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| Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 |  | Testo del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, coordinato con la legge di  conversione  27  gennaio  2006,  n. 22 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale   alla   pag. 8),   recante:   «Disposizioni   urgenti  per l'esercizio   domiciliare  del  voto  per  taluni  elettori,  per  la rilevazione  informatizzata  dello  scrutinio  e  per l'ammissione ai seggi  di  osservatori  OSCE,  in  occasione  delle prossime elezioni politiche». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale son riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Art. 1. Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature
 elettromedicali
 
 1.  Gli  elettori  affetti  da  gravi infermita', tali da impedirne l'allontanamento  dall'abitazione  in cui dimorano, che si trovino in condizioni  di  dipendenza  continuativa  e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
 2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle   elezioni   della   Camera  dei  deputati,  del  Senato  della Repubblica,  dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle  consultazioni  referendarie disciplinate da normativa statale. Per  le  elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  soltanto  nel caso in cui l'avente diritto  al  voto  domiciliare  dimori  nell'ambito  del  territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
 3.  Gli  elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il  quindicesimo  giorno  antecedente  la  data  della  votazione, al sindaco  del  comune  nelle  cui  liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione  attestante  la  volonta'  di  esprimere il voto presso l'abitazione  in  cui  dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale  dichiarazione  devono  essere  allegati  la copia della tessera elettorale  ed  un  certificato  medico  rilasciato  dal  funzionario medico,   designato  dai  competenti  organi  dell'Azienda  sanitaria locale,  da  cui  risulti  l'esistenza  di  un'infermita'  fisica che comporta  la  dipendenza  continuativa  e  vitale  da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia  gia'  inserita  l'annotazione  del diritto al voto assistito, il certificato  di  cui  al comma 3 attesta l'eventuale necessita' di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita' e completezza, provvede:
 a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in   appositi   elenchi   distinti  per  sezioni;  gli  elenchi  sono consegnati,  nelle  ore  antimeridiane  del  giorno  che  precede  le elezioni,  al  presidente  di  ciascuna  sezione,  il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 b)  a  rilasciare  ai  richiedenti  un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 c) a  pianificare  e  organizzare,  sulla  base  delle  richieste pervenute,  il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
 6.  Per  gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata  in  un  comune  diverso  da  quello d'iscrizione nelle liste elettorali,   il   sindaco   del   comune  d'iscrizione,  oltre  agli adempimenti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto   a   domicilio.   Questi  ultimi  provvedono  a  predisporre  i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che  precede  le  elezioni,  ai presidenti degli uffici elettorali di sezione  nelle  cui  circoscrizioni  sono  ubicate  le  dimore  degli elettori ammessi al voto a domicilio.
 7.  Il  voto  viene  raccolto,  durante  le ore in cui e' aperta la votazione,  dal  presidente  dell'ufficio elettorale di sezione nella cui  circoscrizione  e'  ricompresa  la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di  uno  degli  scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.  Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
 8.  Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo  idoneo,  che  siano assicurate la liberta' e la segretezza del voto  nel  rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
 9.  Le  schede  votate  sono  raccolte  e  custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel caso   di   piu'  consultazioni  elettorali,  e  sono  immediatamente riportate  presso  l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro  numero  con  quello  degli  elettori  che  sono  stati iscritti nell'apposito  elenco.  I  nominativi  degli  elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di  sezione  diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.
 |  |  |  | Art. 2. Rilevazione  informatizzata  dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006
 
 1.  In  occasione delle elezioni politiche dcl 2006, la rilevazione dei  risultati  degli  scrutini  negli  uffici  elettorali di sezione individuati,  in  una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale  delle  sezioni  e  nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo le   disposizioni  del  presente  articolo,  fatti  salvi  tutti  gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
 2.  Negli  uffici  elettorali  di  sezione individuati ai sensi del comma  1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio e'  effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione  e  le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.
