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| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006 |  | Approvazione  del  modello  770/2006  Semplificato, relativo all'anno 2005,   con   le  istruzioni  per  la  compilazione,  concernente  le comunicazioni  da  parte  dei  sostituti  d'imposta  dei  dati  delle certificazioni  rilasciate,  dell'assistenza  fiscale  prestata,  dei versamenti,   dei   crediti   e   delle   compensazioni   effettuati; approvazione  del modello 770/2006 Ordinario, relativo all'anno 2005, con  le  istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di  altri  sostituti  d'imposta  nonche'  degli intermediari ed altri soggetti  tenuti  alla  comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 1.  Approvazione  dei  modelli  770/2006  Semplificato  e  770/2006 Ordinario.
 1.1.   E'  approvato  il  modello  770/2006  Semplificato,  con  le istruzioni  per  la  compilazione,  concernente  le comunicazioni e i prospetti  attestanti  le  somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno  corrisposto  nell'anno  2005 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi  degli  articoli 23,  24,  25,  25-bis  e  29  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  i  dati previdenziali   e   assistenziali   INPS,  INPDAP  e  IPOST,  i  dati assicurativi  INAIL,  quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno  2005  per  il  periodo  d'imposta  precedente,  nonche'  i versamenti,  i  crediti  e le compensazioni effettuati. Il modello e' composto  dal  frontespizio,  dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro   dipendente,   assimilati   ed   assistenza   fiscale,  dalle comunicazioni  dati  certificazioni  lavoro  autonomo,  provvigioni e redditi diversi nonche' dai prospetti ST ed SX.
 1.2.  E' approvato il modello 770/2006 Ordinario, con le istruzioni per  la  compilazione,  da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno  2005  delle  imposte  sostitutive e delle ritenute operate da parte  dei  sostituti  d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi  da  quelli di cui al punto 1.1., nonche' delle comunicazioni di  dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari  e  degli  altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente  rilevanti. Il modello e' composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.
 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
 2.1.   I   modelli  di  cui  al  punto  1.  sono  resi  disponibili gratuitamente  in  formato  elettronico  e  possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in   fase   di   stampa   delle  caratteristiche  tecniche  contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
 2.2.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti  modelli prelevati  da  altri  siti  internet  a  condizione  che  gli  stessi rispettino  le  caratteristiche  tecniche  previste dall'allegato 1 e rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 2.3.  E'  autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1., nel rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al presente  provvedimento.  A  tal  fine  i  predetti modelli sono resi disponibili  nel  sito internet di cui al punto 2.1. in uno specifico formato  elettronico  idoneo a consentirne la riproduzione, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.
 2.4.  E'  consentita  la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto  1  realizzata  con  il  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' dei modelli stessi nel tempo.
 3.  Modalita'  di  indicazione  degli  importi  e  di presentazione telematica delle dichiarazioni.
 3.1.  Nei  modelli  di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte  «Dati  fiscali»  devono  essere  espressi  in  unita'  di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi  degli  enti  previdenziali  devono  essere  espressi in unita'  di  euro  mediante  arrotondamento per eccesso se la frazione decimale  e'  pari  o  superiore  a  50  centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
 3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i  soggetti  incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3,  commi  2-bis  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio   1998,   n.   322,   e  successive  modificazioni,  devono trasmettere  in  via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli  conformi  a  quelli  di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
 3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della trasmissione  telematica  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis e 3, del citato  decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
 3.4. La dichiarazione modello 770/2006 Semplificato non puo' essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi ai  versamenti,  ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere  trasmessi  unitamente  al  predetto modello, anche qualora il sostituto   d'imposta  sia  tenuto  alla  presentazione  del  modello 770/2006  Ordinario  sempreche'  il  sostituto  non  abbia effettuato compensazioni  ai  sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10 novembre  1997,  n. 445, tra i versamenti attinenti al modello  770/2006  Semplificato e quelli relativi al modello 770/2006 Ordinario.
 3.5.  La  dichiarazione  modello 770/2006 Semplificato, puo' essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni  dati  lavoro  dipendente  ed  assimilati ed i relativi prospetti  ST  e  SX  distintamente  dalle  comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e SX,  qualora  non  siano  state  effettuate  compensazioni  ai  sensi dell'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  445  tra  i  versamenti  attinenti  ai  redditi  di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonche' tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2006 Ordinario. Motivazioni.
 Il  presente  provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  il  quale  prevede,  tra  l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 dello stesso decreto,  e' redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati.
