| 
| Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245 |  | Testo  del  decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, coordinato con la legge  di  conversione  27  gennaio  2006,  n.  21  (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 3), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della  giustizia  ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei  decreti  del  Presidente della Reppubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400   (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Art. 1. Risoluzione  del  contratto e affidamento del servizio di smaltimento
 dei rifiuti nella regione Campania
 
 1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  a decorrere dal quindicesimo giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i contratti  stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  in  regime  di  esclusiva nella ragione medesima  sono  risolti,  fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
 2.  Il  Commissario  delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione  dei  nuovi  affidatari del servizio sulla base di procedure  accelerate  di  evidenza  comunitaria  e  definisce con il Presidente  della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  gli adeguamenti del vigente piano regionale  di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  incrementare i livelli   della   raccolta  differenziata  ed  individuare  soluzioni compatibili  con  le  esigenze  ambientali  per  i  rifiuti  trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
 3.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario   delegato,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze istituzionali,  assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative  all'impatto  ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato  di  smaltimento  dei  rifiuti  assicurando  altresi'  alle popolazioni  interessate  ogni elemento informativo sul funzionamento di  analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 4.  E'  istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella  regione  Campania,  presieduta  dal  presidente  della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi  in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche  e  per  lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti  per  il  trattamento  e  la  combustione  dei rifiuti. Alle riunioni  della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei  comuni  interessati alla localizzazione dei siti predetti. ((Per la  partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non  spetta  la  corresponsione  di  compensi, emolumenti a qualsiasi titolo  riconosciuti  o  rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma,  non  devono  derivare  ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.))
 5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  puo'  avvalersi,  per  tutte le opere e gli interventi  attinenti  all'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti, del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria   e  nazionale  in  materia  di  valutazione  di  impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di  valutazione  e  di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,  il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro,  per  le  relative  verifiche  tecniche  e  per  le conseguenti necessita'  operative,  e' posto a carico del soggetto committente il versamento  all'entrata  del  bilancio  dello Stato di una somma pari allo  0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate  sono  riassegnate  con  decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ad  apposita  unita'  previsionale  di base del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  L'obbligo di versamento si applica  ai  progetti presentati successivamente alla data di entrata in  vigore del presente decreto. ((Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
 6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle  regioni  Campania,  Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.
 7.  In  funzione  del  necessario  passaggio  di  consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli  eventuali  beni  mobili  ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque  entro  il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del  servizio  di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute  ad  assicurarne  la  prosecuzione  e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.  Alla  copertura  degli  oneri  connessi  con  le  predette attivita'  svolte  dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. ((Le  attuali  affidatarie  del  servizio  compiono  ogni  necessaria prestazione,  al  fine  di  evitare  interruzioni  o turbamenti della regolarita'  del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione  dei  necessari  interventi  ed  opere,  ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.  Per  le  finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.))
 8.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  del presente decreto, nonche'  per  l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali, il   Dipartimento   della  protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  si  avvale,  previa  intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri  per  la  tutela  dell'ambiente,  nonche', su indicazione nominativa  del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita' di  personale  appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza  ed  al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro  trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le  modalita'  previste  dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse  e  delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale  svolge  attivita'  di monitoraggio e di accertamento delle iniziative  adottate  dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della  legge  24 febbraio  1992,  n.  225, per il conseguimento degli obiettivi  e  per  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in  base ad ordinanze  di  protezione  civile,  il Ministro dell'ambiente e della tutela   del  territorio,  anche  in  relazione  alle  competenze  da esercitarsi  in  base  al  presente  decreto, provvede allo studio di programmi   e   piani  per  l'individuazione  di  soluzioni  ottimali attinenti  al  ciclo  integrato  della  gestione  dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.
 9.  Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita la  struttura  commissariale,  al  fine di adeguarne la funzionalita' agli  obiettivi  di cui al presente decreto, senza ((nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  6,  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
 pubblici):
 Art.   6   (Modifica   della   organizzazione  e  delle
 competenze  del Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
 1.   E'   garantita   la   piena  autonomia  funzionale  ed
 organizzativa  nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
 valutazione  del  consiglio  superiore  dei lavori pubblici
 quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
 2.  (Sostituisce  l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942,
 n.   156,   successivamente   modificato  dall'art.  4  del
 decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101).
 3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
 dell'art.  1,  terzo  comma, della legge 20 aprile 1952, n.
 524, sono altresi' garantiti:
 a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta
 dall'Autorita';
 b)   l'assolvimento   dell'attivita'   di  consulenza
 tecnica;
 c) la  possibilita'  di  far fronte alle richieste di
 consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
 4.  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica; su
 proposta   del   Ministro   dei   lavori   pubblici  previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
 il  1°  gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio
 superiore  dei  lavori  pubblici,  su  materie  identiche o
 affini  a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo,
 poteri  consultivi  i  quali, con disposizioni vigenti alla
 data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, siano
 affidati   ad   altri   organi   istituiti   presso   altre
 amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
 Con  il  medesimo  decreto  si  provvede  ad  integrare  la
 rappresentanza  delle  diverse  amministrazioni dello Stato
 nell'ambito  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici
 nonche'  ad  integrare  analogamente  la  composizione  dei
 comitati   tecnici  amministrativi.  Sono  fatte  salve  le
 competenze  del Consiglio nazionale per i beni culturali ed
 ambientali.
 5.  Il  Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
 parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
 pubblici  di  competenza  statale o comunque finanziati per
 almeno  il 50 per cento dallo Stato di importo superiore ai
 25  milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre
 pubbliche  amministrazioni  sempre superiori a tale importo
 ove  esse  ne  facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
 importo  inferiore  a  25 milioni di ECU, le competenze del
 Consiglio  superiore  sono  esercitate dai comitati tecnici
 amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere
 pubbliche  la  cui  composizione viene parimenti modificata
 secondo  quanto  previsto  al  comma  4.  Qualora il lavoro
 pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
 elementi   di  particolare  rilevanza  e  complessita',  il
 provveditore  sottopone il progetto, con motivata relazione
 illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
 5-bis.  Le  adunanze  delle  sezioni  e  dell'assemblea
 generale  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
 valide  con  la  presenza  di  un terzo dei componenti ed i
 pareri  sono  validi  quando  siano  deliberati con il voto
 favorevole   della   maggioranza   assoluta   dei  presenti
 all'adunanza.