 3.  L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio  elettorale  di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico,  secondo  le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza,   dal  Ministero  dell'interno  e  dalla  Presidenza  del Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie.  A  tale  fine  il  presidente dell'ufficio elettorale di sezione  nello  svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate  ai  sensi  degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dai deputati, di  cui  al decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ((e successive modificazioni,)) tiene anche conto delle esigenze connesse  alle  modalita' operative della rilevazione informatizzata. In  caso  di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di   difficolta'   tecniche   o  operative  nell'effettuazione  della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
 4.  A  conclusione  delle  operazioni  di  spoglio delle schede, il presidente  dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita' degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a  quelli  risultanti  dall'annotazione  sulle  tabelle  di scrutinio cartacee.  In  caso  di  discordanza  tra i risultati, il presidente, senza  ((per questo)) procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti   previsti  dalla  legge,  tenendo  conto  dei  risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.
 5.  Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali   di   sezione   individuati,  con  decreto  del  Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie  e  il  Ministro  della giustizia, tra quelli indicati nel decreto  di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della  trasmissione informalizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici  preposti  alla  proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare  rallentamenti  nell'effettuazione  delle  operazioni  di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale  trasmissione  informatizzata,  avente  carattere esclusivamente sperimentale,  non  ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione   dei   risultati  e  di  convalida  degli  eletti.  La sperimentazione  riguarda, ove possibile, i risultati della totalita' degli  uffici  elettorali  di  sezione di almeno una circoscrizione e regione  ed  e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di   rispettiva   competenza,   dal   Ministero  dell'interno,  dalla Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
 6.   In   relazione   agli  adempimenti,  alle  forniture  ed  alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente   articolo,  si  procede  anche  in  deroga  alle  norme  di contabilita'  generale  dello  Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
 7.  Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento  alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva   di   euro   34.620.722   per   l'anno   2006   mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
 ((a) per   euro   24.620.722  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 61  della legge 7 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266;))
 ((e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito  dell'unita' revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))
 
 
 
 Rferimenti normativi:
 -  Il  testo degli articoli 68, 69, 70 e 71 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,  n. 361
 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
 la elezione della Camera dei deputati), recano:
 «Art.  68.  - 1. Compiute le operazioni di cui all'art.
 67,  il  presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno
 scrutatore     designato    mediante    sorteggio    estrae
 successivamente  ciascuna  scheda  dall'urna  contenente le
 schede   per   l'elezione   del   candidato   nei  collegio
 uninominale  e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
 alta  voce  il cognome e il nome del candidato nel collegio
 al  quale  e'  stato  attribuito  il  voto. Passa quindi la
 scheda  ad  altro  scrutatore  il  quale,  insieme  con  il
 segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
 Un  terzo  scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
 spogliati,  nella cassetta o scatola dalla quale sono state
 tolte  le  schede  non  utilizzate.  Quando  la  scheda non
 contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
 stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
 3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
 l'elezione   dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il
 presidente  procede alle operazioni di spoglio delle schede
 per  l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno
 scrutatore     designato    mediante    sorteggio    estrae
 successivamente  ciascuna  scheda  dall'urna  contenente le
 schede    per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
 proporzionale  e  la consegna al presidente. Questi enuncia
 ad  alta  voce  il  contrassegno della lista a cui e' stato
 attribuito  il  voto.  Passa  quindi  la  scheda  ad  altro
 scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
 dei voti di ciascuna lista.
 3-bis.  Il  segretario  proclama ad alta voce i voti di
 lista.  Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
 stati  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
 state  tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
 contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
 stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
 4.  E'  vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
 precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
 o scatola, dopo spogliato il voto.
 5.
 6.  Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
 componenti del seggio.
 7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate  deve
 corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
 presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
 delle  cifre  segnate  nelle  varie colonne del verbale col
 numero   degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti  validi
 assegnati,  delle schede nulle, delle schede bianche, delle
 schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
 contestati,  verificando  la  congruita' dei dati e dandone
 pubblica  lettura  ed espressa attestazione nei verbali. La
 disposizione  si  applica  sia  con riferimento alle schede
 scrutinate   per  l'elezione  del  candidato  nel  collegio
 uninominale  sia alle schede scrutinate per la scelta della
 lista  ai  fini  dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
 proporzionale.
 8.  Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
 nell'ordine  indicato;  del  compimento  e del risultato di
 ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»
 «Art. 69 - La validita' dei voti contenuti nella scheda
 deve  essere  ammessa  ogni  qualvolta  possa  desumersi la
 volonta'  effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui
 all'articolo seguente.»
