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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 17 novembre 2005 |  | Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la  definizione  delle  aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o  in  cui  il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visti  gli  articoli 87  e  seguenti  del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni;
 Visto  l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del  12 dicembre  2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato  CE  agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.  87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
 Visto  l'art.  4  del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti  generali  di  intensita' degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
 Visto  l'art.  5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti  di  intensita'  degli  aiuti  di  Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
 Visto  l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica  come  lavoratori  svantaggiati,  tra gli altri, «qualsiasi donna  di  un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio  di  disoccupazione  superi il 100 % della media comunitaria da almeno  due  anni  civili  e  nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
 Visto  l'art.  54,  comma  1,  lettera  e), del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276, concernente la definizione da parte del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, delle aree territoriali ove il  tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento  di  quello  maschile  o  in  cui  il  tasso  di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;
 Visto  l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come  modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.  251,  secondo  cui,  in  attesa  della  riforma del sistema degli incentivi  alla  occupazione,  gli incentivi economici previsti dalla disciplina  vigente  in  materia  di contratto di formazione e lavoro trovano  applicazione  con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art.  54,  comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;
 Considerato  che l'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i dati  ufficiali sull'occupazione e disoccupazione nella pubblicazione «Forze di lavoro»;
 Decreta:
 Art. 1. Identificazione  delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1,
 lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
 1.  Le  aree  territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive modificazioni,  sono  identificate  per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le regioni e province autonome.
 |  |  |  | Art. 2. Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
 1.  Le  aree  territoriali  di  cui  all'art.  2,  lettera  f), del regolamento  (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono  identificate  nelle  regioni  Lazio,  Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
 |  |  |  | Art. 3. Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all'art. 1
 1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo  n.  276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi  dell'art.  54,  comma  1,  lettera e),  del  medesimo  decreto legislativo  solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.
 Roma, 17 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2
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