Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005).

Comma 1.(Risultati differenziali del bilancio dello Stato) pag. 21 Comma 2.(Livello massimo del saldo netto da finanziare e ricorso al mercato) pag. 21 Comma 3.(Livelli del ricorso al mercato) pag. 21 Comma 4.(Destinazione delle maggiori entrate) pag. 21 Comma 5.(Destinazione proventi di dismissione immobili) pag. 21 Comma 6.(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi) pag. 21 Comma 7.(Limiti all'assunzione di impegni di spesa) pag. 21 Comma 8.(Possibilita' di disporre variazione compensative) pag. 21 Comma 9.(Contenimento delle spese per incarichi di consulenza) pag. 21 Comma 10.(Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di rappresentanza) pag. 21 Comma 11.(Contenimento delle spese per auto di servizio) pag. 21 Comma 12.(Adeguamento ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005) pag. 22 Comma 13.(Rideterminazione delle dotazioni finanziarie relative ad investimenti fissi lordi) pag. 22 Comma 14.(Contenimento della spesa per i centri di accoglienza e di permanenza temporanea) pag. 22 Comma 15.(Istituzione fondo per i trasferimenti correnti alle imprese) pag. 22 Comma 16.(Relazione annuale al Parlamento) pag. 22 Comma 17.(Istituzione fondo per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali) pag. 22 Comma 18.(Incremento fondo funzionamento della Corte dei conti) pag. 22 Comma 19.(Conferma stanziamenti per il sostegno dell'emittenza locale) pag. 22 Comma 20.(Riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa da far affluire ad appositi fondi per una maggiore flessibilita' di bilancio) pag. 22 Comma 21.(Possibilita' di sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o emissione di titoli di pagamento) pag. 22 Comma 22.(Acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni) pag. 23 Comma 23.(Limiti all'acquisizione di immobili per le amministrazioni dello Stato) pag. 23 Comma 24.(Limiti all'acquisizione di immobili per gli enti territoriali) pag. 23 Comma 25.(Deroghe ai limiti di acquisizione immobili) pag. 23 Comma 26.(Monitoraggio compravendita immobili) pag. 23 Comma 27.(Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno per acquisto beni e servizi) pag. 23 Comma 28.(Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno per esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine) pag. 23 Comma 29.(Istituzione di un fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri) pag. 23 Comma 30.(Prosecuzione degli interventi per crisi aziendali) pag. 24 Comma 31.(Interessi dovuti a Poste Italiane S.p.a.) pag. 24 Comma 32.(Limite ai pagamenti per spese di investimento ANAS S.p.a.) pag. 24 Comma 33.(Limite alle erogazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) pag. 24 Comma 34.(Limitazione pagamenti per investimenti fissi lordi) pag. 24 Comma 35.(Limitazione pagamenti sulle contabilita' speciali) pag. 24 Comma 36.(Deroga per emergenze aree depresse e innovazione tecnologiche) pag. 24 Comma 37.(Richieste di deroghe alle limitazioni) pag. 24 Comma 38.(Versamento all'entrata del 60% delle somme giacenti da oltre un anno sulle contabilita' speciali) pag. 24 Comma 39.(Adempimenti sostitutivi delle tesorerie dello Stato) pag. 24 Comma 40.(Istituzione di un fondo per restituzioni parziali) pag. 24 Comma 41.(Rideterminazione della quota da restituire allo Stato da parte dell'Istituto per il credito sportivo) pag. 24 Comma 42.(IVA 10% su energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica) pag. 24 Comma 43.(Trasferimento delle funzioni degli uffici metrici alle Camere di commercio) pag. 25 Comma 44.(Finanziamento delle funzioni trasferite) pag. 25 Comma 45.(Fuoriuscita delle Camere di commercio dalla tesoreria unica) pag. 25 Comma 46.(Limitazione alla riassegnazione delle entrate) pag. 25 Comma 47.(Riassegnazione di parte del gettito del contributo unificato per le esigenze della giustizia amministrativa) pag. 25 Comma 48.(Versamento all'entrata di somme accantonate da enti pubblici) pag. 25 Comma 49.(Divieto di approvazione dei bilanci degli enti inadempienti) pag. 25 Comma 50.(Istituzione di un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali) pag. 25 Comma 51.(Convenzioni per dematerializzare la corrispondenza delle PP.AA.) pag. 25 Comma 52.(Riduzione del 10% delle indennita' di membri del Parlamento nazionale ed europeo) pag. 25 Comma 53.(Riduzione del 10% trattamento economico dei sottosegretari) pag. 25 Comma 54.(Riduzione del 10% delle indennita' dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali) pag. 26 Comma 55.(Limite ai futuri incrementi dei trattamenti economici) pag. 26 Comma 56.(Riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza) pag. 26 Comma 57.(Limite all'incremento delle spese per incarichi di consulenza) pag. 26 Comma 58.(Riduzione del 10% delle indennita' dei componenti di organi collegiali) pag. 26 Comma 59.(Limite a futuri incrementi delle indennita) pag. 26 Comma 60.(Riduzione del 10% dei compensi o indennita' dovuti a componenti delle strutture Ministero economia e finanze) pag. 26 Comma 61.(Relazione al Ministero economia e finanze) pag. 26 Comma 62.(Riduzione del 10% dei compensi agli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL) pag. 26 Comma 63.(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei compensi) pag. 26 Comma 64.(Inapplicabilita' della riduzione agli enti territoriale e del SSN) pag. 26 Comma 65.(Parziale finanziamento delle Authorities tramite mercato di riferimento) pag. 26 Comma 66.(Norme transitorie per l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) pag. 27 Comma 67.(Disposizioni per l'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici) pag. 27 Comma 68.(Abrogazione di norme incompatibili) pag. 27 Comma 69.(Finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato) pag. 27 Comma 70.(Controversie in materia di lavori pubblici) pag. 27 Comma 71.(Corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale) pag. 27 Comma 72.(Autofinanziamento delle agenzie fiscali) pag. 27 Comma 73.(Finanziamento Agenzie fiscali per il 2006) pag. 27 Comma 74.(Modalita' di finanziamento delle Agenzie fiscali a partire dal 2007) pag. 27 Comma 75.(Correttivi alle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali) pag. 28 Comma 76.(Conferma di precedenti disposizioni normative) pag. 28 Comma 77.(Decreto di variazione delle percentuali per il finanziamento delle Agenzie fiscali) pag. 28 Comma 78.(Contributi pluriennali per investimenti infrastrutturali) pag. 28 Comma 79.(Incorporazione di Infrastrutture S.p.a nella Cassa depositi e prestiti) pag. 29 Comma 80.(Conferma validita' atto costitutivo della CDP) pag. 29 Comma 81.(Conferma svolgimento attivita' connesse a finanziamenti ISPA) pag. 29 Comma 82.(Regime giuridico e fiscale delle attivita' svolte da ISPA) pag. 29 Comma 83.(Semplificazione delle formalita' per incorporazione ISPA) pag. 29 Comma 84.(Interventi nel settore ferroviario "Sistema alta velocita/alta capacita'") pag. 29 Comma 85.(Esclusione dei contributi pluriennali dalle procedure cautelari e di esecuzione forzata) pag. 29 Comma 86.(Trasformazione del finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali in contributo in conto impianti) pag. 29 Comma 87.(Ammortamento del costo degli investimenti infrastrutturali ferroviari) pag. 29 Comma 88.(Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.a) pag. 30 Comma 89.(Trasferimento rapporti giuridici di enti pubblici in liquidazione alla societa' liquidatrice) pag. 30 Comma 90.(Conferma della validita' della garanzia dello Stato per il soddisfacimento dei creditori) pag. 30 Comma 91.(Conferma della validita' delle disposizioni normative) pag. 30 Comma 92.(Contributo pluriennale per Fiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova) pag. 30 Comma 93.(Contributo per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza) pag. 30 Comma 94.(Interventi per l'area di Malpensa) pag. 31 Comma 95.(Contributi per la prosecuzione del programma di sviluppo e acquisizione delle fregate FREMM) pag. 31 Comma 96.(Contratto di programma tra Ministero delle comunicazione e poste italiane S.p.a.) pag. 31 Comma 97.(Rideterminazione per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di pace) pag. 31 Comma 98.(Contributo per la cancellazione del debito dei Paesi altamente indebitati) pag. 31 Comma 99.(Contributo per iniziative sanitarie per Paesi in difficolta) pag. 31 Comma 100.(Erogazione da parte della Protezione civile di contributi per la ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali) pag. 31 Comma 101.(Contributo per i campionati mondiali di ciclismo) pag. 31 Comma 102.(Revisione di interventi infrastrutturali nella regione Lombardia) pag. 31 Comma 103.(Autotrasporto: possibilita' di portare in compensazione il contributo al SSN sui premi RC) pag. 32 Comma 104.(Albo autotrasportatori) pag. 32 Comma 105.(Premi INAIL autotrasporto) pag. 32 Comma 106.(Deduzione spese non documentate autotrasporto) pag. 32 Comma 107.(Esonero contributi INPS per imprese autotrasporto.) pag. 32 Comma 108.(Istituzione del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell'autotrasporto merci) pag. 32 Comma 109.(Semplificazione documentazione) pag. 32 Comma 110.(Innovazione) pag. 32 Comma 111.(Requisiti transitori) pag. 32 Comma 112.(Soppressione credito di imposta su accisa gasolio) pag. 32 Comma 113.(Copertura finanziaria disposizioni in materia di autotrasporto) pag. 32 Comma 114.(Sicilia: Contributo di solidarieta' nazionale) pag. 33 Comma 115.(Proroghe agevolazioni in materia di accise) pag. 33 Comma 116.(Oli lubrificanti) pag. 33 Comma 117.(Detrazione IRE per interventi a salvaguardia dei boschi) pag. 33 Comma 118.(IRAP settore agricolo e pesca) pag. 33 Comma 119.(Credito di imposta per personale imbarcato e sgravi contributivi per gli operatori della pesca costiera e nelle acque interne) pag. 34 Comma 120.(Arrotondamento piccola proprieta' contadina) pag. 34 Comma 121.(Detrazione IRE ristrutturazioni edilizie) pag. 34 Comma 122.(Lavoratori frontalieri) pag. 34 Comma 123.(Limite esenzione IRE contributi assistenza sanitaria) pag. 34 Comma 124.(Clausola di salvaguardia) pag. 34 Comma 125.(Indetraibilita' IVA spese auto e moto) pag. 34 Comma 126.(Esenzione imposte indirette Belice) pag. 34 Comma 127.(Privatizzazione IPAB) pag. 34 Comma 128.(Imposta di pubblicita' nei piccoli stadi) pag. 34 Comma 129.(Deduzione fiscali per impianti distribuzione carburanti) pag. 34 Comma 130.(Trasmissione della certificazione dei corrispettivi per via telematica all'Agenzia delle entrate) pag. 34 Comma 131.(Plusvalenze pex) pag. 34 Comma 132.(Modifica della procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con riferimento alle societa' esercenti servizi pubblici locali) pag. 34 Comma 133.(Esclusione dalla possibilita' di rimborso a seguito di esenzione ICI immobili religiosi) pag. 35 Comma 134.(Proroga copertura integrale costo del servizio rifiuti) pag. 35 Comma 135.(Consorzi interuniversitari) pag. 35 Comma 136.(Completamento opere infrastrutturali riguardanti la Fiera di Milano) pag. 35 Comma 137.(Limite minimo per debenza debiti e crediti imposte sui redditi) pag. 35 Comma 138.(Patto di stabilita' interno: ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni) pag. 36 Comma 139.(Regioni a statuto ordinario: limite all'aumento delle spese correnti e in conto capitale) pag. 36 Comma 140.(Enti locali: limite all'aumento delle spese correnti) pag. 36 Comma 141.(Limite alle spese in conto capitale) pag. 37 Comma 142.(Esclusione di alcune tipologie di spese dal calcolo del limite alle spese correnti) pag. 37 Comma 143.(Limite alle spese in conto capitale) pag. 37 Comma 144.(Possibilita' di eccedere i limiti previsti per spese in conto capitale se vi e' compensazione con parte corrente) pag. 37 Comma 145.(Deroga ai limiti di spesa nei limiti dei proventi da erogazioni liberali) pag. 38 Comma 146.(Deroga ai limiti di spesa nei limiti dei proventi da partecipazione al contrasto all'evasione fiscale) pag. 38 Comma 147.(Cofinanziamenti UE) pag. 38 Comma 148.(Disposizioni per regioni a statuto speciale e province autonome) pag. 38 Comma 149.(Enti di nuova istituzione) pag. 38 Comma 150.(Conferma di alcune disposizioni del patto di stabilita' 2005; contabilita' semplificate) pag. 38 Comma 151.(Disposizioni di carattere previdenziale per i componenti autorita' indipendenti) pag. 38 Comma 152.(Proroga compartecipazione degli enti locali al gettito IRE) pag. 38 Comma 153.(Conferma della misura dei trasferimenti erariali agli enti locali) pag. 38 Comma 154.(Conferma dei contributi agli enti locali) pag. 38 Comma 155.(Proroga termine approvazione bilanci enti locali) pag. 38 Comma 156.(Proroga disposizioni per la salvaguardia dei bilanci degli enti locali) pag. 38 Comma 157.(Acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali) pag. 38 Comma 158.(Aggregazioni di enti locali per l'acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale) pag. 38 Comma 159.(Adesione a convenzioni o acquisto autonomo in base a parametri) pag. 39 Comma 160.(Supporto della Consip) pag. 39 Comma 161.(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE) pag. 39 Comma 162.(Fondo montagna) pag. 39 Comma 163.(Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali: versamento diretto ad enti territoriali) pag. 39 Comma 164.(Semplificazioni contabili per i piccoli comuni) pag. 39 Comma 165.(Proroga sospensioni addizionali IRAP/IRE salvo deficit sanita) pag. 39 Comma 166.(Controlli Corte dei conti: relazione sul bilancio di previsione) pag. 39 Comma 167.(Linee guida e contenuti delle relazioni) pag. 39 Comma 168.(Conseguenze in caso di comportamenti difformi da sana e prudente gestione) pag. 39 Comma 169.(Possibilita' per la Corte dei conti di avvalersi di esperti) pag. 39 Comma 170.(Obbligo, anche per il SSN, di trasmettere alla Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione) pag. 39 Comma 171.(Integrazione delle previsioni di spesa) pag. 39 Comma 172.(Comunicazione relazione Corte dei conti) pag. 39 Comma 173.(Controllo successivo per consulenze) pag. 39 Comma 174.(Interpretazione autentica su azioni a tutela della garanzia patrimoniale) pag. 40 Comma 175.(Assunzioni di personale per la Corte dei conti) pag. 40 Comma 176.(Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005) pag. 40 Comma 177.(Incremento risorse finanziarie per forze armate e polizia) pag. 40 Comma 178.(Assunzione, da parte del bilancio statale, dei maggiori oneri di personale di enti diversi dall'amministrazione statale) pag. 40 Comma 179.(Riparto delle risorse per personale pubblico non statale) pag. 40 Comma 180.(Variazioni di bilancio) pag. 40 Comma 181.(Importo massimo per rinnovi contrattuali) pag. 40 Comma 182.(Concorso aggiuntivo per oneri per personale enti del servizio sanitario nazionale) pag. 40 Comma 183.(Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007) pag. 40 Comma 184.(Risorse per personale di diritto pubblico - forze armate e di polizia) pag. 40 Comma 185.(Importo massimo per rinnovi contrattuali) pag. 40 Comma 186.(Oneri a carico dei singoli bilanci per personale pubblico non statale) pag. 40 Comma 187.(Utilizzo del personale a tempo determinato o in convenzione nel limite massimo del 60% rispetto a spese del 2003. Esclusione dal limite per alcuni enti) pag. 41 Comma 188.(Esclusione dal limite per progetti di ricerca e innovazione tecnologica) pag. 41 Comma 189.(Limitazione delle risorse dei fondi destinati alla contrattazione integrativa) pag. 41 Comma 190.(Necessita' della compatibilita' economico- finanziaria) pag. 41 Comma 191.(Incremento dei fondi per contrattazione integrativa) pag. 41 Comma 192.(Risorse aggiuntive comprensive degli oneri riflessi) pag. 41 Comma 193.(Risorse per progressioni interne) pag. 41 Comma 194.(Modalita' di finanziamento della contrattazione integrativa) pag. 41 Comma 195.(Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi ) pag. 41 Comma 196.(Compiti dei revisori dei conti) pag. 41 Comma 197.(Riduzione del 10% della spesa per straordinari rispetto a 2004 con esclusione delle forze di polizia, protezione civile, polizia penitenziaria e vigili del fuoco) pag. 41 Comma 198.(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale) pag. 42 Comma 199.(Esclusioni di alcune voci dal computo degli oneri di personale per gli enti locali) pag. 42 Comma 200.(Indicazioni per il contenimento degli oneri per il personale degli enti locali) pag. 42 Comma 201.(Eventuale riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) pag. 42 Comma 202.(Utilizzo di economie di spesa per oneri contrattuali) pag. 42 Comma 203.(Economie degli enti del servizio sanitario nazionale) pag. 42 Comma 204.(Verifica del rispetto degli adempimenti) pag. 42 Comma 205.(Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi) pag. 42 Comma 206.(Principi di coordinamento della finanza pubblica) pag. 42 Comma 207.(Quota percentuale dell'importo a base di gara per opere pubbliche comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali) pag. 42 Comma 208.(Contenimento oneri personale avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche) pag. 43 Comma 209.(Norma interpretativa sul trasferimento di sede dei magistrati) pag. 43 Comma 210.(Base di calcolo per equo indennizzo) pag. 43 Comma 211.(Clausola di salvaguardia per domande antecedenti al 1° gennaio 2006) pag. 43 Comma 212.(Proroga divieto di aggiornamento di indennita', compensi, gratifiche, emolumenti, e dell'assegno di confine) pag. 43 Comma 213.(Soppressione indennita' di trasferta) pag. 43 Comma 214.(Soppressione delle indennita' di trasferta anche per le amministrazioni pubbliche e gli enti) pag. 43 Comma 215.(Cristalizzazione degli importi collegati ad indennita' di trasferta) pag. 43 Comma 216.(Rimborso spese per viaggi aerei) pag. 43 Comma 217.(Indennita' di missione del personale MAE) pag. 43 Comma 218.(Inquadramento personale A.T.A.) pag. 43 Comma 219.(Sostenimento dell'onere per l'equo indennizzo dovuto per infermita' derivante da causa di servizio) pag. 43 Comma 220.(Abrogazioni di disposizioni incompatibili) pag. 44 Comma 221.(Soppressione delle disposizioni recanti spese di cura per le infermita' con esclusione di quelle contratte nel corso di missioni internazionali) pag. 44 Comma 222.(Istituzione di ispettorati regionali e uffici regionali della massima occupazione presso citta' sedi di Corti di appello) pag. 44 Comma 223.(Impossibilita' di deroga attraverso i contratti collettivi) pag. 44 Comma 224.(Pagamento festivita' soppresse) pag. 44 Comma 225.(Personale CNIPA) pag. 44 Comma 226.(Componenti dell'assegno personale in caso di passaggio di carriera) pag. 44 Comma 227.(Vicedirigenza: stanziamento somme) pag. 44 Comma 228.(Mobilita': istituzione di un fondo per incentivare la mobilita' verso sedi con vacanze di organico superiori al 40%) pag. 44 Comma 229.(Definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse al fondo per la mobilita) pag. 44 Comma 230.(Periodo di permanenza minima nella sede di prima destinazione) pag. 44 Comma 231.(Giudizi di responsabilita' contabile) pag. 45 Comma 232.(Delibera della sezione di appello) pag. 45 Comma 233.(Definizione del giudizio di appello) pag. 45 Comma 234.(Consiglio di sicurezza Nazioni Unite) pag. 45 Comma 235.(Alto Commissario Anticontraffazione) pag. 45 Comma 236.(FUA Ministero degli esteri) pag. 45 Comma 237.(Proroga contratti a tempo determinato) pag. 45 Comma 238.(Proroga contratti a tempo determinato per Ministero giustizia) pag. 45 Comma 239.(Proroga contratti a tempo determinato per Enti previdenziali e magistratura amministrativa) pag. 45 Comma 240.(Proroga contratti a tempo determinato per APAT e CNIPA) pag. 45 Comma 241.(Proroga contratti a tempo determinato per ENPALS) pag. 45 Comma 242.(Proroga contratti a tempo determinato per il Corpo forestale dello Stato) pag. 45 Comma 243.(Procedure per la conversione dei contratti di formazione e lavoro) pag. 45 Comma 244.(Proroga dei comandi del personale delle Poste S.p.A. e Istituto poligrafico e Zecca) pag. 45 Comma 245.(Proroga LSU impiegati nelle scuole) pag. 46 Comma 246.(Assunzione di personale da impiegare per l'ordine e la sicurezza pubblica) pag. 46 Comma 247.(Stabilizzazione precari) pag. 46 Comma 248.(Procedure informative) pag. 46 Comma 249.(Assunzioni per il 2007 e 2008 in deroga al blocco delle assunzioni) pag. 46 Comma 250.(Sostituzioni del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato) pag. 46 Comma 251.(Istituzione del fondo per assunzioni a tempo indeterminato) pag. 46 Comma 252.(Divieto di utilizzo di personale a tempo determinato a seguito della stabilizzazione dei precari) pag. 46 Comma 253.(Monitoraggio delle procedure di attuazione) pag. 46 Comma 254.(Alto commissario anti corruzione) pag. 46 Comma 255.(Copertura finanziaria oneri alto commissario) pag. 47 Comma 256.(Commissione certificazione contratti di lavoro) pag. 47 Comma 257.(Priorita' assunzioni polizia penitenziaria) pag. 47 Comma 258.(Contributo ai grandi comuni per il sostegno dei livelli occupazionali) pag. 47 Comma 259.(Dirigenti della Polizia di Stato) pag. 47 Comma 260.(Benefici attribuiti ai dirigenti della Polizia di Stato) pag. 47 Comma 261.(Misure transitorie) pag. 47 Comma 262.(Copertura finanziaria per oneri per dirigenti Polizia di Stato) pag. 47 Comma 263.(Adeguamento dei trasferimenti statali a gestioni previdenziali) pag. 48 Comma 264.(Rideterminazione importi dovuti a gestioni previdenziali) pag. 48 Comma 265.(Ripartizione degli importi) pag. 48 Comma 266.(Finanziamento maggiori oneri per pensioni ed indennita' ad invalidi civili, ciechi e sordomuti) pag. 48 Comma 267.(Soppressione contributo a favore ENPALS) pag. 48 Comma 268.(Industria mineraria siciliana) pag. 48 Comma 269.(Differimento riforma TFR) pag. 48 Comma 270.(Rideterminazione autorizzazione di spesa per TFR) pag. 49 Comma 271.(Utilizzo risparmi per miglioramento saldi) pag. 49 Comma 272.(Benefici a favore degli eredi vittime di Ustica) pag. 49 Comma 273.(Copertura oneri trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto locale) pag. 49 Comma 274.(Livello complessivo di spesa del SSN) pag. 49 Comma 275.(Disposizioni attuative Tessera Sanitaria) pag. 49 Comma 276.(Tessera sanitaria: correzioni e anticipazione termine consegna) pag. 49 Comma 277.(Automatismo addizionali per copertura disavanzi sanita) pag. 50 Comma 278.(Incremento del livello complessivo di spesa cui concorre lo Stato) pag. 50 Comma 279.(Regolazione debitoria per disavanzi del SSN anni 2002 - 2004) pag. 50 Comma 280.(Condizioni per l'accesso al ripiano dei disavanzi: contenimento dei tempi di attesa) pag. 50 Comma 281.(Evidenziazione andamenti negativi per regione) pag. 51 Comma 282.(Divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie) pag. 51 Comma 283.(Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni) pag. 51 Comma 284.(Sanzioni per sospensione prenotazioni sanitarie) pag. 51 Comma 285.(Edilizia sanitaria per presidi per acuti e lungodegenti) pag. 52 Comma 286.(Cessione di apparecchiature e materiali dismessi a favore dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo) pag. 52 Comma 287.(Inventario e rapporto biennale dell'Alleanza) pag. 52 Comma 288.(Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) pag. 52 Comma 289.(Convenzioni tra Ministero della salute ed istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche e private) pag. 52 Comma 290.(Compiti della Commissione unica sui dispositivi medici) pag. 52 Comma 291.(Certificazione dei bilanci da parte delle ASL) pag. 52 Comma 292.(Rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza in coerenza con le risorse programmate) pag. 52 Comma 293.(Individuazione della tipologia di assistenza Piano sanitario nazionale) pag. 53 Comma 294.(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi destinati a servizi sanitari) pag. 53 Comma 295.(Gestione finanziaria Agenzia italiana per il farmaco) pag. 53 Comma 296.(D.M. di attuazione) pag. 53 Comma 297.(Dotazione organica dell'Agenzia italiana per il farmaco) pag. 53 Comma 298. 53 Comma 299.(Agevolazioni IRAP per ASP) pag. 53 Comma 300.(Rapporto di lavoro specializzandi) pag. 53 Comma 301.(Investimenti immobiliari INAIL. Individuazione da parte del Ministero della salute degli interventi di edilizia sanitaria) pag. 54 Comma 302.(Programma straordinario per la ricerca oncologica) pag. 54 Comma 303.(Modalita' di attuazione del programma) pag. 54 Comma 304.(Autorizzazione di spesa) pag. 54 Comma 305.(Ricerca per la sicurezza degli alimenti) pag. 54 Comma 306.(Soppressione IVA 4% prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative sociali) pag. 54 Comma 307.(Esclusione dei farmaci di automedicazione dall'obbligo di confezionamento in singola unita' posologica) pag. 54 Comma 308.(Distacco personale del Ministero della salute presso Agenzia servizi sanitari regionali) pag. 54 Comma 309.(Dirigenti dell'Agenzia servizi sanitari regionali) pag. 54 Comma 310.(Razionalizzazione procedure attuazione interventi edilizia sanitaria) pag. 54 Comma 311.(Utilizzo economie prodotte da razionalizzazione edilizia sanitaria) pag. 55 Comma 312.(Casi di parziale risoluzione degli accordi gia' sottoscritti) pag. 55 Comma 313.(Accordi di programma con previsione del premio di prezzo) pag. 55 Comma 314.(Oggetto accordi di programma) pag. 55 Comma 315.(Entita' del premio di prezzo) pag. 55 Comma 316.(Possibilita' di finanziamento aggiuntivo per il fabbisogno finanziario sanitario annuale) pag. 55 Comma 317.(Modifica del criterio per la determinazione del premio di prezzo) pag. 55 Comma 318.(Contributo annuo Unione italiana ciechi) pag. 56 Comma 319.(Modificazioni decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - modifica quota perequativa regioni) pag. 56 Comma 320.(Riduzione quota perequativa) pag. 56 Comma 321.(Aliquota provvisoria addizionale regionale IRPEF) pag. 56 Comma 322.(Risorse alle regioni a statuto ordinario) pag. 56 Comma 323.(Individuazione dell'aliquota provvisoria) pag. 56 Comma 324. 56 Comma 325.(Ammortamento beni strumentali per attivita' di trasporto di energia elettrica e gas) pag. 57 Comma 326.(Indicazione nel registro beni ammortizzabili dei beni strumentali per attivita' di trasporto di energia elettrica e gas) pag. 57 Comma 327.(Decorrenza disposizioni sull'ammortamento dei beni strumentali per attivita' di trasporto di energia elettrica e gas) pag. 57 Comma 328.(Coordinamento formale) pag. 57 Comma 329.(Aggiornamento importi fissi sanzioni civili, amministrative e pecuniarie) pag. 57 Comma 330.(Fondo famiglia e solidarieta) pag. 57 Comma 331.(Bonus per figli nati o adottati nel 2005) pag. 58 Comma 332.(Bonus per figli nati o adottati nel 2006) pag. 58 Comma 333.(Riscossione del bonus presso gli uffici postali) pag. 58 Comma 334.(Autorizzazione di spesa) pag. 58 Comma 335.(Detrazione fiscale per frequenza asili nido) pag. 58 Comma 336.(Fondo di garanzia per mutui per acquisti prima casa di abitazione) pag. 58 Comma 337.(5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca) pag. 58 Comma 338.(Conferma meccanismo otto per mille) pag. 58 Comma 339.(Individuazione delle somme che compongono il 5 per mille dell'IRE) pag. 58 Comma 340.(Modalita' di richiesta e riparto tra i soggetti ammessi) pag. 58 Comma 341.(Fondazione RiMed) pag. 58 Comma 342.(Istituto geofisica e vulcanologia) pag. 59 Comma 343.(Indennizzi per risparmiatori vittime di frodi finanziarie) pag. 59 Comma 344.(Estensione ai danneggiati dai bond argentini) pag. 59 Comma 345.(Provvista del fondo) pag. 59 Comma 346.(Disposizioni in materia di cessione del quinto dello stipendio) pag. 59 Comma 347.(Accesso alle prestazioni creditizie agevolate INPDAP) pag. 59 Comma 348.(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori) pag. 59 Comma 349.(Stanziamento per contrasto dell'abuso sessuale dei minori) pag. 60 Comma 350.(Innovazione tecnologica in sicurezza) pag. 60 Comma 351.(Eliminazione della tassa sui brevetti) pag. 60 Comma 352.(Esenzione dal bollo per le istanze relative a brevetti) pag. 60 Comma 353.(Detassazione della ricerca) pag. 60 Comma 354.(Esenzione da tasse e imposte per donazioni) pag. 60 Comma 355.(Coordinamento formale) pag. 60 Comma 356.(Tax refund: indicazione dati del passaporto) pag. 60 Comma 357.(Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione) pag. 60 Comma 358.(Finanziamento fondo innovazione crescita e occupazione) pag. 60 Comma 359.(Ripartizione delle risorse tra gli interventi contenuti nel PICO) pag. 60 Comma 360.(Clausola di salvaguardia) pag. 60 Comma 361.(Riduzione del cuneo contributivo) pag. 60 Comma 362.(Ambito oggettivo di applicazione della riduzione del cuneo contributivo) pag. 61 Comma 363.(Proroga termine versamenti in zone interessate dal sisma in Sicilia del 1990) pag. 61 Comma 364.(Flessibilita' nella determinazione dei premi assicurativi dovuti all'INAIL sulla base dell'andamento del rischio medio) pag. 61 Comma 365.(Tempistica della rideterminazione) pag. 61 Comma 366.(Distretti: individuazione dei distretti produttivi) pag. 61 Comma 367.(Volontaria adesione da parte delle imprese) pag. 61 Comma 368.(Disposizioni fiscali: tassazione di distretto) pag. - (Concordato triennale distretti) pag. - (Disposizioni amministrative: Distretto come soggetto giuridico nei rapporti con la PA per conto delle imprese aderenti) pag. - (Comunicazione telematica distretti-pa) pag. - (Istanze collettive di contributi per imprese che fanno parte dei distretti) pag. - (Disposizioni finanziarie) pag. - (Cartolarizzazione crediti) pag. - (Garanzie confidi ai distretti) pag. - (Disposizioni sulla ricerca e lo sviluppo: Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione) pag. 62 Comma 369.(Distretti in agricoltura) pag. 64 Comma 370.(Sportelli unici attivita' produttive e consorzi di sviluppo industriale) pag. 64 Comma 371.(Applicazione delle norme in via sperimentale) pag. 64 Comma 372.(Oneri distretti) pag. 64 Comma 373.(Proroga termine per la dismissione delle quote eccedenti da parte delle societa' che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale) pag. 64 Comma 374.(Efficacia iscrizione REA e registro delle imprese) pag. 65 Comma 375.(Tariffe elettriche agevolate) pag. 65 Comma 376.(Istituzione della Banca del Mezzogiorno per sostenere lo sviluppo economico del Sud) pag. 65 Comma 377.(Principali requisiti della Banca individuati con decreto del Ministro dell'economia) pag. 65 Comma 378.(Autorizzazione all'apporto al capitale da parte dello Stato) pag. 65 Comma 379.(T.U. debito pubblico: correzione definizioni) pag. 66 Comma 380. 66 Comma 381.(Emissione di strumenti finanziari partecipativi e creazione di categorie di azioni) pag. 66 Comma 382.(Esclusione diritto recesso) pag. 66 Comma 383.(Maggioranza per modifica clausole statutarie) pag. 66 Comma 384.(Efficacia deliberazioni di modifica) pag. 66 Comma 385.(Sanzioni - Fondo usura) pag. 66 Comma 386.(Restituzione contributo non impegnato) pag. 66 Comma 387.(Delega funzioni antiriciclaggio) pag. 66 Comma 388.(Rinegoziazione mutui enti locali) pag. 67 Comma 389.(Correzione tecnica cartolarizzazione) pag. 67 Comma 390.(Autenticazione di atti di disposizione autoveicoli: competenza dirigenti del Comune o funzionari MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche) pag. 67 Comma 391.(Modalita' applicative) pag. 67 Comma 392.(Abrogazioni) pag. 67 Comma 393.(Affidamenti trasporto pubblico locale) pag. 67 Comma 394.(Periodo transitorio affidamenti TPL) pag. 68 Comma 395.(Proroga confidi gestori fondi pubblici) pag. 68 Comma 396.(Fondi rotativi per internazionalizzazione anche per turismo) pag. 68 Comma 397.(Promozione commerciale all'estero del settore turistico) pag. 68 Comma 398.(Incentivi turismo) pag. 68 Comma 399.(Cooperative edilizie tra militari: residenza anche in comune vicino) pag. 68 Comma 400.(Dismissione immobili enti privati e fondazioni: cessazione vincolo destinazione e assenza prelazione) pag. 68 Comma 401.(Agevolazioni per il personale impiegato per fronteggiare le emergenze sanitarie) pag. 68 Comma 402.(Lotta influenza aviaria: conversione rapporti di lavoro veterinari chimici impegnati in posti di ispezione frontaliera) pag. 68 Comma 403.(Personale - veterinario, medico e tecnico - dei servizi sanitari delle aziende sanitarie e delle Regioni) pag. 68 Comma 404.(Istituto nazionale Fauna selvatica) pag. 69 Comma 405.(Incremento Fondo bieticolo nazionale) pag. 69 Comma 406.(Incremento Fondo unico amministrazione Ministero politiche agricole) pag. 69 Comma 407.(Copertura oneri finanziari) pag. 69 Comma 408.(Temporanea riduzione del prezzo dei farmaci) pag. 69 Comma 409.(Classificazione dispositivi medici) pag. 69 Comma 410.(Concessioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale) pag. 70 Comma 411.(Reimpiego risorse non utilizzate per CIG straordinaria, mobilita' e disoccupazione speciale) pag. 70 Comma 412.(Risorse derivanti da rinunce o revoche del contributo per investimenti nelle aree svantaggiate) pag. - (Credito d'imposta per incremento dell'occupazione) pag. 70 Comma 413.(Accesso al FAS per l'integrazione di filiera nel settore agricolo e conferma territorialita) pag. 70 Comma 414.(Risorse per accordi per lo sviluppo agroalimentare) pag. 71 Comma 415.(Riserva premiale per gestione del servizio idrico integrato) pag. 71 Comma 416.(Riparto della riserva premiale) pag. 71 Comma 417.(Ristrutturazione imprese della filiera agro-alimentare) pag. 71 Comma 418.(Applicabilita' del premio di concentrazione) pag. 71 Comma 419.(Estensione del premio di concentrazione agli imprenditori agricoli) pag. 71 Comma 420.(Applicabilita' delle agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli anche se organizzati in forma societaria) pag. 71 Comma 421.(Biodiesel) pag. 71 Comma 422.(Destinazione delle risorse non utilizzate per il biodiesel, per programmi di ricerca e sperimentazione nel campo bioenergetico) pag. 71 Comma 423.(Forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata da aziende agricole) pag. 72 Comma 424.(Scommesse ippiche) pag. 72 Comma 425.(Diritti di sfruttamento delle immagini delle corse negli ippodromi) pag. 72 Comma 426.(Promozione e sviluppo cultura eno-gastronomica) pag. 72 Comma 427.(Controlli Agecontrol S.p.a.) pag. 72 Comma 428.(Garanzie creditizie in agricoltura) pag. 72 Comma 429.(Fondazione per la responsabilita' sociale d'impresa) pag. 72 Comma 430.(Attivita' Socialmente Utili - ASU) pag. 72 Comma 431.(Centro sperimentale di cinematografia) pag. 73 Comma 432.(Trasferimento del Fondo per esigenze di tutela ambientale allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente) pag. 73 Comma 433.(Autorizzazione di spesa per l'attuazione del protocollo di Kyoto) pag. 73 Comma 434.(Sottoscrizione accordi di programma per bonifica aree inquinate per le quali siano in atto procedure fallimentari) pag. 73 Comma 435.(Concorrenza al finanziamento dell'accordo di programma) pag. 73 Comma 436.(Contenuto obbligatorio dell'accordo di programma) pag. 73 Comma 437.(Conferma vigenza della disciplina previgente sulla responsabilita) pag. 73 Comma 438.(Danno ambientale) pag. 73 Comma 439.(Risarcimento del danno ambientale) pag. 73 Comma 440.(Quantificazione del danno ambientale) pag. 73 Comma 441.(Riscossione delle somme pagate per danno ambientale) pag. 74 Comma 442.(Esclusione delle procedure transattive) pag. 74 Comma 443.(Ricorso al TAR) pag. 74 Comma 444.(Indennita' di espropriazione) pag. 74 Comma 445.(Alluvionati fiume Po) pag. 74 Comma 446.(Conferma applicabilita' disciplina gia' vigente) pag. 74 Comma 447.(Copertura finanziaria) pag. 74 Comma 448.(Norma di attuazione) pag. 74 Comma 449.(Riassegnazione all'apposito Fondo delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti per danno ambientale) pag. 74 Comma 450.(Modalita' di accesso al Fondo) pag. 74 Comma 451.(Autorita' portuali) pag. 74 Comma 452.(ANAS) pag. 74 Comma 453.(Alloggi militari) pag. 74 Comma 454.(Contributi per l'editoria: soppressione corresponsione anticipazione) pag. 74 Comma 455.(Limite massimo ammissibile a fini contributivi dei costi per collaborazioni) pag. 75 Comma 456.(Contributi integrativi alle imprese editrici) pag. 75 Comma 457.(Requisito temporale) pag. 75 Comma 458.(Requisiti per accesso alle provvidenze per le cooperative editrici) pag. 75 Comma 459.(Ambito di applicabilita' di alcune provvidenze per l'editoria) pag. 75 Comma 460.(Condizioni per la spettanza delle provvidenze) pag. 75 Comma 461.(Decadenza dal diritto alla percezione delle provvidenze) pag. 75 Comma 462.(Editoria speciale per non vedenti) pag. 75 Comma 463.(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale) pag. 75 Comma 464.(Credito di imposta editoria) pag. 75 Comma 465.(Contributo per copia stampata alle imprese editrici di periodici, in forma di cooperative, fondazioni o enti morali) pag. 75 Comma 466.(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza) pag. 75 Comma 467.(IVA su abbonamenti TV per ricezione programmi pornografici) pag. 76 Comma 468.(Trasferimento di personale a Riscossione Spa) pag. 76 Comma 469.(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili) pag. 76 Comma 470.(Decorrenza del maggior valore da rivalutazione) pag. 76 Comma 471.(Aliquote imposta sostitutiva) pag. 76 Comma 472.(Saldo di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni) pag. 76 Comma 473.(Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate) pag. 76 Comma 474.(Condizioni per la rivalutazione: utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi) pag. 76 Comma 475.(Imposta sostitutiva per le aree fabbricabili non edificate) pag. 77 Comma 476.(Richiamo a normativa secondaria gia' vigente) pag. 77 Comma 477.(Conferma della possibilita' di utilizzo di ufficiali della riscossione per concessionari riscossione locale) pag. 77 Comma 478.(Rinnovo contratti di locazione stipulati da Amministrazione dello Stato con privati) pag. 77 Comma 479.(Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico- estimativa) pag. 77 Comma 480.(Progetti per investimenti e per dotazioni infrastrutturali da finanziare anche con risorse INAIL) pag. 77 Comma 481.(Fondi comuni immobiliari) pag. 77 Comma 482.(Alienazione immobili militari) pag. 78 Comma 483.(Concessioni idroelettriche) pag. 78 Comma 484.(Mercato interno dell'energia elettrica) pag. 78 Comma 485.(Concessioni di derivazione idroelettrica) pag. 78 Comma 486.(Canone dovuto dai titolari della concessione) pag. 78 Comma 487.(Ammodernamento impianti) pag. 79 Comma 488.(Autocertificazione) pag. 79 Comma 489.(Previsioni contenute nel bando di gara per le concessioni idroelettriche) pag. 79 Comma 490.(Mancato accordo sul prezzo della concessione) pag. 79 Comma 491.(Competenza statale delle concessioni idroelettriche) pag. 79 Comma 492.(Norme di adeguamento) pag. 79 Comma 493.(Sogin - componente tariffaria A2) pag. 79 Comma 494.(Funzioni amministrative province autonome) pag. 79 Comma 495.(Plusvalenze immobili) pag. 79 Comma 496.(Cessioni a titolo oneroso di immobili e terreni) pag. 79 Comma 497.(Base imponibile dell'imposta di registro per cessioni tra persone fisiche) pag. 79 Comma 498.(Esclusione da accertamento) pag. 80 Comma 499.(Programmazione fiscale per imprenditori e lavoratori autonomi) pag. 80 Comma 500.(Esclusione dalla programmazione fiscale) pag. 80 Comma 501.(Proposta di programmazione) pag. 80 Comma 502.(Perfezionamento della programmazione fiscale) pag. 80 Comma 503.(Accettazione della programmazione fiscale da parte del contribuente) pag. 80 Comma 504.(Effetti della programmazione fiscale ai fini dell'accertamento delle imposte dirette, dell'irap e dei contributi previdenziali) pag. 81 Comma 505.(Effetti della programmazione fiscale ai fini Iva) pag. 81 Comma 506.(Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento parziale) pag. 81 Comma 507.(Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento induttivo) pag. 81 Comma 508.(Esclusione da inibizione poteri accertativi) pag. 81 Comma 509.(Cessazione effetti della Programmazione fiscale in caso di variazione reddito nel triennio) pag. 81 Comma 510.(Proposta di adeguamento per anni pregressi) pag. 82 Comma 511.(Imposta sostitutiva per anni pregressi) pag. 82 Comma 512.(Iva per anni pregressi) pag. 82 Comma 513.(Versamenti per anni pregressi) pag. 82 Comma 514.(Rateizzazione, versamento e riscossione) pag. 82 Comma 515.(Ulteriore azione accertatrice: accertamento con adesione) pag. 82 Comma 516.(Esclusione rilevanza perdite) pag. 82 Comma 517.(Applicabilita' accertamento con adesione) pag. 82 Comma 518.(Esclusione da adeguamento anni pregressi) pag. 83 Comma 519.(Soppressione Pianificazione fiscale concordata) pag. 83 Comma 520.(Implementazione attivita' di contrasto all'evasione) pag. 83 Comma 521.(Ammortamento avviamento in l8 anni) pag. 83 Comma 522.(Riduzione quote di ammortamento beni strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate) pag. 83 Comma 523.(Potenziamento azione vigilanza Ministero lavoro, INPS e INAIL) pag. 83 Comma 524.(Assunzioni di personale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) pag. 83 Comma 525.(Definizione di apparecchi idonei per il gioco lecito) pag. 83 Comma 526.(Applicazione di un prelievo erariale unico sulle somme giocate) pag. 84 Comma 527.(Termini e modalita' di assolvimento del prelievo unico) pag. 84 Comma 528.(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento) pag. 84 Comma 529.(Requisiti per il rilascio del nulla osta) pag. 84 Comma 530.(Modifiche alla disciplina relativa alla concessione per la gestione telematica degli apparecchi da gioco) pag. 84 Comma 531.(Calcolo del prelievo erariale unico) pag. 85 Comma 532.(Rete telematica) pag. 85 Comma 533.(Requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate) pag. 85 Comma 534.(Licenza per gli apparecchi e i congegni automatici) pag. 85 Comma 535.(Comunicazioni dell'AAMS) pag. 85 Comma 536.(Obblighi dei destinatari delle comunicazioni) pag. 85 Comma 537.(Sanzioni per violazione degli obblighi) pag. 85 Comma 538.(Cooperazione tra forze di polizia e AAMS) pag. 85 Comma 539.(Previsione di rilascio dell'autorizzazione dall'AAMS) pag. 85 Comma 540.(Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonche' giochi vietati dal questore) pag. 86 Comma 541.(Luogo di installazione degli apparecchi) pag. 86 Comma 542.(Sanzioni amministrative per i gestori degli apparecchi) pag. 86 Comma 543.(Ulteriori sanzioni previste per il gioco d'azzardo) pag. 86 Comma 544.(Confisca per gli apparecchi sprovvisti di titoli autorizzatori e rapporto al Prefetto in caso di violazioni) pag. 86 Comma 545.(Sospensione della licenza per i titolari) pag. 87 Comma 546.(Sospensione della licenza per gli autori degli illeciti) pag. 87 Comma 547.(Sanzioni in caso di violazioni antecedenti all'entrata in vigore) pag. 87 Comma 548.(Controllo automatico dei versamenti da parte dell'AAMS) pag. 87 Comma 549.(Convenzione di concessione) pag. 88 Comma 550.(Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati) pag. 88 Comma 551.(Variazione dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati) pag. 88 Comma 552.(Disposizioni per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali) pag. 88 Comma 553.(Documento unico di regolarita' contributiva) pag. 88 Comma 554.(Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari) pag. 88 Comma 555.(Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo) pag. 88 Comma 556.(Fondo nazionale per le comunita' giovanili) pag. 88 Comma 557.(Attivita' convenzionale tra ANCI e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) pag. 88 Comma 558.(Personale a tempo determinato di Poste S.p.a.) pag. 89 Comma 559.(Graduatoria delle emittenti radiofoniche locali) pag. 89 Comma 560.(Rete di telecomunicazione GSM-R) pag. 89 Comma 561.(Bonifica area industriale Milazzo e bacino fiume Sarno) pag. 89 Comma 562.(Benefici in favore delle vittime del dovere) pag. 89 Comma 563.(Vittime del dovere) pag. 89 Comma 564.(Equiparazione alle vittime del dovere per coloro che hanno contratto infermita' permanentemente invalidante) pag. 89 Comma 565.(Termini e modalita' per la corresponsione delle provvidenze) pag. 89 Comma 566.(Programma dell'ONU denominato "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia") pag. 89 Comma 567.(Certificazione IPSEMA per i lavoratori marittimi esposti all'amianto) pag. 90 Comma 568.(Attivita' negoziali del Ministero della Difesa) pag. 90 Comma 569.(Condizioni e modalita' per la stipula degli atti) pag. 90 Comma 570.(Contributi pluriennali di pertinenza dell'amministrazione della Difesa) pag. 90 Comma 571.(Iscrizione dello stanziamento nello stato di previsione della Difesa) pag. 90 Comma 572.(Contributo per l'acquisto di decoder) pag. 90 Comma 573.(Parco Gennargentu) pag. 90 Comma 574.(Costi ammissibili e cause di decadenza dai contributi editoria) pag. 90 Comma 575.(Soppressione convegno interconfessionale e rifinanziamento interventi infrastrutturali) pag. 91 Comma 576.(Associazioni riconosciute) pag. 91 Comma 577.(Opzione dipendenti dell'Agenzia del demanio) pag. 91 Comma 578.(Finanziamento del piano programmatico dell'istruzione a valere su risorse IIT) pag. 91 Comma 579.(Bond medio termine e PMI) pag. 91 Comma 580.(Comitato paraolimpico) pag. 91 Comma 581.(Finanziamento per potenziamento ricerca settore oncologico) pag. 91 Comma 582.(ENAC) pag. 91 Comma 583.(Proposte di realizzazione di insediamenti turistici) pag. 91 Comma 584.(Canoni di concessione demaniale per insediamenti turistici) pag. 91 Comma 585.(Requisiti degli insediamenti turistici di qualita) pag. 91 Comma 586.(Soggetti legittimati a presentare le proposte di realizzazione di insediamenti turistici) pag. 92 Comma 587.(Contenuto delle proposte) pag. 92 Comma 588.(Valutazione delle proposte) pag. 92 Comma 589.(Individuazione delle proposte ritenute di pubblico interesse) pag. 92 Comma 590.(Valutazioni delle amministrazioni interessate) pag. 92 Comma 591.(Stipula dell'accordo di programma) pag. 92 Comma 592.(Casi di indizione di gara) pag. 92 Comma 593.(Previsione di regimi agevolati in materia edilizia) pag. 92 Comma 594.(Accordi per la liquidazione degli indennizzi) pag. 92 Comma 595.(Divieto di assunzione per le fondazioni liriche) pag. 93 Comma 596.(Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero dei beni e attivita' culturali) pag. 93 Comma 597.(Semplificazione delle norme per l'alienazione degli immobili gia' IACP.) pag. 93 Comma 598.(Principi fissati per l'alienazione degli immobili gia' IACP) pag. 93 Comma 599. 93 Comma 600.(Affidamento a societa' terze dei compiti di vendita degli immobili gia' IACP) pag. 93 Comma 601.(Rinvio alle tabelle A e B) pag. 93 Comma 602.(Rinvio alla tabella C) pag. 93 Comma 603.(Rinvio alla tabella D) pag. 93 Comma 604.(Rinvio alla tabella E) pag. 93 Comma 605.(Rinvio alla tabella F) pag. 93 Comma 606.(Assunzione di impegni da parte di amministrazioni ed enti pubblici nell'anno 2006) pag. 93 Comma 607.(Rinvio all'allegato 1) pag. 94 Comma 608.(Rinvio all'allegato 2) pag. 94 Comma 609.(Copertura finanziaria) pag. 94 Comma 610.(Applicabilita' delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale) pag. 94 Comma 611. 94 Comma 612.(Entrata in vigore) pag. 94

