Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 |
Testo del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8), recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale son riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermita', tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore. 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermita' fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia gia' inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessita' di un accompagnatore per l'esercizio del voto. 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita' e completezza, provvede: a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi; c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. 6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio. 7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. 8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. 9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel caso di piu' consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale. |
| Art. 2. Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006
1. In occasione delle elezioni politiche dcl 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti. 2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio e' effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici. 3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dai deputati, di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ((e successive modificazioni,)) tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalita' operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficolta' tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti. 4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita' degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza ((per questo)) procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee. 5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informalizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalita' degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia. 6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti: ((a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 7 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266;)) ((e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))
Rferimenti normativi: - Il testo degli articoli 68, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), recano: «Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nei collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato. 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista. 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.» «Art. 69 - La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.» «Art. 70 - Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.» «Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti; 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.». - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 7 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici d servizi), reca: «Art. 7 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purche' le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicafrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto; b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo; c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perche' essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette. 2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi; c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati; d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, ne' nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purche' siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che: 1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non puo', tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale; f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi e' preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto. 3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).». - Il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), reca: «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giuio 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di curo per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche'; a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di vui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro- Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. 11. Aggiungere il seguente comma all'art. 18, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.». 12. Aggiungere il seguente comma all'art. 23, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.». 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale. - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca: (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).
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| Art. 3. Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. 2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. |
| Art. 3-bis. Disposizioni transitorie
((1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:)) ((a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta'.;)) ((b) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputato, reca: «7. - Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; b) i presidenti delle Giunte provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze annate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibiita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
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| Art. 3-ter. Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati
((1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) ((a) il comma 1 e' sostituito dal seguente)) ((«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta».)) ((b) il comma 2 e' sostituito dal seguente)) ((«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 ».)) ((c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;)) ((d) al comma 6, terzo periodo le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7, legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta. 2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6». 3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico per piu' di un candidato. 4. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi e' tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. 5. 6. La dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a euro 20.000 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate. 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. 8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.».
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| Art. 3-quater. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
((1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente: «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, o lista che partecipa all'elezioni, escluse quelle sostenute dal singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 10, legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, o lista che partecipa all'elezioni, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati».
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| Art. 3-quinquies. Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale
((1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome». 2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimita', Qualora la nomina non sia fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 12, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), cosi' come modificato dalla presente legge: «La Commissione e' composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.».
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| Art. 3-sexies. Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali
((1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo: a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali; b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. 3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali. 4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi. 5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b). 6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa. 7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4. 9. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalita' tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. 10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalita' e della segretezza del voto».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 48 e 138 della Costituzione: «Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'. Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge». «Art. 138 - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domande un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.». - Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 1, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari); «10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, le universita' possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle universita', in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attivita' di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalita' definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.». - La legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 reca: (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero). - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 19, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero); «1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire: a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza; b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente legge.».
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| Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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