 5-ter.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
 esprime   il   parere  entro  quarantacinque  giorni  dalla
 trasmissione   del   progetto.   Decorso  tale  termine  il
 procedimento  prosegue  prescindendo  dal  parere  omesso e
 l'amministrazione      motiva      autonomamente     l'atto
 amministrativo da emanare.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
 24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
 nazionale della protezione civile):
 «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
 1,  lettera  c),  il Consiglio dei Ministri su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
 delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
 coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
 emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
 in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
 eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
 revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
 presupposti.
 2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
 conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
 provvede, nel quadro dei quanto previsto dagli articoli 12,
 13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
 ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
 generali dell'ordinamento giuridico.
 3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
 per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
 per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
 altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
 pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
 ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
 4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
 per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
 per   il   coordinamento   della   protezione   civile  per
 l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
 presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
 Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
 contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
 modalita' del suo esercizio.
 5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
 si intende derogare e devono essere motivate.
 6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
 sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
 affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
 1, della legge 8 giugno 1990. n. 142.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-bis. Incremento  di  posti  nel  ruolo speciale del Dipartimento
 della protezione civile
 
 ((  1.  Allo  scopo di fronteggiare i contesti emergenziali
 di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed
 ulteriori  compiti del Dipartimento della protezione civile
 della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero dei
 posti   previsti   dal   comma   3,   dell'articolo  3  del
 decreto-legge   31 maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  26 luglio  2005,  n.  152, e'
 incrementato  di ulteriori novanta unita'. In tali posti e'
 immesso  anche il personale assunto a tempo determinato con
 ordinanza   di   protezione   civile,  in  servizio  presso
 l'Ufficio  nazionale  per  il  Servizio civile, in possesso
 degli  altri  requisiti  previsti  dal comma 4 del medesimo
 articolo 3  del  decreto-legge  n. 90 del 2005. Al relativo
 onere  pari  a  1. 780.000 euro annui a decorrere dall'anno
 2006,  si  provvede  mediante utilizzo delle risorse di cui
 all'articolo  1  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
 rideterminate   dalla   tabella   C   allegata  alla  legge
 23 dicembre 2005, n. 266.))
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 - Il  testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge
 31 maggio  2005,  n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di
 protezione  civile),  convertito,  con modificazioni, dalla
 legge 26 luglio 2005, n. 152, reca:
 «Art.  3  (Personale  del Dipartimento della protezione
 civile). - 1 - 2. (Omissis).
 3.  Per  le  medesime  esigenze  di  cui al comma 1, il
 personale   non   dirigenziale   in   servizio   presso  il
 Dipartimento   della  protezione  civile  in  posizione  di
 comando  o  di  fuori ruolo, alla data di entrata in vigore
 del  presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui
 all'art.  9-ter  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 303,  nel  limite  di  ottanta posti, a domanda da prodursi
 entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto previa valutazione comparativa dei titoli
 di  servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al
 presente   comma   al  momento  della  presentazione  della
 domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'art. 38,
 comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione
 della  possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con
 apposito decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri,
 su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento della protezione
 civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per
 il successivo inquadramento.
 4.   In   relazione   alla  specifica  professionalita'
 acquisita  nell'ambito  dei  contesti di cui al comma 1 dal
 personale  in  servizio, alla data di entrata in vigore del
 presente  decreto, con contratto a tempo determinato presso
 il  Dipartimento  della  protezione  civile,  nonche' avuto
 riguardo  alla professionalita' specialistica richiesta per
 il   perseguimento   delle   finalita'   istituzionali  del
 Dipartimento  medesimo,  entro  trenta giorni dalla data di
 entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  il  predetto
 personale e' assunto, nel limite di cento unita', nel ruolo
 speciale  di  cui  all'art.  9-ter  del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito
 specifica  professionalita' in materia di protezione civile
 per    almeno   ventiquattro   mesi   consecutivi,   previa
 presentazione,  entro dieci giorni dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto, di apposita domanda.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  della legge
 24 febbraio   1992,   n.   225,  Istituzione  del  Servizio
 nazionale della protezione civile):
 «Art. 1 (Servizio nazionale della protezione civile). -
 1.  E'  istituito  il  Servizio  nazionale della protezione
 civile al fine di tutelare la integrita' della vita i beni,
 gli  insediamenti  e l'ambiente dai danni o dal pericolo di
 danni  derivanti  da calamita' naturali, da catastrofi e da
 altri eventi calamitosi.
 2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
 per  sua  delega,  ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della
 legge   23 agosto   1988,   n.  400,  il  Ministro  per  il
 coordinamento  della protezione civile, promuove e coordina
 le  attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
 periferiche,  delle  regioni,  delle  province, dei comuni,
 degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali e di ogni
 altra  istituzione  ed  organizzazione  pubblica  e privata
 presente sul territorio nazionale.
