Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1
Testo del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8), recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale son riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature
elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermita', tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermita' fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia gia' inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessita' di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita' e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel caso di piu' consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.
 
Art. 2. Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche
del 2006

1. In occasione delle elezioni politiche dcl 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio e' effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.
3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dai deputati, di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ((e successive modificazioni,)) tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalita' operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficolta' tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita' degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza ((per questo)) procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informalizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalita' degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
((a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 7 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266;))
((e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))



Rferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 68, 69, 70 e 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati), recano:
«Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'art.
67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno
scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le
schede per l'elezione del candidato nei collegio
uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio
al quale e' stato attribuito il voto. Passa quindi la
scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno
scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le
schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia
ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
dei voti di ciascuna lista.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La
disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»
«Art. 69 - La validita' dei voti contenuti nella scheda
deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la
volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui
all'articolo seguente.»
«Art. 70 - Salve le disposizioni di cui agli
articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in
schede che presentino scritture o segni tali da far
ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia
voluto far riconoscere il proprio voto,
Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che
non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.»
«Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli
scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami
anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle
operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del
numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel
collegio uninominale contestati ed assegnati
provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per i
singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che
debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 7 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici d servizi), reca:
«Art. 7 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del
presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa
privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti
casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano
stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che
risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto
dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25,
purche' le condizioni dell'appalto non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicafrici pubblicano, in questo caso, un bando di
gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le
imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi
o i rischi connessi non consentano la fissazione
preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei
servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti
tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi
con sufficiente precisione perche' essi possano essere
aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle
norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere
aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un
pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto
concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non
siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di
progettazione e deve, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere
osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto
concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un
bando; le circostanze addotte per giustificare tale
impellente urgenza non devono in alcun caso essere
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel
progetto inizialmente preso in considerazione, ne' nel
contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la
prestazione del servizio oggetto del progetto o del
contratto, purche' siano aggiudicati al prestatore che
fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire
separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti
all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti
aggiudicati per servizi complementari non puo', tuttavia,
superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di
servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla
stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma
3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione
del primo appalto e il costo complessivo stimato dei
servizi successivi e' preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
- Il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), reca:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giuio 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di curo per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art.11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche';
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di vui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro- Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal
citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. Aggiungere il seguente comma all'art. 18, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Sono esclusi
dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori
esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da
disposizioni comunitaria.».
12. Aggiungere il seguente comma all'art. 23, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «La societa' di
cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero
dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le
modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del
Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione
dei crediti maturati con i mutui di cui al presente
decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I
ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al
medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi
di cui al presente decreto. Dell'entita' e della
destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa
quadrimestralmente il CIPE.».
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca: (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).



 
Art. 3.
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
 
Art. 3-bis.
Disposizioni transitorie

((1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:))
((a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta'.;))
((b) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera del deputato, reca:
«7. - Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella
Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze annate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove
esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati
esteri.
Le cause di ineleggibiita', di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal
secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in
aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause
di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».



 
Art. 3-ter.
Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati

((1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) il comma 1 e' sostituito dal seguente))
((«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta».))
((b) il comma 2 e' sostituito dal seguente))
((«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 ».))
((c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;))
((d) al comma 6, terzo periodo le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000».))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, legge 10 dicembre
1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica), e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali
dei candidati). - 1. Le spese per la campagna elettorale di
ciascun candidato non possono superare l'importo massimo
derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per
ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino
residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei
quali il candidato si presenta.
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se
direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di
candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di
cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha
effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o
il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un
candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione
di cui al comma 6».
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni
politiche, coloro che intendano candidarsi possono
raccogliere fondi per il finanziamento della propria
campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un
mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto
al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui
all'art. 13 competente per la circoscrizione in cui ha
presentato la propria candidatura, il nominativo del
mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato
puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un
mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico
per piu' di un candidato.
4. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare
tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla
campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a
tal fine di un unico conto corrente bancario ed
eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il
personale degli uffici postali e degli enti creditizi e'
tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro
che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o
postale di cui al presente comma.
5.
6. La dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma,
numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne
cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da
tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un
rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed
alle spese sostenute, Vanno analiticamente riportati,
attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante
attestazione del solo candidato, i contributi e servizi
provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore
superiore a euro 20.000 e tutti i contributi e servizi di
qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.
Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti
bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto
e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal
mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione
all'ammontare delle entrate.
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia
elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono
tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi
decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
8. Gli importi di cui al presente articolo sono
rivalutati periodicamente con decreto del Ministro
dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi
all'ingrosso.».



 
Art. 3-quater.
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

((1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, o lista che partecipa all'elezioni, escluse quelle sostenute dal singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10, legge 10 dicembre
1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica), e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Limiti alle spese elettorali dei partiti o
movimenti). - 1. Le spese per la campagna elettorale di
ciascun partito, movimento, o lista che partecipa
all'elezioni, escluse quelle sostenute dai singoli
candidati di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono
superare la somma risultante dalla moltiplicazione
dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si
ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica
iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o
collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle
liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il
Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o
candidati».



 
Art. 3-quinquies. Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale
comunale

((1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome».
2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6, della
legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione
dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica
all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 si procede all'unanimita', Qualora la nomina non
sia fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione
elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di
voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 12,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«La Commissione e' composta dal sindaco e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui
consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da
otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri
comuni.».



 
Art. 3-sexies. Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio
o missioni internazionali

((1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.
4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalita' tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalita' e della segretezza del voto».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 48 e 138 della
Costituzione:
«Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio e' dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita' per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e'
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per
incapacita' civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla
legge».
«Art. 138 - Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domande un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se
non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.».
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 1, della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari);
«10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e
nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
previo espletamento di procedure, disciplinate con propri
regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicita' degli atti, le universita'
possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o
retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004,
n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad
esclusione del personale tecnico amministrativo delle
universita', in possesso di adeguati requisiti scientifici
e professionali e a soggetti incaricati all'interno di
strutture universitarie che abbiano svolto adeguata
attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di
criteri e modalita' definiti dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico
e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle
compatibilita' di bilancio sulla base di parametri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per la funzione pubblica.».
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca: «Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104 reca: (Regolamento di attuazione della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero).
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 19, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero);
«1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono
intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove
risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si
svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di
segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
legge.».



 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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