Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 gennaio 2006
Riconoscimento, al sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, nato a Lagos (Nigeria) il 28 novembre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Building Surveyor» conseguito in U.K. ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di geometra;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Degree in Building Surveying», conseguito presso la «Building Surveyor»;
Considerato l'istante e' iscritto presso il «Royal Institution of Chartered Surveyors» in qualita' di «Chartered Surveyor» dal 22 novembre 2002 come attestato dal «Department for education and skills»;
Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del 26 luglio 2005 e del 15 dicembre 2005;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geometra, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia scritta e orale: topografia, oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, nato a Lagos (Nigeria) il 28 novembre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei geometri e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia: topografia scritta e orale.
Roma, 3 gennaio 2006
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un geometra, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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