 3.  Per  lo svolgimento delle finalita' di cui al comma
 2,  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
 sua  delega  ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per
 il  coordinamento  della  protezione  civile, si avvale del
 Dipartimento  della protezione civile istituito nell'ambito
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai sensi
 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
 - La  legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca «Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2006)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
 
 1.  Il  Commissario  delegato  per il perseguimento delle attivita' previste  all'articolo  1  provvede tempestivamente al recupero della tariffa  di  smaltimento  dei  rifiuti  presso  i  comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle   situazioni  debitorie  certificate  dai  comuni,  o  comunque attestate   dal   Commissario  delegato  medesimo,  fino  al  termine dell'emergenza  previsto  dall'articolo  1, comma 6, in esecuzione di ordinanze  di  protezione  civili  adottate  appositamente  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  24 febbraio  1992,  n  225,  altresi' utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
 2.   In   ogni   caso,  a  fronte  del  mancato  adempimento  delle obbligazioni  pecuniarie  poste  a  carico  dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi   compresi   i   trasferimenti   a  titolo  di  compartecipazione dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite  al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo  indicato  nell'articolo  7.  Le  risorse  eccedenti sono riassegnate  al  Fondo  della  protezione  civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
 3.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della  tariffa  di  smaltimento  dei  rifiuti  si applica ai soggetti indicati nel comma 1 il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Per  l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si
 vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 - Il testo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
 46   (pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale,  supplemento
 ordinario  n.  53  del  5 marzo  1999) reca «Riordino della
 disciplina   della   riscossione  mediante  ruolo  a  norma
 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
 
 1.  Fino  alla  cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti  nella  regione  Campania,  le  risorse  finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  17 febbraio 2005, n. 14, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle    disposizioni    del   presente   decreto,   sono   vincolate all'attuazione,  da  parte  del  Commissario  delegato,  del piano di smaltimento  rifiuti  e  non  sono  suscettibili  di  pignoramento  o sequestro,  secondo  quanto  disposto  ((dal  decreto-legge 25 maggio 1994,  n. 313, convertito, con modificazioni,)) dalla legge 22 luglio 1994,  n.  460,  e  successive  modificazioni,  o  di altre procedure esecutive,  ivi  comprese  quelle previste dall'articolo 27 del testo unico  delle  leggi  sul  Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno  1924,  n.  1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  e  sono  privi  di  effetto i pignoramenti comunque notificati.
 2.   Fermo   quanto  previsto  dall'articolo  1  del  decreto-legge 25 maggio  1994,  n.  313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  e  successive  modificazioni,  fino  alla cessazione  degli  effetti  delle  ordinanze  di  protezione  civile, adottate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rispetto a contesti  diversi  da  quelli  di  cui al comma 1, resta sospesa ogni azione  esecutiva,  ivi  comprese  quelle  di cui agli articoli 543 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile  e  quelle  di  cui agli articoli 26  e  seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,   di  cui  al  regio  decreto  26 giugno  1924,  n.  1054,  ed all'articolo  33  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,  e  sono  privi  di  effetto  i  pignoramenti comunque notificati. ((  2-bis.  In  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo  5,  comma  1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza  di  primo  grado  a  conoscere  della  legittimita' delle ordinanze  adottate  e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta  in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.)) ((  2-ter.  Le  questioni  di  cui  al  comma  2-bis,  sono  rilevate d'ufficio.  Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con  sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge  6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione  i  commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.)) ((  2-quater.  Le  norme  di  cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche  ai  processi  in  corso.  L'efficacia  delle  misure cautelari adottate  da  un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma  2-bis  permane  fino  alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso.))
 3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  17 febbraio 2005, n. 14, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 aprile 2005, n. 53, restano  ferme  le  procedure  di  restituzione  di  cui  al medesimo articolo.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 17 febbraio  2005,  n.  14 (Misure urgenti per fronteggiare
 l'emergenza   nel   settore   dei   rifiuti  nella  regione
 Campania),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15
 aprile  2005,  n.  53, cosi' come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  1  (Norme  di  accelerazione  delle procedure di
 riscossione). - 1.-4. (Abrogati).
 5.   Per   il   piu'   proficuo  esercizio  dei  poteri
 commissariali  di  cui  al  presente articolo, i comuni e i
 relativi  consorzi, nonche' gli enti affidatari, consentono
 al  Commissario  delegato od a un suo delegato l'accesso ai
 propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre i cinque
 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.».
 - L'art.  1  del  decreto-legge  25 maggio 1994, n. 313
 (Disciplina  dei  pignoramenti  sulle contabilita' speciali
 delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
 Forze  armate  e della Guardia di finanza), convertito, con
 modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, recita:
 «Art. 1 (Pignoramenti sulle contabillta' speciali delle
 prefetture,  delle direzioni di amministrazione delle Forze
 armate  e  della  Guardia  di  finanza).  -  1.  I fondi di
 contabilita'  speciale  a  disposizione  delle  prefetture,
 delle  direzioni  di  amministrazione  delle Forze armate e
 della  Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a
 favore  dei  funzionari delegati degli enti militari, degli
 uffici  o  reparti  della  Polizia  di Stato, della Polizia
 penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato e dei
 comandi  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, o del
 Cassiere  del  Ministero dell'interno, comunque destinati a
 servizi   e  finalita'  di  protezione  civile,  di  difesa
 nazionale  e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese
 anticipate    dai   comuni   per   l'organizzazione   delle
 consultazioni   elettorali,   nonche'   al   pagamento   di
 emolumenti   e   pensioni  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
 personale  amministrato,  non  sono  soggetti ad esecuzione
 forzata,  salvo  che  per  i  casi  previsti dal capo V del
 titolo VI  del libro I del codice civile, nonche' dal testo
 unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
 e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
 dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, approvato con
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
 180.
 2.  I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
 somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
 e  delle  direzioni  di  amministrazione  ed  a  favore dei
 funzionari   delegati  di  cui  al  comma  1,  si  eseguono
 esclusivamente,  a  pena  di nullita' rilevabile d'ufficio,
 secondo  le  disposizioni del libro III, titolo II, capo II
 del  codice  di  procedura  civile,  con atto notificato al
 direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
 al  direttore di amministrazione od al funzionario delegato
 nella   cui   circoscrizione   risiedono  soggetti  privati
 interessati,  con l'effetto di sospendere ogni emissione di
 ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
 Il   funzionario   di   prefettura,   o   il  direttore  di
 amministrazione   o  funzionario  delegato  cui  sia  stato
 notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
 vincolare    l'ammontare,    sempreche'    esistano   sulla
 contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
 da  quelle  indicate  al  comma  1,  per cui si procede con
 annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
 effetti  riguardo  agli  ordini  di pagamento che risultino
 gia' emessi.
 3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
 ai  sensi  del  presente  articolo  presso  le  sezioni  di
 tesoreria  dello  Stato a pena di nullita' rilevabile anche
 d'ufficio.   Gli   atti  di  sequestro  o  di  pignoramento
 eventualmente   notificati   non   determinano  obbligo  di
 accantonamento   da   parte   delle  sezioni  medesime  ne'
 sospendono  l'accreditamento  di  somme  nelle contabilita'
 speciali  intestate  alle  prefetture  ed alle direzioni di
 amministrazione  ed  in  quelle  a  favore  dei  funzionari
 delegati di cui al comma 1.