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.

----> Vedere Legge da pag. 21 a pag. 95 <----
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2, 3 e 3-bis, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.»:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater)».
Note all'art. 1, comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432 recante «Istituzione del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato»:
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.».
Note all'art. 1, comma 8:
- Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2
della gia' citata legge n. 468/1978:
«4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione
al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente
responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unita' previsionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
tra le diverse unita' previsionali.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive
modificazioni, recante «Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato»:
«5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
Note all'art. 1, commi 9, 10 e 11:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal
comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi
equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta
nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente,
deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto
nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi
straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di
incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve
essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Note all'art. 1, comma 19:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)». (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)». (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)». (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario).
Note all'art. 1, commi 22 e 23:
- Per il comma 2 dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo 165/2001 vedasi in nota all'art. 1, comma 9.
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Note all'art. 1, comma 24
- Si riporta l'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119. - I comuni, le province, le Citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle
Citta' metropolitane e alle regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, Citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
Note all'art. 1, comma 30:
- Il decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito
con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, reca
«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77).
Note all'art. 1, comma 33:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46 recante «Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale», e successive
modificazioni:
«Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
Note all'art. 1, comma 35:
- Il Capo II del Titolo X del decreto 23 maggio 1924,
n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato; che comprende gli
articoli da 585 a 591, reca: «Delle contabilita'
speciali.».
Note all'art. 1, comma 38:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recante «Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili»:
«5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,comunque costituite
presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa
autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica a cura delle sezioni stesse
quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione
e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le
somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata
del tesoro e possono essere riassegnate alle
amministrazioni interessate su loro richiesta.
Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione
al titolare della contabilita' speciale.».
- Per il testo dell'art. 585 del regolamento di cui al
gia' citato regio decreto 827/1924, vedasi in nota alL'art.
1, comma 38.
Note all'art. 1, comma 41:
- L'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n.
1295, riguardante l'istituto per il credito sportivo»,
sostituisce l'art. 2 della L. 24 dicembre 1957, n. 1295, ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
26 febbraio 1983.
Note all'art. 1, comma 42:
- Si riporta il testo del n. 103 della tabella A, parte
III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%),
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:

«103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;».
- Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'art. 88 del
Trattato istitutivo della comunita' europea:
«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo
utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti
diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.».
Note all'art. 1, comma 43:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e
dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e
alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
18 dicembre 1973, n. 836 recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»:
«Art. 16. - La liquidazione delle spese relative al
trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale
per disimpegnare il proprio servizio di istituto e'
disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti
delle singole amministrazioni di concerto con quella del
Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso
nonche' a quella del materiale e degli strumenti.».
Note all'art. 1, comma 44:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.».
Note all'art. 1, comma 45:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 reca «Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298).
Note all'art. 1, comma 47:
- Si riporta il testo del comma 309 dell'art. 1 della
gia' citata legge 311/2004, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, e
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note all'art. 1, comma 48:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
6 settembre 2002, n. 194 recante «Misure urgenti per il
controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa
pubblica.», convertito con modificazioni dalla legge
31 ottobre 2002, n. 246:
«Art. 1. 01. - All'art. 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a);
b).
1. All'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: «In attuazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la.» sono
sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che
comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per
ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo
una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione
degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La.»;
b).
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per
l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si
assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di
previsione dello Stato.
2.
3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli
obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione.
Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di
carattere generale per il coordinamento dell'azione
amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli
schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati
di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo
periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di
spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del
bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati
in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di
bilancio, con esclusione delle spese relative agli
stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi
natura obbligatoria, nonche' delle spese relative agli
interessi, alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate
e documentate esigenze e in conformita' alle indicazioni
contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo
decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia
e delle finanze puo' escludere altre spese dalla predetta
limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti
di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
vigilante, puo' disporre, con il decreto di cui al medesimo
comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti
e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione
degli organi costituzionali, previste nei rispettivi
bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la
congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. Il
maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso
indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. All'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) all'ottavo comma le parole: «di cui al terzo
comma del precedente art. 18.». sono sostituite dalle
seguenti: «dell'art. 11-quater, comma 2.».;
b).
6.
6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale
negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura
dell'esercizio 2002, nonche' gli stanziamenti iscritti in
forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono
essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese
in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla
chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001,
possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino
alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per
spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate
alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell'esercizio 2005 .
7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che
derogano all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Nell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «entro il terzo esercizio finanziario
successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «entro
l'esercizio finanziario successivo.».
8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo
e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in
attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'art. 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
Ragionerie provinciali dello Stato provvedono
esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di
monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma
la competenza del capo del dipartimento provinciale del
predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e
logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita' di
promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di
coesione, di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attivita' di
competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono
svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei
servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti
dipartimenti.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante «Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica.»,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n.
191:
«8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo
le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non
aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30
per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi
derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
accantonamento in apposito fondo, fino a diversa
determinazione da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica,
comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di
servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.».
Note all'art. 1, comma 50:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della gia' citata
legge 289/2002:
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui
dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei
rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del periodo precedente. La ripartizione del fondo e'
disposta con decreti del Ministro competente, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella
Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate
nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del
2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga
riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio
destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da
quelli indicati nella Tabella C, intendendosi
conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di
spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai
principi di cui al presente articolo riducendo le proprie
spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non
inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A
decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'art. 69, comma 14, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria
e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai
fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui
all'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le
disponibilita' finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni
di cui all'art. 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
procura della Corte dei conti.».
Note all'art. 1, comma 52:
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261 recante «Determinazione dell'indennita'
spettante ai membri del Parlamento.»:
«Art. 1. - L'indennita' spettante ai membri del
Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per
garantire il libero svolgimento del mandato e' regolata
dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di
rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384 recante «Trattamento dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia.»:
«Art. 1. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento
nazionale, spetta dal giorno successivo a quello
dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente
stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita'
mensile pari all'indennita' percepita dai membri del
Parlamento nazionale in applicazione dell'art. 1 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si
estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo
stabiliti dall'art. 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
nonche' il trattamento di cui all'art. 48, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita
dall'art. 29, penultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con
quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con
i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni
assistenziali, corrisposti direttamente.».
Note all'art. 1, comma 53:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 aprile
1952, n. 212 recante «Revisione del trattamento economico
dei dipendenti statali.»:
«Art. 2. - Ai Ministri Segretari di Stato ed ai
Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al
trattamento economico complessivo previsto,
rispettivamente, per il personale dei gradi I e II
dell'ordinamento gerarchico.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo
stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri
Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.
Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti
e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico
complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei
gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.
Agli effetti della pensione e delle relative ritenute,
si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e
per i Ministri lo stipendio del grado 1 dell'ordinamento
gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti
Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento
gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio
del grado 3 dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la
loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano
di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si
applica il disposto dell'art. 78 del testo unico
21 febbraio 1895, n. 70.
Sono soppresse l'indennita' di carica di cui agli
articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1914, n.
11, e l'indennita' mensile di alloggio di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.
E' abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.».
Note all'art. 1, commi 56, 58 e 61:
- Per il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si veda
in nota all'art. 1, comma 9.
Note all'art. 1, comma 63:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica.»:
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Note all'art. 1, comma 66:
- Per il testo del comma 38 dell'art. 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'.», vedasi in nota all'art. 1, comma 68.
Note all'art. 1, comma 68:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 agosto
1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare.», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1.
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza
prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo , e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a
decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e
1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere
integrato, mediante il versamento annuale da parte dei
fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati.».
- L'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.», come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
«Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. 1. Nel
quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2. 2. (Abrogato).
3. 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui
al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute ai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti .
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente.
4. 4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, e successive modificazioni.
5. 5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritti in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni
previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le
modalita' di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».
- Si riporta il testo del comma 38 dell'art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'.», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«38. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3
miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) (abrogato).».
Note all'art. 1, comma 69:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute alla imprese
tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16,
comma 1. A tal fine, l'autorita' adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all'attivita' di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.».
Note all'art. 1, commi 70 e 71:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro in materia
di lavori pubblici.» e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto previsto
all'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 del Ministro dei
lavori pubblici, nonche' l'obbligo di applicazione da parte
del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al
predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del
valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del
terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente,
provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi
costituiti ai sensi del presente comma si applicano le
norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2.».
Note all'art. 1, comma 72:
- Si riporta il testo dell'art. 70 del
decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. Le entrate
delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni
dell'art. 59 del presente decreto legislativo a carico del
bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per
le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui
all'art. 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a),
vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento
dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di
gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita'
speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria
unica.
3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con
aziende di credito per la gestione del servizio di
tesoreria, non hanno facolta' di accendere mutui, ne' di
adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per
le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la
gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui
alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base
delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di
previsione del ministero delle finanze destinate
all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna
agenzia.
5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di
contabilita', che e' sottoposto al ministro delle finanze
secondo le disposizioni dell'art. 60. Il regolamento si
conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in
materia di contabilita' pubblica e anche prevedendo
apposite note di raccordo della contabilita' aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del
codice civile.
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare
spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli
impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al
limite costitutito dalle risorse finanziarie stabilite
dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle
agenzie fiscali.».
Note all'art. 1, comma 76:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica.», convertito,
con modificazioni, alla legge 28 maggio 1997, n. 140:
«Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di
controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la
vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi
dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per
interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del
debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di
monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei
flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure
percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con
effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2
e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e
finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita'
finanziaria rispetto al previgente sistema.
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1,
secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio
presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le
modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse
finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attivita' di cui al comma 1.».
Note all'art. 1, comma 77:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del gia' citato D.
Lgs 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59.», e successive modificazioni:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
Note all'art. 1, comma 78:
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive». (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 141
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
aree di crisi del territorio nazionale e per il
miglioramento e la protezione ambientale, mediante
eliminazione di perdite, incremento di efficienza della
distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche'
mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede alla concessione,
ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti
mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed
interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a
contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di
impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e
2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana
del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione,
per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la
quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il
31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la
realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse
idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla revoca della
concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse
risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del
territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per la concessione di contributi pluriennali per
la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti
interessati.».
Note all'art. 1, comma 81:
- Si riporta il testo dell'art. 75 della gia' citata
legge 289/2002 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)»:
«Art. 75 (Interventi ferroviari). - 1. Infrastrutture
Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la
costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli
investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria per il «Sistema alta velocita/alta capacita»,
anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le
risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul
mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri
di trasparenza ed economicita'. Al fine di preservare
l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa
e' a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il
servizio della parte del debito nei confronti di
Infrastrutture Spa che non e' adeguatamente remunerabile
utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il
periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta
velocita/alta capacita'.».
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione
relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte
relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta
velocita/alta capacita», il nuovo concessionario assume,
senza liberazione del debitore originario, il debito
residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente
dovute dal concedente al precedente concessionario per
l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del
servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro
titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo
Stato garantisce il debito residuo nei confronti di
Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova
concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la
funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della
concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla
realizzazione e gestione del «Sistema alta velocita/alta
capacita».
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del
«Sistema alta velocita/alta capacita'. sono destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da
Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da
parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino
all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione
dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo
del fondo di ristrutturazione di cui all'art. 43, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6.».
Note all'art. 1, comma 83:
- Si riporta il testo dell'art. 2504 del codice civile:
«Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve
risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per
l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.».
Note all'art. 1, commi 84 e 85:
- Si riporta il testo del comma 177 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)», e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di
esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La
quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.».
Note all'art. 1, comma 88:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, cosi' come modificato
dalla presente legge:

