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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Huber  Lothar, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno  2001,  n.  328,  contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Huber  Lothar,  nato  a San Candido il 20 ottobre  1975,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco  di  «Ingenieur»  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
 Considerato  che  l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (FH) Versorgunstechnik»   presso   la  «Fachhochschule  Munchen»  in  data 28 settembre 2001;
 Visto   il   conforme  parere  della  conferenza  dei  servizi  del 20 settembre 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria;
 Considerato  che  l'istante  ha  provato  di  essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Huber  Lothar,  nato  a  San  Candido il 20 ottobre 1975, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri  -  sez.  A  -  settore  industriale,  e  l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui al precedente articolo per l'iscrizione alla  sez.  A - settore industriale, e' subordinato al superamento di una  prova  attitudinale  scritta e orale le modalita' di svolgimento sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale  vertera' sulla seguente materia (scritta e orale):   propulsione   aerospaziale   oltre   che   su   deontologia professionale  (solo  orale)  oppure,  a  scelta del candidato, in un tirocinio di un anno.
 Roma, 3 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone in un esame scritto  e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste  nella  redazione  di  un  progetto  integrato  assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
 e) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente  presentera'  al  consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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