 4.   Viene   effettuata  secondo  le  stesse  modalita'
 stabilite  nel  comma  2  la  notifica  di  ogni altro atto
 consequenziale  nei  procedimenti  relativi  agli  atti  di
 pignoramento o di sequestro.».
 - Il  testo  degli  articoli 26  e 27 del regio decreto
 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
 leggi sul Consiglio di Stato), reca:
 «Art.   27.   -   Il   Consiglio   di   Stato  in  sede
 giurisdizionale decide pronunciando anche in merito
 1)  dei  sequestri di temporalita', dei provvedimenti
 concernenti   le  attribuzioni  rispettive  delle  podesta'
 civili  ed  ecclesiastiche,  e  degli atti provvisionali di
 sicurezza generale relativi a questa materia;
 2)  dei  ricorsi  per  contestazioni  fra  comuni  di
 diverse  province  per l'applicazione della tassa istituita
 dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;
 3)  dei  ricorsi  per  contestazioni  sui  confini di
 comuni o di province;
 4)  dei  ricorsi  diretti  ad  ottenere l'adempimento
 dell'obbligo  dell'autorita' amministrativa di conformarsi,
 in  quanto  riguarda  il  caso  deciso,  al  giudicato  dei
 Tribunali  che  abbia riconosciuto la lesione di un diritto
 civile o politico;
 5)  dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le
 quali tocchino il territorio di piu' province;
 6)  dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione
 a  stare  in  giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti
 alla tutela della pubblica amministrazione;
 7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi
 speciali  non  peranco  abrogate nelle diverse province del
 Regno  siano  state  di  competenza  dei  Consigli  e delle
 Consulte di Stato;
 8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto
 per  provvedere,  ai  termini del terzo capoverso dell'art.
 132   della  legge  comunale  e  provinciale,  testo  unico
 4 febbraio   1915,   n.   148,   all'amministrazione  della
 proprieta'  od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli
 interessi  dei parrocchiani, che fossero in opposizione con
 quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;
 9)  dei  ricorsi  in  materia  di  consorzi per opere
 idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle
 province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo
 Stato nell'interesse generale;
 10)  dei  ricorsi in materia di concorso di spesa per
 opere  di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato
 direttamente  o  per  sua  concessione  da  enti o privati,
 nonche'  in materia di consorzi per opere di bonifica della
 stessa  categoria, ai termini dell'articolo 56, comma primo
 e secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;
 11)  dei  ricorsi  intorno alla classificazione delle
 strade provinciali e comunali;
 12)  dei  ricorsi contro provvedimenti della pubblica
 amministrazione  in  merito  ad opere di privato interesse,
 esistenti  o  che  potessero occorrere, attorno alle strade
 nazionali,  od  alla  costruzione o riparazione dei muri od
 altri sostegni attorno alle strade medesime;
 13) dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e
 contro   le   deliberazioni   in   materia   di   apertura,
 ricostruzione   o  manutenzione  delle  strade  comunali  e
 provinciali;
 14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di
 pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;
 15)  dei  ricorsi  contro  provvedimenti ordinati dal
 prefetto  a  norma  di  quanto  e' prescritto nell'art. 378
 della  legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori
 pubblici,  relativi  ad  opere  pubbliche  delle province e
 dello  Stato,  eccettuati  quelli  indicati  nella 2ª parte
 della  lettera  b)  dell'art.  70  del  regio decreto-legge
 9 ottobre 1919 n. 2161;
 16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle
 giunte  provinciali  amministrative in sede giurisdizionale
 nei  casi  in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione
 anche nel merito;
 17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che
 da  qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla
 giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.
 Nulla  e'  innovato,  anche per le materie prevedute in
 questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per
 quanto riguarda la competenza giudiziaria.».
 - Si  riporta  il testo degli articoli 23-bis, 26, 33 e
 37  della  legge  6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
 tribunali amministrativi regionali):
 «Art.  23-bis.  - 1. Le disposizioni di cui al presente
 articolo  si  applicano  nei giudizi davanti agli organi di
 giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
 a) i    provvedimenti   relativi   a   procedure   di
 affidamento  di  incarichi  di progettazione e di attivita'
 tecnico-amministrative ad esse connesse;
 b) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
 aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
 pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
 gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
 quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
 espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
 c) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
 aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
 pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
 atti di esclusione dei concorrenti;
 d) i    provvedimenti    adottati   dalle   autorita'
 amministrative indipendenti;
 e) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
 privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
 pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
 modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
 istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
 1990, n. 142;
 f) i   provvedimenti   di   nomina,  adottati  previa
 delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23
 agosto 1988, n. 400;
 g) i  provvedimenti di scioglimento degli enti locali
 e   quelli   connessi   concernenti   la  formazione  e  il
 funzionamento degli organi.
 2.  I  termini  processuali  previsti sono ridotti alla
 meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
 3.  Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
 tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
 sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
 contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
 ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
 ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
 sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
 con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
 udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
 di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
 cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
 ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
 grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
 amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
 merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
 decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
 della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
 ne da' avviso alle parti.
 4.  Nel  giudizio  di  cui  al comma 3 le parti possono
 depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
 dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
 medesimo   comma  e  possono  depositare  memorie  entro  i
 successivi dieci giorni.
 5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al comma 3, in caso di
 estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
 regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
 opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
 sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
 buon esito del ricorso.
 6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
 sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
 dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
 7.  Il termine per la proposizione dell'appello avverso
 la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
 pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
 giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
 pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
 ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
 proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
 pubblicazione  dei  dispositivo, con riserva dei motivi, da
 proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
 centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
 della sentenza.
 8.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
 sospensione della sentenza appellata.».
 «Art.  26. - Il tribunale amministrativo regionale, ove
 ritenga   irricevibile   o  inammissibile  il  ricorso,  lo
 dichiara  con  sentenza;  se  riconosce  che  il ricorso e'
 infondato, lo rigetta con sentenza.