«Art. 1 (Ricognizione del patrimonio immobiliare
pubblico). - 1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,
anche in funzione della formulazione del conto generale del
patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge
3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio,
con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso gli
archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo
tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio
indisponibile e disponibile.
2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non
territoriali, i beni non strumentali in precedenza
attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello
Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del
bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri
enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre
venti anni, con il consenso dei proprietari.
6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.A., ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e dell'art. 5 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello Stato
S.p.A., o dalle societa' da essa controllate, direttamente
o con le modalita' di cui al presente decreto. Le
alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con
esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta' e di quelli attestanti la regolarita'
urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le
risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni
effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono
impiegate da RFI S.p.A. in investimenti relativi allo
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare,
al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Le
previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma,
previa emanazione dei decreti previsti dal presente
articolo , si applicano a tutte le societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato al momento
dell'alienazione e valorizzazione dei beni.
6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello
Stato Spa ed alle societa' dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate si presumono
costruiti in conformita' alla legge vigente al momento
della loro edificazione. Indipendentemente dalle
alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, possono
procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo
di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia
mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova
l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione
allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla
documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si rende la
dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e
documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione
del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella
che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera &di;d), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380: La dichiarazione sostitutiva produce
i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non
riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In
nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla
stessa direttamente o indirettamente controllate e'
attribuita la stessa facolta', m la somma da corrispondere
e' pari al triplo di quello sopra indicata.».
Note all'art. 1, commi 89 e 90:
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 reca «Soppressione
e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1956, n. 325).
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, recante «Disposizioni finanziarie e
fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione,
liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
interamente controllate dallo Stato, nonche' di
cartolarizzazione di immobili). - 1. Il termine previsto
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e
fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del
predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre
2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare
anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
29 della legge 28 dicembre 2001.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali
sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad
una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9
della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono
abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis,
lettera c), del presente articolo, determinati nella misura
massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2002, si' provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione
coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di
ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della
societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29
milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per
l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) - b) (omissis).
5. (omissis).».
Note all'art. 1, comma 91:
- Per l'art. 9 del gia' citato decreto-legge n.
63/2002, si veda in nota all'art. 1, commi 89 e 90.
- Si riportano i commi 224, 225, 226 e 229 dell'art. 1
della gia' citata legge 311/2004:
«224. Gli immobili di cui all'art. 9, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto
10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche
nell'ambito dell'attivita' di gestione della liquidazione
gia' affidata a societa' direttamente controllata dallo
Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis,
lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La societa' si
avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La societa' puo'
avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«E', altresi', facolta' della societa' di procedere alla
revoca dei mandati gia' conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al
comma 1-ter dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, la societa', direttamente controllata dallo
Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo art.
9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni
potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti e puo' procedere alla
revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in
essere.
Omissis.
229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle
finanze, la societa' direttamente controllata dallo Stato,
di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'art. 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
riferisce annualmente alle Camere sullo stato della
liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione
stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.».
Note all'art. 1, comma 92:
- Si riporta il testo del comma 459 dell'art. 1 della
succitata legge 311/2004:
«459. Per le finalita' di cui all'art. 45, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate
dal comma 180 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 1,
della legge 1° agosto 2002, n. 166.».
Note all'art. 1, comma 94:
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge
17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Misure in materia di programmazione
negoziata). - 1. In occasione della prima verifica di cui
al comma 3 dell'art. 10 dell'intesa di programma tra lo
Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il
19 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,il Comitato istituzionale di
gestione sentiti i rappresentanti degli enti locali
interessati provvedera' ad individuare, nel quadro delle
risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi
da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei
comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime
aeroportuale di Malpensa 2000 nonche' alla realizzazione di
attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di
delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e
mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle
attivita' di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito
accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione
di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle
risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma
di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di
residenza principale residenti da almeno cinque anni in
tali centri abitati, ovvero di acquisizione di immobili ad
uso residenziale purche' con titolo di edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A
delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della
regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di
metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale dovra'
essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani
di volo e delle richieste dei comuni interessati da
fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con
riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa
vigente.
2. (Omissis).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in
quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti
territoriali gia' approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. (Omissis).».
Note all'art. 1, comma 95:
- Per l'art. 4, comma 177, della legge 350/2003 e
successive modificazioni, vedasi in nota all'art. 1,
commi 84 e 85.
Note all'art. 1, comma 100
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo , puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della
legge 23 gennaio 1992, n. 32 recante «Disposizioni in
ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo
unico delle le leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e
del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76»:
«2. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2,
comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono
utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza
ammissione di deroga, in favore:
a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie
o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al
citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76
del 1990, sempreche' abbiano presentato entro il 30 giugno
1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la
documentazione ai fini della ricostruzione o della
riparazione delle unita' abitative;
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno
1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la
documentazione ai fini della ricostruzione o della
riparazione delle unita' abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di
immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici
dei comuni classificati come disastrati o gravemente
danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge, limitatamente agli
interventi connessi con la posizione delle porzioni
immobiliari danneggiate dal sisma.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante «Ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi», convertito con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61:
«Art. 5 (Interventi a favore delle attivita'
produttive). - 1. Al fine della ripresa delle attivita'
produttive industriali, agricole, zootecniche e
agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche,
agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese
quelle relative agli enti non commerciali e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo
fine solidaristico, aventi sede o unita' produttive nei
territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che
abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro
proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un
contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore
dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni,
applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a
lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e i piccoli
imprenditori, cosi' come definiti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.».
Note all'art. 1, comma 102:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2
maggio1990, n. 102 recante «Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle
adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como,
nonche' della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio
ed agosto 1987», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Procedure). -1. Gli interventi per la difesa
del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui
rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
delle risorse disponibili ai fini della presente legge e
con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali
interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino,
nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c)
dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli
aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino
relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione
e sviluppo di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a
revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla
normativa della regione Lombardia, nel quadro delle
medesime disponibilita' finanziarie. La regione Lombardia
e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri l'assetto del piano aggiornato.».
Note all'art. 1, comma 103:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis.».
Note all'art. 1, commi 104 e 105:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
28 dicembre 1998, n. 451 recante «Disposizioni urgenti per
gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto», convertito con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40:
«Art. 2 (Oneri indiretti in materia di autotrasporto).
- 1. Gli importi di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a
L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo
all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
miliardi per l'anno 1999.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate,
tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno
precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
 
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente
articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo , pari complessivamente a lire 140 miliardi per
l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 45 della gia' citata
legge n. 488/1999:
«Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). -
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.».
Note all'art. 1, comma 106:
- Si riporta il comma 5 dell'art. 66 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».:
«5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per
quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime
imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua
di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente
dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e
conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi
effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto
delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di
cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i
documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento.».
- Per il comma 1-bis dell'art. 2 del gia' citato
decreto-legge n. 451/1998 vedasi in nota ai commi 104 e
105.
Note all'art. 1, comma 108;
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
Note all'art. 1, comma 109:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 444 recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione delle annotazioni da apporre sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti per
autotrazione», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Limiti di applicabilita). - 1. Le disposizioni
del presente regolamento non si applicano alle cessioni di
carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali
di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti
pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli
enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonche'
degli autotrasportatori di cose per conto terzi.».
Note all'art. 1, comma 110:
- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 3 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 recante
«Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di
crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo», convertito con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle
iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
il completamento delle iniziative comprese in contratti
d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali
protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.».
Note all'art. 1, comma 111:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 22 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 recante
«Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione
europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della
direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco
di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di
favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali», come da ultimo modificato dall'art. 3 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con
modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e
fino alla data del 31 dicembre 2007, le imprese che
intendono esercitare la professione di autotrasportatore di
cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria e capacita'
professionale, essere iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere
acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
l'attivita'.».
Note all'art. 1, comma 112:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il
70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per
i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) Abrogato.
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.».
Note all'art. 1, comma 113:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 della
legge 23 dicembre 1997, n. 454 recante «Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita»:
«Art. 10 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per le
finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla
base del piano di cui all'art. 1, ai soggetti di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali
contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e
interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie
attivate dai soggetti stessi con separata evidenza
contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai
sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono
disciplinate le modalita' di istruttoria delle domande di
ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei
benefici stessi, nonche' per la rendicontazione da parte
delle imprese beneficiarie.».
Note all'art. 1, comma 114:
- Si riporta il testo dell'art. 38 dello statuto della
regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455 recante «Approvazione dello statuto
della regione siciliana», convertito alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
«Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione,
a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione
di lavori pubblici.
Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media
nazionale.
Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati
assunti per il precedente computo.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della gia' citata
legge 289/2002:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. - 12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
Note all'art. 1, comma 115:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della
gia' citata legge 388/2000:
«Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille
litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille
litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire
697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille
chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire
281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro
cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro
cubo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452 recante «Disposizioni urgenti in
tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi
IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni», convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16:
«Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino
alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le
utilizza per gli usi di trazione e di combustione,
limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di
tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le
caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica
a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il
quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da
gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di
olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per
l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
di cui al comma 1-bis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 recante «Interventi
in materia di accise sui prodotti petroliferi», convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418:
«Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno».
«Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto».
«Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). -
1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta
prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
fornito.».
- ....Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 27
della gia' citata legge 388/2000:
«4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 della
gia' citata legge 448/2001»:
«2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 21 della
gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni:
«6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della
legge 350/2003:
«4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.».
Note all'art. 1, comma 116:
- Si riporta il testo dell'art. 62 del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante
«testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative»:
«Art. 62 (Art. 30 decreto-legge n. 331/1993)
(Imposizione sui bitumi di petrolio). -1. I bitumi di
petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta
di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai
bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti
o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non
e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per
l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei
cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o
autoproduzione di energia elettrica si applicano le
aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali
impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi
assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli
articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi
con altre sostanze, si applica la disposizione di cui
all'art. 21, comma 4.».
Note all'art. 1, comma 117:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 della
gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la
tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al
31 dicembre 2006 fino all'importo complessivo di 100.000
euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto
idrogeologico.».
Note all'art. 1, comma 118:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali», e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che
operano nel settore agricolo e per le cooperative della
piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota
e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 3,75 per cento.».
Note all'art. 1, comma 119:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata
legge 388/2000:
«Art. 11 (Trattamento fiscale delle imprese che
esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e
lagunari). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della
gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70
per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera,
nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque
interne e lagunari.».
Note all'art. 1, comma 120:
- Si riporta il testo del comma 571 dell'art. 1 della
gia' citata legge 311/2004:
«571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al
comma 3 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato
al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di
stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unita'
previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali destinate alle azioni di promozione agricola
sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro
all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.».
Note all'art. 1, comma 121:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 della
gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni:
«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto,
compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al
31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a
75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della
gia' citata legge 448/2001:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del
prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 60.000 euro.».
Note all'art. 1, comma 122:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
gia' citata legge 289/2002, e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«11. Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente
8.000 euro.».
Note all'art. 1, commi 123 e 124:
- Si riporta il testo del comma 2 lettera a) dell'art.
51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e
successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario):
«2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla
lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».
Note all'art. 1, comma 125:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della gia' citata
legge 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) - b) (omissis);
c) all'art. 74, e' abrogato il settimo comma,
concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di
abilita' ed ai concorsi pronostici.
2. (Omissis).
3. All'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni
assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino
alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».
4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino
al 31 dicembre 2006; tuttavia limitatamente all'acquisto,
all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli
la indetraibilita' e' ridotta all'85 per cento del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con
propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta
sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in
parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta
per il 15 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo
ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a
combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di
beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle
cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato
applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
articolo .
7. Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con
handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver
determinato il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della
capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per
effetto delle disposizioni del comma 2.».
Note all'art. 1, comma 126:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 43 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 recante «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti»:
«3. Gli atti, contratti, documenti e formalita'
occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli
immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e
catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa.
Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al
31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di
eventuali imposte gia' pagate.».
- Si riporta il testo del comma 507 dell'art. 1 della
gia' citata legge 311/2004:
«507. Il termine previsto dall'art. 43, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al
31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 19, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2005.».
Note all'art. 1, comma 127:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante «Riordino
del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre
2000, n. 328», e successive modificazioni:
«4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al
31 dicembre 2006, gli atti relativi al riordino delle
istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva.».
Note all'art. 1, comma 128:
- Si riporta il testo del comma 1 e del comma 11-bis
dell'art. 90 della gia' citata legge n. 289/2002:
«1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro».
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.».
- Il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 recante «Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza territoriale» (Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 1993, n. 288 supplemento ordinario), comprende
gli articoli da 1 a 37.
Note all'art. 1, comma 129:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21 della
gia' citata legge n. 448/1998:
«Art. 21 (Disposizioni varie in materia fiscale). - 1.
Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito
di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria,
di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare
lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.».
Note all'art. 1, comma 131:
- Si riporta il testo del comma 1 lettere a), b), c) e
d) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344 recante «Riforma dell'imposizione sul reddito delle
societa', a norma dell'art. 4 della legge. 7 aprile 2003,
n. 80»:

«Art. 4 (Disposizioni transitorie ed entrata in
vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il
1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e
2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale
data; tuttavia:
a) resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
relativamente alle operazioni di fusione e scissione
deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti fino
al 30 aprile 2004;
b) per il primo periodo di imposta che inizia a
decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini dell'applicazione
della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione
di cui all'art. 1998 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del medesimo
art. e' fissato nella misura di cinque a uno;
c) non rientrano nell'esenzione di cui all'art. 87 ed
all'art. 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, le plusvalenze relative alle azioni o quote
realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza
delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse
azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a
tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro
il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2003;».
Note all'art. 1, comma 132:
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62 recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle comunita' europee. legge comunitaria
2004», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Procedura per il recupero degli aiuti di
Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE
del 5 giugno 2002 della Commissione). - 1. In attesa della
definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di
giustizia delle comunita' europee, il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del
regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto
degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti
servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni
del presente articolo , in attuazione della decisione
2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.
2. Il recupero degli aiuti di cui al comma 1 e'
eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti
disposizioni, secondo i principi e le ordinarie procedure
di accertamento e riscossione delle entrate dello Stato;
alla riscossione coattiva provvede il Ministero
dell'interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 6, gli enti locali
individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al
comma 1 e ne comunicano gli estremi al Ministero
dell'interno nonche' alle Direzioni regionali dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competenti in funzione dei
relativi domicili fiscali.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di
cui al medesimo comma, indipendentemente dalla
comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni
regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi
d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito,
con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e'
presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.
4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i
singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in
quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso
specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di
applicazione della decisione della Commissione di cui al
comma 1, come individuate in applicazione del decreto di
cui al comma 6.
5. Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati
forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle
dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti
l'obbligo di restituzione entro e non oltre sei mesi
successivi al termine di cui al comma 6, alla notifica di
avvisi contenenti la determinazione degli aiuti
corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi
secondo quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della
decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli
elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni
compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni
per le quali la decisione e' applicabile nei confronti del
destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso,
all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura
tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle
procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli
aiuti dovuti sono riscossi secondo le ordinarie procedure,
anche mediante compensazione senza limitazioni
quantitative. E' fatta in ogni caso salva la restituzione,
anche mediante compensazione, degli aiuti corrisposti ai
sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di
annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,
sono stabilite le modalita' applicative delle presenti
disposizioni. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
politiche comunitarie, relativamente alle parti di
rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per
una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle
norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto
indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza
dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in
base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione
di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali,
dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole
fiscali applicabili nei periodi di competenza;
riconoscimento della parita' di accesso ai regimi fiscali
alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in
assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1;
riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti gia'
attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle
minori imposte versate; riconoscimento della estraneita' al
recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attivita'
non concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso
agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla
generalita' dei contribuenti nei periodi d'imposta di
fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di
specifica dichiarazione di volersene avvalere.
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti
disposizioni affluiscono in apposita contabilita' speciale
intestata al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale e'
impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di
cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le
modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a
tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti
Spa, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Il recupero e' effettuato dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Le societa' per azioni a prevalente capitale
pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla
Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio
1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente
titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi
della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di
ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse
indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla
differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione
di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla
Commissione.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie
rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori
casi che per ragioni attinenti al caso specifico non
rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della
Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente
il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei
riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far
data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima
rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate
degli interessi calcolati sulla base del tasso di
riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente
sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.
Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze
invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per
le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente
successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve
essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e
versato su apposita contabilita' speciale intestata al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per
una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni
dall'applicazione delle presenti disposizioni.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti
e' dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una
sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua
frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le societa' interessate possono chiedere, prima
della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro
mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al
saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si
intende accordata.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto
versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai
sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle societa' che omettono di effettuare la
comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli
interessi di cui al comma 11, e' applicata una sanzione
pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche
mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi
del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di
efficacia o inapplicabilita' della decisione della
Commissione di cui al comma 1.».
Note all'art. 1, comma 133:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il
canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di
tale riduzione»;
b) nell'art. 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili
locati non relativi all'impresa si applicano comunque le
disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo».
1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per
natura, ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare
unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di
attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si
intendono destinati a struttura produttiva diversa, a
condizione che gli stessi vengano destinati allo
svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55
del citato testo unico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-bis. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella
medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse. Con riferimento ad eventuali
pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non si fa
comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.».
Note all'art. 1, comma 134:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%;
b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un
grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%;
c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un
grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di
abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura
dei costi raggiunto nel 1999.».
Note all'art. 1, comma 138:
- Si riportano i commi da 21 a 41 dell'art. 1 della
gia' citata legge 311/2004, e successive modificazioni, con
le modifiche apportate dalla presente legge:
«21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province, i comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonche' le
comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5
a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti
e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
comunita' montana con popolazione superiore a 10.000
abitanti non puo' essere superiore alla corrispondente
spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa
corrente media pro-capite inferiore a quella media
pro-capite della classe demografica di appartenenza e
incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunita' isolane e le unioni di comuni di cui al
comma 21 l'incremento e' dell'11,5 per cento. Per
l'individuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in
conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai
fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene
conto della popolazione residente calcolata secondo i
criteri previsti dall'art. 156 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilita la spesa media pro-capite per
ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti
e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunita' montane con popolazione superiore a
10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale
di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
correnti e in conto capitale determinate per l'anno
precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di
cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni,
nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane
con popolazione fino a 50.000 abitanti.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno
2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per
ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno
2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto
capitale determinate per l'anno precedente in conformita'
agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e'
calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in
conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le regioni che sono
disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di
partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie,
dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle
amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei
commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori
soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle
sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni
trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate
dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti
dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale;
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che
originino debiti fuori bilancio;
f-quater) ;
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle
spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle
spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale.
25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali
della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali
Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di
opere previste dall'art. 21 della legge 1° agosto 2002, n.
166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e'
calcolato anche al netto delle spese derivanti da
interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi
olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa
stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento
e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni
immobili, mobili, nonche' delle erogazioni a titolo
gratuito e liberalita'. Le regioni possono destinare le
nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di
gestione accertati nel settore sanitario.
26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per
l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto
capitale superiore del 100 per cento al corrispondente
ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel
triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in
conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite
rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora
l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al
comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai
pagamenti per spese in conto capitale.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che
eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
possono essere anticipate a carico di un apposito fondo
istituito presso la gestione separata della Cassa depositi
e prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro
250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti
locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale
5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e
prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorita' fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che
presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse
connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le
scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al
fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la
spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro
176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per
l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I
contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno,
non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati
per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
lo schema stabilito dal predetto decreto.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, anche
secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel sito www.pattostabilita'.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, di concerto con il
Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e l'ISTAT».
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese
di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata
per trimestri del complesso delle spese come definite dal
comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano:
le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio. Il
collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica,
entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il
rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con
l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da'
comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e
delle finanze, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti attraverso il predetto sistema
web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio per i comuni con popolazione superiore a
5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione
superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunita'
montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti
predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di
cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A
seguito dell'accertamento del mancato rispetto
dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono
tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui
pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura
necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti
stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli
obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33,
34 e 35.
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione
economico-finanziaria previsto dall'art. 234 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia
in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato
rispetto ne da' comunicazione al Ministero dell'interno
sulla base di un modello e con le modalita' che verranno
definiti con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli
obiettivi del patto di stabilita' interno stabiliti per
l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in
misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno
in cui si e' accertato il rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ovvero, ove l'ente sia
risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella
del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per
gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno
dall'anno 2005 il limite e' commisurato, in sede di prima
applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche
nel 2005 per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2004.
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al
comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno
2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o
negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei
commi da 21 a 53 dall'anno in cui e' disponibile la base di
calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti
al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i
comuni e le comunita' montane concorrono al monitoraggio
sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai
commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello
delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21
a 53.
40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti degli
enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'art. 29
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, limitatamente alle regole del patto di
stabilita' interno previsto per gli enti territoriali per
gli anni 2005 e successivi.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 117
della Costituzione della Repubblica italiana:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
- Per il testo del secondo comma dell'art. 119 della
Costituzione della Repubblica italiana, vedasi in nota al
comma 24.
Note all'art. 1, comma 140:
- Si riporta il testo dell'art. 156 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»:
«Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente).
- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
nella parte seconda del presente testo unico valgono per i
comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti
classi demografiche:
a) comuni con meno di 500 abitanti;
b) comuni da 500 a 999 abitanti;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre
leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi
erariali di qualsiasi natura, nonche' all'inclusione nel
sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed
alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano
riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non
diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione
residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente
per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto
nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem
per le comunita' montane. Per le comunita' montane e i
comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima
popolazione disponibile.».
Note all'art. 1, commi 142 e 143:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
gia' citata legge 311/2004:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194 reca «Regolamento per l'approvazione dei
modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77». (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 1996, n. 87, supplemento ordinario).
Note all'art. 1, comma 146:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato
decreto-legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005:
«Art. 1 (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale). - 1. Per potenziare l'azione di
contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi
di economicita', efficienza e collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia
delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi
residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso
societa' ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi
incaricati per le attivita' di supporto ai controlli
fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali
i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale
ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il
direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di
relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione
graduale in relazione ai diversi tributi.
2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, ed in particolare dall'art.
13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».
Note all'art. 1, comma 150:
- Per i testi dei commi 30 e 31 dell'art. 1 della gia'
citata legge 311/2004, cosi' come modificati dalla presente
legge, vedasi in nota al comma 138.
- Per i testi dei commi 32, 33, 34, 35 e 37 del gia'
citato art. 1 della gia' citata legge 311/2004, vedasi in
nota al comma 138.
Note all'art. 1, comma 151:
- Si riporta il testo dell'art. 39 della gia' citata
legge n. 488/1999, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 39 (Retribuzione pensionabile dei componenti
delle autorita' indipendenti). - 1. A decorrere dal
15 gennaio 2006 il trattamento economico comunque
corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle
autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i
cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei
componenti delle autorita' indipendenti, gia' iscritti
all'atto della nomina ad enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva
e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento
retributivo eventualmente in godimento dell'interessato
all'atto della nomina a componente dell'autorita' od
organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che
sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della
base retributiva e pensionabile previsto dall'art. 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite
del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i
soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita'
di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati
alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo
2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli
organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono
la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691.».
Note all'art. 1, comma 152:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 31della
gia' citata legge 289/2002:
«8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003 n. 150 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in
materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.».
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004:
«65. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'art. 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate per l'anno
2004 dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.».
Note all'art. 1, commi 153 e 154:
- Si riporta il testo dei commi 63 e 64 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 311/2004:
«63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 31, comma 1, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a
340 milioni di euro, derivante dal reintegro della
riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla
cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui
all'art. 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e' attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli
enti locali per confermare i contributi di cui all'art. 3,
commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in
favore dei comuni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244.».
Note all'art. 1, comma 156:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
gia' citato decreto-legge 314/2004 recante «Proroga di
termini», convertito con modificazioni, dalla legge
1° marzo 2005, n. 26:
«1-bis (Fondo istituito presso la Cassa depositi e
prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale).
- 1. All'art. 1, comma 27, ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005.».
Note all'art. 1, commi 158 e 159:
- Si riporta il testo dell'art. 59 della gia' citata
legge n. 388/2000:
«Art. 59 (Acquisto di beni e servizi a rilevanza
regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di
realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza
regionale alle migliori condizioni del mercato da parte
degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove
aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli
ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio
nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli
enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. [Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488]. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti.».
- Per il testo dell'art. 26 della gia' citata legge
488/1999, vedasi in note ai commi 22 e 23.
Note all'art. 1, comma 160:
- Si riporta il testo del comma 172 dell'art. 3 della
gia' citata legge 350/2003 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e
favorire il rispetto del patto di stabilita' interno la
CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali
sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta
supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento
di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi
assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.».
Note all'art. 1, comma 161:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della gia' citata
legge 289/2002 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)»:
«Art. 28 (Acquisizione di informazioni). - 1. Allo
scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul
comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle
convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti
nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti
ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio
rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei
sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di
mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o
dei servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti
pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della comunita' europea e delle norme
conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di
competenza economica rilevati dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati
con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi
non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4;
analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. (Omissis)..
7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Per il comma 5 dell'art. 1 della gia' citata legge
311/2004 vedasi in note ai commi 142 e 143.
Note all'art. 1, comma 162:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 recante «Nuove disposizioni per le
zone montane»:
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.».
Note all'art. 1, comma 163:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Soppressione della ritenuta alla fonte per
talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La ritenuta
del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da
societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati italiani e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi
dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.».
Note all'art. 1, comma 164:
- Si riporta il testo dell'art. 229 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 229 (Conto economico). - 1. Il conto economico
evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita'
dell'ente secondo criteri di competenza economica.
Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del
bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione
finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti
dalla gestione dei residui e gli elementi economici non
rilevati nel conto del bilancio.
2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a
struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro
natura e con la rilevazione di risultati parziali e del
risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto
economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi
dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione
del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del
passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da
alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il
risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono
rettificati, al fine di costituire la dimensione
finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i
seguenti elementi:
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle
rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi
sostenuti per la produzione in economia di valori da porre,
dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti
passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli
accertamenti degli introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attivita'
effettuate in regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto
economico l'acquisto di materie prime e dei beni di
consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di
terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli
interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le
imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri
straordinari compresa la svalutazione di crediti, le
minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le
insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori
residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono
rettificati, al fine di costituire la dimensione
finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i
seguenti elementi:
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i
ratei passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle
rimanenze;
c) le quote di costo gia' inserite nei risconti
attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza
pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita'
effettuate in regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono
determinati con i seguenti coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la
manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed
altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i
programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e
motoveicoli al 20%;
f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la
compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o
per centri di costo.
9. Al conto economico e' accluso un prospetto di
conciliazione che, partendo dai dati finanziari della
gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di
elementi economici, raggiunge il risultato finale
economico. I valori della gestione non corrente vanno
riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al
prospetto di conciliazione sono approvati con il
regolamento di cui all'art. 160.».
Note all'art. 1, comma 165:
- Si riporta il testo del comma 61 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la
sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul
reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' confermata sino al 31 dicembre 2006. Resta ferma
l'applicazione del comma 22 dell'art. 2 della legge n. 350
del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dell'aliquota, nonche', unitamente al comma 23 del medesimo
art. , alle disposizioni regionali in materia di tassa
automobilistica; le regioni possono modificare tali
disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti
dalla normativa statale di riferimento ed in conformita'
con essa.».
Nota all'art. 1, comma 167:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119. - I comuni, le province, le Citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle
Citta' metropolitane e alle regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, Citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
Note all'art. 1, comma 171:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Bilancio annuale di previsione). - 1. Il
progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione
vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri
indicati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal
Parlamento.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e'
articolato, per l'entrata e per la spesa, in unita'
previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna
unita' corrisponda un unico centro di responsabilita'
amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione. Le
unita' previsionali sono determinate con riferimento ad
aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale,
in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun
Ministero.
3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si
tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte
dei conti ai sensi dell'art. 3, commi 4 e seguenti, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della
spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle
valutazioni della Corte dei conti.
4. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di
base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese
correnti, con enucleazione delle spese di personale, e
spese di investimento, con enucleazione delle spese di
investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo
ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare
solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
Le previsioni di spesa di cui alle medesime
lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni,
rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi
riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della
spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unita'
previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi
economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai dirigenti generali responsabili della
gestione.
4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un
unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di
previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della
spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal
quadro generale riassuntivo.
4-quater. Ciascuno stato di previsione e' illustrato da
una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico.
Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri
adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riguardo alla spesa corrente di carattere
discrezionale che presenta tassi di variazione
significativamente diversi da quello indicato per le spese
correnti nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri
per determinare la significativita' degli scostamenti sono
indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari
della spesa sono altresi' indicati gli obiettivi che le
amministrazioni intendono conseguire in termini di livello
dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle
eventuali assunzioni di personale programmate nel corso
dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed
efficienza che si intendono utilizzare per valutare i
risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati,
disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita'
previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative
disposizioni legislative, nonche' i tempi di esecuzione dei
programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato
di previsione. Nella nota preliminare dello stato di
previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i
criteri per la previsione delle entrate relative alle
principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota
non avente carattere ricorrente, nonche', per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi
alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio
recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio,
con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei
soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli
obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato
di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le
previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per
ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione
al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente
responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unita' previsionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
tra le diverse unita' previsionali.
4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso
della discussione parlamentare, con apposita nota di
variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli,
fino all'approvazione della legge di bilancio.
5. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al
disegno di legge di approvazione del bilancio di
previsione, con motivata indicazione programmatica sulla
destinazione alle aree depresse del territorio nazionale,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, in conformita' della normativa
comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese di
investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli
Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza
nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione
della spesa sono esposte, per unita' previsionali di base,
le risorse destinate alle aree previste dal comma 5,
relativamente alle spese correnti per il personale in
attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per
tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle
erogazioni per finalita' non produttive.
6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato
di previsione della spesa, sono esposte, per unita'
previsionali di base, le risorse destinate alle singole
realta' regionali distinte tra spese correnti e spese in
conto capitale.
7. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa,
del totale generale della spesa e del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti
articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle
dotazioni di competenza che a quelle di cassa.
8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7,
8 e 9 e' disposta con apposite norme.
9. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'art. 15, terzo
comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.».
Note all'art. 1, comma 172:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione le misure conseguenzialmente
adottate.».
Note all'art. 1, comma 174:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del regio decreto
13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti):
«26. Nei procedimenti contenziosi di competenza della
corte dei conti si osservano le norme e i termini della
procedura civile in quanto siano applicabili e non siano
modificati dalle disposizioni del presente regolamento.».
- Il capo V del titolo III del libro VI del codice
civile reca: «Dei mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale.».
Nota all'art. 1, comma 175:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le
regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2,
comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
Note all'art. 1, comma 176:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40,
comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«46. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in
1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni
di euro a decorrere dal 2005.».
- Si riporta il testo del comma 89 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».
Note all'art. 1, comma 177:
- Si riporta il testo del comma 47 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in
430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto
previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere
dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo
internazionale.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(«Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate») e (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1, comma 178:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.».
Note all'art. 1, comma 181:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali») e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 3, lettera h),
dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
(Omissis).
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale.
(Omissis).».
Nota all'art. 1, comma 182:
- Si riporta il testo del comma 173 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164,
rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2
per cento su base annua a decorrere dal 2005, e'
subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato
e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del
contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente
legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una
migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il
monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo
sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a
livello regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti
letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario,
coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di
produzione, con esclusione di quelli per il personale cui
si applica la specifica normativa di settore, secondo
modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per
cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel
bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi
di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di
garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza
degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi
di decadenza del direttore generale.».
Note all'art. 1, comma 186:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda nota al
comma 178.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 47 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e'
richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di
politica economica e finanziaria nazionale.».
Note all'art. 1, comma 187
- Si riporta il testo degli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 62 (Agenzia delle entrate. - 1. All'agenzia delle
entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le
entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia.».
«Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle
dogane e' competente a svolgere i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei
diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo
dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le
funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane
del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in
base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i
laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul
mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia.».
«Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del
territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al
catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi
alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti
sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con i comuni o a livello provinciale con le associazioni
degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e
all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo'
offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e
prestiti sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».
Note all'art. 1, comma 189:
- Per il riferimento agli articoli 62, 63 e 64 del gia'
citato decreto legislativo n. 300 del 1999 si vedano le
note al comma 187.
- Per il riferimento al comma 4 dell'art. 70 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le
note al comma 187.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
«3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.».
Nota all'art. 1, comma 196:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 40 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.».
Note all'art. 1, comma 198:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme
sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai
consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di
quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica
ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei
consorzi per la gestione dei servizi sociali.».
- Si riporta il testo dei commi 98 e 107 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 311 del 2004:
«98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per
le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le
assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione
delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni
del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Le predette misure devono garantire, per le
regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie
di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007
e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilita' interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I
singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale
vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze
alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente comma.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale le economie derivanti
dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure
limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008
restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del
miglioramento dei relativi saldi.».
Nota all'art. 1, comma 201:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 82 del
gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza,
determinati ai sensi del comma 8, possono essere
incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di
consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve
superare una quota predeterminata dello stanziamento di
bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla
dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al
comma 8. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli
enti locali in condizioni di dissesto finanziario.».
Nota all'art. 1, comma 202:
- Si riporta il testo del comma 91 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«91. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'art. 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite
all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e
alla determinazione della quota da destinare
all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale
tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato
di cui al comma 88.».
Note all'art. 1, comma 203:
- Per il riferimento al comma 173 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004 si veda la nota al
comma 182.
- Si riporta il testo dell'art. 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005:
Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1.
Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita'
di quanto disposto dall'art. 1 comma 184, lettera c) della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero del-l'economia e delle finanze
e composto da rappresentanti:
\bullet del Dipartimento degli affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\bullet del Ministero della salute;
\bullet delle regioni capofila delle aeree sanita' e
Affari finanziari, nell'ambito della conferenza dei
Presidenti delle regioni e province autonome;
\bullet di una ulteriore regione indicata dalla
conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome;
\bullet dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali;
\bullet della Segreteria della conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
\bullet della Segreteria della conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le regioni prima della
convocazione - sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del tavolo e alla regione
interessata.
3. Il tavolo tecnico:
\bullet entro il 30 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni
relative alla documentazione necessaria per la verifica
degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
\bullet effettua una valutazione del risultato di
gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto
trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio
dell'anno successivo a quello di riferimento;
\bullet si avvale delle risultanze del Comitato di
cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti
relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al
punto 2 lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti
derivanti dagli art. 3, 4 e 10 della presente intesa;
\bullet riferisce sull'esito delle verifiche al
tavolo politico, che esprime il suo parere entro il
30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Riferisce, altresi', al tavolo politico su eventuali
posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni
riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola
regione, la stessa viene convocata dal tavolo politico.
4. Il tavolo politico composto:
\bullet per il Governo, dal Ministro dell'economia e
delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o
suo delegato o dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
\bullet per le regioni, da una delegazione politica
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1 comma 176,
della legge n. 311 del 2004.
- Si riporta il testo del comma 164 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«164. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195
milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I
predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'.». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti
dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu'.». Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni.».
Nota all'art. 1, comma 204:
- Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«30. Al fine di consentire il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, anche
secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel sito www.pattostabilita'.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, di concerto con il
Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e l'ISTAT.».
Note all'art. 1, comma 206:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
 
