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| Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 gennaio 2006, n. 21 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 30 novembre   2005,   n.   245,   recante  misure  straordinarie  per fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione Campania. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  30 novembre  2005,  n. 245, recante misure straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella  regione  Campania, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 27 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3669):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi) il 30 novembre 2005.
 Assegnato  alla  13ª commissione (Territorio, ambiente,
 beni  ambientali),  in sede referente, il 30 novembre 2005,
 con   parere   delle   commissioni   1ª   per   presupposti
 costituzionali;  1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, e parlamentare per
 le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 1° e 5 dicembre 2005.
 Esaminato  dalla  13ª  commissione  il  7 e 13 dicembre
 2005.
 Esaminato,  in  aula  il  14,  15  e 20 dicembre 2005 e
 approvato il 21 dicembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6236):
 Assegnato  alla VIII commissione, in sede referente, il
 21 dicembre   2005,   con   pareri   del  Comitato  per  la
 legislazione  e delle commissioni I, II, IV, V, VI, XI, XIV
 e parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  VIII  commissione  il  9 e 10 gennaio
 2006.
 Esaminato  in  aula il 10, 11, 12, 17 e 18 gennaio 2006
 ed approvato con modificazioni il 19 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3669-B):
 Assegnato  alla 13ª commissione (Territorio, ambiente e
 beni  ambientali),  in  sede referente, il 19 gennaio 2006,
 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª, il 24 gennaio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 2006.
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 279 del 30 novembre 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
 modifiche  apportate  dalla  presente  legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2005, N. 245
 All'articolo 1:
 al comma 4, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Per la  partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non  spetta  la  corresponsione  di  compensi, emolumenti a qualsiasi titolo  riconosciuti  o  rimborsi  spese" e al terzo periodo, dopo le parole:  "Dall'attuazione  del presente comma", e' soppresso il segno di interpunzione: ",";
 al   comma   5   e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
 il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Gli  stati  di  emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti  nelle  regioni  Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonche'  quelli  nel  settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006";
 al  comma  7, le parole: "da un soggetto" fino alla fine del primo periodo  sono sostituite dalle seguenti: "dal Commissario delegato" e l'ultimo  periodo e' sostituito dai seguenti: "Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni   o   turbamenti   della  regolarita'  del  servizio  di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006";
 al  comma  9,  le  parole: "ulteriori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "nuovi o maggiori oneri".
 Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
 "Art.  1-bis.  -  (Incremento  di  posti  nel  ruolo  speciale del Dipartimento   della   protezione   civile).   -  1.  Allo  scopo  di fronteggiare  i  contesti  emergenziali  di  cui al presente decreto, anche  tenuto  conto  dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il  numero  dei  posti  previsti  dal  comma  3  dell'articolo  3 del decreto-legge  31  maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato di ulteriori 90 unita'.  In  tali posti e' immesso anche il personale assunto a tempo determinato  con  ordinanza  di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio  nazionale  per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti   previsti   dal  comma  4  del  medesimo  articolo  3  del decreto-legge  n.  90  del  2005. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro  annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle  risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  come  rideterminate  dalla  Tabella  C  allegata  alla legge 23 dicembre 2005, n. 266".
 All'articolo 2:
 al  comma  1,  dopo la parola: "provvede" e' inserita la seguente: "tempestivamente";
 al  comma  3,  dopo le parole: "soggetti indicati nel comma 1", e' soppresso il segno di interpunzione: ",".
 All'articolo 3:
 al  comma  1,  dopo  le  parole:  "secondo  quanto  disposto" sono inserite  le  seguenti:  "dal  decreto-legge  25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,";
 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  In  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo  5,  comma  1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza  di  primo  grado  a  conoscere  della  legittimita' delle ordinanze  adottate  e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta  in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
 2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti  al  giudice  amministrativo  il  giudizio  e'  definito  con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6  dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive  modificazioni, trovando applicazione  i  commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
 2-quater.  Le  norme  di  cui  ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche  ai  processi  in  corso.  L'efficacia  delle  misure cautelari adottate  da  un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al camma  2-bis  permane  fino  alla loro modifica o revoca da parte del tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso".
 All'articolo  4,  al  comma  1,  capoverso  3-bis,  dopo  il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Per  la  partecipazione  alle riunioni  della  Commissione  ed  ai  suoi  componenti  non spetta la corresponsione   di   compensi,   emolumenti   a   qualsiasi   titolo riconosciuti o rimborsi spese".
 All'articolo 5:
 al  comma 1, le parole: "secondari e terziari," sono soppresse; il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro  per  l'anno  2005  e  di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi".
 All'articolo 6.
 al  comma  1,  dopo  le  parole:  "smaltimento  dei rifiuti solidi urbani" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 maggio 2007";
 al  comma  2,  dopo  le parole: "il Commissario delegato realizza" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa vigente in mate-ria,".
 All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari  a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro  del  Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6,  comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266".
 All'articolo  8,  al  comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "del  presente  decreto"  e  la  rubrica e' sostituita dalla seguente:   "Cessazione  di  efficacia  di  talune  disposizioni  del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla   legge   15  aprile  2005,  n.  53,  e  modifica  al  medesimo decreto-legge".
 Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  procedimenti  di competenza  del  Dipartimento  della  protezione  civile).  -  1.  In relazione  ai  peculiari  contesti  emergenziali  in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  20  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, sono esclusi  dal  campo  di  applicazione  del  medesimo  articolo  20  i procedimenti  di  competenza del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 2.  Per  le  motivazioni  di  cui  al  comma 1, limitatamente alle attivita'  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1,  il  termine  previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003, n. 196, e' prorogato fino al 30 giugno 2006.
 Art.  8-ter.  -  (Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992,  n. 225). - 1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' aggiunto il seguente comma:
 "5-bis.  Le  somme  che  il  Dipartimento  della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate nello stesso anno di riferimento  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base dei relativi stati di previsione"".
 Al  titolo  del  decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile".
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