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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 25 gennaio 2006 |  | Norme  transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Premesso  che  le  condizioni climatiche eccezionalmente fredde che nel  corso  degli  ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia  e  l'Europa  hanno  portato ad uno straordinario incremento della  domanda  di  gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione delle importazioni dall'estero;
 Premesso  che  il probabile protrarsi di questa situazione potrebbe causare  una ulteriore contrazione della disponibilita' di stoccaggio di gas naturale;
 Visto l'art. 4, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale dispone   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato,  sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche,  efficaci  anche  solo  per  periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,  comma  4,  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e successive modificazioni e integrazioni.
 Visto l'art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica ,  che  stabilisce,  tra  l'altro,  la  durata massima giornaliera di attivazione  degli  impianti  termici  destinati alla climatizzazione invernale;
 Visto  l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica,  il  quale  fissa  la  media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare che non  deve  essere  superata  durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto l'art. 1, comma 7, lettera q), della legge 23 agosto 2004, n. 239,  il quale stabilisce che e' esercitato dallo Stato il compito di adottare  misure  temporanee  di salvaguardia della continuita' della fornitura,  in  caso  di  crisi  del  mercato dell'energia o di gravi rischi  per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 12 dicembre 2005 recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per  far  fronte  alla  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli;
 Ritenuto che, in considerazione delle attuali e previste condizioni climatiche sia necessario attivare ulteriori interventi per ridurre i consumi  di  gas  naturale,  ai sensi della fase 5 della procedura di emergenza  allegata  al  citato  decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;
 Ritenuto,  al fine di assicurare il contenimento dei consumi di gas naturale,  di  dover  intervenire  con norme specifiche, efficaci nel solo  periodo  dal  1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi, sui parametri di media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti  di  ogni  singola  unita'  immobiliare  che non deve essere superata  durante  il  periodo  in  cui  e' in funzione l'impianto di climatizzazione  invernale,  nonche' di durata massima giornaliera di attivazione  degli  impianti  termici  destinati alla climatizzazione invernale,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni;
 Decreta:
 
 Art. 1. Norme  transitorie  in  materia di media aritmetica delle temperature dell'aria  nei  diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare e di  durata  massima giornaliera di attivazione degli impianti termici
 destinati alla climatizzazione invernale
 
 1.  Il  valore  massimo  della  media  aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare, di cui  all'art. 4, comma 1, lettera b), del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412, citato in premessa, e' ridotto di un grado centigrado,   fatta   eccezione  per  gli  edifici  rientranti  nelle categorie,  di  cui  all'art.  3  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, di seguito indicate:
 a) E.1(3)  edifici  adibiti  ad  albergo,  pensione  ed attivita' similari;
 b) E.  3  edifici  adibiti  a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o  anziani  nonche'  le  strutture  protette  per  l'assistenza ed il recupero  dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani;
 c) E.6  edifici  adibiti  ad  attivita' sportive: E.6(1) piscine, saune  e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attivita' sportive;
 d) E.7 edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
 2.  La  durata  massima  giornaliera  di attivazione degli impianti termici  destinati alla climatizzazione invernale, di cui all'art. 9, comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  citato in premessa, e' ridotta di un'ora per tutte le zone, con le medesime eccezioni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 2. Periodo di efficacia delle norme di cui all'art. 1
 
 1.  Le  norme  di  cui  all'art.  1  sono efficaci limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi.
 2.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.
 Roma, 25 gennaio 2006
 Il Ministro: Scajola
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