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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Ajenifuja  Ismaila  Owolabi,  di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di geometra. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Vista  l'istanza  del  sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, nato a Lagos (Nigeria)   il  28 novembre  1968,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo,  il  riconoscimento  del proprio titolo professionale di «Building  Surveyor» conseguito in U.K. ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di geometra;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Degree  in  Building  Surveying»,  conseguito  presso  la  «Building Surveyor»;
 Considerato  l'istante  e' iscritto presso il «Royal Institution of Chartered   Surveyors»   in  qualita'  di  «Chartered  Surveyor»  dal 22 novembre  2002  come  attestato  dal «Department for education and skills»;
 Viste  le  conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del 26 luglio 2005 e del 15 dicembre 2005;
 Sentito  il  conforme  parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di geometra, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente  materia  scritta  e  orale:  topografia,  oppure,  a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Ajenifuja  Ismaila  Owolabi,  nato  a  Lagos (Nigeria) il 28 novembre   1968,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido  per  l'accesso  all'albo dei geometri e per l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  scritta  e  orale  o di un tirocinio,  a  scelta  dell'interessato,  della durata di sei mesi le modalita'   di   svolgimento   sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale vertera' sulla seguente materia: topografia scritta e orale.
 Roma, 3 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b)  La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia  indicata nel precedente art. 3. A questo  secondo  esame  il  candidato  potra'  accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei geometri.
 e) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente  presentera'  al  consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto  tirocinio si svolgera' presso un geometra, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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