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| Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, di titolo di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente:  «Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga  il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento del  titolo  professionale di «Graduada Social», conseguito in Spagna ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione di consulente del lavoro;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di  «Graduada  Social Diplomada», conseguito presso l'«Universidad de Malaga» giugno 1997;
 Considerato  che  il titolo in possesso dell'istante l'accredita ad esercitare  la professione in Spagna come risulta dalla dichiarazione del «Ministerio de Educacion y Ciencia», in data 27 luglio 2005;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 20 settembre 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso l'istante,   e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure compensative,  nelle seguenti materie scritte e orali: 1) mercato del lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del lavoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio 1974,  cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie:  1)  mercato  del lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del lavoro.
 Roma, 3 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c)  L'esame  orale  consiste nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2. A questo  secondo  esame  il  candidato  potra'  accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.
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