 «Art.   70   -   Salve  le  disposizioni  di  cui  agli
 articoli 58,  59,  61  e 62, sono nulli i voti contenuti in
 schede  che  presentino  scritture  o  segni  tali  da  far
 ritenere,  in  modo  inoppugnabile,  che  l'elettore  abbia
 voluto far riconoscere il proprio voto,
 Sono,  altresi',  nulli  i voti contenuti in schede che
 non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
 la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.»
 «Art.  71.  -  Il  presidente,  udito  il  parere degli
 scrutatori:
 1)  pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
 dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami
 anche  orali,  le  difficolta' e gli incidenti intorno alle
 operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
 2)  decide,  in  via provvisoria, sull'assegnazione o
 meno  dei  voti  contestati  per  qualsiasi  causa  e,  nel
 dichiarare  il  risultato  dello  scrutinio,  da'  atto del
 numero  dei  voti  di  lista e dei voti per i candidati nel
 collegio     uninominale     contestati     ed    assegnati
 provvisoriamente   e   di  quello  dei  voti  contestati  e
 provvisoriamente  non  assegnati,  ai  fini  dell'ulteriore
 esame  da  compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
 ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
 I  voti  contestati  debbono  essere raggruppati, per i
 singoli  candidati nei collegi uninominali o per le singole
 liste    per    l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
 proporzionale,  a  seconda  dei motivi di contestazione che
 debbono essere dettagliatamente descritti.
 Le  schede  corrispondenti ai voti nulli o contestati a
 qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
 ultimi  provvisoriamente  assegnati  o  non assegnati, e le
 carte  relative  ai  reclami ed alle proteste devono essere
 immediatamente  vidimate  dal  presidente  e  da almeno due
 scrutatori.».
 - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo
 1995, n. 7 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia
 di appalti pubblici d servizi), reca:
 «Art.  7  (Trattativa  privata).  -  1. Gli appalti del
 presente  decreto  possono  essere aggiudicati a trattativa
 privata,  previa  pubblicazione  di  un bando, nei seguenti
 casi:
 a)  in  caso  di  offerte  irregolari, dopo che siano
 stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
 o  un  appalto  concorso,  oppure  in  caso  di offerte che
 risultino  inaccettabili  in  relazione  a  quanto disposto
 dagli  articoli 11,  12,  comma  2,  18,  19  e da 22 a 25,
 purche'    le    condizioni    dell'appalto   non   vengano
 sostanzialmente      modificate;     le     amministrazioni
 aggiudicafrici  pubblicano,  in  questo  caso,  un bando di
 gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le
 imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
 a  16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano
 presentato  offerte  rispondenti ai requisiti formali della
 procedura d'appalto;
 b) in  casi eccezionali, quando la natura dei servizi
 o   i   rischi   connessi   non  consentano  la  fissazione
 preliminare e globale del prezzo;
 c) in  occasione  di  appalti  in  cui  la natura dei
 servizi,  specie se di natura intellettuale o se rientranti
 tra  quelli  di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
 impossibile  stabilire  le  specifiche degli appalti stessi
 con  sufficiente  precisione  perche'  essi  possano essere
 aggiudicati  selezionando  l'offerta  migliore in base alle
 norme delle procedure aperte o ristrette.