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Per il riferimento all'art. 119 della Costituzione si
veda la nota al comma 167.
Note all'art. 1, comma 207:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
(Legge quadro in materia di lavori pubblici):
«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico
del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per
cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma
corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.».
Nota all'art. 1, comma 209:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 2 aprile
1979, n. 97, e successive modificazioni (Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei
magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della
giustizia militare e degli avvocati dello Stato):
«Art. 13 (Indennita' di missione). - Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n.
1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad
esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con
decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita' di cui
all'art. 3, legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati
trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di
servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori
della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del
R.decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura
intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta'
per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati
compete l'indennita' di cui all'art. 12, primo e secondo
comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il
rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge
26 luglio 1978, n. 417.».
Nota all'art. 1, comma 210:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Note all'art. 1, comma 212:
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 36 (Indennita' e compensi rivalutabili in
relazione alla variazione del costo della vita). - 1. Le
disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e
modificate dall'art. 1, commi 66 e 67, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'art. 22 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, contenenti il divieto di procedere
all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti
ad incremento in relazione alla variazione del costo della
vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio
2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad
estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per
l'esercizio di specifiche funzioni per i quali e' comunque
previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi
nonche', fino alla stipula del contratto annuale di
formazione e lavoro previsto dall'art. 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio
corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui
ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane
consolidato nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle amministrazioni di cui ai decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge
31 luglio 1997, n. 249, legge 14 novembre 1995, n. 481,
legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge 12 giugno 1990, n.
146, legge 31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985,
n. 281, e legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«73. L'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel senso
che il divieto di procedere all'aggiornamento delle
indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle
misure dell'assegno di confine di cui alla legge
28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.».
Note all'art. 1, comma 213:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26 luglio
1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali):
«Art. 1. A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennita'
di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai
procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze
armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori
universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione
fuori della ordinaria sede di servizio in localita'
distanti almeno 10 Km., sono stabilite come segue:

===================================================================== 1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata| alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (2/a) |L. 27.200 ===================================================================== 2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A | } 22.700 --------------------------------------------------------------------- 3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa | tabella A e 1) della successiva tabella D | } 19.100 --------------------------------------------------------------------- 4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della | stessa tabella D | } 14.000 --------------------------------------------------------------------- 5) rimanente personale militare | } 10.000

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la
localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto
presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente
articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione
continuativa nella medesima localita'.
La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica
nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli
articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto
dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre
1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge
30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure
di cui al primo comma del presente articolo .
L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente
necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi
pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in
missione i soggetti di cui al primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello dell'entrata in vigore della presente legge le
misure dell'indennita' di trasferta possono essere
rideterminate annualmente con decreto del Ministro del
tesoro in relazione agli indici rilevati per la
maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il
limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno
precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi
adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100
lire.».
- Si riporta il primo comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513
(Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti civili dello Stato):
«Art. 1. - A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure
dell'indennita' di trasferta dovute al personale civile
dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori
della ordinaria sede di servizio in localita' distanti
almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) personale rivestente le qualifiche indicate ai
punti 3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B
e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973,
n. 836, nonche' personale direttivo e personale di concetto
con almeno sei anni di anzianita' delle ex imposte di
consumo: L. 19.100;
2) rimanenti categorie di personale civile: L.
14.000.».
- Si riporta il primo e secondo comma dell'art. 14
della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico
di missione e di trasferimento dei dipendenti statali):
«Art. 14. - In aggiunta al rimborso delle spese di
viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero
e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento
del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e'
compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di
trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed
al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio
e' compiuto in aereo.
La stessa indennita' compete anche per i viaggi
relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti
gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per
via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio
in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni
svolte.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320
(Trattamento di missione e di trasferimento a favore del
personale statale):

«Art. 8. - Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del
personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello
Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello
Stato aventi sede fuori della Capitale e' istituita
un'indennita', non cumulabile col trattamento di missione,
commisurata all'intera diaria di missione con
l'integrazione compensativa di cui al 3 comma del
precedente art. 3.
E' ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i
periodi in cui sia piu' favorevole.
Con decreti dei Ministri competenti di concerto con
quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli
uffici per i quali e' ammessa l'applicazione del presente
articolo.».
Note all'art. 1, comma 214:
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda la nota
al comma 210.
- Per il riferimento al comma 4 dell'art. 70 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le
note al comma 187.
Note all'art. 1, comma 215:
- La legge 29 marzo 2001, n. 86: («Disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia») e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
2001, n. 77.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio
1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o
destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle
tabelle infradistrettuali):
«Art. 2 (Indennita' in caso di trasferimento
d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai
sensi dell'art. 1 e' attribuita per quattro anni una
indennita' mensile determinata in base al doppio
dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il
trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge
18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge
26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo
rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
14 maggio 1985.
2. La indennita' di cui al comma 1 del presente
articolo non e' cumulabile con quella prevista dal primo e
dal secondo comma dell'art. 13 della legge 2 aprile 1979,
n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore
trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio
dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere
un nuovo trasferimento.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata
l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 12 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove
volte la mensilita' della indennita' integrativa speciale
in godimento.
4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente
articolo e' corrisposta anche ai magistrati che sono stati
destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'art. 1 quali
uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di
permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti
previsti dall'art. 1, comma 3.».
Note all'art. 1, comma 216:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della gia' citata
legge n. 836 del 1973 come modificato dalla presente legge:
Art. 12. - Ai dipendenti in missione compete il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi in
ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto
a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il
vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:
prima classe per il personale delle carriere
direttive, di concerto ed equiparabili, per i coadiutori
alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti
o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili,
nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle
accademie militari;
seconda classe per tutto il rimanente personale.
Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per
i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di
linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo
ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha
ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento
ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e'
limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute
per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con la qualifica non inferiore a quella
di dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un
compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi
dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa
sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale
delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della
eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di
prima classe.
E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e
di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il
tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo
comma del presente articolo . Sono ammesse altresi' le
deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del
personale civile e militare in servizio all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non
serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e'
corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di
lire 43 a chilometro aumentabile, per percorsi effettuati a
piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le
frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono
considerate, Le altre sono arrotondate a chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo competono per
tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio
anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di
trasferta.».
Nota all'art. 1, comma 217:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al personale
dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
1926, n. 134) come modificato dalla presente legge.
«Art. 3. - Ai componenti le delegazioni italiane presso
commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino
all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta
sulle indennita' ai termini del precedente art. 1 e per un
periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per
cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo
spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili
che militari, che si rechino all'estero in commissione, per
rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente
per partecipare a commissioni di carattere
internazionale.».
Note all'art. 1, comma 218:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
«2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto.».
Nota all'art. 1, comma 219:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta,
d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al
giudizio di un medico scelto dall'amministrazione,
l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente
la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di
fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare
della causa per la quale fu disposta; essa non puo'
protrarsi per piu' di diciotto mesi.
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli
opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero
stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
il restante periodo, conservando integralmente gli assegni
per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e'
computato per intero ai fini della progressione in
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane,
inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto
dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita'
per prestazioni di lavoro straordinario.
Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di
servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la
corresponsione di un equo indennizzo per la perdita
dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Note all'art. 1, comma 220:
- Gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3),
abrogati dalla presente legge, recano:

«Art. 42 (Modalita' per ottenere il rimborso delle
spese di cura)».
«Art. 43 (comunicazione del provvedimento che accoglie
l'istanza)».
«Art. 44 (Spese di cure rimborsabili)».
«Art. 45 (Documenti giustificativi)».
«Art. 46 (Concessione di anticipi)».
«Art. 47 (Computo del quinquennio per la determinazione
della durata massima dell'aspettativa).».
- La legge 1° novembre 1957, n. 1140; abrogata dalla
presente legge, recava: Spese di degenza e di cura per
ferite, lesioni e infermita' dipendenti da causa di
servizio del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente
organizzati.».
- La legge 27 luglio 1962, n. 1116 abrogata dalla
presente legge recava: «Norme interpretative ed integrative
dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della
legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di
degenza e di cura del personale statale per infermita'
dipendenti da causa di servizio.».
Note all'art. 1, comma 222:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 22 luglio
1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3. - L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:
a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo
di regione o in comune sede di corte di appello;
b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni
capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di
regione;
c) un Ispettorato medico centrale.
La Direzione generale degli affari generali e del
personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione
ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.
Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle
attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono
impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie
di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla
Direzione generale degli affari generali e del personale la
disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per
l'attuazione di tali direttive.
Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19
sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi
dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli
dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il
coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della
Direzione generale degli affari generali e del personale.
Gli Ispettorati regionali esercitano azione di
coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali
e svolgono direttamente su tutto il territorio della
regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui
hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli
Ispettorati provinciali, salvo quanto e' disposto dal
settimo comma del presente articolo .
Gli Ispettorati provinciali, per le province che non
siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le
attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad
eccezione di quelle di cui alla prima parte del
comma precedente.
Per particolari esigenze di servizio, connesse con la
speciale importanza o dimensione della circoscrizione
regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale puo' disporre con suo decreto l'istituzione, in
taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e
di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei
rispettivi compiti di istituto.
L'Ispettorato medico centrale ha il compito di
coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle
disposizioni igienico sanitarie, di cui al successivo art.
4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di
compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo
dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno
effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e
salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali
argomenti puo' essere affidato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata
legge n. 628 del 1961, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11. - Gli Uffici del lavoro e della massima
occupazione sono costituiti da:
1) Uffici regionali del lavoro e della massima
occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in
comune sede di corte di appello;
2) Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che
non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni
zonali, comunali e frazionali;
3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'art. 23
della legge 29 aprile 1949, n. 264;
4) Centri di emigrazione, con sede nelle localita'
piu' idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei
lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per particolari esigenze di servizio connesse con la
speciale importanza o dimensione della circoscrizione
regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale puo' con suo decreto disporre l'istituzione, in
taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di
un Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di
istituto.
Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo
comma del presente articolo hanno sede nei comuni che
presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della
massima occupazione e sono istituite con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: le sezioni
comunali hanno sede nei rimanenti comuni; quelle frazionali
nelle localita' indicate con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Nei comuni e localita' di minore importanza,
determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi
dell'opera dei «corrispondenti», a norma dell'art. 12 della
legge 16 maggio 1956, n. 562.
Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti
per i servizi di collocamento alle sezioni previste al
primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'art. 28
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
La Direzione generale degli affari generali e del
personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione
ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.
Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle
attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono
impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie
di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla
Direzione generale degli affari generali e del personale di
disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per la
attuazione di tali direttive.
Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19
sara' provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi
degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine
di assicurare il coordinamento dei servizi stessi
nell'ambito della Direzione generale degli affari generali
e del personale.».
Note all'art. 1, comma 224:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 69 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente
della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e
le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti
alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate,
costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali
disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli
stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per
ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 5 della
legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di
ricorrenze festive), cosi' come sostituito dall'art. 1
della legge 31 marzo 1954, n. 90:
«Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino
la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre
la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le
ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione
per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel
giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre
la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore
retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.».
Note all'art. 1, comma 225:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 42 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
«3. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il
1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998.».
Note all'art. 1, comma 226:
- Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'art.
202 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle
altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o
retribuzione pensionabile superiore a quello spettante
nella nuova posizione e' attribuito un assegno personale
pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari
alla differenza fra lo stipendio o retribuzione
pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello
spettante nella nuova posizione.».
Note all'art. 1, comma 227:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della
vicedirigenza nella quale e' ricompreso il personale
laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia
maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in
dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione
la disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure
concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche
speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti
parte delle competenze di cui all'art. 17.».
Note all'art. 1, comma 230:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - L'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
Note all'art. 1, comma 235:
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per
la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in
materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio
funzionamento degli uffici delle competenti direzioni
generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di composizione e di
funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
Note all'art. 1, comma 236:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2005, n. 37 (Proroga della partecipazione
italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di
incentivazione della produttivita' del personale dei
Ministeri della difesa e degli affari esteri), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Incentivazione della produttivita' del
personale dei Ministeri della difesa e degli affari
esteri). - 1. In relazione alle prioritarie e urgenti
esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di
supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni
internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro
derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni
assegnate al personale appartenente alle aree professionali
in servizio presso il Ministero della difesa, e'
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000,
da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del predetto personale.
2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro
3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del personale delle aree funzionali in
servizio presso il Ministero degli affari esteri in
relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e
connessi al supporto della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'art. 1, ivi
inclusi la gestione amministrativa degli interventi,
l'invio di esperti, nonche' l'attivita' amministrativa
connessa all'operativita' dell'ambasciata d'Italia a
Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo , pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si
provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'art. 1, comma 233, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui
al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note all'art. 1, comma 237:
- Si riporta il testo del comma 117 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«117. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005,
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'art. 3, comma 62,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi
dell'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 47 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) e successive
modificazioni:
«10. Per le attivita' connesse alla attuazione del
presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica puo' avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti
estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non
oltre un triennio, per un numero massimo di 33 unita'. A
decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di
ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della
pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei
flussi di spesa. Alle procedure di selezione del
contingente integrativo si provvede su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate
nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire
quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e
di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere
sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle
conseguite con le analoghe iniziative nel settore della
pubblica istruzione.».
Note all'art. 1, comma 238:
- Si riporta il testo del comma 66 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle
straordinarie esigenze operative del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, provvede
all'acquisizione di personale civile con professionalita'
nei settori socio-educativo tecnico e contabile,
ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'.
In caso di esito negativo delle predette procedure
l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a
tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.».
Note all'art. 1, comma 239:
- Si riporta il testo del comma 118 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005
i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
organi della magistratura amministrativa nonche' i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL gia' prorogati ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
bilanci degli enti predetti.».
Note all'art. 1, comma 242:
- Si riporta il titolo della legge 5 aprile 1985, n.
124 recante: «Disposizioni per l'assunzione di manodopera
da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
Note all'art. 1, comma 243:
- Si riporta il testo del comma 121 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalita' previste dalla
normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2005.».
Note all'art. 1, comma 244:
- Si riporta il testo del comma 123 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«123. I comandi del personale della societa' Poste
italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di cui dall'art. 3, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre
2005.».
Note all'art. 1, comma 245:
- Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della
normativa vigente, secondo criteri e modalita' che
assicurino la trasparenza e la competitivita' degli
affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249
miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
Note all'art. 1, comma 246:
- Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono
procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in
ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
Note all'art. 1, comma 247:
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
- Per il riferimento all'art. 35 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al
comma 230.
Note all'art. 1, comma 249:
- Per il riferimento al comma 95 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 175.
Note all'art. 1, comma 254:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto
il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al
comma 210.
Note all'art. 1, comma 256:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1, 76 (Organi di certificazione. - 1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro
abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province
anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro
con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del
lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati
nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la
loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi
del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che
precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.».
Note all'art. 1, comma 257:
- Per il riferimento al comma 1996 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 246.
- Si riporta il testo del comma 1997 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 1996 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza antincendio nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia
prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato
risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di
Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica
fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari
del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie
fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto
legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il
rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei
confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze
di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004.».
Note all'art. 1, comma 258:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8-bis (Incremento dei livelli occupazionali). -
1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella
prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in
atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, ai comuni con popolazione superiore a 230.000
abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
abbiano avviato con esito positivo iniziative per la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato
un contributo complessivo una tantum di 18 milioni di euro
per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni
interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno
2006 dei rapporti di lavoro in atto. I conseguenti
interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui
al presente comma, nonche', in relazione agli oneri a
carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in
materia di personale. Alla corresponsione del contributo
provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni
che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo
onere si provvede, nel limite di 18 milioni di euro per
l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.».
Note all'art. 1, comma 259:
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:

«Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a
prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui
alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di
prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento
riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B sono nominati tra i dirigenti generali di
pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti
generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati
nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine
non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica,
conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche
nella qualifica di dirigente generale di pubblica
sicurezza.
3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a
riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta'
prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono
corrisposti, se piu' favorevoli, il trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di
buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita' di
servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3
puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al
30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da
riassorbirsi con le successive vacanze che si
determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1.
Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono
effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di
pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di
cui all'art. 11, alla direzione degli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri
di professionalita', che tengono conto anche delle
esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai
provvedimenti da adottarsi a norma dell'art. 20 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di
prefetto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto n. 139 del
2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello
dirigenziale B.».
Note all'art. 1, comma 261:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78) e successive modificazioni:
«Art. 24 ( Disposizioni di prima applicazione per la
costituzione del ruolo direttivo speciale). - 1. Fermo
restando il disposto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997,
n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della
nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla
copertura della dotazione organica del ruolo direttivo
speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari
e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di
posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per
cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di
ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 2.
2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo
speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento
unita' della relativa dotazione organica, in aggiunta a
quelle determinate ai sensi del comma 1.
3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per
l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo
speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi
successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i
posti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335,e successive modificazioni (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia):
«6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza «sostituti commissari», possono essere
attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 26,
comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita'
organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi
siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo
direttivo speciale. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere
affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni
di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art.
26, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 della gia' citata
legge n. 449 del 1997:

«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il
pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo , realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo , la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo .
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo .
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».
Note all'art. 1, comma 262:
- Si riporta il testo del comma 151 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».
Note all'art. 2, comma 263
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni
vedasi nota al comma 266.
- Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 59 della
gia' citata legge n. 449 del 1997:
«34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il
procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per
cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n.
663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni I.N.P.S. sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'I.N.P.S. e che le stesse
sono da intendersi senza oneri di interessi.».
Note all'art. 1, comma 265:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Note all'art. 1, comma 266:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo , la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti
concessori antecedenti al termine di cui al medesimo
comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'I.N.P.S. la «Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 35 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono
autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'I.N.P.S.
e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo
di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali nel loro complesso.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 35 della
gia' citata legge n. 448 del 1998:
«6. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
istituita presso l'I.N.P.S. e presso l'INPDAP un'apposita
contabilita' nella quale sono evidenziati i rapporti
debitori verso lo Stato da parte delle gestioni
previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato.».
Note all'art. 1, comma 267:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale):
«6. Al fine di assicurare la correntezza delle
prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in
considerazione degli effetti derivanti sui regimi
pensionistici operanti presso il predetto ente in
conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in
riferimento al riequilibrio finanziario delle relative
gestioni, e' autorizzata l'erogazione di un contributo a
carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire
35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno
1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
Note all'art. 1, comma 268:
- La legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n.
42, «Provvedimenti per la ripresa economica delle zorne
ricadenti nel bacino minerario zolfifero siciliano».
reca:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. unico
della legge 26 aprile 1982, n. 214: «Norme in materia di
versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore
solfifero siciliano.»:
«Articolo unico. - Per i lavoratori dell'industria
solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi
della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 e 25 maggio
1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la
base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' elevata
all'importo dell'indennita' mensile effettivamente
liquidata all'interessato, al netto degli assegni
familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione
siciliana.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 28 marzo 1991, n. 105: «Interpretazione autentica
della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in
materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori
del settore solfifero siciliano.»:
«1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana
ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione
siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e
successive modificazioni ed integrazioni, la base di
calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' determinata
dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente
liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi
della regione siciliana, quando essa costituisce
effettivamente una elevazione della base di calcolo
rispetto al contributo determinato in applicazione
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni.».
Note all'art. 1, comma 269:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto-legge n. 203 del 2005, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Compensazioni alle imprese che conferiscono il
TFR a forme pensionistiche complementari). - 1. Dal
1° gennaio 2008 e' istituito un Fondo di garanzia per
agevolare l'accesso al credito delle imprese che
conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme
pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e'
alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e'
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno
degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per
il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del
Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti
concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese
nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi. I criteri e
le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo sono
stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive, nel quale e' stabilito
che le disponibilita' finanziarie del Fondo affluiscono, ai
fini della concessione delle garanzie richieste, come
disponibilita' separate dei fondi di cui all'art. 2,
comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative
convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi
di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso
decreto sono stabilite anche le modalita' di recupero dei
crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso
all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni.
2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle
forme pensionistiche complementari, a decorrere dal
1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte
degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati
nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale
di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari. L'esonero contributivo di cui al presente
comma si applica, prioritariamente considerando,
nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo
il contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui
all'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi
capienza con riferimento ai contributi effettivamente
dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore,
alla gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88
del 1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo
di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente
comma e' valutato in 176 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008.
3. All'art. 50, comma 1-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«31 dicembre 2005.» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2006».
3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'art. 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica
l'art. 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di
pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in
qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato
comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e'
prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006
e' autorizzata la spesa di 500.000 euro.
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del
fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e
di mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita'
commerciali con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con
piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu'
di 15 dipendenti.».
Note all'art. 1, comma 270:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 13 (Disposizioni in materia di previdenza
complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi al reimpiego nonche' conferma
dell'indennizzabilita' della disoccupazione nei casi di
sospensione dell'attivita' lavorativa). - 1. Al fine di
sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
previdenza complementare previste dall'art. 1, comma 2,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai
sensi dell'art. 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro
per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di
euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e
506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di
euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.».
Note all'art. 1, comma 273:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobi-listici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica):
«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al
comma 3.».
- Si riporta il comma 148 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 311 del 2004:
«148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del
processo di armonizzazione al regime generale e' abrogato
l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i
trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti
ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto
rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio
decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalita' e i
limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati
dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono
ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.».
Note all'art. 1, comma 274:
- Per il riferimento al comma 174 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 277.
Note all'art. 1, comma 275:
- Per il riferimento al comma 173 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al comma 182.
- Per il riferimento all'art. 50 del gia' citato
decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi nota al comma 276.
Note all'art. 1, comma 276:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del gia' citato
decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il
15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione,
e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci
ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella
compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo
codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice
sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo , «strutture di
erogazione di servizi sanitari». Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
installazione e funzionamento del predetto software. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono
rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero
progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a
barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente
verificata la corrispondenza del codice fiscale del
titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla
ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito e'
rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione della ricetta
dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del
presente articolo , e' riconosciuto per gli anni 2006 e
2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da
definire con apposita convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e
le associazioni di categoria interessate. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12. Il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i
quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza
del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con
quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale
difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione
della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta
medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di
cui al comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private. Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere
raccolto o conservato in ambiente residente, presso le
farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua
ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo ,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
automatiche, li inserisce in archivi distinti e non
interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello
relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo ,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo
. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in
cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo . Con effetto dal
1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
Note all'art. 1, comma 277:
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno
di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima
prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle
predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli
acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della
misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni
d'aliquota di tali imposte.».
Note all'art. 1, comma 278:
- Si riporta il testo del comma 164 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«164. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195
milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I
predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti
dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu». Le predette
disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.».
Note all'art. 1, comma 279:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
«3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o
stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni di cui
all'art. 1, comma 1, sono coperti dalle regioni con le
modalita' stabilite da norme regionali che prevedano
alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria,
ivi inclusa l'introduzione di forme di
corresponsabilizzazione dei principali soggetti che
concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o
altre misure fiscali previste nella normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi
inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di
distribuzione dei farmaci.».
Note all'art. 1, comma 280:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost.
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo del comma 169 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«169. Al fine di garantire che l'obiettivo del
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da
parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la
disciplina dettata dall'art. 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita'
di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della
commissione di cui all'art. 4-bis, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i
servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal
vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno
2005.».
- Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal
Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005:
«Art. 3 (Ulteriori adempimenti per migliorare il
monitoraggio della spesa nell'ambito del Nuova Sistema
Infurmativo Sanitario (NSIS)). - 1. Con riferimento a
quanto previato sub c) dall'art. 1, comma 173, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. si conviene che, per le misure di
qualita', efficienza ed appropriatezza deI Servizio
Sanitario Naziouale, ci si avvale del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario,i stituito presso il Ministero della
Salute.
2, Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario ricomprende i
dati dei sistemi di monitoraggio delle prescrizioni
previsti dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000 n 385, e
successive modificazioni, e dall'art. 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificaziomi,
dalla legge 24 novembre 2003, n 326.
3. Per le finalita' dei livelli nazionale e regionale
del Nuovo Sistema informativo Sanitario va previsto il
trattamento di dati individuali, in grado di associare il
codice fiscale del cittadino alle prestazioni sanitarie
erogate, ai soggetti prescrittori e alle strutture
erogatrici.
4. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
qualitativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
sono esercitate dalla Cabina di Regia - di cui all'Accordo
quadro tra il Ministro dela salute e le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001,
la cui composizione e la cui modalita' di funzionamento
vengono riadeguate con nuovo Accordo quadro, da sancirsi
entro il 30 giugno 2005 in Conferenza Stato-regioni, tra il
Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle
finanze e le regioni e le province autonome, che preveda un
Comitato strategico di indirizzo paritetico regioni -
Ministeri un comitato tecnico permanente paritetico e una
Segreteria tecnica unica. Fino all'entrata in vigore della
nuova disciplina, la Cabina di regia continua ad operare
secondo le previgenti inodalita', e composizione.
5. La definizione ed il continuo adeguamento nel tempo
dei contenuti informativi e delle modalita' di
alimentazione del NSIS in coerenza con le indicazioni del
Piano Sanitario Nazionale e le esigenze di monitoraggio
sanitario e le altre esigenze di moniroraggio attuali e
future dei livelli nazionale, regionale e locale del SSN -
sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal
Ministero della salute con propri decreti attuativi,
compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli
Essenziali di Assistenza.
6. il conferimento dei dati al Sistema Informativo
Sanitario, nei contenuti e secondo le modAlita' di cui al
comma precedente, e' ricomnpreso fra gli adempimenti cui
sono tenute le regioni per L'accesso al maggior
finanziamento di cui alla presente intesa, sulla base dei
criteri fissati dalla Cabina di Regia. Restano fermi gli
adempimenti relativi agli obblighi informativi, di cui ai
decreti ministeriali 16 febbraio 2001, 28 maggio 2001, 29
aprile 2003 e 18 giugno 2004.
7. Le regioni si impegnano ad adottare una contabilita'
analitica per centri di costo e responsabilita', che
consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e
dei risultati in ciascuna azienda unita' sanitaria locale,
azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, ivi
compresi i policlinici universitari e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e cio' costituisce
adempimento cui sono tenute le regioni per l'accesso al
maggior finanziamento di cui alla presente intesa.
8. Le regioni entro il 30 ottobre 2005, garantiscono,
ed a tale scopo adottano misure specitiche dirette a
prevedere che, ai fini della confermabilita' dell'incarico
del direttore generale delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il
mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei
flussi inforinativi ricompresi nel Nuovo Sistema
Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza.
9. Il nuovo Sistema Informativo Sanitario ricomprende
il flusso informativo sui dispositivi medici da definirsi
con specifico accordo, da sancire in Conferenza
Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
10. Con riferiniento alla esigenza di verificare che
l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per
l'assistenza farmaceutica sia contenuto entro i tetti
fissati dalla legislazione vigente (13% per la spesa
territoriale e 16% per la spesa complessiva, ai sensi
dell'art. 48 del decreto-legge 30 sett&60;mbre 2003 n. 269,
convertito, con modrflcazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326) e' istiuito, nell'ambito dell'INSIS, il
flusso informativo dei dati relativi alla distribuzione
diretta dei farmaci di classe A (contenente informazioni
relative al primo ciclo di terapia, farmaci inseriti nel
PHT e altri farmaci eventualmente oggetto di distribuzione
diretta, distribuzione di farmaci «per conto»). In via di
prima applicazione, le regioni si impegnano a trasmettere
telematicamente il predetto flusso al Ministero della
salute.».
«Art. 9 (Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA). - 1. Ai fini della presente
intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
delle risorse e per la verifica della congruita' tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
2. Il Comitato che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informaizoni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informarivi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti
del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e dello province autonome.».
Note all'art. 1, comma 281:
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
 