 Se  accoglie  il  ricorso  per  motivi di incompetenza,
 annulla l'atto e rimette l'affare all'autorita' competente.
 Se  accoglie  per  altri motivi annulla in tutto o in parte
 l'atto impugnato, e quando e' investito di giurisdizione di
 merito,  puo'  anche  riformare l'atto o sostituirlo, salvi
 gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa.
 Il  tribunale  amministrativo  regionale  nella materia
 relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva
 e  di merito puo' condannare l'amministrazione al pagamento
 delle somme di cui risulti debitrice.
 Nel  caso  in  cui  ravvisino  la  manifesta fondatezza
 ovvero   la  manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
 improcedibilita'  o  infondatezza del ricorso, il tribunale
 amministrativo  regionale  e il Consiglio di Stato decidono
 con  sentenza  succintamente motivata. La motivazione della
 sentenza  puo'  consistere  in  un sintetico riferimento al
 punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se
 del  caso,  ad  un  precedente  conforme.  In ogni caso, il
 giudice  provvede anche sulle spese di giudizio, applicando
 le norme del codice di procedura civile.
 La  decisione  in  forma  semplificata  e' assunta, nel
 rispetto   della  completezza  del  contraddittorio,  nella
 camera   di  consiglio  fissata  per  l'esame  dell'istanza
 cautelare  ovvero  fissata  d'ufficio  a seguito dell'esame
 istruttorio  previsto  dal  secondo  comma dell'art. 44 del
 testo  unico  delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
 con  regio  decreto  26 giugno  1924, n. 1054, e successive
 modificazioni.
 Le  decisioni  in forma semplificata sono soggette alle
 medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
 La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del
 contendere,  l'estinzione del giudizio e la perenzione sono
 pronunciate,  con  decreto,  dal  presidente  della sezione
 competente  o  da un magistrato da lui delegato. Il decreto
 e'   depositato   in   segreteria,   che   ne  da'  formale
 comunicazione   alle   parti  costituite.  Nel  termine  di
 sessanta  giorni  dalla  comunicazione ciascuna delle parti
 costituite  puo' proporre opposizione al collegio, con atto
 notificato  a  tutte  le altre parti e depositato presso la
 segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima
 notifica.  Nei  trenta giorni successivi il collegio decide
 sulla  opposizione in camera di consiglio, sentite le parti
 che  ne  facciano  richiesta, con ordinanza che, in caso di
 accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del
 ricorso  nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese
 sono  poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
 collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di
 compensazione  anche parziale. L'ordinanza e' depositata in
 segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
 Avverso  l'ordinanza  che  decide  sulla  opposizione  puo'
 essere  proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello
 procede  secondo  le  regole  ordinarie, ridotti alla meta'
 tutti i termini processuali.».
 «Art.  33.  -  Le sentenze dei tribunali amministrativi
 regionali sono esecutive.
 Il  ricorso  in  appello  al  Consiglio  di  Stato  non
 sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
 Il  Consiglio  di Stato, tuttavia, su istanza di parte,
 qualora  dall'esecuzione  della  sentenza possa derivare un
 danno  grave  e  irreparabile, puo' disporre, con ordinanza
 motivata  emessa  in camera di consiglio, che la esecuzione
 sia sospesa.
 Sull'istanza  di  sospensione  il  Consiglio  di  Stato
 provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
 ricorso.  I  difensori delle parti devono essere sentiti in
 camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
 Per   l'esecuzione   delle  sentenze  non  sospese  dal
 Consiglio  di  Stato  il tribunale amministrativo regionale
 esercita  i  poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al
 giudicato  di  cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del
 testo  unico  delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
 con  regio  decreto  26  giugno 1924, n. 1054, e successive
 modificazioni.».
 - «Art.   37.   -   I   ricorsi   diretti  ad  ottenere
 l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di
 conformarsi,   in   quanto  riguarda  il  caso  deciso,  al
 giudicato  dell'autorita'  giudiziaria ordinaria, che abbia
 riconosciuto  la  lesione  di un diritto civile o politico,
 sono  di  competenza dei tribunali amministrativi regionali
 quando  l'autorita'  amministrativa  chiamata a conformarsi
 sia  un  ente  che eserciti la sua attivita' esclusivamente
 nei    limiti    della    circoscrizione    del   tribunale
 amministrativo regionale.
 Resta  ferma,  negli  altri  casi,  la  competenza  del
 Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
 Quando   i   ricorsi   siano  diretti  ad  ottenere  lo
 adempimento  dell'obbligo  dell'autorita' amministrativa di
 conformarsi   al   giudicato   degli  organi  di  giustizia
 amministrativa,  la  competenza e' del Consiglio di Stato o
 del  tribunale  amministrativo  regionale  territorialmente
 competente  secondo  l'organo  che  ha emesso la decisione,
 della cui esecuzione si tratta.
 La  competenza e' peraltro del tribunale amministrativo
 regionale  anche quando si tratti di decisione di tribunale
 amministrativo  regionale confermata dal Consiglio di Stato
 in sede di appello.».
 - L'art.   543   del  codice  di  procedura  civile  e'
 ricompreso nel libro terzo - del processo di esecuzione.
 - Per  l'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225
 (Istituzione  del  Servizio nazionale di protezione civile)
 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Commissione  nazionale  per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
 
 1.  Il  comma  3-bis  dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' sostituito dal seguente:
 «3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei  grandi  rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento  della  protezione  civile. ((Per la partecipazione alle riunioni  della  Commissione  ed  ai  suoi  componenti  non spetta la corresponsione   di   compensi,   emolumenti   a   qualsiasi   titolo riconosciuti  o  rimborsi  spese.)) La composizione e le modalita' di funzionamento  della  Commissione  sono  stabilite dal Presidente del Consiglio  dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento  della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
 7 settembre   2001,   n.   343  (Disposizioni  urgenti  per
 assicurare   il  coordinamento  operativo  delle  strutture
 preposte   alle   attivita'  di  protezione  civile  e  per
 migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
 civile),   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge
 9 novembre  2001,  n.  401,  come modificato dalla presente
 legge.
