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| Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Benussi Hartine (Salvator), di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente:  «Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Benussi Hartine (Salvator), nata il 4 agosto  1971  a  Shkoder  (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale    albanese   di   «Inxhinier   Hidroteknik» conseguito  nell'anno  1994  presso  l'«Universitetiti Politeknik» di Tirana  (Albania)  e  rilasciato  in  data  29 aprile  2003,  ai fini dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  sezione  A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato   inoltre   che   la   richiedente  ha  documentato  lo svolgimento di attivita' di ricerca;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;
 Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  modifiche,  e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi familiari;
 Considerato che la sig.ra Benussi possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Frosinone  in  data 21 gennaio 2003, rinnovato  in data 11 febbraio 2005 con validita' fino al 10 febbraio 2006, per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Benussi  Hartine  (Salvator), nata il 4 agosto 1971 a Shkoder  (Albania),  cittadina  albanese,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore civile ambientale e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulla seguente materia: 1) strade, ferrovie ed aeroporti.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 12 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b)  La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c)  L'esame  orale  consiste nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale.
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