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| Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2005 |  | Rideterminazione  delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali, alle aree funzionali ed alle  posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
 Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta  disposizioni  in  materia  di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
 Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 311 ed, in particolare, il comma  93  dell'art.  1,  che,  tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche   delle   pubbliche  amministrazioni  ivi  indicate,  siano rideterminate  apportando  una  riduzione non inferiore al cinque per cento  della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti in organico,  vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55  concernente  il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia  e  con  il  quale, tra l'altro, negli articoli 2, comma 1, lettera  d), 3, comma 1, nonche' nell'art. 8, sono state individuate, per  il  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile,  n.  4 posizioni dirigenziali  di livello generale, di cui una per le funzioni di Capo Dipartimento;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 8 febbraio   2001,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  85 dell'11 aprile   2001,   recante  la  ridefinizione  delle  dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni  economiche  e  dei  profili  professionali  del  personale dell'allora  Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia;
 Vista  la  proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota del  21 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, come modificata con nota   n.  29295  del  29 settembre  2005,  con  la  quale  e'  stata rappresentata  l'esigenza, per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia  minorile,  di  procedere  all'emanazione  del  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della  citata  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  al  fine  di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;
 Atteso  pertanto che, per il Dipartimento per la giustizia minorile del  Ministero  della  giustizia,  la dotazione organica vigente alla data  del  1° gennaio  2005, e' costituita dal decreto del Presidente della   Repubblica   6 marzo   2001,   n.  55,  per  quanto  riguarda l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia e dai  contingenti  delle  qualifiche  dirigenziali  di seconda fascia, delle  aree  funzionali  e  delle  posizioni  economiche  di cui alla tabella  A,  allegata  al citato decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  8 febbraio  2001,  per  un totale complessivo di 2.055 unita';
 Considerato  che  la  proposta  di rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile, come prospettata dal  Ministro  della  giustizia,  comporta  una complessiva riduzione degli  oneri  per  spese  di  personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con   la   conseguente   diminuzione  di  117  unita'  rispetto  alla consistenza organica vigente alla data del 1° gennaio 2005;
 Ritenuto,  quindi,  di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione  organica  del  personale  del  predetto  Dipartimento  del Ministero  della giustizia, in attuazione della piu' volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;
 Preso  atto  che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica,  cosi'  come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;
 Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  con  foglio  n. ACG/117GIUST/10769 dell'8 novembre 2005 dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  lavoro  pubblico,  nonche' l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
 Decreta:
 1.  Le  dotazioni  organiche complessive del personale appartenente alle  qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche  del  Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 2.  Al  fine  di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle  risorse  umane  alle effettive esigenze operative, il Ministro della  giustizia,  con  proprio  successivo  decreto,  effettuera' la ripartizione  del  contingente di personale come sopra rideterminato, nei  singoli  profili  professionali e nell'ambito delle strutture in cui  si  articola  il Dipartimento per la giustizia minorile, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 14 novembre 2005
 p. Il Presidente: Baccini
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro   n. 1, foglio n. 22
 |  |  |  | Tabella A 
 ----> Vedere Tabella a pag. 7 della G.U. <----
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