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
Note all'art. 1, comma 282:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001 recante: «Definizione dei livelli
essenziali di assistenza e' (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica
alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1,
comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2,
nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.».
Note all'art. 1, comma 284:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i
presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere,
sotto la personale responsabilita' del direttore sanitario,
il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali,
di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri
ospedalieri ordinari. Tale registro sara' soggetto a
verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai
sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi
abbiano interesse possono richiedere alle direzioni
sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi
di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle
persone.».
Note all'art. 1, comma 285:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle
lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
Note all'art. 1, comma 288:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733 (Misure urgenti in
materia sanitaria):
«Art. 2. - 1. Per la determinazione dei limiti massimi
di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai
fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro
dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L.
4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito
medesimo.
2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della
esenzione dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
per l'assistenza farmaceutica, dall'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come
modificato dal precedente comma 1, sono elevati per i
pensionati ultrasessantacinquenni da lire 4.500.000 a L.
6.500.000, nel caso di reddito personale, e da L. 4.000.000
a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', individua con proprio decreto, entro
novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza
sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica,
con speciale riferimento alle patologie dell'eta' tra zero
e tre anni, in relazione alle quali i cittadini sono
esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla
spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente
correlata alle stesse forme morbose.
4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di
determinazione dei prezzi di medicinali prodotti
industrialmente, previsto dall'art. 12, comma 14, del
decreto-legge sopra citato, e' sospeso ogni aumento del
prezzo dei singoli medicinali.
5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni
dell'art. 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile
1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia, che
l'interessato puo' trarre da quella in suo possesso, della
dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente
l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore
di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto
erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge li novembre 1983, n. 638.
6. Per le esigenze della programmazione sanitaria
nazionale il Ministro della sanita' puo' disporre l'accesso
agli uffici delle unita' sanitarie locali, ai dipendenti
presidi e servizi nonche' alla relativa documentazione.
7. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,
valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi,
si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di
spesa derivanti dall'applicazione del successivo art. 3 e,
quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1984.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e
6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa
sanitaria):
«Art. 4 (Misure in materia di attuazione del contratto
di lavoro). - 1. Il comitato di gestione dell'unita'
sanitaria locale deve recepire gli accordi decentrati in
materia di organizzazione del lavoro e turni di servizio,
lavoro straordinario, pronta disponibilita', inccntivi alla
produttivita', con deliberazione formale. La delibera deve
indicare i mezzi finanziari con cui far fronte ai relativi
oneri, previo parere su tale copertura da parte del
collegio dei revisori. Copia delle deliberazioni con il
visto di approvazione del comitato regionale di controllo
deve essere inviata al Ministero della sanita' ed
all'ufficio del Ministro per la funzione pubblica, per le
verifiche sull'attuazione del contratto di lavoro.
2. Il potere di accesso presso le unita' sanitarie
locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di
cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984,
n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 1984, n. 733, e' integrato con la potesta' di
effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla
gestione delle unita' sanitarie locali e sull'attuazione
del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale
comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unita',
da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita'
sanitarie locali.».
- Si riporta il testo del comma 172 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«172. Il potere di accesso del Ministro della salute
presso le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge
29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4, comma 2,
della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e' esteso a tutti gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche
se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e
alle aziende ospedaliere universitarie ed e' integrato con
la potesta' di verifica dell'effettiva erogazione, secondo
criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli
essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, e all'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 9 (Procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria). - 1. Al fine di consentire la tempestiva
attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonche'
di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
delle compatibilita' finanziarie di cui all'art. 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, definisce con uno o piu' decreti, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un sistema di garanzia del raggiungimento
in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute
perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di
riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del
monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' dei vincoli
di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 28, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la
validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati
statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui
alla lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei
risultati dell'attivita' di monitoraggio e per
l'individuazione delle regioni che non rispettano o non
convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche
prevedendo limiti di accettabilita' entro intervalli di
oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di
correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al presente articolo e per la
individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche
attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi
dell'art. 19-ter, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte
della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei
commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della
sanita', con le procedure e le garanzie di cui all'art. 2,
comma 2-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, dispone la progressiva
riduzione dei trasferimenti perequativi e delle
compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento
della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario
nazionale e la loro contestuale sostituzione con
trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del
sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori
della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli
oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna
secondo il rispettivo regime, in modo da rendere
trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
finanziari delle determinazioni medesime sui diversi
livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori
oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
da disposizioni legislative assunte a livello nazionale,
siano correlati ad un corrispondente adeguamento della
quota di compartecipazione regionale all'IVA.».
- Si riporta il testo dell'art. 87 della gia' citata
legge n. 388 del 2000:
«Art. 87 (Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere). - 1. Nel
quadro delle competenze di governo della spesa da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza
ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del
Ministero della sanita', e nel rispetto dei compiti
attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di
migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue
componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di
semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori
e le istituzioni preposte, e' introdotta la gestione
informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte
le procedure informatiche devono garantire l'assoluto
anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni,
rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai
dati oggetto della gestione informatizzata possono avere
accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e
gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il
Ministero della sanita', il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, le regioni, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in
linea e ai diversi livelli di competenza, delle
informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle
prestazioni;
d) all'andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministero della sanita', di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana i
regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse
finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'art. 103,
definendo le modalita' operative e i relativi adempimenti,
le modalita' di trasmissione dei dati ed il flusso delle
informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme
sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le
leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali
del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica
nell'amministrazione.
5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite
con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le
prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e
monitorabili per via telematica.
5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per
attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed
ospedaliere previsto dal presente articolo , assicurando la
tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via
telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e
delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
dati e l'interoperabilita' delle soluzioni tecnologiche
adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del
nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della
salute.
5-quater. Le regioni determinano le modalita' e gli
strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano,
inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o
che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato.
6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale
del Ministero della sanita', nonche' per l'estensione
dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista
dal progetto europeo «NETLINK» e' autorizzata per l'anno
2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di
lire 4 miliardi.
7. All'art. 38, quarto comma, del regolamento per il
servizio farmaceutico, approvato con regio decreto
30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti
debbono conservare per la durata di cinque anni copia di
tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti:
«I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee.».
Note all'art. 1, comma 290:
- Si riporta il testo dell'art. 57 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 57 (Commissione unica sui dispositivi medici). -
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la
Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
tecnico del Ministero della salute, con il compito di
definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici e'
nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal
Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed
e' composta da cinque membri nominati dal Ministro della
salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto
il Direttore generale della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del
Ministero della salute e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i
componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via
Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
Tali informazioni devono essere disponibili entro il
31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.».
Note all'art. 1, comma 292:
- Si riporta il testo dell'art. 54 della gia' citata
legge n. 289 del 2002:
«Art. 54 (Livelli essenziali di assistenza). - 1. Dal
1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di
assistenza previsti dall'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di
assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale
sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i
limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano
i principi e le condizioni stabiliti dall'art. 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche' le modifiche agli
allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999,
n. 332: (Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n.
227, supplemento ordinario.
- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 vedasi nota al
comma 282.
Note all'art. 1, comma 293:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
«6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.».
Note all'art. 1, comma 295:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del gia' citato
decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo
restando quanto gia' previsto dall'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in
materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in
regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di
prima applicazione, al 16 per cento come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio
2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il
30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal
flusso informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e
sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, in materia di politiche per
il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla
regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti
avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un
Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, e da quattro componenti
di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da
tre componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle
lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e' affidato il
compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per
l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea
e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e'
inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a
ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per
cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
viene rideterminata includendo la riduzione della quota di
spettanza al produttore, che il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento viene ripianato dalle regioni
attraverso l'adozione di specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce
adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, e successive modificazioni;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da
parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare,
per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio
successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da
inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento
delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a
carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da
parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
in posizione di comando dal Ministero della salute,
dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre
Amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per
il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche
di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,
spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprieta'
all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento
dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le
funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte
degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione
dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate decurtate delle spese per il
personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le regioni,
di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
strutture individuate dalle regioni, con finalita' di
consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina
generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei
farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche
comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
Universita' ed alle regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di
farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben
leggibile e comprensibile, con forma e contenuto
autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, le regioni provvedono, con
provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori
sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore
trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori
del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da
aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di
dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi
con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in questione e tali dati devono essere accessibili alle
regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la
propria motivata opposizione» sono sostituite dalle
seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono
altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della
riunione».
24. Nel comma 3 dell'art. 6, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto
membri a» fino a: «di sanita» sono sostituite dalle
seguenti: «un membro appartenente al Ministero della
salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di
Sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome».
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
le strutture private accreditate e' incompatibile, con
attivita' professionali presso le organizzazioni private di
cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211.
27. All'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: «all'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia
italiana del farmaco, alla regione sede della
sperimentazione»;
b) (omissis).
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e
regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei
rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto
dal presente articolo .
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
risultati idonei, risultante da un concorso unico
regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'art. 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: «tale
disposizione non si applica ai medicinali coperti da
brevetto sul principio attivo».
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a
tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione
per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi
specialita' o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito
dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
DeliberaCIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
ad operare nella sua attuale composizione e con le sue
attuali funzioni.».
Note all'art. 1, comma 297:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245
(Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma
dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.
326):
«3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, su
istruttoria del Direttore generale:
a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo e il
programma triennale ed annuale di attivita' dell'Agenzia e
li trasmette al Ministro della salute;
b) delibera i regolamenti interni dell'Agenzia;
c) delibera la dotazione organica complessiva e il
numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;
d) approva i periodici rapporti informativi
predisposti dal Direttore generale ai sensi dell'art. 48,
comma 5, della legge di riferimento;
e) verifica che i contratti e le convenzioni siano
stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal
Consiglio medesimo;
f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui
all'art. 48, comma 19, della legge di riferimento,
adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;
g) istituisce il Centro di informazione indipendente
sul farmaco di cui al citato art. 48, comma 19, della legge
di riferimento;
h) provvede alla nomina della Commissione per la
promozione della ricerca e sviluppo nel settore
farmaceutico di cui all'art. 21 del presente regolamento;
i) approva la lista degli esperti dell'Agenzia con
comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i
relativi compensi, nel limite massimo di venti unita'. Per
assicurare le attivita' di consulenza per l'Agenzia, per le
funzioni istruttorie nell'ambito delle sottocommissioni,
dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, anche a
livello europeo, puo' avvalersi, nei limiti delle risorse
disponibili, di consulenti, ai quali e' corrisposta una
indennita' di presenza;
j) propone al Ministro della salute la variazione
delle tariffe per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 10 del gia'
citato decreto del Ministro della salute n. 245 del 2004:
«2. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia. Egli ha tutti i poteri di gestione
dell'Agenzia e ne dirige l'attivita', emanando i
provvedimenti che non siano attribuiti agli altri organi
della stessa. E' responsabile del conseguimento dei
risultati fissati ai sensi dell'art. 3, comma 1, e
dell'art. 4, commi 2 e 3 del presente regolamento. Il
Direttore generale in particolare:
a) predispone e propone per la deliberazione da parte
del Consiglio di amministrazione:
i) programmi triennali e annuali di attivita'
dell'Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di
bilancio previsionale e di rendicontazione;
ii) gli schemi di regolamenti interni necessari per
assicurare il funzionamento dell'Agenzia;
iii) la dotazione organica complessiva e la
ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie;
b) stipula la convenzione di cui al precedente art.
4, comma 3 del presente regolamento;
c) definisce gli obiettivi delle aree funzionali e
degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di
responsabilita' ed attua le modalita' di incentivazione
economica per il conseguimento degli obiettivi e dei
risultati;
d) attua la ripartizione tra gli uffici di Direzione
generale delle relative risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie;
e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi
e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli
obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di
spesa, con possibilita' di specifica delega ai dirigenti
delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;
f) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni
di cui all'art. 48, comma 5, lettere a), b), g), h), i) ed
l) della legge di riferimento;
g) redige i periodici rapporti informativi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera d), del presente regolamento,
li sottopone al Consiglio di amministrazione per
l'approvazione e li trasmette al Ministro della salute;
h) propone al Consiglio di amministrazione l'elenco
degli esperti e dei consulenti di cui all'art. 6, comma 3,
lettera i) del presente regolamento;
i) mantiene i rapporti con le Agenzie degli altri
Paesi, con l'EMEA e gli altri Organismi internazionali.».
Note all'art. 1, comma 298:
- Per il riferimento al comma 18 dell'art. 48 del gia'
citato decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi nota al
comma 295.
Note all'art. 1, comma 299:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 21 (Esenzioni in materia di tributi locali). - 1.
I comuni, le province, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle
ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi
di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 vedasi nota al comma 181.
Note all'art. 1, comma 300:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 37. - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.».
- Si riporta il testo degli articoli 39, 41 e 46 del
gia' citato decreto legislativo n. 368 del 1999, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 39. - 1. Al medico in formazione specialistica,
per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un
trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2. (Abrogato).
3. Il trattamento economico e' costituito da una parte
fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
durata del corso, e da una parte variabile, ed e'
determinato annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, avuto riguardo
preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre
anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non
potra' eccedere il 15 per cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente
dalle universita' presso cui operano le scuole di
specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
«Art. 41. - 1. Il trattamento economico e' assoggettato
alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476.
2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai
contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le disposizioni
di cui all'art. 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in
formazione specialistica svolge l'attivita' formativa
provvede, con oneri a proprio carico alla copertura
assicurativa per i rischi professionali, per la
responsabilita' civile contro terzi e gli infortuni
connessi all'attivita' assistenziale svolta dal medico in
formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni
del proprio personale.».
«Art. 46 (Disposizioni finali). - 1. Agli oneri recati
dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede
nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'art. 1 del
decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge
8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70
milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I
decreti di cui all'art. 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino
all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».
Note all'art. 1, comma 303:
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
«Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la
verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al
comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le Universita', il Consiglio nazionale delle
ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo , le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
decreti e istituendo un registro dei Comitati etici
operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo , possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.».
Note all'art. 1, comma 305:
- Per il riferimento all'art. 12-bis del decreto
legislativo n. 502 del 1992 vedasi nota al comma 303.
Note all'art. 1, comma 307:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 1-ter del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149
(Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonche' in
materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di
attivita' libero-professionale intramuraria), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter. - 1. Ferma restando la disposizione di cui
al comma 165 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con proprio provvedimento individua
tra i farmaci le specialita' per le quali devono essere
previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti
una singola unita' posologica, ad esclusione dei farmaci di
automedi-cazione.».
Note all'art. 1, comma 308:
- Per il riferimento al testo del comma 180 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 311 del 2004 vedasi nota al
comma 281.
Note all'art. 1, comma 309:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 155, e successive
modificazioni (Completamento del riordino dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il
presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio
di amministrazione, il direttore ed il collegio dei
revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia
durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola
volta.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che
assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede
il consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente e da quattro membri. Il presidente e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
sanita'; due di essi sono designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di
amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica
amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse
modalita', una sola volta.
4. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche
estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del
direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non
e' immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio
la nomina puo' essere rinnovata per una sola volta, su
proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia,
motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati
raggiunti.
5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione
dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della
medesima.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 della
legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino
della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato):
«Art. 6 (Norme in materia di incarichi presso enti,
societa' e agenzie). -1. Le nomine degli organi di vertice
e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli
organi equiparati degli enti pubblici, delle societa'
controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di
altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo
o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza
naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla
data della prima riunione delle Camere, o nel mese
antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le
Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o
rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo.
Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia
provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale
scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai
rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo
e a qualsiasi livello, nonche' ai componenti di comitati,
commissioni e organismi ministeriali e interministeriali,
nominati dal Governo o dai Ministri.».
Note all'art. 1, comma 310:
- Per il riferimento all'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 e successive modificazioni vedasi nota al
comma 285.
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 502 del 1992:
«Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecno-logico). 1. Nell'ambito dei programmi regionali per
la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della
sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti
pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi,
l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di
opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1
disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di
vigilanza demandate al ministero della sanita', i rapporti
finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le
modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le
modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli
eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo
programma, la copertura finanziaria assicurata dal
ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in favore di
altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di
immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.».
Note all'art. 1, comma 311:
- Per il riferimento all'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 vedasi nota al comma 310.
Note all'art. 1, comma 313:
- Si riporta il testo dell'art. 58 della gia' citata
legge n. 289 del 2002; come modificato della presente
legge:
«Art. 58 (Incentivi per la ricerca farmaceutica). - 1.
Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei
farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o
di mutuo riconoscimento e' riconosciuto un sistema di
«premio di prezzo» (premium price) alle aziende
farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio
nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del
settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica
anche ai farmaci innovativi registrati con procedura
nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento
per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui
entita' e' sottoposta a verifica annuale, e' determinato
sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie prefissate per la spesa
farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi
ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione
dell'anno considerato rispetto alla media degli
investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti
finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti
per la ricerca, al netto del personale per il marketing,
rapportato alla media degli addetti dei tre anni
precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la
ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato
relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri
di cui al presente comma e l'entita' massima del «premio di
prezzo» in rapporto al prezzo negoziato sono definiti nei
limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento
del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai
prodotti in licenza.».
Note all'art. 1, comma 316:
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 58 della
legge n. 289 del 2002 vedasi nota al comma 313.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 della
gia' citata legge n. 448 del 1998:
«Art. 50 (Rifinanziamento dei programmi di
investimento). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti
finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono
autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire
80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100
miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una
migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'art.
1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(omissis);
b) per la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalita' di
ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295,
limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70
miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e
lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari,
ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti
dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295,
sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e
modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Presidente del Comitato istituito dall'art. 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una
relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori;
c) per l'attuazione del programma decennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 1.200
miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno
2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;
d) per la prosecuzione del programma di interventi
urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni
Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a
fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale
scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100
miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno
2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma di
ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di
lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;
f) per le finalita' e con le modalita' di cui
all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo
priorita' stabilite dal Ministero di grazia e giustizia,
gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo
importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente
non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno
2003. Per far fronte al relativo onere per capitale ed
interessi e' autorizzato il limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi dall'anno 2000;
g) per la prosecuzione degli interventi per il
sistema autostradale previsti dall'art. 3, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e
modalita', sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A
valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale
limite di impegno quindicennale e' riservata per la
costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con
priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra
Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27,
tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve
assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e
dei corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici
nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di
tratti alla libera percorrenza del traffico locale per
assicurare la massima compatibilita' dell'opera con i
territori attraversati;
h) per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il
Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere impegni
pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei
mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24
miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000
e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;
i) per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della
Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici
del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono
autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un
importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo
sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10
miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti
competenti al completamento delle opere di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il
pagamento degli oneri di contenzioso, e' autorizzato il
limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti
soggetti;
m) per la contrazione di mutui da parte delle
amministrazioni provinciali e comunali al fine di
realizzare opere di edilizia scolastica e' autorizzato il
limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a
decorrere dall'anno finanziario 2000.».
Note all'art. 1, comma 317:
- Per il riferimento alla lettera f), comma 2 dell'art.
58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 vedasi nota al
comma 313.
Note all'art. 1, comma 318:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
23 settembre 1993, n. 379: «Concessione di un contributo
annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo
di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione
e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca,
formazione, orientamento professionale»:
«Art. 2. - 1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro
il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui
competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione
nell'anno precedente del contributo di cui all'art. 1.».
Note all'art. 1, comma 319:
- Per il riferimento all'art. 119 della Costituzione
vedasi nota al comma 167.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 2 (Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E'
istituita una compartecipazione delle regioni a statuto
ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione
regionale all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura
del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato
nel penultimo anno precedente a quello in considerazione,
al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA
di cui al comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando
come indicatore di base imponibile la media dei consumi
finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello
regionale negli ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministero
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il
30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo,
per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti
dall'art. 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al
comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta'
interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo
perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.».
Note all'art. 1, comma 320:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del gia'
citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
«3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione e' comunque
corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare
dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante
dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e
dell'accisa sulle benzine di cui all'art. 3, comma 1, e
all'art. 4. L'importo cosi' determinato viene rapportato
all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in
applicazione dell'art. 2, comma 2, e al fine di individuare
la quota di incidenza della spesa storica.».
- Si riporta il testo dell'Allegato A) del citato
decreto legislativo n. 56 del 2000:

«Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 1)

Specifiche tecniche
PARTE I

----> Vedere Allegato da pag. 152 a pag. 153 <----

- Per il riferimento all'art. 2 del decreto legislativo
n. 56 del 2000 vedasi nota al comma precedente.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 13 del gia'
citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
«Art. 3 (Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e
rideterminazione delle aliquote erariali). - 1. A decorrere
dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste
dall'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per
cento e all'1,4 per cento.
2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste
dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4
punti percentuali.
3. L'acconto dell'IRPEF e' ridotto, relativamente al
periodo d'imposta 2001, dal 1998 per cento al 95 per
cento.».
«Art. 4 (Aliquota di compartecipazione regionale
all'accisa sulle benzine). - 1. A decorrere dall'anno 2001,
la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto
ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata
da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina
venduta.».
«Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP
alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere
dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e 42,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle
regioni sa statuto ordinario le disposizioni previste dagli
articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto
legislativo n. 446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle
specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto
ordinario si considera come dotazione propria il gettito
dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato
all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al
netto dell'ammontare della quota di cui all'art. 26,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in
applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, nonche', limitatamente alla
regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'art. 4
della legge 8 aprile 1999, n. 87.
3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica un fondo di garanzia per
compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali
minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute
nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in
ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un
gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle
eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti
ai sensi dell'art. 7 ovvero sulle spettanze a titolo di
compartecipazione all'accisa sulle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la
tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad
assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato
finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP
e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata
all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti
correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art.
40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
Note all'art. 1, comma 323:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del gia'
citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
«3. Alla determinazione delle aliquote e
compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via
provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si
provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo
risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle
esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la
rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari
delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per il parere.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del gia' citato
decreto legislativo n. 56 del 2000, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. (abrogato).
Note all'art. 1, comma 324:
- Si riporta il testo dei commi 58 e 59 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come
modificati dalla presente legge:
«58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata
dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e
successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla
benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto
l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo e'
ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
integra i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
ai fini dell'aliquota provvisoria da determinare entro il
31 luglio 2005 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive
modificazioni. Il decreto e' predisposto sulla base della
proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota
provvisoria di cui al comma 58 si tiene altresi' conto dei
trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a
statuto ordinario in applicazione dell'art. 70 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato art. 70
e' soppresso.».
Note all'art. 1, comma 325:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.
Note all'art. 1, comma 326:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le
societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui
al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro
dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun
immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici
registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento
nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel
comma precedente le indicazioni ivi richieste possono
essere effettuate con riferimento a categorie di beni
omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento. Per i beni di cui all'art. 102-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con
riferimento a categorie di beni omogenee per anno di
acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente
devolvibili deve essere distintamente indicata la quota
annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68,
che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione.».
Note all'art. 1, comma 328:
- Si riporta il comma 10 dell'art. 11-quater del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base
alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti
delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977,
n. 97, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli
sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata
dell'acconto.».
Note all'art. 1, comma 333:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro della sanita' 22 gennaio 1993 recante «Modalita'
di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza
sanitaria in regime di partecipazione alla spesa»:
«Art. 1 (Individuazione del nucleo familiare). - 1. Ai
fini della individuazione dei limiti di reddito di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n.
438, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, concorrono i redditi
complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai
singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno
parte, oltre ai familiari a carico di cui all'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986,
n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e
integrazioni, in ogni caso il coniuge purche' non
legalmente ed effettivamente separato.
Note all'art. 1, comma 335:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 15 [13-bis] (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale;
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma;
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
2003, n. 235, supplemento ordinario.
Note all'art. 1, comma 337:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 recante «Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383 recante «Disciplina delle associazioni di
promozione sociale»:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note all'art. 1, comma 338:
- La legge 20 maggio 1985, n. 222 recante:
«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1985, n. 129, S.O.
Note all'art. 1, comma 341:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente art.
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento»
- Si riporta il testo del punto 5.3.6 della delibera
CIPE 27 maggio 2005, n. 35 recante «Ripartizione delle
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -
Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008
(legge finanziaria 2005):
«5.3.6. l'importo di 40 milioni di euro e' destinato
alla promozione di attivita' audiovisive e culturali nel
Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di un progetto
promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e
attuato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e
con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, attraverso le strutture e
gli enti affidatari del servizio pubblico, e/o a capitale
interamente pubblico, operanti nei settori interessati.
Viene inoltre accantonato un importo di 30 milioni di
euro per il finanziamento del progetto RI-MED, che vede il
coinvolgimento del Ministro per lo sviluppo e la coesione
territoriale e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che prevede la creazione
di un Centro di ricerca biotecnologia, nel Mezzogiorno
(Sicilia), sede di laboratori dedicati ai campi piu'
avanzati della ricerca e della traslazione del settore
biotecnologico. Il Centro disporra' anche di tecnologie
avanzate per consentire una rapida trasferibilita' dei
risultati della ricerca in ambito applicativo e commerciale
e sara' dotato di attrezzature di altissimo livello
tecnologico in grado esse stesse di attrarre attivita'
formative e di garantire la competitivita' del Centro a
livello nazionale creando altresi' opportunita' per l'avvio
di nuove imprese nel territorio.
Gli interventi di cui al presente punto 5.3 saranno
realizzati attraverso lo strumento dell'APQ a eccezione dei
progetti di cui ai precedenti punti 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
5.3.4 e 5.3.5 (limitatamente ai poli museali di
eccellenza), le cui caratteristiche non consentono di
ricorrere proficuamente allo strumento dell'APQ».
Note all'art. 1, comma 345:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
Note all'art. 1, comma 346:
Si riportano i testi degli articoli 1, 5, 28, 52 e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180 recante «Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni», cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1. (Insequestrabilita', impignorabilita' e
incedibilita' di stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti). - Non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli
ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari,
le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le
pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di
qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a
tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione
pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi
pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonche'
le aziende private corrispondono ai loro impiegati,
salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per
effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi
da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche
il personale dipendente dal Segretario generale della
Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con
banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
della pensione fino al quinto della stessa, valutato al
netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le
pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
in caso di decesso del mutuatario.
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal
momento della loro notifica nei confronti dei debitori
ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione puo` essere effettuata
attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel
caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
quarto comma fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo».
«Art. 5. (Facolta' e limiti di cessione di quote di
stipendio e salario). - Gli impiegati e salariati
dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed
imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da
estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del
salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti
valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a
dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II
e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito
concesse ai sensi del presente testo unico devono essere
conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio del 4
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi
bancari, finanziari ed assicurativi.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento
si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere
stesse.
Qualora il debitore ceduto sia una delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle
operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e
altri emolumenti, secondo le modalita` individuate dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005».
«Art. 28. (Notificazione dei prestiti alle
amministrazioni e suoi effetti). - L'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione,
a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle
quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con
cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli
altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno
effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di
cui all'art. 1, sesto comma».
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione
al debitore ceduto, ai sensi del codice civile».
«Art. 52. (Impiegati e salariati a tempo indeterminato
o con contratti collettivi di lavoro). - Gli impiegati e
salariati delle amministrazioni indicate nel precedente
articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma
della legge sui contratti d'impiego privato od in base a
contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di
quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per
un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano
addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti
di stipendio o salario fisso e continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in
essere dai soggetti di cui al precedente e al presente
comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del
presente testo unico, di durata non inferiore a dodici
mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali
soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
all'art. 545 del codice di procedura civile»
«Art. 55. (Applicabilita' di disposizioni del titolo II
- Estensione degli effetti della cessione nei casi di
cessazione dal servizio - Eccezioni). - Per le operazioni
di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
contemplate nel presente titolo, quando non sia
diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in
quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli
7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo
e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto,
sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle
cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta
servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di
stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi
effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche
sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o ai
salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul
contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di
lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed
aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge
2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del «Fondo per le
indennita' agli impiegati» previsti dagli artt. 1 e
seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei
confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti,
dall'art. 14 del decreto stesso.
Si possono perseguire le indennita' premio di servizio
conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.
Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per
assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati
di cui al presente titolo»
Note all'art. 1, comma 347:
 
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale»:
«Art. 13-bis. (Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180). - 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al primo comma, dopo le parole: «salve le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le
seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I pensionati pubblici e privati possono
contrarre con banche e intermediari finanziari di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con
cessione di quote della pensione fino al quinto della
stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per
periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente
comma le pensioni o le indennita' che tengono luogo di
pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di
previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e
vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a
carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di
lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia
dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero
del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;
b) all'art. 52:
1) al primo comma, le parole: «per il periodo di
cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«per un periodo non superiore ai dieci anni» e sono
soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di
cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l'indennita' di anzianita»;
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in
essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art.
409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti
e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del
presente testo unico, di durata non inferiore a dodici
mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali
soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
all'art. 545 del codice di procedura civile»;
c) all'art. 55:
1) al primo comma, la parola: «13,» e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa
la parola: «Non» e le parole: «Istituto nazionale per
l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»;
nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per»
sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono
perseguire».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di
categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente articolo»
- Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli
iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono emanate le necessarie norme regolamentari»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300»
Note all'art. 1, comma 348:
- Si riporta il testo del comma 152 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«152. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali» finalizzato al rimborso delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, vengono determinati l'entita' e i criteri
del rimborso, nonche' le modalita' di presentazione delle
istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare
l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
A favore del Fondo di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005»
Note all'art. 1, comma 349:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 recante «Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu»:
«Art. 17. (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5
della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27
settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL
anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno»
- Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«36. Al fine di favorire il coordinamento delle
attivita' e degli interventi per il contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori,
nonche' il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tali autorizzazioni di spesa nonche' le spese
relative al coordinamento delle attivita' di contrasto
dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993,
di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
sono iscritte nel fondo per il funzionamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 1, comma 352:
Si riporta la tabella di cui all'allegato B annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, recante «Disciplina
dell'imposta di bollo», cosi' come modificata dalla
presente legge:

