Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245 |
Testo del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Reppubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella ragione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti. 2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresi' alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 4. E' istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. ((Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.)) 5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessita' operative, e' posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006. 7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attivita' svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. ((Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.)) 8. Per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, nonche' per l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita' di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attivita' di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente. 9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita' agli obiettivi di cui al presente decreto, senza ((nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.
Riferimenti formativi: - Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici): Art. 6 (Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. (Sostituisce l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 156, successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101). 3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti: a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita'; b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica; c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 4. con decreto del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni sempre superiori a tale importo ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.». - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro dei quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990. n. 142.».
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| Art. 1-bis. Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile
(( 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato di ulteriori novanta unita'. In tali posti e' immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005. Al relativo onere pari a 1. 780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
Riferimenti formativi: - Il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, reca: «Art. 3 (Personale del Dipartimento della protezione civile). - 1 - 2. (Omissis). 3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento. 4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel limite di cento unita', nel ruolo speciale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalita' in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): «Art. 1 (Servizio nazionale della protezione civile). - 1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. 3. Per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.». - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».
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| Art. 2. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attivita' previste all'articolo 1 provvede tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civili adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225, altresi' utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori. 2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. 3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1 il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.
Riferimenti normativi: - Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 53 del 5 marzo 1999) reca «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337».
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| Art. 3. Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto ((dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,)) dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. (( 2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.)) (( 2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.)) (( 2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso.)) 3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Norme di accelerazione delle procedure di riscossione). - 1.-4. (Abrogati). 5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato od a un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre i cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.». - L'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, recita: «Art. 1 (Pignoramenti sulle contabillta' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. 3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1. 4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.». - Il testo degli articoli 26 e 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), reca: «Art. 27. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito 1) dei sequestri di temporalita', dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia; 2) dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse province per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O; 3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di province; 4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico; 5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di piu' province; 6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione; 7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse province del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato; 8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione della proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo; 9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale; 10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonche' in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'articolo 56, comma primo e secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256; 11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali; 12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime; 13) dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali; 14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali; 15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle province e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2ª parte della lettera b) dell'art. 70 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919 n. 2161; 16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito; 17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito. Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.». - Si riporta il testo degli articoli 23-bis, 26, 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali): «Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche' quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; d) i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative indipendenti; e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. 2. I termini processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso. 3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti. 4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. 5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul buon esito del ricorso. 6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. 7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.». «Art. 26. - Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorita' competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando e' investito di giurisdizione di merito, puo' anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa. Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito puo' condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice. Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile. La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni. Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali.». «Art. 33. - Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, puo' disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.». - «Art. 37. - I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza e' del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta. La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.». - L'art. 543 del codice di procedura civile e' ricompreso nel libro terzo - del processo di esecuzione. - Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
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| Art. 4. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' sostituito dal seguente: «3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. ((Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.)) La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, come modificato dalla presente legge. «Art. 5 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. 3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalita' organizzative e di funzionamento. 4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonche' l'attivita' di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attivita' tecnico- operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni. 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto leulslativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei Ministri nonche' quelli relativi alle attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. 6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro e' condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro e' negativo, il rapporto e' estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.».
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| Art. 5. Misure per la raccolta differenziata
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. (( 2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi.)) 3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Campania, sentiti i presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi. 4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10. 5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti formativi: - Il testo della legge della regione Campania n. 10 del 10 febbraio 1993 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 3 marzo 1993) reca «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania». - L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 febbraio 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1999) reca «Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica.».
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| Art. 6. Siti di stoccaggio provvisorio
1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ((e comunque non oltre il 31 maggio 2007,)) assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale. 2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza, ((nel rispetto della vigente normativa in materia,)) le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria La Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
Riferimenti formativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Adeguamento degli impianti)». 1.-2. (Abrogati). 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
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| Art. 7. Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
Riferimenti formativi: - Il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recita: «Art. 6. - 1. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.». - Per la legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
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| Art. 8. Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 e modifica al medesimo decreto-legge
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto. 2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».
Riferimenti formativi: - Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, si vedano, rispettivamente i riferimenti normativi agli articoli 3 e 6. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Supporto all'azione del Commissarto delegato). - 1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza. 2. Il commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di un sub-commissario, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.
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| Art. 8-bis. Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile
(( 1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.)) (( 2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attivita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, e' prorogato fino al 30 giugno 2006.))
Riferimenti formativi: - Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.». - Per l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Il comma 1 dell'art. 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), reca: «Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2006; b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni oreviste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e); f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e obbligatoria a decorrere dal 10 gennaio 2005.».
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| Art. 8-ter. Modifiche all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(( 1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' previsionali di base dei relativi stati di previsione».))
Riferimenti formativi: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. 2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1. 5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' previsionali di base dei relativi stati di previsione.».
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| Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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