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| Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 gennaio 2006, n. 22 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006,  n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio  e  per  l'ammissione  ai  seggi  di  osservatori  OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la  rilevazione  informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi  di  osservatori  OSCE,  in  occasione  delle prossime elezioni politiche,  e'  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 27 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3718):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),  e  dal  Ministro  dell'interno  (Pisanu)  il
 3 gennaio 2006.
 Assegnato  alla  1ª Commissione (Affari costituzionali)
 in  sede  referente,  il  9 gennaio  2006  con parere delle
 commissioni  1ª  per  presupposti  costituzionali:  2ª, 3ª,
 5ª,12ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' l'11 gennaio 2006.
 Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 12, 17, 18 gennaio
 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6292):
 Assegnato  alla  I  commissione,  in sede referente, il
 25 gennaio   2006,   con   pareri   del   Comitato  per  la
 legislazione.
 Esaminato dalla I commissione il 25 gennaio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 25 gennaio 2006.
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  n.  1  del  3 gennaio 2006, e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2
 del 3 gennaio 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
 modifiche  apportate  dalla  presente  legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1
 
 All'articolo 1:
 al  comma  3,  primo periodo, la parola: " inviare " e' sostituita dalle seguenti: " far pervenire ";
 al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: " Il voto viene  raccolto,  durante  le  ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente    dell'ufficio    elettorale   di   sezione   nella   cui circoscrizione   e'   ricompresa  la  dimora  espressamente  indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di  uno  degli  scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario ".
 All'articolo 2:
 al  comma  3,  dopo  le  parole:  "  30 marzo 1957, n. 361, " sono inserite 1e seguenti: " e successive modificazioni, ";
 al  comma  4,  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  " senza" sono inserite le seguenti: " per questo ";
 al comma 7:
 il simbolo: " Euro ", ovunque ricorra, e' sostituito dalla parola: " euro ";
 le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalla seguente:
 "   a)  per  euro  24.620.722  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ";
 alla  lettera  e),  le parole da: " mediante riduzione " fino alla fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'interno ".
 Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
 "ART.  3-bis.  -  (Disposizioni transitorie). - 1. Con riferimento alle  prime  elezioni  politiche  successive  alla data di entrata in vigore  del  presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi
 la  scadenza  per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:
 a)  il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta';
 b)  le  cause  di  ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  e  successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni  esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.
 ART.  3-ter.  -  (Limiti  e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati). - 1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Le  spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono  superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa  di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della  cifra  ulteriore  pari  al  prodotto  di  euro  0,01  per ogni cittadino  residente  nelle  circoscrizioni  o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta";
 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Le  spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai  fini  del  limite  di  spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente  che  le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato  o  il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un  candidato,  devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6";
 c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;
 d)  al  comma  6,  terzo  periodo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".
 ART.  3-quater  -  (Limiti  alle  spese  elettorali  dei partiti o movimenti).  -  1.  L'articolo  10,  comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente:
 "1.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale  di ciascun partito, movimento   o   lista  che  partecipa  all'elezione,  escluse  quelle sostenute  dai  singoli  candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non  possono  superare  la  somma  risultante  dalla  moltiplicazione dell'importo  di  euro  1,00  per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali  delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e  quelli  iscritti  nelle  liste  elettorali  delle circoscrizioni o collegi  per  il  Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati".
 ART.  3-quinquies.  -  (Nomina  di scrutatori e composizione della Commissione  elettorale  comunale).  -  1. L All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
 modificazioni,   le  parole:  "due  nomi"  sono  sostituite  dalle seguenti: "un nome".
 2.  All'articolo  12,  secondo  comma,  del  testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e successive  modificazioni,  la  parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "tre".
 ART.  3-sexies.  -  (Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per  motivi di servizio o missioni internazionali). - 1. In occasione delle   prime   elezioni   politiche   e  delle  prime  consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di  cui  all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
 a)  il  personale  appartenente  alle Forze armate e alle Forze di polizia   temporaneamente   all'estero   in  quanto  impegnato  nello svolgimento di missioni internazionali;
 b)  i  dipendenti  di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero  per  motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro     permanenza     all'estero,    secondo    quanto    attestato dall'amministrazione  di  appartenenza,  sia superiore a dodici mesi, nonche',  qualora  non  iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
 c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e  i  professori  aggregati,  di  cui all'articolo 1, comma 10, della legge  4  novembre  2005,  n.  230, che si trovino in servizio presso istituti   universitari  e  di  ricerca  all'estero  per  una  durata complessiva  di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  si  trovino all'estero da almeno tre mesi.
 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi  elenchi  aggiuntivi  alle  anagrafi  dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
 3.  1  soggetti  di  cui  al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni  successivi  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione  del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli   schedari   predisposti   dai   consolati   finalizzati   alla composizione delle liste elettorali.
 4.  L'iscrizione  dei  soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui  al  comma  2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo  status  giuridico  ed  economico  dei  soggetti iscritti negli stessi.
 5.  Le  amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ai  comuni  e  al  Ministero  dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
 6.  Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono  esercitare  il  diritto  di  voto  in Italia, e in tale caso votano  nella  circoscrizione  del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
 7.  Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto  di  opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui alla legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e  al  relativo  regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
 8.  Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello  svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al comma  1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche  e  consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza  nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano   state  concluse  le  intese  in  forma  semplificata  di  cui all'articolo  19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia  la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
 9.  Per le finalita' di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro   degli   affari  esteri,  previa  intesa,  definiscono,  in considerazione  delle  particolari  situazioni  locali,  le modalita' tecnico-organizzative  per  il  recapito delle schede elettorali agli aventi  diritto  al  voto  ed  il successivo trasferimento dei plichi contenenti  le  schede  votate  ad un ufficio consolare appositamente individuato  o  direttamente  nel  territorio  nazionale  all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
 10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento  di  missioni  internazionali  e  i titolari degli uffici diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile iniziativa   al   fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi costituzionali della personalita' e della segretezza del voto".
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