 2.  Gli  appalti  del  presente  decreto  possono  essere
 aggiudicati   a   trattativa   privata,  senza  preliminare
 pubblicazione di un bando di gara:
 a) quando  non  vi  e'  stata alcuna offerta o alcuna
 offerta   appropriata  dopo  che  sono  stati  esperiti  un
 pubblico  incanto,  una  licitazione  privata  o un appalto
 concorso,  purche'  le condizioni iniziali dell'appalto non
 siano sostanzialmente modificate;
 b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o
 per  ragioni  attinenti  alla  tutela di diritti esclusivi,
 l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
 un particolare prestatore di servizi;
 c) quando  l'appalto  fa  seguito  ad  un concorso di
 progettazione  e  deve,  in  base  alle  norme applicabili,
 essere  aggiudicato  al vincitore o a uno dei vincitori del
 concorso;  in  quest'ultimo  caso,  tuttavia,  i  vincitori
 devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
 d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
 impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
 per  l'amministrazione  aggiudicatrice,  non possano essere
 osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
 pubblico   incanto,   la   licitazione  privata,  l'appalto
 concorso  o  la  trattativa privata con pubblicazione di un
 bando;   le   circostanze  addotte  per  giustificare  tale
 impellente   urgenza   non  devono  in  alcun  caso  essere
 imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
 e) per  i  servizi  complementari  non  compresi  nel
 progetto  inizialmente  preso  in  considerazione,  ne' nel
 contratto   inizialmente  concluso,  ma  che,  a  causa  di
 circostanze  impreviste,  siano  diventati necessari per la
 prestazione   del  servizio  oggetto  del  progetto  o  del
 contratto,  purche'  siano  aggiudicati  al  prestatore che
 fornisce questo servizio, a condizione che:
 1)  tali  servizi  complementari non possano venire
 separati,   sotto   il   profilo   tecnico   o   economico,
 dall'appalto  principale  senza  recare gravi inconvenienti
 all'amministrazione,   ovvero,   pur   essendo   separabili
 dall'esecuzione  dell'appalto  iniziale, siano strettamente
 necessari per il suo perfezionamento;
 2)  il  valore  complessivo  stimato  degli appalti
 aggiudicati  per  servizi complementari non puo', tuttavia,
 superare  il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
 principale;
 f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
 servizi  analoghi  gia'  affidati allo stesso prestatore di
 servizi  mediante  un  precedente appalto aggiudicato dalla
 stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
 a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
 primo  appalto conformemente alle procedure di cui al comma
 3;  in  questo  caso  il  ricorso  alla trattativa privata,
 ammesso  solo  nei  tre  anni  successivi  alla conclusione
 dell'appalto  iniziale,  deve  essere indicato in occasione
 del  primo  appalto  e  il  costo  complessivo  stimato dei
 servizi    successivi    e'    preso    in   considerazione
 dall'amministrazione  aggiudicatrice  per la determinazione
 del valore globale dell'appalto.
 3.  In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
 all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
 -  Il  testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), reca:
 «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
 interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
 2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
 coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
 di  cui  alla  legge  30  giuio  1998,  n.  208,  al  quale
 confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
 disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
 contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
 riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
 nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di curo per
 l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
 2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
 dell'art.11,  comma  3,  lettera  f),  della legge 5 agosto
 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
 interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
 al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
 base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
 delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
 economico e sociale, nonche';
 a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
 finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
 rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
 citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
 attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
 all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
 dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
 2001, n. 448;
 b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
 a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
 sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
 ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
 programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
 esigenze del mercato.
 4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
 costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
 controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
 criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
 previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
 anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
 contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
 delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
 disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
 data di entrata in vigore della presente legge.
 6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
 effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
 diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
 fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
 in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
 di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
 il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
 sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
 contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
 svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
 successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
 trasmette tale relazione al Parlamento.
 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
 con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
 in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
 presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
 Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
 della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
 relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
 sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
 comunicazione alle competenti commissioni.
 8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
 60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
 bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
 previsione delle amministrazioni interessate.
 9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
 totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
 decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
 quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
 produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
 alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
 territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
 programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
 programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
 riservata   alle  aree  sottoutilizzate  del  Centro  Nord,
 ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
 dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
 istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
 ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
 10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
 totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
 comma   2,  del  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
 produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
 citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
 nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
 contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
 delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
 Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di vui al citato
 regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
 cento   alle   aree   sottoutilizzate   del  Centro-  Nord,
 ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal
 citato  art.  87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
 istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
 ricomprese    nell'obiettivo 2,    di   cui   al   predetto
 regolamento.
 11.  Aggiungere  il  seguente  comma  all'art.  18, del
 decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185: «Sono esclusi
 dal  finanziamento  i progetti che si riferiscono a settori
 esclusi  o  sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita
 la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da
 disposizioni comunitaria.».
 12.  Aggiungere  il  seguente  comma  all'art.  23, del
 decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «La societa' di
 cui  al  comma  1  puo'  essere  autorizzata  dal Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze  ad  effettuare,  con  le
 modalita'  da  esso stabilite ed a valere sulle risorse del
 Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre
 1999,  n.  488,  una o piu' operazioni di cartolarizzazione
 dei  crediti  maturati  con  i  mutui  di  cui  al presente
 decreto.  Alle  predette operazioni di cartolarizzazione si
 applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 15 della legge
 23 dicembre  1998,  n.  448,  e successive modificazioni. I
 ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al
 medesimo  Fondo  per essere riutilizzati per gli interventi
 di   cui   al   presente   decreto.  Dell'entita'  e  della
 destinazione   dei  ricavi  suddetti  la  societa'  informa
 quadrimestralmente il CIPE.».
