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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 24 gennaio 2006, n. 1 |  | Articolo  6  del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del  consumo,  a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi. |  | 
 |  |  |  | Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia  delle  dogane  - Area centrale
 gestione  tributi  e  rapporto  con gli
 utenti
 UNIONCAMERE
 Camere    di    commercio,   industria,
 artigianato e agricoltura
 Comuni
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 Confapi
 Confcommercio
 Confesercenti
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 L'art.  6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6  settembre  2005,  n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali  debbano  essere le indicazioni minime riportate sui prodotti o le   confezioni  destinati  al  consumatore  e  commercializzati  sul territorio nazionale.
 La  ratio  della disposizione e' quella di tutelare il' consumatore nella  fase  in  cui  acquista  un  prodotto,  fornendogli  tutte  le informazioni   utili  per  poter  valutare  e  scegliere  in  maniera consapevole.
 Con  riferimento  a  tale disposizione sono da precisare i seguenti aspetti.
 1) L'art.  8  del codice del consumo stabilisce: «1. Sono esclusi dall'applicazione  del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni   contenute   in   direttive  o  in  altre  disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del  consumatore,  le  norme  del  presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati».
 Ai  sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del consumo,  riveste  un  ambito  di  applicazione  generale:  regola le fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte   le   tipologie   di  prodotti  per  i  quali,  non  esistendo prescrizioni  in  forza  di  disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore  ha  previsto  che  siano  resi al consumatore almeno gli elementi  informativi enunciati nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti  quei  casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le  informazioni  specificamente  previste dall'art. 6 del codice del consumo,  ovvero  derogano  alla  predetta  disposizione, sono queste ultime  che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6 in via sussidiaria e complementare.
 2)  Tra  gli  elementi  informativi prescritti, la lettera c) del medesimo  art. 6 del codice stabilisce l'obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato fuori dall'Unione europea.
 Riguardo  a  detto  precetto,  che  e'  una disposizione innovativa rispetto  all'art.  1  della  legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente,  in  ordine alla sua concreta operativita', quanto previsto dal  successivo  art.  10  del  codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli aspetti attuativi dello stesso.
 In  via  transitoria,  il  comma  2 dell'art. 10 del codice, che ha trasfuso  nell'opera  di  semplificazione le norme della legge n. 126 del  1991,  ha garantito la continuita' nell'applicazione della norma previgente  stabilendo  che  «Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101»,
 Conseguentemente,   l'art.  6  del  codice  del  consumo,  trovera' completa   attuazione   contestualmente  all'entrata  in  vigore  del provvedimento  di  attuazione  espressamente  previsto  dall'art. 10, comma 1, del codice.
 Peraltro,  la  prossima  emanazione  del  regolamento di attuazione dell'art.  6 del codice del consumo consentira' di disporre in ordine ai  profili  applicativi della norma in questione anche alla luce dei principi  del  diritto  comunitario e della normativa settoriale gia' emanata.
 3)  Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l'obbligo  in  merito  alle  prescrizioni  dell'art. 6 del codice del consumo  si fa presente che il successivo art. 7 stabilisce che detto obbligo  sorge  nel  momento in cui il prodotto e' posto in vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.
 Ne  deriva  che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase  di immissione in libera pratica dei prodotti e cioe' al momento in  cui  lo stesso viene immesso in circolazione nell'Unione europea, per   cui   l'assenza   delle   predette   indicazioni  nel  processo distributivo  anteriore  alla  messa  in  vendita  del  prodotto  sul territorio  nazionale non configura violazione della disposizione sul contenuto  minimo  delle informazioni stabilito di cui all'art. 6 del codice.
 
 Roma, 24 gennaio 2006
 
 Il Ministro: Scajola
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