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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 novembre 2005 |  | Concessione  del  trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma  155,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80  e  come  ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  agosto  2005, n. 168, in favore dei lavoratori gia' dipendenti   dalle   societa':  Manifattura  del  Matese,  unita'  in Piedimonte  Matese,  GTC,  unita' in Castrovillari, Dalcos, unita' in Enna,  Seta Giovanna, unita' in Foggia, Ico S.r.l., unita' in Foggia, Agrigel  S.p.a.,  unita' in Foggia e A & P Genovese, unita' in Nocera Inferiore. (Decreto n. 37400). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal sopracitato  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  17 agosto  2005,  n.  168,  in  quanto, mediante  la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative   alle   suddette   fattispecie,   mediante  il  graduale  e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come   ulteriormente   modificato   dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visti  gli  elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita'  e/o  alle  proroghe  del  medesimo  trattamento,  vidimati dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e facenti parte integrante dei citati accordi;
 Ritenuto,  per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga  del  trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311   come   modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per  il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la  concessione  della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  12  luglio 2005, in favore di un numero massimo  di  novantadue  ex dipendenti della societa' Manifattura del Matese di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale,   allegato   al  sopraccitato  accordo,  gia'  fruitori  del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3,  del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio 309.
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 1.274.032,8.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge    14    marzo    2005,    n.   35,   convertito,   con modificazioni,nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata,  per  il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la  concessione  della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  22  giugno 2005, in favore di un numero massimo  di  cinquantuno  unita',  ex  dipendenti  della societa' GTC unita'  di  Castrovillari  (Cosenza),  i cui nominativi sono indicati nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale,   allegato   al  sopraccitato  accordo,  gia'  fruitori  del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5  del decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004 del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  registrato  alla  Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 803.886,48.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  |  |  | Art. 3. a) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  del  trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  28 giugno  2005,  per  il  periodo  dall'8  agosto  2004 al 31 dicembre  2004,  in  favore  di  una  ex dipendente della societa' Dalcos  unita'  di  Enna,  il cui nominativo e' indicato nell'elenco, vidimato  dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale, allegato al  sopraccitato  accordo  e che, per errore materiale, non era stato inserito nell'elenco dei beneficiari relativo all'anno 2004;
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 6.580,15;
 b) ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14  maggio  2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali in data 28 giugno 2005, in favore di tre ex dipendenti  della  societa'  Dalcos  unita' di Enna, i cui nominativi sono  indicati  nell'elenco,  vidimato  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilita'  ordinaria  e' scaduta in periodi diversi a decorrere dal 7 luglio 2005;
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.381,54;
 c) ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per  il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la  concessione  della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  28  giugno 2005, in favore di un numero massimo  di trenta unita', ex dipendenti della societa' Dalcos unita' di  Enna,  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco,  vidimato dall'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  allegato  al sopraccitato  accordo e nei quali e' ricompresa la lavoratrice di cui al  precedente  punto a) nonche' gli ex dipendenti, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3  del decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004 del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  registrato  alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 472.874,40.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  |  |  | Art. 4. a) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  del  trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  30 giugno  2005,  per  il  periodo  dal  10  agosto 2004 al 31 dicembre  2004, in favore di due ex dipendenti della societa' Seta Giovanna   unita'   di   Foggia,   i  cui  nominativi  sono  indicati nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale,  allegato  al  sopraccitato accordo per i quali la mobilita' ordinaria  e'  scaduta  il 9 agosto 2004 e che, per errore materiale, non   erano  stati  inseriti  nell'elenco  dei  beneficiari  relativo all'anno 2004.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 13.068,28;
 b) ai  sensi  dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge    14    marzo    2005,    n.   35,   convertito,   con modificazioni,nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata   la  proroga  del  trattamento  di  mobilita',  definita nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  30 giugno  2005,  per il periodo dal 1° gennaio  2005  al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti della societa' Seta Giovanna unita' di Foggia, i  cui  nominativi  sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, nei  quali  sono  ricomprese le due unita' di cui al precedente punto a),  nonche'  gli  ex  dipendenti,  gia'  fruitori del trattamento in questione  fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 del decreto n.  35192  del  29 novembre  2004  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  24  dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 283.724,64.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%;
 c) ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  del  trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  30 giugno  2005,  per  il  periodo  dal  10  agosto 2005 al 31 dicembre  2005, in favore di due ex dipendenti della societa' Seta Giovanna   unita'   di   Foggia,   i  cui  nominativi  sono  indicati nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale,  allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 9 agosto 2005;
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 13.068,28.
 |  |  |  | Art. 5. a) Ai  sensi  dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  proroga  del  trattamento  di  mobilita',  definita  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  27 giugno  2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della  societa'  Ico  S.r.l.  unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati   nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto   nazionale  della previdenza  sociale,  allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del  trattamento  in  questione  fino  al  31 dicembre 2004, ai sensi dell'art.  6  del  decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 31.524,96.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%;
 b) ai  sensi  dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  del  trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  27 giugno  2005,  per  il  periodo  dal  3  aprile  2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di tre ex dipendenti della  societa'  Ico  S.r.l.  unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati   nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto   nazionale  della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 2 aprile 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 36.996,36;
 c) ai  sensi  dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  del  trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  27 giugno  2005,  per  il  periodo  dal  4 ottobre  2005 al 31 dicembre  2005, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della  societa'  Ico  S.r.l.  unita'  di Foggia, il cui nominativo e' indicato   nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto   nazionale  della previdenza  sociale,  allegato al sopraccitato accordo e per il quale la mobilita' ordinaria scade il 3 ottobre 2005;
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.049,24.
 |  |  |  | Art. 6. a) Ai  sensi  dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  proroga  del  trattamento  di  mobilita',  definita  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  30 giugno  2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al 31 dicembre  2004,  in  favore  di  un  numero  massimo di quattro ex dipendenti  della  societa'  Agrigel  S.p.a.  unita' di Foggia, i cui nominativi   sono   indicati   nell'elenco,   vidimato  dall'Istituto nazionale  della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo erroneamente  non  inseriti  nell'elenco dei lavoratori gia' fruitori del  trattamento  in  questione  fino  al  31 dicembre 2004, ai sensi dell'art.  5 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.623,68.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
 b) ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  proroga  del  trattamento  di  mobilita',  definita  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  30 giugno  2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre  2005,  in  favore  di  un  numero massimo di quaranta ex dipendenti  della  societa'  Agrigel  S.p.a.  unita' di Foggia, i cui nominativi   sono   indicati   nell'elenco,   vidimato  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, e nei quali sono ricompresi i quattro lavoratori di cui al precedente punto  a),  nonche'  gli  ex  dipendenti della societa' Agrigel, gia' fruitori  del  trattamento  in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  n.  34228  del  21 giugno 2004 del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, registrato alla Corte dei conti il l2 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 566.236,80.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  |  |  | Art. 7. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la  concessione  del  trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  10 agosto  2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre  2005,  in  favore  di  un  numero  massimo di tredici ex dipendenti  della  societa' A & P Genovese unita' di Nocera Inferiore (Salerno),  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  allegato  al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 215.354,88.
 |  |  |  | Art. 8. La  concessione  del  trattamento  di  mobilita',  disposta con gli articoli dal   n.  1  al  n.  7,  e'  autorizzata  nei  limiti  delle disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  1, comma 155, della legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con   modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005,  n.  80  e  come ulteriormente  modificato  dall'art.  7,  del decreto-legge 30 giugno 2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005,  n.  168  ed  il  conseguente  onere  complessivo,  pari a euro 3.794.402,49,  e'  posto  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal  precedente  art.  8,  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 67
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