 13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
 essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
 operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
 del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
 aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
 dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
 che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
 ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
 nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
 campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
 territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
 sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
 eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
 precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
 finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
 de  minimis  di  cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della
 Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
 delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
 dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
 previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
 dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
 delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
 di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
 soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
 presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
 entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
 suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
 delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
 contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
 nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
 soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
 puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
 successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
 - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca: (Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato - legge finanziaria 2006).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
 
 1.  In  occasione  delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli   impegni   internazionali   assunti   dall'Italia  nell'ambito dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la cooperazione in Europa (OSCE),  e'  ammessa  la  presenza,  presso  gli uffici elettorali di sezione,  di  osservatori  elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori   internazionali  sono  preventivamente  accreditati  dal Ministero  degli  affari  esteri che, almeno venti giorni prima della data  stabilita  per  il  voto,  trasmette  al Ministero dell'interno l'elenco  nominativo  per  la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
 2.  Gli  osservatori  elettorali  di  cui al comma 1 non possono in alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
 |  |  |  | Art. 3-bis. Disposizioni transitorie
 
 ((1.  Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data  di  entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel  caso  in  cui  lo  scioglimento  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:))
 ((a) il  numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta'.;))
 ((b) le  cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  e  successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni  esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Il  testo  dell'art.  7,  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  30 marzo  1957, n. 361 (Approvazione del
 testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
 Camera del deputato, reca:
 «7. - Non sono eleggibili:
 a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
 b) i presidenti delle Giunte provinciali;
 c) i  sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
 20.000 abitanti;
 d) il  capo e vice capo della polizia e gli ispettori
 generali di pubblica sicurezza;
 e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
 f) il  Rappresentante  del  Governo presso la Regione
 autonoma  della  Sardegna, il Commissario dello Stato nella
 Regione  siciliana, i commissari del Governo per le regioni
 a  statuto  ordinario,  il  commissario  del Governo per la
 regione   Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente  della
 Commissione  di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
 i  commissari  del  Governo  per  le  province  di Trento e
 Bolzano,  i  prefetti  e  coloro  che  fanno  le veci nelle
 predette cariche;
 g) i   viceprefetti   e   i  funzionari  di  pubblica
 sicurezza;
 h) gli   ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli
 ufficiali  superiori  delle Forze annate dello Stato, nella
 circoscrizione del loro comando territoriale.
 Le  cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
 riferite  anche  alla  titolarita' di analoghe cariche, ove
 esistenti,  rivestite presso corrispondenti organi in Stati
 esteri.
 Le  cause  di  ineleggibiita',  di  cui  al  primo e al
 secondo  comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
 siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
 scadenza   del  quinquennio  di  durata  della  Camera  dei
 deputati.
 Per  cessazione  dalle  funzioni si intende l'effettiva
 astensione  da  ogni  atto  inerente all'ufficio rivestito,
 preceduta,  nei  casi previsti alle lettere a), b) e c) del
 primo  comma  e  nei  corrispondenti  casi disciplinati dal
 secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
 e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
 dell'incarico  o  del  comando  ovvero  dal collocamento in
 aspettativa.
 L'accettazione  della candidatura comporta in ogni caso
 la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
 b) e c).
 Il  quinquennio decorre dalla data della prima riunione
 dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
 11.
 In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne
 anticipi  la  scadenza di oltre centoventi giorni, le cause
 di  ineleggibilita'  anzidette  non  hanno  effetto  se  le
 funzioni  esercitate  siano  cessate  entro  i sette giorni
 successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
 scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-ter. Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati
 
 ((1.  All'articolo  7  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))
 ((a) il comma 1 e' sostituito dal seguente))
 ((«1.  Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono  superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa  di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della  cifra  ulteriore  pari  al  prodotto  di  euro  0,001 per ogni cittadino  residente  nelle  circoscrizioni  o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta».))
 ((b) il comma 2 e' sostituito dal seguente))
 ((«2.  Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo candidati, sono computate, ai fini  del  limite  di  spesa  di  cui  al  comma 1, esclusivamente al committente  che  le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato  o  il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un  candidato,  devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 ».))