 «Art.  5  (Competenze  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri   in  materia  di  protezione  civile).  -  1.  Il
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro
 dell'interno  da  lui  delegato,  determina le politiche di
 protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia
 di  protezione  civile,  promuove  e  coordina le attivita'
 delle  amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato,
 delle  regioni,  delle  province,  dei  comuni,  degli enti
 pubblici   nazionali   e   territoriali  e  di  ogni  altra
 istituzione  ed  organizzazione pubblica e privata presente
 sul   territorio   nazionale,   finalizzate   alla   tutela
 dell'integrita'  della vita, dei beni, degli insediamenti e
 dell'ambiente  dai  danni o dal pericolo di danni derivanti
 da  calamita'  naturali,  da  catastrofi  e da altri grandi
 eventi,  che determinino situazioni di grave rischio, salvo
 quanto  previsto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
 112.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  e'
 istituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 un  Comitato  paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui
 ambito  la  Conferenza  unificata,  istituita  dal  decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  designa  i  propri
 rappresentanti.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio
 dei  ministri,  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in
 vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
 sono   emanate   le   norme   per   la  composizione  e  il
 funzionamento del Comitato.
 2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il
 Ministro  dell'interno  da  lui  delegato,  predispone  gli
 indirizzi   operativi   dei   programmi   di  previsione  e
 prevenzione  dei  rischi,  nonche' i programmi nazionali di
 soccorso  e  i  piani  per  l'attuazione  delle conseguenti
 misure  di  emergenza,  di intesa con le regioni e gli enti
 locali.
 3.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri   operano   il   Servizio  sismico  nazionale,  la
 Commissione  nazionale  per  la previsione e la prevenzione
 dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione
 civile.
 3-bis.  La Commissione nazionale per la previsione e la
 prevenzione  dei  grandi  rischi  e' l'organo di consulenza
 tecnico-scientifica   del   Dipartimento  della  protezione
 civile.  La  composizione  e  le modalita' di funzionamento
 della   Commissione   sono  stabilite  dal  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del
 Capo   del  Dipartimento  della  protezione  civile,  senza
 ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 3-ter.  Il  Comitato operativo della protezione civile,
 che  si  riunisce  presso  il Dipartimento della protezione
 civile,  assicura  la direzione unitaria e il coordinamento
 delle  attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di
 tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E'
 presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
 civile  e  composto  da tre rappresentanti del Dipartimento
 stesso,  da  un rappresentante per ciascuna delle strutture
 operative   nazionali   di  cui  all'art.  11  della  legge
 24 febbraio  1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e
 che  sono  tenute  a concorrere all'opera di soccorso, e da
 due  rappresentanti  designati dalle regioni, nonche' da un
 rappresentante  del  Comitato  nazionale di volontariato di
 protezione  civile, nominato con decreto del Presidente del
 Consiglio  dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono
 essere  invitate autorita' regionali e locali di protezione
 civile   interessate   a   specifiche   emergenze   nonche'
 rappresentanti   di   altri   enti   o  amministrazioni.  I
 componenti  del  Comitato  rappresentanti dei Ministeri, su
 delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con
 poteri     decisionali,    ciascuno    nell'ambito    delle
 amministrazioni  di  appartenenza ed altresi' nei confronti
 di  enti,  aziende autonome e amministrazioni controllati o
 vigilati,   tutte   le  facolta'  e  competenze  in  ordine
 all'azione  da  svolgere  ai  fini  di  protezione civile e
 rappresentano,  in  seno  al Comitato, l'amministrazione di
 appartenenza nel suo complesso.
 3-quater.  La Commissione nazionale per la previsione e
 la  prevenzione  dei  grandi rischi e il Comitato operativo
 della  protezione  civile  sono  costituiti con decreto del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro
 dell'interno  da  lui  delegato,  da emanare entro sei mesi
 dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
 del   presente   decreto;  con  il  medesimo  decreto  sono
 stabilite   le   relative   modalita'  organizzative  e  di
 funzionamento.
 4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' previste dal
 presente   articolo,   il   Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato,
 si  avvale  del  Dipartimento  della  protezione civile che
 promuove,     altresi',    l'esecuzione    di    periodiche
 esercitazioni,  di  intesa con le regioni e gli enti locali
 nonche'   l'attivita'   di  informazione  alle  popolazioni
 interessate,   per   gli   scenari  nazionali;  l'attivita'
 tecnico- operativa, volta ad assicurare i primi interventi,
 effettuati  in  concorso  con  le  regioni  e  da queste in
 raccordo  con  i  prefetti  e con i Comitati provinciali di
 protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art.
 14  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di
 formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
 le regioni.
 4-bis.   Il   Dipartimento   della  protezione  civile,
 d'intesa  con le regioni, definisce, in sede locale e sulla
 base  dei  piani d'emergenza, gli interventi e la struttura
 organizzativa   necessari   per   fronteggiare  gli  eventi
 calamitosi  da  coordinare  con  il  prefetto anche per gli
 aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 4-ter.  Il  Dipartimento della protezione civile svolge
 compiti  relativi  alla  formulazione degli indirizzi e dei
 criteri  generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a)
 e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto
 leulslativo   31 marzo  1998,  n.  112,  da  sottoporre  al
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ovvero al Ministro
 dell'interno   da   lui  delegato  per  l'approvazione  del
 Consiglio   dei   Ministri  nonche'  quelli  relativi  alle
 attivita',  connesse agli eventi calamitosi di cui all'art.
 2,  comma  1,  lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
 225,  concernenti  la  predisposizione di ordinanze, di cui
 all'art.  5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi
 dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  dal
 Ministro dell'interno da lui delegato.
 5.  Secondo  le  direttive del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  ovvero  del  Ministro  dell'interno  da lui
 delegato,  il Capo del Dipartimento della protezione civile
 rivolge  alle  amministrazioni centrali e periferiche dello
 Stato,  delle  regioni,  delle  province, dei comuni, degli
 enti  pubblici  nazionali  e  territoriali  e di ogni altra
 istituzione  ed  organizzazione pubblica e privata presente
 nel  territorio  nazionale,  le  indicazioni  necessarie al
 raggiungimento  delle  finalita' di coordinamento operativo
 nelle  materie  di cui al comma 1. Il prefetto per assumere
 in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni
 di  competenza  in  materia di ordine e sicurezza pubblica,
 ove  necessario  invita  il  Capo  del  Dipartimento  della
 protezione  civile,  ovvero  un suo delegato, alle riunioni
 dei  comitati  provinciali  per  l'ordine  e  la  sicurezza
 pubblica.
