Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 gennaio 2006 |
Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento CE n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento e successive modificazioni; Visto il decreto 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004; Visto il decreto dirigenziale 30 settembre 2005, concernente l'iscrizione nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, di talune varieta' di grano duro; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204; Ritenuta la necessita' di prorogare la data di notifica all'EGEA della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e l'attuazione temporale delle misure relative ai pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003; Ritenuta, altresi', la necessita' di dover inserire nell'allegato A del decreto ministeriale 24 settembre 2004 le varieta' certificate di grano duro iscritte nel registro nazionale. Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 dicembre 2005; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2004, le parole «entro il 31 marzo 2005» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2006». 2. All'art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2004, le parole «sono di attuazione per l'anno 2005» sono sostituite con le seguenti: «sono di attuazione per gli anni 2005 e 2006». 3. L'allegato A di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 24 settembre 2004 e' completato con le seguenti varieta' certificate di frumento duro: Neolatino; Severo; Ariosto; Superdur; Capri; Tripudio. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2006 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 36 |
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