 L'art.  4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in   particolare,   l'obbligo   di   presentazione   della   predetta dichiarazione  da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla  fonte,  ai  sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, sui compensi   corrisposti   sotto   qualsiasi   forma,   nonche'   degli intermediari  e  degli  altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente  rilevanti  tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
 Il successivo comma 3-bis del medesimo art. 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24,  25,  25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio  della  certificazione  di  cui  ai  commi  6-ter e 6-quater dell'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via  telematica  i  relativi  dati  fiscali  e  contributivi entro il 30 settembre   dell'anno   successivo  a  quello  di  erogazione  dei compensi.  I  medesimi  soggetti sono tenuti, altresi', a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.
 Inoltre,  i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di  disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e  gli  altri  soggetti  che  intervengono  in operazioni fiscalmente rilevanti  tenuti  alla  comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni  normative,  quali,  tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile  1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in  via  telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
 Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare  la  struttura  e  il  contenuto  della  dichiarazione dei sostituti  d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di  semplificarne  la  compilazione, nonche' dettare disposizioni per disciplinare   le   modalita'   di   indicazione  degli  importi,  la presentazione  telematica  delle  dichiarazioni,  le  caratteristiche grafiche,   la  reperibilita'  e  l'autorizzazione  alla  stampa  dei modelli. Riferimenti normativi.
 Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
 Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle  Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
 Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e    successive   modificazioni,   concernente   disposizioni   sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  di  approvazione  del  testo  unico delle imposte sui redditi;
 Decreto   legislativo   21 aprile  1993,  n.  124,  concernente  la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
 Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di gestione delle dichiarazioni;
 Decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n.  314, recante norme in materia  di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
 Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive  modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo dei  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;
 Decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n.  461, recante riordino della  disciplina  tributaria  dei  redditi di capitale e dei redditi diversi,  che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed   altri   soggetti  che  intervengono  in  operazioni  fiscalmente rilevanti  di  effettuare  le  comunicazioni  previste  dallo  stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
 Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.   213,   concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni,   con   il  quale  e'  stato  emanato  il regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;
 Decreto  dirigenziale  31 luglio  1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998,  concernente  le  modalita' tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche'  di  esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto  24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del  31 dicembre  1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
 Decreto   legislativo  28 settembre  1998,  n.  360,  e  successive modificazioni,  concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme  per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per  le  imprese  e  per  i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
 Decreto  dirigenziale  25 agosto  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n.  207  del  3 settembre  1999,  concernente l'estensione all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale di previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali (INPDAI) della certificazione  unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
 Decreto  legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia   di  redditi  di  capitale,  di  imposta  sostitutiva  della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
 Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 legge  27 luglio  2000,  n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 168, recante disposizioni correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza complementare;
 Legge  27 dicembre  2002,  n.  289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia  di  imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica;
 Decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, con il quale e' stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali;
 Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito   con modificazioni   dalla   legge   24 novembre  2003,  n.  326,  recante disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
 Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del  13 dicembre  2003  concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai  fini  dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da  parte  dei  datori  di  lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST;
 Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;
 Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
 Legge  23 agosto  2004,  n. 243, che ha disposto la non concorrenza alla  formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente delle quote di retribuzione  derivanti  dall'esercizio,  da parte del lavoratore del settore   privato,   della   facolta'   di   rinuncia   all'accredito contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita'  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima;
 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  143,  recante  norme di attuazione  della direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale applicabile  ai  pagamenti  di  interessi  e  di  canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 gennaio 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
 Struttura e formato dei modelli
 I   modelli   devono   essere   predisposti   su  fogli  singoli, fronte/retro, di formato A4:
 larghezza: cm. 21,0;
 altezza: cm. 29,7.
 E'   consentita   la   riproduzione  e  l'eventuale  compilazione meccanografica  dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
 E'  altresi'  consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici  a  striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
 I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono essere  indicati  i  dati  identificativi del soggetto che ne cura la stampa  o  che  cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.
 Caratteristiche della carta dei modelli
 La  carta  deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.
 Caratteristiche grafiche dei modelli
 I  contenuti  grafici  dei  modelli  devono risultare conformi ai fac-simili   annessi   al  presente  provvedimento  e  devono  essere ricompresi   all'interno  di  un'area  grafica  che  ha  le  seguenti dimensioni:
 altezza: 65 sesti di pollice
 larghezza: 75 decimi di pollice.
 Tale  area  deve  essere  posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).
 Colori
 Per  la  stampa  tipografica  dei modelli e delle istruzioni deve essere  utilizzato  il  colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
 E'  altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
 |  |  |  | ----> Vedere Modello da pag. 9 a pag. 82 del S.O. <---- 
 ----> Vedere Modello da pag. 83 a pag. 154 del S.O. <----
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