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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Riconoscimento, al sig. Calderon Cerna Ceveriano, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Calderon  Cerna  Ceveriano,  nato a La Libertad  (Peru)  l'8 novembre  1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di  cui  e'  in  possesso,  conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di  «Abogado»,  conseguito  presso  la «Facultad de Derecho y Ciencia Politica» dell'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» il 3 luglio 2000;
 Considerato  inoltre  che  e'  iscritto  nell'«Ilustre  Colegio  de Abogados  de Lima» dal 18 agosto 2000 con il n. 31212, come attestato dal «Colegio» stesso;
 Vista l'istanza di riesame pervenuta in data 3 agosto 2005;
 Considerato  che  l'istante  ha  documentato  di aver conseguito la laurea  in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 21 ottobre 2004;
 Viste  le  conformi determinazioni della conferenza dei servizi del 20 settembre 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del consiglio nazionale di categoria;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 e successive integrazioni,  non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Perugia  rinnovato in data 29 aprile 2005, con scadenza l'8 maggio 2007, per lavoro subordinato;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Calderon  Cerna  Ceveriano,  nato  a  La  Libertad (Peru) l'8 novembre  1964,  cittadino  peruviano,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 3 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una  materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2)   diritto   penale,   3)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  a  scelta  del candidato tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. Il candidato potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
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