Allegato B

TABELLA

Atti, documenti e registri
esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti
riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e
documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed
alla loro tutela sia in sede amministrativa che
giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice
popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali
verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni,
nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a
tali prestazioni e le relative opposizioni.
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in
materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare,
esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa
e comprese le istanze e denunce di parte dirette a
promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative
certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi
procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o
incolpato.
4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento
richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici,
quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del
presente decreto.
5. Atti e copie del procedimento di accertamento e
riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie,
atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai
fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con
esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi
del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni
tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle
istanze e degli altri atti del procedimento depositati
presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle
leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai
notai.
Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo,
per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle
entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie
di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi
dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di
riscossione.
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di
qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze
medesime.
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui
all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e
20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi
di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta
evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e'
applicabile a condizione che gli stessi contengano
l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione
al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad
imposta sul valore aggiunto.
7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro,
certificati speciali di credito ed altri titoli
obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative
quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e
relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti
recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi
ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della
societa' Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di
bollo sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della
tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti
correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;
buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi;
domande per operazioni comunque relative al debito pubblico
e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure
speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali
nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno
rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o
societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti
di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche
se rilasciate separatamente.
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri
titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di
tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli
atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione
in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di
detti titoli.
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e
quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento
di contributi o quote associative ad associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive.
8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed
attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita',
pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di
persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il
rilascio dei medesimi.
Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e'
necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto,
il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita'
di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del
richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto
legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Domande per il conseguimento di sussidi o per
l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi
documenti.
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza
a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa'
sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di
enti ed associazioni di promozione sportiva di
appartenenza.
9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali
obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei
contributi nonche' atti e documenti relativi alla
liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite
concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base
a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per
la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di
reversibilita', degli assegni e delle indennita' di
liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del
rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione
nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e
della massima occupazione.
10. Certificati concernenti gli accertamenti che le
leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici,
ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati
sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica
igiene e profilassi.
11. Atti e documenti necessari per l'ammissione,
frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella
materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e
diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di
studio e di presalari e relative quietanze nonche' per
ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle
tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla
dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento
religioso.
12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla
Corte costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti
giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie
ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di
riversibilita';
4) in materia di equo canone delle locazioni degli
immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti
agli uffici del lavoro e della massima occupazione o
previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare
nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo
comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del
presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al
conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi
rappresentare ed escluse le sentenze.
13. Atti della procura della tutela dei minori e degli
interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello
finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi
provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti
compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o
dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al
procedimento di adozione speciale e di affidamento,
all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli
articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di
riconoscimento di figli naturali da parte di persone
iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22
marzo 1945, n. 173.
13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi
dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la
cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti.
14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e
documenti esenti da imposta di bollo; domande per il
rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di
stato civile; domande e certificati di nascita per il
rilascio del certificato del casellario giudiziario.
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e
dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni.
15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni
specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di
valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci,
fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi
per ottenere il benestare all'esportazione e
all'importazione di merci, domande dirette alla
restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai
propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio,
nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere
nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi
dell'art. 115 del Trattato CEE.
16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni
dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e
associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano
tra loro scambiati.
17. Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri
di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato
civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi
all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o
la morte di persone o il rinvenimento di bambini
abbandonati.
18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di
identita' e documenti equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo
dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle
norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo
di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di
rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio
militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano
missionari;
d) per gli indigenti.
19. Atti costitutivi e modificativi delle societa' di
mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle
associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro
federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di
tali enti.
20.
21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati
alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di
imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione
dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni
perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note
di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la
concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore
agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n.
1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in
materia.
22. Atti e documenti relativi alla procedura di
espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa
dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici,
compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il
pagamento dell'indennita' di espropriazione.
23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di
testamenti segreti.
24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone
nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il
rilascio di detti abbonamenti.
25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che
collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di
colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in
qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art.
2161 del codice civile e documenti consimili concernenti
rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti
l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni,
premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative
a rapporti di lavoro subordinato.
27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato,
delle regioni, province, comuni e relative aziende
autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse
delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti
della riscossione di tributi in genere.
27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche'
copie anche se dichiarate conformi, estratti
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto
necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o
patiti politici, derivanti da disposizioni legislative o
regolamentari.
27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al
riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni
industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di
brevetti per modelli e disegni ornamentali»
Note all'art. 1, comma 353:
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 59. (Acquisto di beni e servizi a rilevanza
regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di
realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza
regionale alle migliori condizioni del mercato da parte
degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove
aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli
ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio
nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli
enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Gli enti devono motivare i
provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e
servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli
stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui
all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con le medesime procedure di cui allo stesso art. 26,
promuove le intese necessarie per il collegamento a rete
delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti».
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
Note all'art. 1, comma 355:
- Si riporta l'art. 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 100 [65] (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le
spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti
volontariamente sostenute per specifiche finalita' di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare
complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c) (Abrogato)
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore
all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che
effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di
impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'art. 154, comma 4, lettera a), effettuate per
sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di
istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni
legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle
spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1,
anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalita'
statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 95 non sono
ammesse in deduzione.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art.14. (ONLUS e terzo settore). - 1. Le liberalita'
in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore
di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la
tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo
statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di
ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la
tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di
gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalita' siano esposte indebite
deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei
presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per
cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita
in ragione della riscontrata insussistenza, in capo
all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri
solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori
delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti
erogatori per le maggiori imposte accertate e per le
sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo'
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e'
aggiunta, in fine, la seguente: «l-quater) le erogazioni
liberali in denaro effettuate a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi
compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'art. 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'art. 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, delle fondazioni e delle associazioni
regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
8. (Abrogato)
8-bis. Il comma 7-bis dell'art. 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a
decorrere dall'anno 2005»
Note all'art. 1, comma 356:
- Si riporta il testo dell'art. 38-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto» cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea). 1.
Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a
lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunita' medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura a norma
dell'art. 21, e che i beni siano trasportati fuori della
Comunita' entro il terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura
consegnato al cessionario deve essere restituito al
cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del
passaporto o di altro documento equipollente da apporre
prima di ottenere il visto dogale, vistato dall'ufficio
doganale di uscita dalla Comunita', entro il quarto mese
successivo all'effettuazione della operazione; in caso di
mancata restituzione, il cedente deve procedere alla
regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26,
primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto
termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori
della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello
della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'art. 25»
Note all'art. 1, comma 360:
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
«Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri»
Note all'art. 1, comma 361:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro»:
«Art. 24. (Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1989, le gestioni per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e per
l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per
l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la
cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori
dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni
familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle
armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i
trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio
dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di
previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni,
sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione
di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna
di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo».
Note all'art. 1, comma 362:
- Si riporta il testo dell'art. 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 120. (Riduzione degli oneri sociali). - 1.
Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di
contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di
riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale
per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a
decorrere dal 1° febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di
lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per
assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla
predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in
applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di
lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta
in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e'
riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti
percentuali a valere sui versamenti di altri contributi
sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione
di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i
contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni
caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di
0,8 punti percentuali.
3. All'art. 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2001».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e successive modificazioni, recante
«Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica»:
«Art. 2. (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
«Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con
lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di
insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di
fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di
lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente art. sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6
luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente art. nonche' dei dati relativi all'accantonamento
effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento
complessivo risultante a credito del lavoratore. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo,
terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le
disposizioni del presente comma non si applicano al
rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali «
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 recante «Legge-quadro in materia di
formazione professionale»:
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'art. precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente
comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20
dicembre 1977»
Note all'art. 1, comma 363:
- Si riporta il testo del comma 142 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«142. Il termine concernente i contributi previdenziali
e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990,
riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa
e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'art. 2,
comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
prorogato al 30 giugno 2006».
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 21
dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente
comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali»
Note all'art. 1, comma 364:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante «Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.»:
«Art. 3. (Tariffe dei premi). - 1. Fermo restando
l'equilibrio finanziario complessivo della gestione
industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1
sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, le relative
modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento
infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli
oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di
premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al
comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla
data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella
misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo
comma dell'art. 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita'
espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i
lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che,
assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria,
consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche
in considerazione delle iniziative intraprese per
migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino
all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione
dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette
tariffe, il premio anticipato di cui all'art. 44 del testo
unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla base
della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e'
versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento
dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000
i termini stabiliti dall'art. 28, quarto comma, e dall'art.
44, secondo comma, del testo unico, e successive
modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto
ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle
relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali
conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi
medi nazionali e' ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e
2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'art. 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli
anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la
spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto»
Note all'art. 1, comma 368:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»:
«Art. 73 [87] (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia»:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura»
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti»:
«Art. 7-bis. (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni
aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e
ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67,
terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente art. aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al
comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi»
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia»:
«Art. 107. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47».
Note all'art. 1, comma 369:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art.13. (Distretti rurali e agroalimentari di
qualita). - 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi
produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1, della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni,
caratterizzati da un'identita' storica e territoriale
omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole
e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni
o servizi di particolare specificita', coerenti con le
tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita'
i sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da
produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei
distretti rurali e dei distretti agroalimentari».
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 5
ottobre 1991, n. 317 recante «Interventi per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole imprese»:
«36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali
e consorzi di sviluppo industriale.
1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti
produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata
concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e
medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione
interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi
produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al
finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei
sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici
o privati.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai
sensi della vigente legislazione nazionale e regionale,
sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto
il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4
promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali
attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie
per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo
realizzano e gestiscono, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per
l'industria, rustici industriali, servizi reali alle
imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
sociale connesso alla produzione industriale».
La legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante «Interventi di
sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese
industriali, commerciali ed artigiane» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58.
Note all'art. 1, comma 370:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23. (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attivita' produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n.
317».
Note all'art. 1, comma 373:
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239 recante «Disposizioni urgenti per la
sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica»
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290:
«Art. 1-ter (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo
della rete elettrica e la terzieta' delle reti). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi
pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema
elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei
soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione
elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la
gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi
inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua
successiva privatizzazione.
2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli
indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
di energia elettrica e di gas naturale e verifica la
conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente,
dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi
medesimi.
3. Al fine di cui al comma 1, all'art. 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
carico delle societa' di cui al comma 8» sono sostituite
dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui puo' essere
proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario
della rete, o a carico delle societa' proprietarie»;
b);
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
«coloro che ne abbiano la disponibilita',» sono inserite le
seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di
trasmissione nazionale in relazione alle attivita' di
trasmissione e dispacciamento,»;
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: «nel caso in cui non ne sia
proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente
nei confronti del Ministero delle attivita' produttive
della tempestiva esecuzione degli interventi di
manutenzione e sviluppo della rete deliberati».
4. Ciascuna societa' operante nel settore della
produzione, importazione, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso
le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla
medesima controllante, e ciascuna societa' a controllo
pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente
nei medesimi settori, non puo' detenere, direttamente o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote
superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che
sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di
trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate
reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza
inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla
connessione degli impianti alla rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture
realizzate al fine di potenziare la capacita' di
importazione per le quali e' consentita l'allocazione di
una quota della loro capacita' secondo le modalita' di cui
all'art. 1-quinquies, comma 6».
Note all'art. 1, comma 374:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44. (Disposizioni varie in materia
previdenziale). - 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e
integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni
di cui al comma 5 del medesimo art. 9, cosi' come
sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1
dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della
tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la
disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta,
il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione
all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali
abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto
gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo
dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il
pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli
interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei,
con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali soggetti alla gestione commercianti rimangono
acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio
2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo
occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia
superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo
da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro
autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi
iscritti alla predetta gestione separata.
3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a);
b).
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art.
442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui
l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta
all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e
il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari
per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'art. unico, secondo comma, della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di
integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali
ivi previsti, per un massimo di dodici mensilita',
comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 10 gennaio 2006 le domande di
iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel
REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche'
da quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'art.
1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del
pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero
delle attivita' produttive integra la modulistica in uso
con gli elementi indispensabili per l'attivazione
automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro
sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati
concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2006 i soggetti
interessati dalle disposizioni del presente articolo,
comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di
iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli
enti previdenziali allineano i propri archivi alle
risultanze del registro delle imprese anche in riferimento
alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione
prodotte anteriormente al 10 gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e
8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4,
commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis..
9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro
per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di
10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per
l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000
euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005».
Note all'art. 1, comma 377:
Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, supplemento ordinario.
Note all'art. 1, comma 379:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A)»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (L-R) (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari
previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria;
b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle
finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo
della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli e prodotti
finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le
medesime modalita' procedurali;
i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
l) Conto «disponibilita' del Tesoro per il servizio
di tesoreria»;
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento
dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i
prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti
come debiti dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 12,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche
nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di
diritti su strumenti finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non
negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di
conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i
quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed
effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o
svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione
accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei
valori degli strumenti finanziari espressi in un'unita'
monetaria nazionale;
r) societa' di gestione accentrata: le societa' di
gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione
europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi
di gestione accentrata di strumenti finanziari;
s) societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei
titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale
della societa' di gestione accentrata interamente versato
ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di
strumenti finanziari;
v) separazione cedolare: operazione di separazione
della componente cedolare dal valore di rimborso del
titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato
delle componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di
riunione con il mantello delle componenti cedolari gia'
separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di
ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti
all'Unione economica e monetaria (L-R).»
Note all'art. 1, comma 380:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A)»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (L) (Emissione). - 1. Nel limite annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni
anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta'
di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le
societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con
intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei
mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di
prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di
pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali
operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito
conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari
vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato,
ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le
stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad
operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla
lettera a);
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del
debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato
dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di
scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di
titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati
finanziari internazionali. (L).
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti
del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di
Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel
comma 1. (L)».
Note all'art. 1, comma 384:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332 recante «Norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello
Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474:
«Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa'
operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e
le imprese assicurative, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato o da enti pubblici anche
territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
un limite massimo di possesso azionario non superiore, per
le societa' di cui all'art. 2, al cinque per cento,
riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare,
comprendente il socio stesso, il coniuge non separato
legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza:
per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma
societaria, che esercita il controllo, le societa'
controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante, nonche' le societa' collegate; il limite
riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o
indirettamente, anche tramite controllate, societa'
fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi
ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al
trasferimento di azioni o quote di societa' terze o
comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4,
della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito
dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in
relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti
riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle
azioni con diritto di voto se si tratta di societa'
quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non
quotate.
2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie
diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o
da soggetti da questi controllati, il superamento del
limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il
diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, attinenti alle
partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla
partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre
1993 le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del
comma 1 del presente articolo, nonche' quelle introdotte al
fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non
possono essere modificate per un periodo di tre anni
dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La
clausola che prevede un limite di possesso decade comunque
allorche' il limite sia superato per effetto di un'offerta
pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o
107 del testo unico delle disposizioni in materia di
mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52».
Note all'art. 1, comma 385:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legge 3
maggio 1991, n. 143, «recante Provvedimenti urgenti per
limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197:
«Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). - 1. Fatta
salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle
disposizioni di cui all'art. 1 si applica, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo trasferito.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art.
2, comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno
e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione
delle segnalazioni previste dall'art. 3 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino
alla meta' del valore dell'operazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
del divieto di cui all'art. 3, comma 8, e' punita con
l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire cento milioni.
6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'art.
1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20
per cento del saldo. La violazione il cui importo sia
superiore a euro 250.000,00 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il
decreto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera c), si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire
cento milioni.
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio
decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della
commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle
norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R.
31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni
dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore
a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e'
esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima
facolta' per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il
cui atto di contestazione sia stato ricevuto
dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione
dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui
si procede.
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto
i compensi per i componenti della commissione di cui al
comma 8.
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le
autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica
l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle
norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente
capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto
e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui
all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il
Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i
criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi
effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali,
analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente
l'operativita' di ciascun intermediario abilitato.
L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i
dati predetti, anche mediante accesso diretto,
dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio
italiano dei cambi, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le
prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per
l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio,
l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari
approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con
l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui
confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni
alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel
sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino
alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui
confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio
definitivo in base al presente articolo, sono conservati
nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per
il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento
di valori siano state effettuate per il tramite di enti
creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti
in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i
provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto
sono comunicati alle autorita' vigilanti e, se del caso,
agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva
competenza.
14. Nel primo comma dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (19),
come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole:
«acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei
poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria» sono
sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti
dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle
altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di
polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga
previsti dall'art. 51-bis».
15. Nel terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 2 del
D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei
confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di
polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle
seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di
polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria,
anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art.
35».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante «Attuazione
della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attivita' illecite»:
«Art. 7 (Sanzioni amministrative). - 1. I soggetti
indicati nell'art. 2 che, in relazione ai loro compiti di
servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno
notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 1
della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta
giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni
riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al
portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere
effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da
quella che ne effettua l'estinzione.
2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto
dal comma 1 e' punita con una sanzione pecuniaria
amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo
dell'operazione.
3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette previsto dall'art. 3 della legge
antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi
anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero
dell'economia e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell'art. 2 che violano gli
obblighi informativi previsti dall'art. 3, comma 4, della
legge antiriciclaggio e dall'art. 8, comma 6, del presente
decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti
nell'art. 5, comma 10, della legge antiriciclaggio,
nell'art. 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, nonche' nelle rispettive disposizioni di
attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa
pecuniaria da e 500 a e 25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge antiriciclaggio e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a
Euro 200.000.
6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2,
3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze, udito il parere della
Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle
norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, ad esclusione di quelle contenute nell'art. 16.
7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per
le sanzioni amministrative previste dalla legge
antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge
7 febbraio 1951, n. 168».
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148 recante «Approvazione del testo unico delle
norme in materia valutaria» e' pubblicato nel suppl. ord.
Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo
1996, n. 108 recante «Disposizioni in materia di usura»:
«Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura» di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
dei Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano
cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da
rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli
affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri nonche' all'adozione del relativo regolamento di
gestione. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
Note all'art. 1, comma 389:
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, recante
«Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e
all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato
ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni
aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e
ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al
comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.».
Note all'art. 1, comma 390:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 107 (Funzioni e responsabilita' della dirigenza).
- 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti
e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per
cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo,
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e'
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli
organi di governo dell'ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali
in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del
personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del
principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli
organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e
dall'art. 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via
esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della
correttezza amministrativa, della efficienza e dei
risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si
applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le
modalita' previste dall'art. 147 del presente testo unico.
La legge 8 agosto 1991, n. 264 recante Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 settembre 2000, n. 358
recante «Regolamento recante norme per la semplificazione
del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi
di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della
legge 8 marzo 1999, n. 50)»:
«Art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello). -
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i
documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle
operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e
passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della
motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che
gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le
imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico
collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero
o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di
aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle
persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Gli
sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che
indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni
servizio reso.».
Note all'art. 1, comma 392:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Semplificazione amministrativa). - 1. L'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il
potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) puo' anche essere
effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo
Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui
all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le
modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'art. 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione
sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies
del medesimo art. 8, nonche' l'allegato 1 del citato
regolamento, sono abrogati.
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. (Omissis).
6-ter. (Omissis).
6-quater. (Omissis).
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, emanate ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se
non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal
Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'art.
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'art. 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal
comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ferma la
facolta' degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si intendono accolte,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se
l'amministrazione non comunica all'interessato il
provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni,
salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto
un termine piu' lungo per la conclusione del procedimento.
Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal
comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.».
6-novies. All'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20».
6-decies. Al comma 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo».
6-undecies. All'art. 16, comma 3, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono
sostituite dalle seguenti: «due sole volte».
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di
propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e
composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
venti componenti scelti fra professori universitari,
magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo
professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai
ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La
Commissione e' assistita da una segreteria tecnica. Il
contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi
del presente comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione
e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e'
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies
e 6-terdecies e' autorizzata la spesa massima di 750.000
euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e
di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze»
sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica,
anche per il tramite delle associazioni di categoria e di
soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di
erogazione dei servizi sanitari.».
Note all'art. 1, comma 393:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, recante «Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi
modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e'
regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di
servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio
deve rispondere a principi di economicita' ed efficienza,
da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei
servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono
disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli
assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto
regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le
regioni e gli enti locali si attengono ai principi
dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la
scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi
del contratto di servizio di cui all'art. 19 e in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta
abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada,
con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto
dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto o a seguito di procedure non ad
evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse
controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e
delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali. La gara e' aggiudicata
sulla base delle migliori condizioni economiche e di
prestazione del servizio, nonche' dei piani di sviluppo e
potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della
fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per
la istituzione o il mantenimento delle singole linee
esercite. Il bando di gara deve garantire che la
disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale
per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi'
assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la
disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
b);
c);
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del
contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto
medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in
caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore
all'impresa subentrante dei beni essenziali per
l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1,
comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che,
oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre
attivita';
g) la determinazione delle tariffe del servizio in
analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive
competenze, incentivano il riassetto organizzativo e
attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la
trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
con le procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societa' di
capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata,
anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento
societario derivante da esigenze funzionali o di gestione.
Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare
socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la
trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro
il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente
della provincia nei successivi tre mesi. In caso di
ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del relativo servizio mediante le procedure
concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a);
3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono
disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il
termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis,
soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti
locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad
evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20
per cento dei servizi eserciti a societa' di capitali,
anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali;
 
