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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004 |  | ORDINANZA 13 dicembre 2005 |  | Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 203 - ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464. Contrazione  mutui  con  la  Cassa  depositi e prestiti per limiti di impegno  di  Euro 1.170.000,00 ed Euro 400.000,00 «Eventi alluvionali 2004». (Ordinanza n. 14). |  | 
 |  |  |  | IL  COMMISSARIO  DELEGATO  PER  L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004
 
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre  2004  con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino  al  31 dicembre  2005,  lo  stato  di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del  14 dicembre  2004,  con  la  quale  il  presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato commissario delegato per il superamento   dell'emergenza   derivante   dagli  eventi  alluvionali predetti;
 Visto  l'art.  1,  comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  autorizza  il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti  competenti, contributi per la prosecuzione degli interventi e  dell'opera  di  ricostruzione  nei  territori colpiti da calamita' naturali  per  i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; autorizzando  a  tal  fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005;
 Visto il medesimo art. 1, comma 203, che rinvia per la ripartizione dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del  29 settembre 2005, che ha disposto, fra l'altro, la ripartizione dei  contributi  tra  le regioni interessate, destinando alla regione Sardegna due limiti di impegno quindicennali di Euro 1.170.000,00 per «Eventi  alluvionali dicembre  2004»  e  Euro  400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;
 Visto  l'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che prevede  la  possibilita'  di  stipulare  i mutui per la prosecuzione degli  interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da  calamita'  naturali  per  i quali e' intervenuta la dichiarazione dello  stato  di  emergenza  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2002,  con la Cassa depositi e prestiti;
 Considerato  che  la  citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei   Ministri  n.  3464  del  29 settembre  2005,  prevede  che  «il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni,   ovvero   i  commissari  delegati  qualora  nominati,  sono autorizzati  a  contrarre,  sulla  base  dei  contributi  a  ciascuna spettanti»;
 Considerato  che  si  rende  necessario  attivare  la  procedura di contrazione  del  mutuo  corrispondente  ai  due  limiti  di  impegno quindicennali  di  Euro 1.170.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004»  e  Euro  400.000,00  per  «Eventi  alluvionali dicembre  2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;
 Visti  i  tassi  praticati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti che risultano essere in linea con quelli praticati dal mercato;
 Vista  la  circolare  della  Cassa  depositi  e  prestiti  prot. n. DFP/80/05    del   10 novembre   2005,   concernente   l'accesso   ai finanziamenti  della  CDP  S.p.A. per le finalita' di cui all'art. 1, comma  203  della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464;
 Ritenuto   di   dover  autorizzare  la  contrazione  di  due  mutui quindicennali  a  tasso fisso con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per  la  prosecuzione  degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del  6 dicembre  2004  e dei giorni successivi, corrispondenti ai due limiti    di    impegno    di    Euro    1.170.000,00   per   «Eventi alluvionali dicembre  2004» e Euro 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;
 Ordina:
 
 1. E' autorizzata la contrazione di due mutui quindicennali a tasso fisso,  con  onere  a  carico  dello  Stato,  con la Cassa depositi e prestiti   S.p.A.  per  effettuare  le  opere  di  ricostruzione  nei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e dei giorni successivi, corrispondenti ai due limiti di  impegno  di  Euro  1.170.000,00  per «Eventi alluvionali dicembre 2004»  e  Euro  400.000,00  per  «Eventi  alluvionali  dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari».
 2.  E' autorizzata l'adesione allo schema di «Contratto di prestiti di  scopo  con  oneri  di  ammortamento  a  carico  dello Stato senza preammortamento  per interventi in materia di protezione civile (OPCM n. 3464 del 29 settembre 2005)».
 3.  E'  fatta  richiesta  alla  Cassa  depositi  e  prestiti che la provvista  dei  mutui  venga  accreditata  il  2  gennaio  2006 sulla contabilita'  speciale aperta presso la Banca d'Italia con il n. 3257 intestata  a  «Pr.  Reg.  Sardegna  -  ord  3387-04»  con  decorrenza dell'ammortamento 2 gennaio 2006, scadenza 1ª rata 30 giugno 2006.
 4.  Il  tasso  d'interesse  applicato  al  contratto di prestito e' quello  fissato dal Direttore generale della CDP S.p.A., valido nella settimana  in  cui  la  proposta  contrattuale  e' ricevuta dalla CDP S.p.A.
 5.  Le  rate  di  ammortamento  saranno rimborsate direttamente dal Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei   Ministri  mediante  il  pagamento  di  trenta  rate  semestrali posticipate,  costanti, comprensive di capitale e interessi calcolati a  partire  dal  giorno  successivo  alla  data  di  erogazione della provvista dei mutui.
 E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
 La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
 Cagliari, 13 dicembre 2005
 Il commissario delegato: Soru
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