Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006 |
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2006 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2005. 1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli: a) 730/2006, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2006, per i redditi prodotti nell'anno 2005; b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente; d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata; e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta; f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1). 1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purche' questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da piu' pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali e' stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata. 2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta. 2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2006 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2006 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali e' stata prestata l'assistenza fiscale. 2.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2006 e nelle schede relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d'imposta. 3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta, di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6. 3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. 3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1. 3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Modello 730-1» e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta. 4. Modalita' di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. 4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite. 4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). 4.3. E' autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta. 4.4. E' autorizzata altresi' la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». 4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti: a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero; b) conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. 4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: a) larghezza, minima cm 19,5 - massima cm 21,5; b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5. 4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42; b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5. 4.8. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia, seconda facciata - terza facciata. 4.9. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata. 4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento. 4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr/mq con opacita' compresa tra 86 ed 88 per cento. 5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli. 5.1. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo. 5.2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni: a) colori, dimensioni e conformita' di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4; b) indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente; c) bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. 5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento. 5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. 5.5. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 5.6. Per la consegna della scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modello 730-1, puo' essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF», il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante. Motivazioni: Il presente provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono approvati entro l'anno in cui devono essere utilizzati. Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2006, concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1, concernente la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta. Il presente provvedimento approva, altresi', la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonche' per la consegna del modello 730-1 ad una banca convenzionata, ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la modalita' di indicazione degli importi, la reperibilita' dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unita' di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a detto limite. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 10, e dall'art. 7-quinquies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, i modelli approvati con il presente provvedimento prevedono che dal 2006 l'assistenza fiscale sia prestata, oltre che dai sostituti d'imposta e dai CAF-dipendenti, anche da professionisti abilitati, quali consulenti del lavoro, dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali. Inoltre l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha previsto che una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, a finalita' di sostegno del volontariato, di finanziamento della ricerca scientifica, dell'universita' e sanitaria nonche' di attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il successivo comma 340 dispone che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le relative modalita' attuative. Considerato che l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, prevede che la predetta disposizione, riferita all'anno finanziario 2006, si applica al periodo d'imposta 2005, eventuali successive disposizioni saranno assunte con separato provvedimento. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale; Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta; Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3); Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale; Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia; Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004); Provvedimento 25 novembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2006, con le relative istruzioni, nonche' di definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria; Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2006
Il direttore: Ferrara |
| ----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 10 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 13 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Modelli da pag. 14 a pag. 22 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Istruzioni da pag. 23 a pag. 78 del S.O. <---- |
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