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa'
consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di societa' consortile devono
operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e
3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
possono continuare ad essere prestati dagli attuali
esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti
locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
pubblico gia' in essere ai sensi dell'art. 19 in modo da
assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema
delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive
modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari
dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti
affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
qualita' dell'informazione resa all'utenza e
dell'accessibilita' ai servizi in termini di frequenza,
velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
b) al miglioramento del servizio sul piano della
sostenibilita' ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di
competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le
diverse modalita' di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei
servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
dei servizi eserciti a soggetti privati o a societa',
purche' non partecipate dalle medesime regioni o dagli
stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore
proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
evidenza pubblica attivate sul resto del territorio
nazionale per l'affidamento di servizi.».
Note all'art. 1, comma 394:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, recante «Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a)».
Note all'art. 1, comma 395:
- Si riporta il testo del comma 55 dell'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante:
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie.».
Note all'art. 1, comma 396:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di
finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25
marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1,
comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi
dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati
ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita'
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di
progetti volti a favorire, in particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale
all'estero del settore turistico al fine di incrementare i
flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere
erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche
a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il
predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge
citata.
2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, le parole: «dell'Europa centrale ed orientale» sono
sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal
CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero».
3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei
risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle
procedure di concessione dei contributi ai sensi del
comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti.
5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3,
legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese
relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita'
connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque
denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni
di finanziamento, in cui il corrispettivo e' costituito, in
tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza
tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni
ed agli investimenti italiani all'estero.
6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono fissati modalita' e
criteri di concessione e di restituzione del finanziamento
di cui al comma 5.
6-bis. Una quota delle disponibilita' finanziarie del
fondo rotativo istituito dall'art. 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata per la
concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai
soggetti beneficiari dei finanziament agevolati concessi ai
sensi del predetto art. 2. La determinazione della quota
massima delle disponibilita' da destinare alla concessione
della garanzia, nonche' la percentuale massima della
garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono
stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del
presente articolo.
7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2,
terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
8. Nella determinazione dei criteri per la concessione
dei contributi e di finanziamenti volti a favorire
l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere
riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso
di una certificazione di qualita' del prodotto o
dell'azienda.».
Note all'art. 1, comma 397:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge 28
maggio 1981, n. 251, recante «Provvedimenti per il sostegno
delle esportazioni italiane» convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da
un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio
con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua
delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di
pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo
delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente art.
nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
1976, n. 71. Le tipologie e le modalita' delle garanzie a
copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi
e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono
determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16
ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e
la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con
priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle
piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai
consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle
societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la
commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente art.
si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche
limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la
domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio
1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983»
Note all'art. 1, comma 399:
- Si riporta il testo dell'art. 95 del regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 95. - I requisiti per l'attribuzione di case
costruite da cooperative, oltre quelli prescritti dall'art.
31 sono:
a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate
nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;
b) la residenza anagrafica o attivita' lavorativa
esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni
nell'ambito territoriale ove e' localizzato l'alloggio, ove
per ambito territoriale si prende a riferimento quello
individuato dalle delibere regionali di programmazione.
Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia
al momento della prenotazione sia a quello
dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla
categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97
per i quali e' sufficiente che esista al momento
dell'iscrizione alla cooperativa.
Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito
fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione
non pregiudicano il diritto del socio.
Il requisito di cui alla lettera b) del primo
comma deve esistere alla data di iscrizione alla
cooperativa o da quella della prenotazione.».
Note all'art. 1, comma 400:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la
dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del
patto di stabilita' e crescita, si provvede alla
alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a
quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore di
mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con i Ministeri interessati, a vendere a
trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti
o comunque destinati ad uffici pubblici non assoggettati
alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le
modalita' indicate nell'art. 27 del presente decreto,
l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa
venire meno l'uso governativo, ovvero l'uso pubblico e
l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti
pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17
dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma 18 del medesimo art. 3. Per l'anno 2004, una quota
delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di
cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
e' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in apposito fondo, per
provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore
incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi.
Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28,
comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n.
28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario
2003, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che
le risorse di cui all'art. 29, comma 4, della legge n. 28
del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla
spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo
della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse
stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento
delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione
del programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il
fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di
base degli stati di previsione interessati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle
relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A
decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e'
determinato con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti
ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo
dell'art. 2, comma 6, e l'art. 4, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente art. si applicano alle
cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24
novembre 2003, n. 326.».
Note all'art. 1, comma 401:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 8
agosto 1996, n. 429 recante «Potenziamento dei controlli
per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996,
n. 532:
«Art. 1. - 1. Per far fronte all'insorgenza di malattie
infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza
che comporti rischi per la salute pubblica nel campo
veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari o
che comporti rischi per il benessere degli animali da
allevamento, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed
internazionali, il Ministero della sanita':
a) qualora non sia possibile provvedere con
dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e
chimici con incarichi individuali a tempo determinato e
revocabili, secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e
successive modificazioni, e provvedendo con i compensi
stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' in data 7
ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
25 gennaio 1988, e successive modificazioni;
b) organizza ed impiega le unita' di crisi, previste
dalle norme nazionali e comunitarie, nonche' i centri
nazionali di referenza;
c) provvede alla specifica formazione del
personale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 1°
ottobre 2005, n. 202 recante «Misure urgenti per la
prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
«Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai
fini del potenziamento e della razionalizzazione degli
strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per
incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi
internazionale e controllo sanitario esercitato dagli
uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
istituito presso la Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che
definisce e programma gli obiettivi e le strategie di
controllo e di eradicazione delle malattie e svolge
mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le
malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le
analoghe strutture regionali e locali, compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le
finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi
direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali
con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in
collaborazione con le regioni e le province autonome,
nonche' delle Facolta' universitarie di medicina
veterinaria e degli organi della sanita' militare.
L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti
del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed
alla organizzazione necessaria ad assicurarne il
funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per
l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006.
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono determinate le
modalita' di partecipazione alle attivita' del Centro
nazionale e dell'Unita' di crisi delle strutture del
Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti
di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
uffici di livello dirigenziale generale, nel quale
confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della
sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro
nazionale, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare, con il compito di provvedere alla
riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria,
le malattie degli animali e le relative emergenze, il
Ministero della salute e' autorizzato a:
a) indire concorsi pubblici mediante quiz
preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
contratti a tempo determinato di durata triennale, di un
numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I
livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz
preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con
contratti a tempo determinato di durata triennale, di un
numero massimo di cinquanta operatori del settore della
prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede
nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
5. La dotazione organica del Ministero della salute, e'
incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono
valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170
a decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza,
ove occorra e comunque con un limite temporale non
superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale
dell'attivita' venatoria sull'intero territorio
nazionale.».
Note all'art. 1, comma 402:
- Il decreto legge 8 agosto 1996, n. 429 recante
«Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia
spongiforme bovina» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1996, n. 196 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532
(Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1996, n. 247).
Note all'art. 1, comma 403:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune (5/a).
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Note all'art. 1, comma 405:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legge 21
dicembre 1990, n. 391 recante «Trasferimento all'AIMA della
gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti
nazionali nel settore dello zucchero, nonche' modifica
delle norme per la ristrutturazione del settore
bieticolo-saccarifero», convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48:
«Art. 3. - 1. L'AIMA e' autorizzata a versare
all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo
bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di
perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri
comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo,
una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di
bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore
bieticolo nella misura indicata dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna,
tenuto conto dell'accordo interprofessionale.».
Note all'art. 1, comma 406:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di
agricoltura»:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla
lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti
regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla
lettera a) si applichi anche in relazione a progetti
rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive
dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione
di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28
gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un
codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e comunque con il compito di eliminare
duplicazioni e chiarire il significato di norme
controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in
modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino
all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate
le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al
comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il
termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
Note all'art. 1, comma 407:
- Si riportano i testi degli articoli 1 e 36 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.».
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dal presente decreto, quantificati
complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per
l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi
per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all'art. 1, comma 408:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 48 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle
lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e' affidato il
compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per
l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea
e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e'
inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a
ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per
cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
viene rideterminata includendo la riduzione della quota di
spettanza al produttore, che il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni
attraverso l'adozione di specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce
adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa
alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura
del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da
parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare,
per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio
successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da
inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento
delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a
carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da
parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento».
Note all'art. 1, comma 409:
- Si riporta il testo dell'art. 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 57 (Commissione unica sui dispositivi medici). -
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la
Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
tecnico del Ministero della salute, con il compito di
definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici e'
nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal
Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed
e' composta da cinque membri nominati dal Ministro della
salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto
il Direttore generale della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del
Ministero della salute e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i
componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via
Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31
marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.».
- Si riportano gli articoli 13 e 23 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 recante «Attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi
medici»:
«Art. 13. Registrazione delle persone responsabili
dell'immissione in commercio.
1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi
a nome proprio secondo le procedure previste all'art. 11,
commi 5 e 6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica
che esercita le attivita' di cui all'art. 12, comunica al
Ministero della sanita' il proprio indirizzo e la
descrizione dei dispositivi in questione.
2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante
che immette in commercio a nome proprio dispositivi di cui
al comma 1 deve designare una o piu' persone responsabili
dell'immissione in commercio stabilite nella comunita'.
Tali persone devono comunicare al Ministero della sanita'
il proprio indirizzo e la categoria alla quale appartengono
i dispositivi in questione.
3. A richiesta, il Ministero della sanita' informa gli
Stati membri e la Commissione circa i dati di cui ai
commi 1 e 2.
3-bis. Il fabbricante che immette in commercio
dispositivi a nome proprio delle classi III, II-b e II-a
informa il Ministero della sanita' di tutti i dati atti ad
identificare tali dispositivi, unitamente alle etichette e
alle istruzioni per l'uso, quando tali dispositivi sono
messi in servizio in Italia.».
«Art. 23 (Sanzioni). - 1. I legali rappresentanti delle
strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori
sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari
che omettono di comunicare le informazioni di cui all'art.
10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e
con l'ammenda da euro cinquecentosedici/46 a euro
cinquemilacentosessantaquattro/57.
2.
3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio
dispositivi medici privi della marcatura CE o
dell'attestato di conformita' e' punito, salvo che il fatto
sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro
quindicimilaquattrocentonovantatre/71 a euro
novantaduemilanovecentosessantadue/24. La stessa pena si
applica a chi appone la marcatura CE indebitamente o in
maniera tale da violare il divieto di cui all'art. 16,
comma 3, o di cui all'art. 17, comma 8-bis.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
9, comma 1; 10, comma 3; 11, commi 6, 6-bis, 7 e 11; 12,
commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17, comma 5 e' punito, salvo
che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro duemilacinquecentottantadue/28 a euro
quindicimilaquattrocentonovantatre/71.».
Note all'art. 1, comma 410:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148 recante «Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236:
«Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni
1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua,
sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure
straordinarie di politica attiva del lavoro intese a
sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 cosi'
individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (5), accertati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la
Commissione delle Comunita' europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di
cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di
particolare gravita' o di crisi settoriali strutturali con
notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo
riferimento ai criteri gia' definiti sulla base della
legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo
ritardato o di depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione,
di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado
sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
e difesa del patrimonio storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla
promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione
con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo,
comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di
servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai
datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita'
lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni
crescenti che non possono comunque superare
complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle
finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di
cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le
iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del
numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di
cui al presente art. sono attribuiti con provvedimento
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi
assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei
termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni
collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo
l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di
prima applicazione la domanda e' presentata entro il 20
luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31
dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura
massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi
previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la
personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero
imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio
viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti
produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico
calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante
il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o
sospensioni di personale avente analoghe qualifiche
professionali, nonche' in quale misura le assunzioni
riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a
tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni
regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi
pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita'
tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al
comma l dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare
modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e
dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando
metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei
risultati conseguiti.
7. Per le finalita' di cui al presente art. e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per
la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato
del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e
offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le
attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego
comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed
appositamente autorizzate a tal fine.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo.».
- Si riporta il testo del comma 155 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi
di settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2005 che recepiscono le intese intervenute in
sede istituzionale territoriale. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le
proroghe successive.».
- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)» cosi' come modificato dalla
presente legge:
«137. Per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio
finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui all'art. 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo'
proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il
31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni
di euro. All'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'art. 47, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100
milioni di euro per l'anno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di
euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che
devono essere stati definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura
dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione
non si applica nei casi di prima proroga o di nuova
concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di
mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di
disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o
sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di
essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad
un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale o non lo frequenti regolarmente. Il
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi
di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto
a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o
previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i
diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo,
ottavo e nono periodo del presente comma si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono
in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono
abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente comma.».
Note all'art. 1, comma 411:
- Si riporta il testo del comma 155 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi
di settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2005 (5/aaa) che recepiscono le intese
intervenute in sede istituzionale territoriale. Nell'ambito
delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell'art. 3, comma 137,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti
in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo
periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.».
Note all'art. 1, comma 412:
- Si riportano i testi degli articoli 62 e 63 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 62 (Incentivi agli investimenti). - 1. Al fine di
assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in
materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree
svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' di
favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di
acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa,
occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi,
attribuiti nella forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002
comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza
dal contributo conseguito automaticamente, i dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti
realizzati e, in particolare, quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei
contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono
i rapporti necessari per la realizzazione degli
investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle
spese relative agli investimenti, l'ammontare degli
investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da
utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini.
Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
il quale sono altresi' approvati il modello di
comunicazione e il termine per la sua effettuazione,
comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di
cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riprendono a
decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non
superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari
a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo
dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e
non utilizzati, risultante dalla analisi delle
comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima
della predetta misura e' determinata con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la
ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002,
hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate
relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato
art. 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la
comunicazione di cui alla lettera a), sospendono
l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La
ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita
fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare
complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per
cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di
cui al citato art. 8 della legge n. 388 del 2000 e'
attribuito, nella forma di credito di imposta,
esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai
sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto
Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento
dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga,
ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato, il contributo spetta nella misura della
intensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c),
dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e
al secondo periodo della presente lettera, e' attribuito un
contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le
stesse modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30
milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle
disposizioni del periodo precedente e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi
delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno
ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque
intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c),
a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera,
rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato
nell'istanza non accolta, nonche' gli altri dati di cui
alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali
condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente
conservano l'ordine di priorita' conseguito con la
precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter
del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai
soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere
dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al
comma 1-bis del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dall'art. 10 del citato decreto-legge n.
138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la
prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli
investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi,
secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati,
con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene
presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni
caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo
investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo
anno successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza
e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione
minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e
al 70 per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo
pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della
lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti,
per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi
successivi a quello nel quale la decadenza si e'
verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle
istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al
comma 1-ter del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dall'art. 10 del citato decreto-legge n.
138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio
pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al
citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella
dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in
cui sono effettuati gli investimenti il settore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del
contributo utilizzato in compensazione, il limite di
intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro
elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei
modelli della predetta dichiarazione.
1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di
contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di
ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico
di presentazione, non accolte per insufficienza di
disponibilita'.
2. E' abrogato il comma 1-quater dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le
parole: «pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2003 al 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740
milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per
l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700
milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per
l'anno 2008».
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta
di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di
euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di
lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta
derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo risultante da dichiarazioni integrative,
presentate successivamente al 30 settembre 2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del
credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non
si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle
disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e dall'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge
12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle
predette disposizioni.».
«Art. 63 (Incentivi alle assunzioni). - 1. L'incentivo
per l'incremento dell'occupazione, costituito da un
contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella
misura massima prevista dall'art. 2 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003
il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'art.
7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai
datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il
citato art. 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo
stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo ad un
incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla
misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di
lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero
territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di
150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore ai
quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di
125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se
l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui
al comma 10 dell'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000,
e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel
limite finanziario complessivo fissato con deliberazione
del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi
articoli;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006,
relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui
alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006,
relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a),
per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della
base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media
riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio
2002, e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150
euro nonche' quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del
secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per
l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla
medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006,
relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della
lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125
milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di
cui al terzo periodo della lettera a), nel limite
finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del
CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente
legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b)
rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al
citato art. 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare
quelle relative alle modalita' e ai tempi di rilevazione
delle assunzioni che determinano incremento della base
occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo
periodo, puo' essere attribuito comunque non oltre il 31
dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a),
secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere
attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In
entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi
possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al
comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al
centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una
istanza preventiva contenente i dati stabiliti con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato
entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la
decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entita'
dell'incremento occupazionale nonche' gli identificativi
del datore di lavoro e dell'assunto. Ove il datore di
lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni
prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse
sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle
entrate. In tal caso l'istanza e' completata, a pena di
decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del
lavoratore, entro i successivi trenta giorni. I contributi
di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi
del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato
espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di
assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto
altresi', in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo
periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli
anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa
progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione
dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze
trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 6 del regolamento di cui al D.M. 3
agosto 1998, n. 311 del Ministro delle finanze.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono
sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta
previsti dall'art. 2, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai
quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'art. 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178».
Note all'art. 1, comma 413:
- Si riporta il testo dell'art. 10-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria» convertito con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«Art. 10-ter (Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo
Italia Spa ad ISA Spa). - 1. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, Sviluppo Italia Spa trasferisce
all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa,
senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili
a carico di ISA Spa, ed in coerenza con le risultanze della
«Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei
progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera
CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente
patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa
erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a
euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli
2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive
modificazioni, e dell'art. 23 della legge 7 agosto 1997, n.
266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni
e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai
sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al
netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e
qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;
d) disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate
disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a
euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario
contratto ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1998,
n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da
parte dello Stato.
2. Sono altresi' trasferiti ad ISA Spa:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi
compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed
ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle
attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e all'art. 23 della legge 7 agosto
1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente o
maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla
citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.
3. Resta a carico di ISA Spa l'attuazione di quanto
previsto dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in
ISA Spa e' trasferita al Ministero delle politiche agricole
e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo
onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad iscrivere
nelle proprie scritture contabili patrimoniali
esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento
delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA Spa iscrivera' nelle proprie scritture contabili
le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al
valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia Spa al
momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di
natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza
vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2
sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in
base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983,
n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, possono
accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, in attuazione delle
disposizioni dettate dall'art. 66, comma 1, della citata
legge n. 289 del 2002 e secondo i criteri stabiliti dal
CIPE.
9. All'art. 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: «relative agli interventi di cui alla
delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive
modificazioni, nonche' quelle» sono soppresse.
10. All'art. 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001,
n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo
di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche
attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo
sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, per l'attivita' inerente
la prosecuzione degli interventi relativi al progetto
speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno
per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui
alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999».
11. All'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 e' sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare
(ISA) Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione
delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di
finanziamenti a societa' ed organismi operanti nel settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, puo' definire condizioni compatibili con i
principi di economia di mercato e stipulare appositi
accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico
di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite»;
b) dopo il comma 132, sono inseriti i seguenti:
«132-bis. ISA Spa, con le medesime modalita' di cui
al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da societa',
enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre
studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento
dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed
agroindustriali.
132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e
132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi eventualmente
integrati con le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo
i criteri stabiliti dal CIPE».
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Note al comma 414:
- Si riporta il comma 132-ter dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e
132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi.
Note all'art. 1, comma 415:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge (44/g).
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11.
12.
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 recante «Disposizioni in materia di risorse
idriche»:
«Art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati
sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati
secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto
delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani
regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel
piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore
dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle attivita' di programmazione e di pianificazione
previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai
sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni,
sentite le province interessate, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver
sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di
bacino per la determinazione di competenza ai sensi
dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo
nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico,
per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse
idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti
in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le
regioni interessate.
4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra
loro o singolarmente, nonche' l'Autorita' di bacino,
nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17
della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge
provvedono nei bacini idrografici di loro competenza
all'aggiornamento del piano regolatore generale degli
acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli
interventi attuativi occorrenti in conformita' alle
procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme
integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le
competenze statali di cui all'art. 91, numero 4), del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni (101/c).
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il
compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati».
Note all'art. 1, comma 417:
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 1 del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 recante «Interventi
urgenti nel settore agroalimentare», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole colpite da calamita' naturali,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni di euro per
l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con
apposita delibera, destina le suddette risorse entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
pagamenti indicati all'art. 1, comma 15, lettera a), della
citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di
euro. A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli
60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la
ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare,
con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente
controllate dagli imprenditori agricoli.»
Note all'art. 1, comma 418:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale« convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. Alle imprese rientranti nella definizione
comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di
cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di
concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni
previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio
2001 della Commissione, un contributo nella forma di
credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese
sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione
di concentrazione e comunque in caso di effettiva
realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che
seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere
ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di
concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra
singole imprese, deve rientrare nella definizione di
piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003. La concentrazione si
considera realizzata anche attraverso il controllo di
societa' di cui all'art. 2359 del codice civile, la
partecipazione finanziaria al fine di esercitare
l'attivita' di direzione e coordinamento ai sensi degli
articoli 2497 e seguenti del codice civile e la
costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'art.
2545-septies del codice civile;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di
concentrazione devono aver esercitato attivita' omogenee
nel periodo d'imposta precedente alla data in cui e'
ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed
essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero
dello Spazio economico europeo.»
Note al comma 420:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in
agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui
all'art. 3, i giovani imprenditori agricoli, anche
organizzati in forma societaria, subentranti nella
conduzione dell'azienda agricola al familiare, che
presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di
iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare
residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti,
anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. Le
societa' subentranti, alla data di presentazione della
domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed
operativa nei territori di cui all'art. 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei
territori di cui all'art. 2».
Note all'art. 1, comma 421:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 21 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente di 200.000
tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su
autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi
contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di
contratti quadro, o intese di filiera. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori,
e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale, nonche' le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di
miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalita'
di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti
agli operatori. Con il medesimo decreto e' altresi'
determinata la quota annua di biocarburanti di origine
agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale.
Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto
trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per
il trattamento fiscale del biodiesel destinato al
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 61»
Note all'art. 1, comma 422:
- Si riporta il testo del comma 6-ter dell'art. 21 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:
«6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».
- Si riporta il testo del comma 520 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«520. All'art. 22, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal
1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, all'art. 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi
annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro
annui».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita»:
«Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione
energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi
di depurazione e del biogas). - 1. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, e'
nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
una commissione di esperti che, entro un anno
dall'insediamento, predispone una relazione con la quale
sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti
rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati
rispettivamente ad attivita' di riciclo o riutilizzo,
unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative
ed organizzative, nonche' alle modalita' per la
valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti
della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle
alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto
idrogeologico e le aree golenali sulle quali e' possibile
intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare
a scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative per
l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui
agricoli non destinati all'attivita' di riutilizzo,
unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative
ed organizzative, nonche' alle modalita', per la
valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di
biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle
aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n.
120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra
mediante attivita' forestali;
f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione
energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e
del biogas, in particolare da attivita' zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli
impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5
MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente
necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle
precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali ed e'
composta da un membro designato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, che la presiede, da un
membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, da un membro designato dal Ministero delle
attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero
dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati
dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun
compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento
provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali
con le proprie strutture e le risorse strumentali
acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali
spese per i componenti provvede l'amministrazione di
appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del
contributo delle associazioni di categoria dei settori
produttivi interessati, nonche' del supporto tecnico
dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero
delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene
conto altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei
gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE
19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee
guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione
delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono
derivare oneri per il bilancio dello Stato».
Note all'art. 1, comma 423:
- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge».
Note all'art. 1, comma 424:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del
gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006,
sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti
operanti la raccolta dei giochi nonche' l'UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della
raccolta, attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia
fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici
enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela
dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di
raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento
on line, prevedono, in particolare:
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del
lotto, di cui all'art. 1, comma 489, della legge del 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' l'effettuazione giornaliera
del concorso pronostici enalotto;
b) l'estensione, nel caso in cui non sia gia'
previsto dalle vigenti convenzioni di concessione,
dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni
del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a
distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude
ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non
comporta l'attribuzione, per ciascun concessionario, di
giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtu'
della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi
di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di
concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi,
concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali
dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti
tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di
connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a
distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla
lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni
in rete e la possibilita' di collegamento tra tutti i
concessionari di giochi, nonche' le modalita' di
retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai
sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del
lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via
esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa
gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la
partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292
del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali
attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del
valore dei mezzi di pagamento venduti.
2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via
sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui
giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto, del
concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base
sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e
della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello
di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui
seguenti criteri:
a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei
giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200
milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la
raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del
9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo
al concorso pronostici enalotto, al concorso pronostici
totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle
scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova
scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto
percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei
giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600
milioni di euro, e' confermata, per gli anni 2008 e
successivi, la percentuale di aggio prevista dalla
lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato individua, con proprio provvedimento, le modalita' di
determinazione e di pubblicizzazione del livello di
raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le disposizioni
tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco
opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed
al gioco del lotto, senza variazioni nella misura
dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50
euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per
cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti
dalle formule di gioco attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con
gli eventuali premi a punteggio;
e) possibilita' di accesso al gioco attraverso mezzi
di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
5. (Abrogato)
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle
concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, esercita la propria attivita' anche
mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso
sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la
raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa
regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla
operativita' del riordino del settore delle scommesse
sportive di cui all'art. 1, commi 286 e 287, della legge 30
dicembre 2004. n. 311. L'apertura degli sportelli
distaccati non determina alcun diritto preferenziale
nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle
scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o piu'
provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita' di
apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle
scommesse, assicurando priorita' ai comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse.
7. All'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) le operazioni inerenti e connesse
all'organizzazione ed all'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative a dette operazioni»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle operazioni di cui all'art. 10, numeri 6) e 7),
e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni».
8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7
e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria
per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli
e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni
biglietto giocato non puo' essere inferiore a 3 euro.
Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque
tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli.
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a.
per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002. n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, in posizione di distacco presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con
oneri a carico della predetta amministrazione, e'
trasferito, a domanda, nei ruoli della citata
amministrazione, con le modalita' previste dall'art. 1,
comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme restando le previsioni dell'art. 1, commi 290
e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31
gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce,
con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione
della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e
delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia
fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di
gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la
tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di
connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in
particolare:
a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti
titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi
o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un
sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee
con partecipazione a distanza previste dall'art. 1,
comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale
attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento
della raccolta effettuata;
b) la possibilita' di attivazione, da parte dei
concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota
fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in
luoghi diversi dai locali della sede autorizzata,
l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i
concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse,
nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta
delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline
relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174;
c) le modalita' di estrazione centralizzata, di
gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli
attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29.
12. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a
totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006
afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi
diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa».
13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato indira' apposita lotteria ad
estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali
«Torino 2006».
Note all'art. 1, comma 425:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 recante
«Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il
riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.»:
«Art. 12 (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo
sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli
da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento
dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il
finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per
le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei
proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte
e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle
scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del
totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle
commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi
da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento
delle proprie finalita' con particolare riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del
cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione
degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a
favorire l'avviamento al lavoro e la formazione
professionale, con particolare riguardo alla verifica
dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del
settore ed all'introduzione di meccanismi di
disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed
all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore
dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli
artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed
il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi
alla organizzazione delle corse e remunerazione per
l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della
raccolta esterna delle scommesse;
e) costituzione e miglioramento di centri di
allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed
esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento,
dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarita' di tutte le attivita'
relative alle corse;
i) promozione dell'attivita' ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli
addetti al settore».
Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174 recante «Regolamento recante norme per l'organizzazione
e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota
fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da
adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n.
549 del 1995» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1998, n. 129.
Note all'art. 1, comma 426:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002).:
«Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative
(42/a).
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria
sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e
gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di
cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo».
Note all'art. 1, comma 427.
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante «Interventi
urgenti nel settore agroalimentare» convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71:
«4. All'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto
dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato
centrale repressione frodi ed in coordinamento con
quest'ultimo, effettua i controlli di qualita', sia per
l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza
a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le
risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di
oliva».
5. All'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole e forestali relativi
alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in
attuazione del presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive, sono altresi'
trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui
al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto
nazionale per il commercio estero ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
Note all'art. 1, comma 428:
- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante «Interventi
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-quinquies (Garanzie creditizie in agricoltura).
- 1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e' autorizzato ad utilizzare le risorse
finanziarie ad esso attribuite dall'art. 5-bis, comma 4,
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le finalita' di cui
al comma 2.
2. Per lo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato
un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo».
Note all'art. 1, comma 429:
- Si riporta il testo del comma 160 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«160. E' costituita la Fondazione per la diffusione
della responsabilita' sociale delle imprese. Alla
Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri
soggetti pubblici e privati che ne condividano le
finalita'. La Fondazione e' soggetta alle disposizioni del
codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che
verra' redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali e' assegnato alla Fondazione un
contributo di un milione di euro per l'anno 2005».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»:
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge».
Note all'art. 1, comma 430:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 recante «Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196»:
«Art. 10 (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei
 
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di creare le
necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali
per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della
progettazione dei lavori stessi deliberano che, in
continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
miste che abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40
per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30
per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
tale condizione andra' rispettata per un periodo non
inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di
evidenza pubblica, lo svolgimento di attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30
per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le
societa' miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano
capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a
maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del
socio privato anche sotto forma di cooperative di
produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a
norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione
dei progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
confronti delle agenzie di promozione e di lavoro
individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale,
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da
lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in
progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri
enti e nella misura non superiore al 30 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o
di partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata
transitoria e saranno sostituite, sulla base
dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
gli atti perfezionati a quella data conservano piena
validita' per tutta la durata in essi prevista».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«2. Ferma restando la possibilita' di stipulare
convenzioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 45,
comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a
stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non
consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino
regionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000;
conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile
2001, di cui all'art. 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e
il rinnovo di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi.
In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di
programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art.
2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti
da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non
potra' essere inferiore al 30 per cento del numero dei
soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni
possono essere annualmente rinnovate, a condizione che
vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli
obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato
art. 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a
tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre
2000, ad esclusione di quelli impegnati in attivita'
progettuali interregionali di competenza nazionale e dei
soggetti che maturino il cinquantesimo anno di eta' entro
il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione
della quota di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento
dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili
e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare,
che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonche',
nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo
per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita' non
inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la
stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di
straordinarieta'; a tale scopo per l'anno 2001 verranno
utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi
dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del
2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
dall'applicazione dell'art. 45, comma 6, della citata legge
n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della
stipula delle convenzioni;
c) la possibilita', nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione, per i soggetti, di cui all'art. 2, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano
compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo
anno di eta', di continuare a percepire in caso di
prosecuzione delle attivita' da parte degli enti
utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attivita'
socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella
misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e
sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilita' di impiego, da parte delle
regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione,
destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate
per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di
stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il
sostegno delle situazioni di maggiore difficolta».
- Si riporta il testo del comma 82 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1
milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente
con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di
attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da
almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000
abitanti».
- Si riporta il testo del comma 263 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di
euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le
convenzioni di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, avvalendosi della graduatoria
allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali del 25 ottobre 2004».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 recante «Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236:
«Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni
1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua,
sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure
straordinarie di politica attiva del lavoro intese a
sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 cosi'
individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la
Commissione delle Comunita' europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di
cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di
particolare gravita' o di crisi settoriali strutturali con
notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo
riferimento ai criteri gia' definiti sulla base della
legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo
ritardato o di depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione,
di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado
sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
e difesa del patrimonio storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla
promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione
con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo,
comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di
servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai
datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita'
lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni
crescenti che non possono comunque superare
complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle
finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di
cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le
iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del
numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di
cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi
assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei
termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni
collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo
l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di
prima applicazione la domanda e' presentata entro il 20
luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31
dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura
massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi
previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la
personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero
imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio
viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti
produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico
calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante
il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o
sospensioni di personale avente analoghe qualifiche
professionali, nonche' in quale misura le assunzioni
riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a
tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni
regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi
pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita'
tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al
comma l dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare
modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e
dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando
metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei
risultati conseguiti.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per
la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato
del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e
offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le
attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego
comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed
appositamente autorizzate a tal fine.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato (44/f).
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge (44/g).
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11..
12..
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
Note all'art. 1, comma 431:
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
Note all'art. 1, comma 432:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16 recante «Interventi urgenti per la
tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58:
«Art. 1. 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla
riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera
nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede
alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al
comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione
alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto
di stabilita' interno.
3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla
disciplina in materia di autorizzazione integrata
ambientale, relativamente agli impianti di competenza
statale, nonche' quelle derivanti dalle tariffe previste a
copertura degli oneri per prestazioni e controlli da
eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio al fine di dare attuazione alla
direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva
2003/108/CE dell'8 dicembre 2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo di
cui alle direttive comunitarie in materia.
3-ter. All'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a
quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore
industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva
di categoria».
4. Nelle more della stipulazione del contratto di
programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e
Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale
previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei
residui dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per
complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente,
per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare
di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari
connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in
regime convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede alla attuazione del presente comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento
di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela
dell'incolumita' pubblica, nell'ambito delle finalita' di
cui al comma 548 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa complessiva
di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica
sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze
messe a disposizione dalle autorita' provinciali di
pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'art. 1, comma 549, della citata
legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di
funzionamento dei servizi dell'Amministrazione
penitenziaria e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei
servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per
l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unita' previsionali di base del medesimo stato
di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.
8. Il comma 235 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' abrogato.
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina
senza piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori
entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle
stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova
applicazione l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il
riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve
essere denaturato secondo la formula e le modalita'
stabilite dalla Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al
comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio
usato come carburante, e' rimborsato, anche mediante la
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito
della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. A tale fine, e' autorizzata la spesa di euro
88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad
eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per
l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal
2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal
comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Il decreto-legge 11 giugno 1998, 180, recante «Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
Campania», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
1998, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Note all'art. 1, comma 433:
La legge 1° giugno 2002, n. 120 recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
La delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 recante
«Revisione delle linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra»
(legge n. 120 del 2002) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 marzo 2003, n. 68.
Note all'art. 1, comma 435:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo
ambientale»:
«Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi,
al finanziamento degli interventi di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate
dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'art. 17,
comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. All'art. 17, comma 1, alinea, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «il
Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA),».
9..
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 15-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente
articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11..
12. All'art. 22, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
«priorita' degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «,
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'ANPA».
13. All'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«entro due anni».
14. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: «devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro tre mesi dal termine di cui all'art. 33,
comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e
non oltre il 31 dicembre 1998».
15..
16. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: «derivanti dalle lavorazioni
industriali e artigianali» e sono aggiunte, alla fine
dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla
quantita' conferita».
17..
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
19..
20..
21. All'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli
45 e 46».
23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la
riscossione del corrispettivo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate
dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e
le parole da: «,ovvero effettuano» fino alla fine del
comma.
25..
26. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' assegnate al gruppo tecnico di cui all'art. 6,
comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni per
ciascuno degli anni l999 e 2000.
27. All'art. 49, comma 5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «prevedendo disposizioni transitorie per garantire
la graduale applicazione del metodo normalizzato e della
tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani da parte dei comuni».
28. All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «1° gennaio 1999» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000».
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 14 ottobre 2003 recante «Disciplina sulle
modalita' di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione
istituito ai sensi del comma 9-bis dell'art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2004, n. 99.
Note all'art. 1, comma 439:
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004 recante «responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (legge n. 143/56 del 30 aprile
2004).
- Si riporta il testo dell'art. 2058 del codice civile:
«Art. 2058 (Risarcimento in forma specifica). - Il
danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma
specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».
Note all'art. 1, comma 440:
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004 recante «responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (legge n. 143/56 del 30 aprile
2004).
Note all'art. 1, comma 441:
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999 recante
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 1999, n. 97.
Note all'art. 1, comma 442:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.
Il decreto del Ministro dell'ambiente recante
«Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, supplemento ordinario.
Note all'art. 1, comma 444:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto del
Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo
A)»:
«Art. 35 (L) (Regime fiscale). - 1. Si applica l'art.
81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato col decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa
commerciale una somma a titolo di indennita' di esproprio,
ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di
risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un
terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un
intervento di edilizia residenziale pubblica o una
infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di
tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti
urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la
ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di
imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente
puo' optare per la tassazione ordinaria, col computo della
ritenuta a titolo di acconto. (L).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche
quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento
presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
(L)
4. Le modalita' di adempimento degli obblighi previsti
nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze. (L).
5. Si applica l'art. 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per
il versamento della ritenuta, per gli obblighi della
dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento
della somma di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla
formazione dei redditi diversi. (L)».
Note all'art. 1, comma 445:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di
applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per
imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di
personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di
termini, di gestione commissariale della associazione
italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria
concernente taluni fondi immobiliari», convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«5. La durata dei finanziamenti di cui all'art.
4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei
soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui
al comma 1, e' fissata in venticinque anni, compreso il
periodo di tre anni di preammortamento.».
Note all'art. 1, comma 446:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del citato
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, si veda
nella nota al comma precedente.
Note all'art. 1, comma 447:
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 recante «Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994», convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35:
«Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della
somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207
miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente art. e'
pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere
dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
4-bis.
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del
D.legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente art. si applicano a tutti i finanziamenti anche
gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia
di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art.
2-bis, comma 2, del D.legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai
confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente art. e dell'art. 3 sono stabilite,
ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti
articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993,
n. 489.».
«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi istituito dall'art. 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato
della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale
somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane
aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1,
dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
cento per il primo miliardo di spesa e in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente art. e'
pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi'
finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di
interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti
accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche
stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del
credito, le banche possono chiedere l'intervento della
garanzia del Fondo, che assicura la copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la
restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi
comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del
presente art. si applicano a tutti i finanziamenti anche
gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
dall'art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie
rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette
garanzie.».
Note all'art. 1, comma 451:
- Si riporta il testo del comma 200 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«200. Al fine di garantire la prosecuzione delle
iniziative di sostegno allo sviluppo economico gia'
adottate e per il completamento delle dotazioni
infrastrutturali gia' programmate, e' autorizzata la
prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 52,
comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art.
3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle
risorse finanziarie per tali finalita' rispettivamente
appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
negli anni successivi, fino al completamento delle
iniziative contemplate nelle citate disposizioni di
legge.».
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«65. All'art. 6, comma 1, alinea, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,» e' inserita
la seguente: «Manfredonia».
Note all'art. 1, comma 452:
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 recante «Interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«5-bis. L'ANAS S.p.a., in conformita' con l'atto di
indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere
ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa
affidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
relativamente a talune tratte stradali o autostradali
assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo
o corrispettivi di servizi. La societa' subconcessionarie,
cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni
aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS S.p.a.
agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a.
nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.a.
comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti
del Ministero concedente».
Note all'art. 1, comma 453:
- Si riporta il testo del comma 110, dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della
domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle
aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per
agevolare la mobilita' del personale dipendente da
amministrazioni dello Stato, e' consentita la modifica in
aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare
nell'ambito di programmi straordinari di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o
in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il
limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei
programmi stessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152 recante «Provvedimenti urgenti in tema
di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attivita' amministrativa»:
«Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6».
Note all'art. 1, comma 454:
- Si riporta il testo del comma 15-bis dell'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67»:
«15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo
di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida
ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un
importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai
commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La
liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro
tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa
editoriale e della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».
Note all'art. 1, comma 455:
- Si riportano i testi dei commi 2, 8, 10 e 11
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 recante
«Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67»:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di
cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello
di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che
non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate;
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi.».
«8. I contributi alle imprese editrici di cui al
comma 2 sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna
impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie».
«10. Fatta salva l'applicazione a regime della
normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle
imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data
organi di movimenti politici i quali organi siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi
previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di
quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in
data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno
1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al
finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998
alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre
che attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino essere organi o giornali di forze politiche che
abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in
un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento
dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello
stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie».
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10».
Note all'art. 1, comma 456:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250 recante «Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, cosi' come modificato dalla presente legge»:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello
di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che
non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) (Abrogata)
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) (Abrogata)
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11 e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi
contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per
cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero
a condizione che le imprese editrici beneficiarie
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g)
del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono
allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione
di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente art. per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.».
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,02
euro per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9
novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a
partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati
annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta
in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei
limiti del risultato netto della liquidazione, prima di
qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma
parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa'
quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione
idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione
degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna
impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della
media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al 31
dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (3/h).
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
Note all'art. 1, comma 457:
- Si riporta il testo del comma 2, lettere a) e b),
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 recante
«Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67»:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;».
Note all'art. 1, comma 458:
- Per l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
veda la nota al comma 456.
Note all'art. 1, commi 459 e 460:
- Per l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
veda la nota all'art. 1, comma 456.
Note all'art. 1, comma 461:
- Per l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
veda la nota all'art. 1, comma 456.
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223 recante «Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato»:
«Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione). -
1.
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono
disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in
ambito locale, in particolare con riferimento alla
copertura dei costi di installazione e gestione degli
impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione»:
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Note all'art. 1, comma 462:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, recante «Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi in campo economico e sociale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649:
«Art. 8. (Editoria speciale periodica per i non
vedenti). - A decorrere dall'anno 1994 all'editoria
speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, e'
riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il
1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito
con i criteri e le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al
relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del
capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.».
Note all'art. 1, comma 463:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62 recante «Nuove norme sull'editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
n. 416»:
«Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo
e' finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita'
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
al citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni gia' effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, mediante procedura automatica,
ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
presente articolo, la spesa per la realizzazione dei
progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle
indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
nonche' le spese previste per il fabbisogno annuale delle
scorte in misura non superiore al 40 per cento degli
investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta
percentuale del 90 per cento e' elevata al 100 per cento
per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, per progetti realizzati
con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato
appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
degli interessi sull'importo ammesso al contributo
medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali e' riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e'
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruita' economica,
nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle
finalita' del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a
qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate
al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all'art. 1, comma 464:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 marzo
2001, n. 62 recante «Nuove norme sull'editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
n. 416»:
«Art. 8 (Credito di imposta). - 1. Alle imprese
produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il
31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2,
relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, e'
riconosciuto, a richiesta, secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3
per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo
di imposta in cui l'investimento e' effettuato ed in
ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali e' previsto il credito
di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli
immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei
seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali,
riviste e periodici, libri e simili, nonche' prodotti
editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva
riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento,
l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature
tecniche, degli impianti di composizione, redazione,
impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio,
teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e
degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di
radiodiffusione nonche' il processo di trasformazione delle
strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e
ricezione digitale;
2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi
composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti
funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di
integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da
robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
4) la realizzazione o l'acquisizione di unita'
elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione
dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo
produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati, nonche' al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi
per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di
cui ai numeri 2), 3) e 4);
6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all'esercizio delle attivita' produttive, dei sistemi e dei
programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere
anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non e'
rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di
imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e'
riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinate le modalita' di attuazione del credito di
imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di
controllo rivolte a verificare l'attendibilita' e la
trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al
comma 2, nonche' specifiche cause di revoca totale o
parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni».
Note all'art. 1, comma 465:
- Per l'art. 3, della legge n. 250 del 1990 si vedano
le note all'art. 1, comma 456.
Note all'art. 1, comma 466:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado».
Note all'art. 1, comma 467:
Si riporta il numero 123-ter della tabella A parte III
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», cosi' come modificata
dalla presente legge:
«123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto -
punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico».
Note all'art. 1, comma 469:
- La legge 21 novembre 2000, n. 342 recante «Misure in
materia fiscale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario.
Note all'art. 1, comma 472:
- Si riportano i testi dei commi 475, 477 e 478 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'art. 26, comma 5, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 13, comma 5, della
legge 21 novembre 2000, n. 342»
«477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'art. 2365 del codice civile, con le modalita' di cui
all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.».
Note all'art. 1, comma 473:
- Si riportano i testi degli articoli 10 e 15 della
legge 21 novembre 2000. n. 342 recante «Misure in materia
fiscale»:
«Art. 10 (Ambito di applicazione della rivalutazione).
- 1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art. 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con
esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le
partecipazioni in societa' controllate e in societa'
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2002»
«Art. 15 (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
14 si applicano, per i beni relativi alle attivita'
commerciali esercitate, anche alle imprese individuali,
alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone
fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali
nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
- Si riportano i testi degli articoli 16 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi»:
«Art 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le
societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui
al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro
dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun
immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici
registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento
nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel
comma precedente le indicazioni ivi richieste possono
essere effettuate con riferimento a categorie di beni
omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve
essere distintamente indicata la quota annua che affluisce
al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68,
che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione»
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le
disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai
soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati
alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso
codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d)
del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui
all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
conseguiti in un anno intero non abbiano superato
l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita',
sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli,
salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da
disposizioni diverse dal presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle
rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente
annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni
soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto
operazioni non soggette a registrazione annotano in un
apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle
uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella
prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel
registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono
tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente art. si estende di anno in anno qualora gli
ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un
ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti
indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si
considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente art. si assumono come ricavi
conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel
periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del comma 3».
Note all'art. 1, comma 474:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito»:
«Art. 34. (Responsabilita' solidale per l'imposta sui
redditi delle persone fisiche). - Le persone i cui redditi
per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto
iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il
soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta,
soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di
quest'ultimo.
La responsabilita' solidale stabilita dal
comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa
luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al
computo cumulativo dei redditi ai soli fini della
determinazione dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai
commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b)
dell'art. 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente
responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse
ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il
pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui
e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi»:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei
commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
Note all'art. 1, comma 476.
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 recante «Regolamento recante modalita' di attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione
dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n.
105.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86 recante «Regolamento recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi dell' art. 3, commi 1, 2 e 3 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106.
Note all'art. 1, comma 477:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legge
24 settembre 2002, n. 209 recante «Disposizioni urgenti in
materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per
le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di concessionari della
riscossione e di proroga di termini). - 1. Nel comma 1
dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, le parole: «15 dicembre» e le parole: «20 per
cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«30 dicembre» e: «23,5 per cento» e nel comma 2 del
medesimo art. le parole: «del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato annualmente».
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
Oa) nella rubrica del Capo II, le parole: «Diritti ed
obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Principi
generali dei diritti e degli obblighi»;
Ob) -- b) (Omissis);
2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole:
«Fino al 31 dicembre 2003» sono soppresse;
b) all'art. 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter. All'art. 77, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, la lettera d) e' abrogata.
2-quater. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: «ed al
concessionario» sono soppresse.
2-quinquies. All'art. 3 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (omissis);
b) al comma 8, le parole da: «nel rispetto» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «in misura
percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo,
con un massimo del 20 per cento».
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo
di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari»,
procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti
dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni
contenute nel titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili.
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco
o il concessionario procede alla nomina di uno o piu'
funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano
le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai
quali sono altresi' demandate le funzioni gia' attribuite
al segretario comunale dall'art. 11 del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari
responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneita'
allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le
modalita' previste dall'art. 42 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i
comuni e i concessionari possono esercitare le facolta'
previste dall'art. 18 del citato decreto legislativo n. 112
del 1999 nei limiti e con le modalita' stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
2-nonies. I concessionari possono esercitare
l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie
procedure civilistiche con le modalita' e alle condizioni
previste dall'art. 21 del citato decreto legislativo n. 112
del 1999.
2-decies. Con regolamento emanato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto
dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarita', la
tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di
riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del
presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da
parte di questi ultimi, delle facolta' previste dai
commi 2-octies e 2-nonies.
2-undecies.
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «30 settembre 2002», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2002».
3-bis. All'art. 3, commi 7 e 10, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 settembre 2002» e:
«16 novembre 2002» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «30 novembre 2002» e: «16 dicembre 2002».
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite norme
intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita
esattoriale mediante pubblico incanto, relative al
procedimento di vendita di beni immobili e mobili
registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta
chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di
procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di
accrescere la pubblicita' delle procedure di vendita,
saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di
vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile
vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle
entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in
apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito
stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di
tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
Note all'art. 1, comma 479:
- Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'agenzia del
demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili
dello Stato, con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio e del patrimonio,
utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire
con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di
provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di
utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tali immobili. All'agenzia e' altresi' attribuita la
gestione dei beni confiscati.
2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni
dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed
altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle
proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'agenzia del territorio.
2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio
patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni
mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale».
Note all'art. 1, comma 480:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica».
Note all'art. 1, comma 481:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, cosi come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, la
societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del
12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di
sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante.
In mancanza della documentazione il costo e' documentato
con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di
tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
da imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata
sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, siano
immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
societa' autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle medesime
condizioni ci sui ai commi precedenti, dai soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema
di deposito accentrato nonche' dai soggetti non residenti
aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo
sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Il rappresentante risponde dell'adempimento dei
propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilita' previste per i soggetti di cui al
comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di
cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come
indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239».
Note all'art. 1, comma 482:
- La legge 24 dicembre 1908, n. 783 (Unificazione dei
sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni
immobili patrimoniali dello Stato), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1909, n. 20.
- Il regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (Regolamento
per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783,
sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di
amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello
Stato), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 agosto 1909.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale.). -
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che
ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica».
Il citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, supplemento ordinario e cosi' corretto con comunicato
26 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n.
47).
Note all'art. 1, comma 483:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Concessioni idroelettriche). - 1.
L'amministrazione competente, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua
per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e
revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non
ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile
con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice
una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
vigente e dei principi fondamentali di tutela della
concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo
particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza
e di aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione
nazionale, determina, con proprio provvedimento, i
requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di
aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara.
3. (Abrogato).
4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere
compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo
deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli
enti locali, e con le priorita' di messa in sicurezza
idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n.
183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonche' con
i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni
che, in via prioritaria ai sensi dell'art. 2 della legge n.
36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo
idrico.
5. (Abrogato).
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il
31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art.
16.
8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a
dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza
stabiliti nell'atto di concessione.
9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione
di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da
garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo
deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'art. 88,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto
ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui
al presente articolo e' conferita alle regioni e alle
province autonome, con esclusione di quelle di cui all'art.
89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da
emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli
articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo
decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli
specifici per la pianificazione regionale e di bacino
idrografico in materia di utilizzazione delle risorse
idriche ai fini energetici e le modalita' per una
articolata programmazione energetica di settore a livello
regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione
conferita alle regioni si applicano criteri, termini e
procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'
dall'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge
14 novembre 1995, n. 481.
11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono
stabilite le modalita' per la fissazione dei canoni
demaniali di concessione.
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono
abrogati».
Note all'art. 1, comma 485:
- Si riporta il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 12
del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica):
«6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il
31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art.
16.
8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a
dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza
stabiliti nell'atto di concessione».
Note all'art. 1, comma 489:
- Si riporta il testo dei commi primo e secondo
dell'art. 25 del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici):
«Art. 25. Al termine dell'utenza e nei casi di
decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza
motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso,
tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte
forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di
regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di
utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione
inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi
diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale
in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso,
astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso
ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e'
deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri,
di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno
dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in
mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle
acque».
Note all'art. 1, comma 491:
- Si riporta il testo del secondo comma, lettera e)
dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-d) (omissis);
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;».
Note all'art. 1, comma 493:
- Si riporta il testo del comma 298 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«298. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e' assicurato un
gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti
dall'applicazione dell'aliquota della componente della
tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
nonche' di una ulteriore quota che assicuri il predetto
gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente
tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito
ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, sono
stabiliti modalita' e termini dei versamenti di cui al
presente comma».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 3 del
citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica):
«11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'art. 13,
comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del
corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei
clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto
consumo di energia, e' definita in misura decrescente in
rapporto ai consumi maggiori».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di
oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione,
potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di
impianti termoelettrici); convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83:
«Art. 1. (Oneri generali del sistema elettrico). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del
sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo
del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e
conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di
interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli
per le forniture di energia elettrica previste dalle
disposizioni richiamate nell'art. 2, punto 2.4, della
Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti
dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita'
di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale
importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli
impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del
19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre
1996, n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal
complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei
 
costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli
oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente
sostenuti fino al 1° gennaio 2010».
Note all'art. 1, comma 494:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
Note all'art. 1, comma 495:
- Il titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi) reca:
«Accertamento e controlli»
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«Art. 51. (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini
dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o
dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello
dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se
superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata
del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per
oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per
valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini
dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al
comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo
e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non
oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne
produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano
avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di
cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa
localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni
altro elemento di valutazione, anche sulla base di
indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti
reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato
dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni
che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi
i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa
e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita'
risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti
aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle
che l'alienante si sia espressamente impegnato ad
estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art.
7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della
tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche degli
accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo'
procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le
disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.».
«Art. 52. (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del
valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso
descritti, degli elementi di cui all'art. 51 in base ai
quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote
applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche'
dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data».
Note all'art. 1, comma 496:
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b) dell'art.
67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«1. sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguito nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) (omissis)
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;».
Note all'art. 1, comma 497:
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«Art. 43. (Base imponibile). - 1. La base imponibile,
salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e'
costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o
costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del
diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti
a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione,
alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi
o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del comma 2
dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo
all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione di una
obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un
bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal
valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo
all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto
del comma 2 dell'art. 40;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo
pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni
ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una
obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra
prestazione o portanti estinzione di una precedente
obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o
estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal
denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia
reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e'
prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal
valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
g)
h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle
lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in
denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e
ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto,
dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette
a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le
obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a
formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in
valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della
stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano
stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli
atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37,
relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi
degli stessi effetti».
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 52 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro):
«4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data».
Note all'art. 1, comma 498:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 52 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro):
«Art. 52. (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni».
Note all'art. 1, comma 502:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 33. (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la
esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che
le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di
credito o l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di
esecuzione degli accessi con particolare riferimento al
numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da
impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre
l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali,
agricole, artistiche o professionali per procedere ad
ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni
altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento
dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle
altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso
devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne
indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui
dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano
adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni
caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti
o professioni dovra' essere eseguito in presenza del
titolare dello studio o di un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno
facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti
di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale):
«Art. 5. (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Note all'art. 1, comma 503:
- Si riporta il testo dei commi 2-bis e 3 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al
comma precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 1, comma 504:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 39. (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2°
comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b)
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di
forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo
comma dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo
comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51,
secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo».
Note all'art. 1, comma 505:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 54 e 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 54. (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli elementi
indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai
dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di
corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'art.
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
«Art. 55. (Accertamento induttivo). - Se il
contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere
in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta
indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile
complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati
induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono
computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente
eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi
dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli
articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in
materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte
rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione,
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la
scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli
articoli 27 e 33».
Note all'art. 1, comma 506:
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
Note all'art. 1, comma 507:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 39. Redditi determinati in base alle scritture
contabili.
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio
procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2°
comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di
forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo
comma dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 55
del citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto):
«Le disposizioni del precedente comma si applicano
anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai
numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e
specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni
stesse non siano state regolarizzate entro il mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle
disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in
materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte
rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione,
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibile la contabilita' del contribuente».
- Si riporta il testo degli articoli da 2 a 5, 8, 10 e
11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della
legge 25 giugno 1999, n. 205):
«Art. 2. (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e'
inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
da sei mesi a due anni.».
«Art. 3. (Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 2, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre
miliardi.».
«Art. 4. (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.».
«Art. 5. (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.».
«Art. 8. (Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti). - 1. E' punito con la reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione
prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu'
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso
del medesimo periodo di imposta si considera come un solo
reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle
fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento
milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da
sei mesi a due anni.».
«Art. 10. (Occultamento o distruzione di documenti
contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a
terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari.».
«Art.10-bis. (Omesso versamento di ritenute
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
di imposta ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.».
«Art. 11. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore a lire cento milioni,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva».
Note all'art. 1, comma 511:
- Si riporta il testo degli articoli 115 e 116 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'art. 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'art. 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo art. 115, dalle
societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. L'opzione non
puo' essere esercitata, o se esercitata perde efficacia,
nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione
con i requisiti di cui all'art. 87.
2. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del
comma 3 dell'art. 115 e quelle del primo e terzo periodo
del comma 3 dell'art. 8».
Note all'art. 1, comma 514:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13. (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione».
Note all'art. 1, comma 515:
- Si riporta il testo del comma 4, lettera a) dell'art.
2 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale):
«4. La definizione non esclude l'esercizio
dell'ulteriore azione accentratrice entro i termini
previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo
all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'art. 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito,
superiore al cinquanta per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale):
«Art. 5. (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
Note all'art. 1, comma 521:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 103 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso».
Note all'art. 1, comma 522:
- Si riporta il testo del comma 2, alinea, dell'art.
11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
(Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l'esercizio delle attivita'
regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non
superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei
beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate ai
fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:».
Note all'art. 1, comma 523:
- Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
Note all'art. 1, comma 524:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le
regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2,
comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui ai D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 66 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire
800 miliardi a decorrere dall'anno 2000».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta):
«1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi
annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni
contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario
di lavoro. Tale finalizzazione e' limitata a lire 10
miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2008. In tali termini e'
rettificato l'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto
12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000».
Note all'art. 1, comma 525:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza».
Note all'art. 1, comma 526:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1, comma 528:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi some modificato dalla
presente legge:
«3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e
dei congegni di cui all'art. 110, commi 6, lettera a), e 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di
apparecchio o congegno che essi intendono produrre o
importare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la
verifica tecnica della loro conformita' alle prescrizioni
stabilite con l'art. 110, commi 6, lettera a), e 7, del
predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi
che ne garantiscono la immodificabilita' delle
caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento
e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o
schede che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, con l'impiego di
dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La
verifica tecnica vale altresi' a constatare che la
manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del
congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a
constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche,
anche relative alla memoria, delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi
di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o
dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e'
rilasciata apposita certificazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per
l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia
nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, commi 6,
lettera a), e 7, del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo
fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione
di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano
che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello
per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui
al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni
apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla
osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I
produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli
apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e,
sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa
scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda
esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli
apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore
cessione».
Note all'art. 1, comma 530:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 (Imposta sugli spettacoli):
«4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della
rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la gestione telematica degli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate
disposizioni per la attuazione del presente comma».
Note all'art. 1, comma 533:
- Si riporta il testo del comma 497 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«497. L'esenzione di cui all'art. 10, primo comma,
numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle
giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui
all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai
rapporti tra i concessionari della rete per la gestione
telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.».
Note all'art. 1, comma 538:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 71.
Note all'art. 1, comma 539:
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 4 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive),
cosi come modificato dalla presente legge:
«4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero
delle finanze dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'art. 3,
comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni
di cui al presente articolo si applicano a chiunque
effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del
lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via
telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita
autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
-- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso
di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.».
Note all'art. 1, commi da 540 a 546:
- Si riporta il testo dell'art. 110 del citato regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), cosi come
sostituito dalla presente legge:
«Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco
e negli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da
gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella,
predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle
autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico
interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici
che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve
essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della
singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco
di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli
che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e
tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro,
erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed
esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le
vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo
non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000
partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento
delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in
parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b)
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1° maggio 2004.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un
periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque,
gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in
violazione del divieto posto dal comma 8.
9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco
d'azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui al comma 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni
di cui alle lettere a), b), c) e d) e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore della violazione
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o
l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un
periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'art.
20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel
provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli
apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal
provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8
il rapporto e' presentato al prefetto territorialmente
competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa
la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui
all'art. 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore,
quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in
relazione al numero degli apparecchi installati ed alla
reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.».
Note all'art. 1, comma 549:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 8 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e
disposizioni urgenti ordinamentali), cosi come modificato
dalla presente legge:
«14. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2007, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal
relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo'
essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo
entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e
comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il
periodo relativo all'ultimo trimestre. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica nei
trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della
convenzione di concessione. Sull'importo costituente
prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai
sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi
nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno
e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione
prevista dal regolamento di cui al primo periodo e'
integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza
delle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo
comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e
l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni
caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.».
Note all'art. 1, comma 550:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 marzo
1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati), cosi come sostituito dalla presente legge:
«Art. 9. Con decreti del Ministro delle finanze sono
fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo
convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono
duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille
sigarette.
Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono
stabilite con riferimento alle sigarette della classe di
prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i
dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.
In sede di prima applicazione, per le sigarette, le
tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Nella determinazione delle tabelle di cui ai
commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una
lira.
Il decreto del Ministro delle finanze e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
Note all'art. 1, comma 551:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825 (Regime di imposizione fiscale sui prodotti
oggetto di monopolio di Stato):
«Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito in legge, con modificazioni, nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427:
«Art. 28 (Aliquote). - 1. Le aliquote di base
dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui
all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo
modificate dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81,
sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, come segue:

===================================================================== a) sigarette |58,50 per cento ===================================================================== b) sigari e sigaretti naturali |23,00 per cento --------------------------------------------------------------------- c) | --------------------------------------------------------------------- d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per| arrotolare le sigarette ed altro | --------------------------------------------------------------------- d) tabacco da fumo |56,00 per cento --------------------------------------------------------------------- e) tabacco da masticare |24,78 per cento --------------------------------------------------------------------- f) tabacco da fiuto |24,78 per cento.}.

Note all'art. 1, comma 553:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266:
«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva».
Note all'art. 1, comma 557:
Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale):
«Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita'
pubblica rende disponibile l'informazione ambientale
detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita'
istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle
tecnologie di telecomunicazione informatica e delle
tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita'
pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un piano per rendere
l'informazione ambientale progressivamente disponibile in
banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare
annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di
competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in
attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi
internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali,
regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi
all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli
elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o
detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista
dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo
stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove
predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal
monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere
sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle
competenti autorita' in applicazione delle norme sulla
valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia
ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo'
essere richiesta o reperita l'informazione, a norma
dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni
dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al
luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere
richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3,
l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile
creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati
elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche,
da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e
per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause
naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito
dell'espletamento delle attivita' di protezione civile
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia,
diffondono senza indugio le informazioni detenute che
permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare
misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da
tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a meno che tale informazione non sia gia'
disponibile in forma elettronica.».
«Art. 9 (Qualita' dell'informazione ambientale). - 1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale
detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e
confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora,
se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare
con le modalita' di cui all'art. 15, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 della
legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione):
«Art. 8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si
conformano, nel rispetto dei principi e delle norme
comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme
di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio
di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del
miglioramento della qualita' dell'ambiente, della
protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, della promozione sul
piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello locale, regionale,
nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'art.
174 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e
tempestivita' dei controlli ambientali, nonche' certezza
delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a
tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del
gettito, delle misure e degli interventi che prevedono
incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale,
l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie
disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24
settembre 1996 del Consiglio, nonche' il risparmio e
l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti le
azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello
sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari
e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla
competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di
prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione
degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio
«chi inquina paga»;
g) previsione di misure che assicurino la
tempestivita' e l'efficacia dei piani e dei programmi di
tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia
dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in
particolare i programmi di controllo sui singoli impianti
produttivi, anche attraverso il potenziamento e il
miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia
ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico individuate
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei
principi e criteri direttivi ispirati anche alla
interconnessione delle normative di settore in un quadro,
anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del
controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla
promozione delle componenti ambientali nella formazione e
nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad
incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai
sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS
o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di
agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di
controllo per le imprese certificate secondo le predette
norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
prevedendo, ove possibile, il ricorso
all'autocertificazione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1, comma 558:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo
ed i servizi aeroportuali). - 1. E' consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di
sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al quindici per cento
dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui
le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente
adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori
detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle
aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa
autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su
istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra
aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
al 10 gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.
Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui al presente comma.».
Note all'art. 1, comma 559:
- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi
procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla
graduatoria formata dai comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonche'
alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla
graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni, e'
erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un
acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di
competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso
previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
D.M. 21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle
comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive
locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' emanato entro il 31
gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del
comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento adottato con
D.M. n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni».
Note all'art. 1, comma 561:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005.
p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.».
Note all'art. 1, comma 563:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di
azioni terroristiche):
«Art. 3. - Ai magistrati ordinari, ai militari
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo
forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza,
al personale del Corpo di polizia femminile, al personale
civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e
di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze
armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di
soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto
effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed
alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non
inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che
comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego,
e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100
milioni.».
Note all'art. 1, comma 565:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182
(Costituzione del Comitato nazionale italiano per il
collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre
1948, n. 225.
Note all'art. 1, comma 567:
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 27 ottobre 2004 (Attuazione dell'art. 47 del
D.legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 dicembre 2004, n. 295.
Note all'art. 1, comma 568:
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
Note all'art. 1, comma 570:
- Si riporta il testo del comma 177 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche
straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro competente.».
Note all'art. 1, comma 572:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente
del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso
con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che
acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la
ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per
il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente
interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari
a 150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro
il limite di spesa di 110 milioni di euro.».
- Si riporta il testo del comma 211 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«211. L'intervento di cui al comma 1 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno
2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo
ivi previsto, la cui misura e' fissata in euro 70, si
applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre
2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi
stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1,
2, 3 e 7 del D.M. 30 dicembre 2003 del Ministro delle
comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai
contributi di cui al presente comma.».
Note all'art. 1, comma 574:
- Si riporta il testo del comma 11-ter dell'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67):
«11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
agosto 1990, n. 199.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Note all'art. 1, comma 575:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. (Abrogato).
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003« sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005«
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell' art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono
materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le
quali il termine di conferimento e' fissato alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega
italiana tumori e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008..
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005.».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161.».
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, e'
autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di
euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: ", le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica"».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11-bis del
citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
cosi come modificato dalla presente legge:
«11-bis. (Interventi in materia di programmazione dello
sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la spesa
di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per
l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi
statali al finanziamento degli interventi di cui all'art.
1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori
contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi
del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della
medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni,
sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia
di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi
che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino
impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al precedente
periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono
produrre annualmente, per la stessa finalita', la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita
attestazione al dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui
al citato comma 29, primo periodo, dell'art. 1 della legge
n. 311 del 2004.».
Note all'art. 1, comma 576:
- Si riporta il testo del comma 275 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), cosi come modificato dalla
presente legge:
«275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio
immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i
conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprieta'
dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione
di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni
o societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o
diritto.».
Note all'art. 1, comma 577:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«2-bis. Al fine di assicurare la continuita'
dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella
fase di trasformazione in ente pubblico economico e di
garantire la massima efficienza nello svolgimento dei
compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonche'
degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale
in servizio presso la predetta Agenzia puo' esercitare
l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle
agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione
del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004.
L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intende confermata ove, entro il predetto termine, non
venga revocata. All'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:».
Note all'art. 1, comma 578:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale):
«3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel
pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
di incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Istituto Italiano di Tecnologia). - 1. E'
istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica,
favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con
organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di
ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti
esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche
l'individuazione degli organi dell'Istituto, della
composizione e dei compiti, e' approvato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed
incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e
privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono
essere finanziate da contributi di enti pubblici e di
privati. Alla fondazione possono essere concessi in
comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il
trasferimento di beni di particolare valore artistico e
storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto
Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni
di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti,
possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto
fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al
comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione
dall'autorita' vigilante, degli atti costitutivi e degli
statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui al
comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto
dell'Istituto per tenere conto dei principi contenuti negli
statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della
fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono nominati un commissario unico,
un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei
revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo
monocratico realizza il rapido avvio delle attivita' della
fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo
non superiore a due anni dalla sua istituzione di cui al
comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo
di 10 unita' di personale, anche delle qualifiche
dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua
richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni. Puo' avvalersi,
inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di
consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di
istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di
obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un
controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito
della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore
del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e
di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il
patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al
rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi,
dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo
modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di
preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del
rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con
valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono
corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di
tempo.
10. Tali somme possono essere utilizzare anche per
l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente
art. si provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto.».
Note all'art. 1, comma 579:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 «(Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
Note all'art. 1, comma 580:
La legge 15 luglio 2003, n. 189 (Norme per la
promozione della pratica dello sport da parte delle persone
disabili), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
luglio 2003, n. 171.
Note all'art. 1, comma 581:
- Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361».
Note all'art. 1, comma 583:
- Si riporta il testo dell'art. 03 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione
dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494:
«Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con
finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze
demaniali marittime e specchi acquei per i quali si
applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del
demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1°
gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina
mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri
direttivi:
a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi
acquei gia' concessi ovvero da affidare in concessione
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
a normale valenza turistica;
3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
a minore valenza turistica;
4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di
cui all'art. 29 del codice della navigazione;
b) articolazione delle misure dei canoni secondo la
classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);
c) determinazione di alcune misure base dei canoni
con la seguente articolazione:
1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per
la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la
categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria
C;
2) area occupata con impianti di facile rimozione:
lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000
al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro
quadrato per la categoria C;
3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A;
lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000
al metro quadrato per la cate-goria C;
4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definiti dall'art. 5 del
testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.
3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra
100 e 300 metri dalla costa;
6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per
il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi
al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);
d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
lettera c) nei limiti di quelli determinati per le
concessioni di valenza turistica inferiore qualora i
titolari della concessione consentano l'accesso gratuito
all'arenile, nonche' la gratuita' dei servizi generali
offerti all'utenza;
e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
lettera c) alla meta' in presenza di eventi dannosi di
eccezionale gravita' che comportino una minore
utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo
accertamento da parte delle competenti autorita' marittime
di zona;
f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei
canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni
demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno
climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
lettera c) fino alla meta' nel caso in cui il
concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad
effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene
pertinenziale, nonche' nei casi previsti dagli articoli 40
e 45, primo comma, del codice della navigazione;
h) riduzione fino alla meta' della misura base dei
canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad
aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il
diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
specifica attivita' che non escluda l'uso comune o altre
possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo
della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le
concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice
della navigazione e all'art. 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei
canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche affiliate
alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni
sportive nazionali.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle
concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi
sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e
successive modificazioni, nonche' di quelli relativi ai
cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.legge 25 febbraio
1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.
2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque
concernenti attivita' di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e
navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con
decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e
minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree
richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni
in essere, e' riservato all'autorita' competente.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione
se l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non
sussistano strutture che permangono oltre la durata della
concessione stessa».
Note all'art. 1, comma 584:
Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 dicembre 1993,
n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285). Il
comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del D.legge 7 giugno 1993, n. 181, e del
D.legge 6 agosto 1993, n. 282, non convertiti in legge.
- Si riporta il testo degli articoli da 36 a 49 del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione):
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.»
«Art. 37 (Concorso di piu' domande di concessione). -
Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi
di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione,
risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per
attivita' turistico-ricreative e' data preferenza alle
richieste che importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle
precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo
rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui
ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.»
«Art. 38 (Anticipata occupazione di zone demaniali). -
Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo',
su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione,
l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio
marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo
necessari, a rischio del richiedente, purche' questo si
obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite
nell'atto di concessione.
Se la concessione e' negata, il richiedente deve
demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino
stato.»
«Art. 39 (Misura del canone). - La misura del canone e'
determinata dall'atto di concessione.
Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini
di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono
fissati canoni di mero riconoscimento del carattere
demaniale dei beni.»
«Art. 40 (Riduzione del canone). - Qualora
l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del
concessionario venga ad essere ristretta per effetto di
preesistenti diritti di terzi, al concessionario non e'
dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata
riduzione del canone, salva la facolta' prevista nel primo
comma dell'art. 44.»
«Art. 41 (Costituzione d'ipoteca). - Il concessionario
puo', previa autorizzazione dell'autorita' concedente,
costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni
demaniali.»
«Art. 42. (Revoca delle concessioni). - Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio e che non importino
impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o
in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione
marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
comunque importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a
giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di
revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del
canone, salva la facolta' prevista dal primo
comma dell'art. 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una
costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima,
salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a
corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti
al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al
valore delle opere al momento della revoca, detratto
l'ammontare degli effettuati ammortamenti.»
«Art. 43 (Domande incompatibili). - Qualora una domanda
di concessione di beni del demanio marittimo risulti
incompatibile con una concessione precedentemente fatta per
uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione
precedente puo' essere revocata con decreto del presidente
della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato,
fermo il disposto degli ultimi due comma dell'art.
precedente.»
«Art. 44 (Modifica o estinzione della concessione per
fatto dell'amministrazione). - In caso di revoca parziale
[c.n. 42], il concessionario ha facolta' di rinunziare alla
concessione dandone comunicazione all'autorita' concedente
 
nel termine di trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revoca.
La stessa facolta' spetta al concessionario anche
quando l'utilizzazione della concessione sia resa
impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per
fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti
pubblici.
Se l'utilizzazione e' resa totalmente impossibile la
concessione si estingue.»
«Art. 45 (Modifica o estinzione della concessione per
cause naturali). - Quando, per cause naturali, i beni del
demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da
restringere l'utilizzazione della concessione, il
concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del
canone.
Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali
della consistenza dei beni da rendere impossibile
l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si
estingue.»
«Art. 45-bis. (Affidamento ad altri soggetti delle
attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario,
in casi eccezionali e per periodi determinati,] previa
autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad
altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della
concessione. Previa autorizzazione dell'autorita'
competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti
la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della
concessione.»
«Art. 46 (Subingresso nella concessione). - Quando il
concessionario intende sostituire altri nel godimento della
concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita'
concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata,
l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti
costruiti dal concessionario su beni demaniali non puo'
subentrare nella concessione senza l'autorizzazione
dell'autorita' concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi
subentrano nel godimento della concessione, ma devono
chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di
decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica
od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene
opportuno confermare la concessione, si applicano le norme
relative alla revoca.»
«Art. 47 (Decadenza dalla concessione). -
L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del
concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte
nell'atto di concessione, o per mancato inizio della
gestione, nei termini assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato
a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo
uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello
scopo per il quale e' stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di
rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento
della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla
concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione
puo' accordare una proroga al concessionario.
Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione
fissa un termine entro il quale l'interessato puo'
presentare le sue deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso
per opere eseguite ne' per spese sostenute.»
«Art. 48 (Autorita' competente a dichiarare la revoca e
la decadenza). - La revoca e la decadenza della concessione
sono dichiarate, con le formalita' stabilite dal
regolamento, dall'autorita' che ha fatto la concessione.»
«Art. 49 (Devoluzione delle opere non amovibili). -
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione, le
opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo'
provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54.»
Note all'art. 1, comma 585:
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Note all'art. 1, comma 586:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici):
«Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. Sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le
societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente
legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di
societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13
della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione».
Note all'art. 1, comma 587:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«4. Per le concessioni relative alla costruzione e
all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le
quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel
costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga
alle disposizioni del comma 1 dell'art. 110».
Note all'art. 1, comma 590:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 18 agisto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto».
Note all'art. 1, comma 591:
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Note all'art. 1, comma 592:
- Si riporta il testo dell'art. 37-quater della citata
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici):
«Art. 37-quater. (Indizione della gara). - 1. Entro tre
mesi dalla pronuncia di cui all'art. 37-ter di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico
interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa
concessione di cui all'art. 19, comma 2, procedono, per
ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario presentato dal promotore; e'
altresi' consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e'
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
di cui all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo, da
versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'art. 30, comma 1, versano, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante
appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di
cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui
all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e'
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando
tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai
sensi del comma 3.
6.
Note all'art. 1, comma 593:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. Testo A):
«Art. 16 (L) (Contributo per il rilascio del permesso
di costruire). (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3;
5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n.
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b)
e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11
marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n.
448, art. 61, comma 2) - 1. Salvo quanto disposto dall'art.
17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta
la corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche' al
costo di costruzione, secondo le modalita' indicate nel
presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'art. 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 1 (Istituzione dell'imposta - Presupposto). - 1.
A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa».
Note all'art. 1, comma 594:
- Si riporta il testo del comma 22 dell'art. 3 della
citata legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione
degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.
137, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con societa' direttamente controllate dallo
Stato o con enti pubblici, con le quali affidare
l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi
documentati e di una commissione per la gestione».
- La legge 29 marzo 2001, n. 137 (Disposizioni in
materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in
territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla
sovranita' italiana), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.
Note all'art. 1, comma 596:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144):
«2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le
condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attivita'
previste al comma 3 dell'art. 10, del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni,
per la stessa durata ivi prevista».
Note all'art. 1, comma 598:
- La legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti
per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento
di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia
residenziale pubblica), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 1977, n. 223.
Note all'art. 1, comma 599:
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre
2001, n. 224 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410 (Gazzetta
Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274).
Note all'art. 1, comma 601:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente art. non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11».
Note all'art. 1, comma 603:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7».
Note all'art. 1, comma 608:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo».
Note all'art. 1, comma 609:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente».
 
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