Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 gennaio 2006
Riconoscimento, al sig. Calderon Cerna Ceveriano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Calderon Cerna Ceveriano, nato a La Libertad (Peru) l'8 novembre 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Abogado», conseguito presso la «Facultad de Derecho y Ciencia Politica» dell'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» il 3 luglio 2000;
Considerato inoltre che e' iscritto nell'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 18 agosto 2000 con il n. 31212, come attestato dal «Colegio» stesso;
Vista l'istanza di riesame pervenuta in data 3 agosto 2005;
Considerato che l'istante ha documentato di aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 21 ottobre 2004;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi del 20 settembre 2005;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia rinnovato in data 29 aprile 2005, con scadenza l'8 maggio 2007, per lavoro subordinato;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Calderon Cerna Ceveriano, nato a La Libertad (Peru) l'8 novembre 1964, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 3 gennaio 2006
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 
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