Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 gennaio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Graduada Social», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di consulente del lavoro; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Graduada Social Diplomada», conseguito presso l'«Universidad de Malaga» giugno 1997; Considerato che il titolo in possesso dell'istante l'accredita ad esercitare la professione in Spagna come risulta dalla dichiarazione del «Ministerio de Educacion y Ciencia», in data 27 luglio 2005; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 20 settembre 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie scritte e orali: 1) mercato del lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del lavoro; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) mercato del lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del lavoro. Roma, 3 gennaio 2006 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. |
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