 6.  Il Dipartimento della protezione civile subentra in
 tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente
 posti  in  essere  dall'Agenzia  di protezione civile, gia'
 prevista  dall'art.  79  del  decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n. 300. Tale subentro e' condizionato agli esiti del
 riscontro  contabile e amministrativo, da effettuarsi entro
 trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
 di  conversione  del  presente  decreto. Quando l'esito del
 riscontro   e'  negativo,  il  rapporto  e'  estinto  senza
 ulteriori   oneri   per   lo   Stato.   Ferme  restando  le
 attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e
 108  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e le
 competenze  e attribuzioni delle regioni a statuto speciale
 e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti
 attribuiti  dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 all'Agenzia   di   protezione   civile  sono  assegnati  al
 Dipartimento della protezione civile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Misure per la raccolta differenziata
 
 1.  Al  fine  di  garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta  differenziata  previsti  dalla  normativa  vigente e per il superamento  dell'attuale  contesto  emergenziale, fino al termine di cui  all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad  attribuire  ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge  della  regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare  la  raccolta  differenziata  degli imballaggi primari, ed eventualmente  della  frazione  organica,  dei  rifiuti  ingombranti, nonche'  della  frazione  valorizzabile  di  carta,  plastica, vetro, legno,  metalli  ferrosi  e  non  ferrosi,  utilizzando  i lavoratori assunti  in  base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento  della  protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. ((  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro  per  l'anno  2005  e  di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi.))
 3.  Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni  dall'affidamento  del  servizio la raccolta differenziata, il Commissario  delegato,  d'intesa  con  il  presidente  della  regione Campania,   sentiti   i   presidenti   delle  province,  provvede  al commissariamento dei consorzi.
 4.  A  decorrere  dal  1° giugno  2006, il presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei   bacini   identificati  con  la  legge  della  regione  Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
 5.  Il  Commissario  delegato  stipula convenzioni con il Consorzio nazionale  imballaggi  (CONAI)  per avviare al recupero una parte dei sovvalli  in  uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 - Il testo della legge della regione Campania n. 10 del
 10 febbraio 1993 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della
 regione  Campania  n.  11  del  3 marzo 1993) reca «Norme e
 procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania».
 - L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento  della protezione civile del 25 febbraio 1999
 (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 50 del 2 marzo 1999) reca «Ulteriori misure concernenti gli
 interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza
 nel  settore  dello  smaltimento  dei rifiuti nella regione
 Campania  e  del risanamento ambientale, idrogeologico e di
 regimazione idraulica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Siti di stoccaggio provvisorio
 
 1.  I  materiali  destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione   dei  rifiuti  solidi  urbani  esistenti  nella  regione Campania,  sono  mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato  di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ((e comunque non oltre  il  31 maggio 2007,)) assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.
 2.  Al  fine  di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione  dello  smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti nella regione Campania,  il  Commissario  delegato  realizza,  ((nel rispetto della vigente  normativa  in materia,)) le discariche di servizio ed i siti di   stoccaggio  occorrenti  fino  alla  cessazione  dello  stato  di emergenza   e   prosegue   i   lavori   per   la   realizzazione  dei termovalorizzatori   di   Acerra   e  Santa  Maria  La  Fossa,  anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del   decreto-legge   17 febbraio   2005,   n.  14,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
 17 febbraio  2005,  n.  14 (Misure urgenti per fronteggiare
 l'emergenza   nel   settore   dei   rifiuti  nella  regione
 Campania),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
 15 aprile 2005, n. 53, cosi' come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.    2   (Adeguamento   degli   impianti)».   1.-2.
 (Abrogati).
 3.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
 articolo  per  l'anno  2005,  pari a 20 milioni di euro, si
 provvede       mediante       corrispondente      riduzione
 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge
 23 dicembre 1998, n. 448.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Copertura finanziaria
 
 ((  1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari  a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro  del  Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6,  comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 - Il  testo  del  comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge
 3 maggio  1991,  n.  142  (Provvedimenti  in  favore  delle
 popolazioni  delle  province  di Siracusa, Catania e Ragusa
 colpite   dal   terremoto   nel dicembre   1990   ed  altre
 disposizioni   in   favore   delle   zone   danneggiate  da
 eccezionali   avversita'   atmosferiche   dal giugno   1990
 al gennaio  1991),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
 legge 3 luglio 1991, n. 195, recita:
 «Art.  6.  -  1.  Al  fine di assicurare la continuita'
 degli  interventi di competenza, il Fondo per la protezione
 civile  e'  integrato  della somma di lire 215 miliardi per
 l'anno  1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
 1992  e  1993.  A  decorrere  dall'anno 1994 si provvede ai
 sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5
 agosto  1978, n. 468. come sostituito dalla legge 23 agosto
 1988, n. 362.».
 - Per  la  legge  23 dicembre 2005, n. 266, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Cessazione  di  efficacia  di  talune  disposizioni del decreto-legge 17 febbraio  2005,  n.  14, convertito, con modificazioni dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 e modifica al medesimo decreto-legge
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano  di  avere  efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi  1  e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.
 2.  All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le  parole:  «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 - Per  il  testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
 17  febbraio  2005,  n.  14, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   15 aprile   2005,   n.   53,   si   vedano,
 rispettivamente  i  riferimenti normativi agli articoli 3 e
 6.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
 17 febbraio  2005,  n.  14 (Misure urgenti per fronteggiare
 l'emergenza   nel   settore   dei   rifiuti  nella  regione
 Campania),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
 15 aprile 2005, n. 53, cosi' come modificato dalla presente
 legge:
 «Art. 3 (Supporto all'azione del Commissarto delegato).
