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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 novembre 2005 |  | Concessione  del  trattamento  straordinario  di CIGS e di mobilita', previsti dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  in  favore  dei lavoratori ed ex lavoratori  dipendenti  dalle  societa' operanti nei settori tessile, abbigliamento,  calzature,  pelli,  cuoio  e accessori, ubicate nella regione Abruzzo. (Decreto n. 37399). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, pelli, cuoio e  accessori  della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005, presso la regione Abruzzo;
 Visto  il  verbale  di accordo in data 15 luglio 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la regione Abruzzo, le province di Pescara, L'Aquila e Teramo, le Organizzazioni   datoriali   e   le   Organizzazioni   sindacali  dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore  tessile,  abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori della  moda,  che  colpisce le aziende ubicate nella regione Abruzzo, viene  prevista  la  concessione  e/o  la  proroga,  in  deroga  alla normativa   ordinaria   vigente,  del  trattamento  straordinario  di integrazione   salariale   e  dell'indennita'  di  mobilita',  per  i lavoratori dei citati settori;
 Visto  il  limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale del 15 luglio 2005;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  concedere  e/o  prorogare  il trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e di mobilita' alle  condizioni  riportate  nel  soprarichiamato  verbale di accordo ministeriale  del  15 luglio  2005,  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Abruzzo:
 a) la  concessione  e/o la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e  delle  imprese  industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse, ubicate nella regione Abruzzo;
 b) in   via  subordinata,  la  concessione  e/o  la  proroga  del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e di mobilita' per  le  imprese  industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono   utilizzare   le   vigenti   disposizioni   in   materia  di ammortizzatori sociali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e  accessori  della  moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005 di cui alle  premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario  di integrazione salariale straordinaria, nei confronti di:
 a) lavoratori   dipendenti   delle  imprese  artigiane,  che  non rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge  n.  223/1991,  e  delle  imprese  industriali  fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;
 b) lavoratori  dipendenti  da  imprese  industriali  con  piu' di quindici   dipendenti   che   non   possono   utilizzare  le  vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e  accessori  della  moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005 di cui alle  premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilita':
 a) ai   lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita'  o riduzione  di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;
 b) ai  lavoratori  licenziati  da imprese industriali con piu' di quindici  dipendenti  che  hanno  utilizzato  il periodo di mobilita' previsto dalla legge n. 223/1991.
 |  |  |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo di spesa di sei milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.;
 |  |  |  | Art. 5. L'erogazione   del  trattamento  di  CIGS  e  mobilita',  ai  sensi dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  e successive modificazioni,  e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  |  |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2006,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 7. L'onere  complessivo,  pari ad euro 6.000.000,00, e' posto a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dall'art.  7,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale  e'  tenuto  a  controllare  i flussi di spesa afferenti alla avvenuta   erogazione   delle   prestazioni   di   cui   al  presente provvedimento,  anche  avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo  precedente  oltre  che  dei  dati  e delle informazioni forniti   dalle   amministrazioni   coinvolte   nei  procedimenti  di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 73
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