo precedente.».
 |  |  |  | Art. 6. Aggiornamento e periodo di validita' dei parametri di riferimento
 6.1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 3, commi da 3.2 a 3.6,  della  deliberazione  n. 42/02, i valori dei parametri \eta es, \eta  ts,civ, \eta ts,ind, LTmin e IREmin di cui ai precedenti alinea sono  in  vigore  dal  1° gennaio  2006  fino  al  31 dicembre 2007 e verranno successivamente aggiornati dall'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 7.1.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato sul sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  e nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
 Milano, 29 dicembre 2005
 Il presidente: Ortis
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