 ((c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;))
 ((d) al  comma  6,  terzo periodo le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 7, legge 10 dicembre
 1993,  n.  515  (Disciplina  delle  campagne elettorali per
 l'elezione  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della
 Repubblica),   e   successive   modificazioni,  cosi'  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  7  (Limiti  e pubblicita' delle spese elettorali
 dei candidati). - 1. Le spese per la campagna elettorale di
 ciascun  candidato  non  possono superare l'importo massimo
 derivante  dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per
 ogni  circoscrizione  o  collegio  elettorale e della cifra
 ulteriore pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino
 residente  nelle  circoscrizioni  o  collegi elettorali nei
 quali il candidato si presenta.
 2.  Le  spese  per  la  propaganda elettorale, anche se
 direttamente  riferibili  a  un  candidato o a un gruppo di
 candidati,  sono  computate, ai fini del limite di spesa di
 cui  al  comma  1,  esclusivamente al committente che le ha
 effettivamente  sostenute,  purche' esso sia un candidato o
 il  partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un
 candidato,  devono  essere quantificate nella dichiarazione
 di cui al comma 6».
 3.  Dal  giorno successivo all'indizione delle elezioni
 politiche,   coloro   che   intendano   candidarsi  possono
 raccogliere   fondi  per  il  finanziamento  della  propria
 campagna  elettorale  esclusivamente  per  il tramite di un
 mandatario  elettorale.  Il candidato dichiara per iscritto
 al   Collegio  regionale  di  garanzia  elettorale  di  cui
 all'art.  13  competente  per  la  circoscrizione in cui ha
 presentato   la  propria  candidatura,  il  nominativo  del
 mandatario  elettorale  da  lui designato. Nessun candidato
 puo'   designare   alla  raccolta  dei  fondi  piu'  di  un
 mandatario,  che  a  sua volta non puo' assumere l'incarico
 per piu' di un candidato.
 4.  Il  mandatario  elettorale  e'  tenuto a registrare
 tutte  le  operazioni  di  cui  al  comma  3  relative alla
 campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a
 tal   fine   di   un   unico  conto  corrente  bancario  ed
 eventualmente  anche di un unico conto corrente postale. Il
 personale  degli  uffici  postali e degli enti creditizi e'
 tenuto  ad  identificare  le complete generalita' di coloro
 che  effettuano  versamenti  sui  conti correnti bancario o
 postale di cui al presente comma.
 5.
 6.  La  dichiarazione  di  cui all'art. 2, primo comma,
 numero  3),  della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere
 trasmessa  entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
 Presidente   della  Camera  di  appartenenza,  al  Collegio
 regionale  di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne
 cura  la  pubblicita'.  Oltre alle informazioni previste da
 tale  legge,  alla  dichiarazione  deve  essere allegato un
 rendiconto  relativo  ai  contributi  e servizi ricevuti ed
 alle   spese  sostenute,  Vanno  analiticamente  riportati,
 attraverso   l'indicazione   nominativa,   anche   mediante
 attestazione  del  solo  candidato,  i contributi e servizi
 provenienti  dalle  persone fisiche, se di importo o valore
 superiore  a  euro 20.000 e tutti i contributi e servizi di
 qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.
 Vanno  inoltre  allegati  gli  estratti  dei conti correnti
 bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto
 e'   sottoscritto   dal   candidato   e  controfirmato  dal
 mandatario,  che  ne  certifica la veridicita' in relazione
 all'ammontare delle entrate.
