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| Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Cannone Nicola, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del sig. Cannone Nicola, nato il 21 giugno 1976 a Udine  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados  de  Madrid»  (Spagna) cui e' iscritto dal 27 luglio 2005 ai fini  dell'iscrizione  all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «Dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Trieste  in data 10 ottobre 2001 e che detto titolo e' stato altresi' omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con  delibera  del  «Ministerio  de Educacion y Ciencia» spagnolo del 18 luglio 2005;
 Preso  atto  che  il  sig.  Cannone  ha  prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di Trieste;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 227/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Cannone  Nicola, nato il 21 giugno 1976 a Udine (Italia), cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di «Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrale del presente decreto.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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