 - 1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle
 determinazioni  del  commissario  delegato,  in  materia di
 individuazione  dei  siti di stoccaggio dei rifiuti e degli
 impianti   di  termovalorizzazione,  anche  ai  fini  della
 realizzazione  delle  opere  occorrenti,  i  prefetti della
 regione  Campania  territorialmente  competenti  assicurano
 ogni  collaborazione ed intervento di propria competenza in
 termini di somma urgenza.
 2. Il commissario delegato, anche per l'esercizio delle
 funzioni  previste  dal  presente  decreto, si avvale di un
 sub-commissario, cui delegare compiti specifici nell'ambito
 di  determinati  settori  d'intervento,  con oneri a carico
 della gestione commissariale.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8-bis. Disposizioni   in   materia   di   procedimenti   di  competenza  del Dipartimento della protezione civile
 
 ((  1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more  dell'emanazione  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono  esclusi  dal  campo  di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti  di  competenza del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.)) ((  2.  Per  le  motivazioni  di  cui  al comma 1, limitatamente alle attivita'  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio dei Ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1,  il  termine  previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  30 luglio  2003,  n. 196, e' prorogato fino al 30 giugno 2006.))
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20 della legge
 7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti amministrativi):
 «Art.   20   (Silenzio   assenso).  -  1.  Fatta  salva
 l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
 parte  per  il  rilascio di provvedimenti amministrativi il
 silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
 provvedimento   di   accoglimento   della   domanda,  senza
 necessita'  di  ulteriori istanze o diffide, se la medesima
 amministrazione  non  comunica all'interessato, nel termine
 di  cui  all'articolo  2,  commi 2 o 3, il provvedimento di
 diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
 2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
 trenta  giorni  dalla  presentazione dell'istanza di cui al
 comma  1,  una  conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
 anche  tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
 dei controinteressati.
 3.  Nei  casi  in  cui il silenzio dell'amministrazione
 equivale  ad  accoglimento della domanda, l'amministrazione
 competente   puo'   assumere   determinazioni   in  via  di
 autotutela,   ai   sensi   degli   articoli 21-quinquies  e
 21-nonies.
 4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
 applicano   agli   atti   e   procedimenti  riguardanti  il
 patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
 nazionale,  la  pubblica  sicurezza  e  l'immigrazione,  la
 salute  e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui la
 normativa  comunitaria  impone  l'adozione di provvedimenti
 amministrativi  formali,  ai casi in cui la legge qualifica
 il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
 nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
 decreti  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri, su
 proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
 con i Ministri competenti.
 5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.».
 - Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si
 vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 - Il  comma  1  dell'art.  181  del decreto legislativo
 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei
 dati personali), reca:
 «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
 trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
 a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
 dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
 articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
 mancante, entro il 28 febbraio 2006;
 b) la determinazione da rendere nota agli interessati
 ai  sensi  dell'art.  26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
 a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
 c) le   notificazioni   previste  dall'art.  37  sono
 effettuate entro il 30 aprile 2004;
 d) le   comunicazioni   oreviste  dall'art.  39  sono
 effettuate entro il 30 giugno 2004;
 e);
 f) l'utilizzazione  dei  modelli  di cui all'art. 87,
 comma 2, e obbligatoria a decorrere dal 10 gennaio 2005.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8-ter. Modifiche all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
 
 ((  1.  All'articolo  19  della  legge  24 febbraio  1992, n. 225, e' aggiunto il seguente comma:
 «5-bis.  Le  somme  che  il  Dipartimento  della  protezione civile trasferisce ad altre Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate nello stesso anno di riferimento,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base dei relativi stati di previsione».))
 
 
 
 Riferimenti formativi:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge
 24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
 nazionale  della  protezione civile), come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  19  (Norma  finanziaria). - 1. Le somme relative
 alle  autorizzazioni  di  spesa  a  favore del Fondo per la
 protezione  civile  sono  iscritte, in relazione al tipo di
 intervento  previsto,  in appositi capitoli, anche di nuova
 istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
 Consiglio   dei   Ministri.   Il  Ministro  del  tesoro  e'
 autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
 del  Ministro per il coordinamento della protezione civile,
 le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
 corso   dell'esercizio  in  relazione  agli  interventi  da
 effettuare.
 2.   Le  disponibilita'  esistenti  nella  contabilita'
 speciale  intestata  al «Fondo per la protezione civile» di
 cui  all'art.  2  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
 n.  547,  nonche'  quelle rinvenienti dalla contrazione dei
 mutui  gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la
 protezione  civile,  sono  versate all'entrata del bilancio
 dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
 del   tesoro,   ai   pertinenti   capitoli   da   istituire
 nell'apposita  rubrica  dello  stato  di  previsione  della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e
 3  dell'art.  5,  il  Ministro  per  il coordinamento della
 protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
 titolari  di  pubbliche  funzioni, ancorche' non dipendenti
 statali,  mediante  ordini di accreditamento da disporre su
 pertinenti  capitoli,  per i quali non trovano applicazione
 le  norme  della  legge  e  del regolamento di contabilita'
 generale  dello  Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
 accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
 non  estinti  al  termine  dell'esercizio in cui sono stati
 emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
 4.  I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo
 da  parte  di  enti,  privati e amministrazioni pubbliche a
 favore    del    Dipartimento   della   protezione   civile
 confluiscono  all'unita'  previsionale di base 31.2.2 dello
 stato  di  previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
 per  essere  riassegnati  all'unita'  previsionale  di base
 6.2.1.2  «Fondo  per  la  protezione civile» (capitolo 7615
 dello  stato  di  previsione della Presidenza del consiglio
 dei  Ministri  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica.
 5.  Le  obbligazioni  giuridiche  assunte anteriormente
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge a
 carico  del  Fondo  per  la protezione civile danno luogo a
 formali   impegni  a  carico  dei  competenti  capitoli  da
 istituire ai sensi del comma 1.
 5-bis.  Le  somme  che il Dipartimento della protezione
 civile trasferisce ad altre Amministrazioni dello Stato per
 la  realizzazione  di specifici piani, programmi e progetti
 sono  versate  all'entrata  del  Bilancio  dello  Stato per
 essere  riassegnate  nello  stesso anno di riferimento, con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze alle
 pertinenti  unita'  previsionali di base dei relativi stati
 di previsione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  |  |