 7.  Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia
 elettorale  della  dichiarazione  di  cui  al  comma 6 sono
 tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi
 decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
 8.  Gli  importi  di  cui  al  presente  articolo  sono
 rivalutati   periodicamente   con   decreto   del  Ministro
 dell'interno  sulla  base  degli  indici  ISTAT  dei prezzi
 all'ingrosso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-quater. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
 
 ((1.  L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente:
 «1.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun partito, movimento,   o  lista  che  partecipa  all'elezioni,  escluse  quelle sostenute  dal  singoli  candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non  possono  superare  la  somma  risultante  dalla  moltiplicazione dell'importo  di  euro  1,00  per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali  delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e  quelli  iscritti  nelle  liste  elettorali  delle circoscrizioni o collegi  per  il  Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 10, legge 10 dicembre
 1993,  n.  515  (Disciplina  delle  campagne elettorali per
 l'elezione  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della
 Repubblica),   e   successive   modificazioni,  cosi'  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  10  (Limiti  alle spese elettorali dei partiti o
 movimenti).  -  1. Le  spese  per la campagna elettorale di
 ciascun   partito,   movimento,   o   lista  che  partecipa
 all'elezioni,   escluse   quelle   sostenute   dai  singoli
 candidati  di  cui  al  comma  2  dell'art.  7, non possono
 superare   la   somma   risultante   dalla  moltiplicazione
 dell'importo  di euro 1,00 per il numero complessivo che si
 ricava  sommando  i  totali  dei cittadini della Repubblica
 iscritti  nelle  liste  elettorali  delle  circoscrizioni o
 collegi  per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle
 liste  elettorali  delle  circoscrizioni  o  collegi per il
 Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o
 candidati».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-quinquies. Nomina  di  scrutatori  e  composizione  della Commissione elettorale comunale
 
 ((1.  All'articolo 6,  comma 2, secondo periodo della legge 8 marzo 1989,  n.  95,  e successive modificazioni, le parole «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome».
 2.  All'articolo 12,  secondo  comma,  del  testo  unico  di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e successive  modificazioni,  la  parola  «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 6, della
 legge   8 marzo   1989,  n.  95  (Norme  per  l'istituzione
 dell'albo   e   per   il  sorteggio  delle  persone  idonee
 all'ufficio  di  scrutatore di seggio elettorale e modifica
 all'articolo   53  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
 composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
 amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi'
 come modificato dalla presente legge:
 «2.  Alle  nomine  di  cui alle lettere a), b) e c) del
 comma  1  si  procede all'unanimita', Qualora la nomina non
 sia  fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione
 elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro
 che  hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di
 voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.».
 - Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 12,
 del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
 Repubblica  20 marzo  1967,  n. 223 (Approvazione del testo
 unico  delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
 e  per  la  tenuta  e la revisione delle liste elettorali),
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «La  Commissione  e'  composta  dal  sindaco  e  da tre
 componenti  effettivi  e  tre  supplenti  nei comuni al cui
 consiglio  sono  assegnati fino a cinquanta consiglieri, da
 otto  componenti  effettivi  e  otto  supplenti negli altri
 comuni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-sexies. Voto  dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali
 
 ((1.  In  occasione  delle  prime  elezioni politiche e delle prime consultazioni    referendarie    previste   dall'articolo 138   della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  ammessi  a  votare  nella circoscrizione  Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
 a) il  personale  appartenente  alle Forze armate e alle Forze di polizia   temporaneamente   all'estero   in  quanto  impegnato  nello svolgimento di missioni internazionali;
 b) i  dipendenti  di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero  per  motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro     permanenza     all'estero,    secondo    quanto    attestato dall'amministrazione  di  appartenenza,  sia superiore a dodici mesi, nonche',  qualora  non  iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
 c) i   professori   universitari,   ordinari   ed   associati,  i ricercatori  e  i  professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso  istituti  universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva  di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  si  trovino all'estero da almeno tre mesi.
 2.  I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi  elenchi  aggiuntivi  alle  anagrafi  dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
 3.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettera c), entro i quindici giorni  successivi  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione  del  presente decreto devono necessariamente registrarsi negli   schedari   predisposti   dai   consolati   finalizzati   alla composizione delle liste elettorali.
 4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al  comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
 5.  Le  amministrazioni  di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ai  comuni  e  al  Ministero  dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
 6.  Gli  elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono  esercitare  il  diritto  di  voto  in Italia, e in tale caso votano  nella  circoscrizione  del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
 7.  Ai  fini  dell'esercizio del diritto di voto dell'esercizio del diritto  di  opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui alla legge  27 dicembre  2001,  n.  459,  e  al  relativo  regolamento  di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
 8.  Negli  Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello  svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al comma  1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche  e  consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza  nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano   state  concluse  le  intese  in  forma  semplificata  di  cui all'articolo 19  comma  1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia  la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
 9.  Per  le finalita' di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il  Ministro  degli  affari  esteri,  previa  intesa, definiscono, in considerazione  delle  particolari  situazioni  locali,  le modalita' tecnico-organizzative  per  il  recapito delle schede elettorali agli aventi  diritto  al  voto  ed  il successivo trasferimento dei plichi contenenti  le  schede  votate  ad un ufficio consolare appositamente individuato  o  direttamente  nel  territorio  nazionale  all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
 10.  I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento  di  missioni  internazionali  e  i titolari degli uffici diplomatici   e  consolari,  o  loro  delegati  adottano  ogni  utile iniziativa   al   fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi costituzionali della personalita' e della segretezza del voto».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 48 e 138 della
 Costituzione:
 «Art.  48.  - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
 donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
 Il  voto  e'  personale ed eguale, libero e segreto. Il
 suo esercizio e' dovere civico.
