Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 novembre 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di CIGS e di mobilita', previsti dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori, ubicate nella regione Abruzzo. (Decreto n. 37399). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005, presso la regione Abruzzo; Visto il verbale di accordo in data 15 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la regione Abruzzo, le province di Pescara, L'Aquila e Teramo, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, che colpisce le aziende ubicate nella regione Abruzzo, viene prevista la concessione e/o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori; Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale del 15 luglio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere e/o prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 15 luglio 2005, che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Abruzzo: a) la concessione e/o la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse, ubicate nella regione Abruzzo; b) in via subordinata, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' per le imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti di: a) lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse; b) lavoratori dipendenti da imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilita': a) ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati; b) ai lavoratori licenziati da imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che hanno utilizzato il periodo di mobilita' previsto dalla legge n. 223/1991. |
| Art. 3. I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni. |
| Art. 4. I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di sei milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.; |
| Art. 5. L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia. |
| Art. 6. Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 7. L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 8. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi. |
| Art. 9. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 73 |
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