 La   legge   stabilisce   requisiti   e  modalita'  per
 l'esercizio  del  diritto  di  voto dei cittadini residenti
 all'estero  e  ne  assicura  l'effettivita'. A tale fine e'
 istituita  una  circoscrizione  Estero per l'elezione delle
 Camere,   alla   quale  sono  assegnati  seggi  nel  numero
 stabilito   da   norma  costituzionale  e  secondo  criteri
 determinati dalla legge.
 Il  diritto di voto non puo' essere limitato se non per
 incapacita'   civile  o  per  effetto  di  sentenza  penale
 irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla
 legge».
 «Art.  138 - Le leggi di revisione della Costituzione e
 le  altre  leggi  costituzionali  sono adottate da ciascuna
 Camera  con  due successive deliberazioni ad intervallo non
 minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
 dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
 Le  leggi  stesse sono sottoposte a referendum popolare
 quando,   entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,  ne
 facciano  domande  un  quinto  dei  membri  di una Camera o
 cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
 La  legge  sottoposta a referendum non e' promulgata se
 non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
 Non  si  fa  luogo  a  referendum  se la legge e' stata
 approvata  nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
 a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.».
 - Si  riporta il testo del comma 10, dell'art. 1, della
 legge   4 novembre   2005,   n.   230  (Nuove  disposizioni
 concernenti  i  professori  e  i ricercatori universitari e
 delega  al  Governo  per  il  riordino del reclutamento dei
 professori universitari);
 «10.  Sulla  base  delle  proprie esigenze didattiche e
 nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,
 previo  espletamento  di procedure, disciplinate con propri
 regolamenti,  che assicurino la valutazione comparativa dei
 candidati  e  la  pubblicita'  degli  atti,  le universita'
 possono  conferire  incarichi  di  insegnamento  gratuiti o
 retribuiti,  anche  pluriennali, nei corsi di studio di cui
 all'art.  3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004,
 n.  270  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
 della   ricerca,   a  soggetti  italiani  e  stranieri,  ad
 esclusione   del  personale  tecnico  amministrativo  delle
 universita',  in possesso di adeguati requisiti scientifici
 e  professionali  e  a  soggetti  incaricati all'interno di
 strutture   universitarie   che   abbiano  svolto  adeguata
 attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di
 criteri  e modalita' definiti dal Ministro dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca  con  proprio  decreto,
 sentiti   la   Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
 italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico
 e'  determinato  da  ciascuna  universita' nei limiti delle
 compatibilita'   di   bilancio   sulla  base  di  parametri
 stabiliti   con   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
 Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
 per la funzione pubblica.».
 - La  legge  27 ottobre 1988, n. 470, reca: «Anagrafe e
 censimento degli italiani all'estero».
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
 2003,  n.  104 reca: (Regolamento di attuazione della legge
 27 dicembre   2001,   n.   459,   recante   disciplina  per
 l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei cittadini italiani
 residenti all'estero).
 - Si  riporta il testo del comma 1, dell'art. 19, della
 legge  27 dicembre  2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del
 diritto   di   voto   dei   cittadini   italiani  residenti
 all'estero);
 «1.  Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono
 intese  in forma semplificata con i Governi degli Stati ove
 risiedono cittadini italiani per garantire:
 a) che  l'esercizio  del  voto  per corrispondenza si
 svolga  in  condizioni  di  eguaglianza,  di  liberta' e di
 segretezza;
 b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
 di  lavoro  e  per  i  diritti individuali degli elettori e
 degli  altri  cittadini  italiani in conseguenza della loro
 partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
 legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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