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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 gennaio 2006 |  | Disposizioni  concernenti  l'utilizzazione del riferimento al nome di due  vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione  geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Abruzzo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Visto  il  regolamento  comunitario n. 753/02 della commissione del 29 aprile  2002  ed  in  particolare  l'art.  19,  indicazione  delle varieta' di vite;
 Visti  i  decreti  ministeriali  18 novembre  1995 con i quali sono state  riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini della regione  Abruzzo  «Alto  Tirino»,  «Valle Peligna», «Colli Aprutini», «Colline  Pescaresi»,  «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane»,  «Colli  del  Sangro»,  «del Vastese» o «Histonium» e sono stati  approvati  i relativi disciplinari di produzione, e successive modifiche;
 Vista  la richiesta del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei  vini  d'Abruzzo,  fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa ad ottenere  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni  nella  designazione  e  presentazione  dei  suddetti vini ad indicazione geografica tipica;
 Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  relativo  alla  predetta richiesta, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 260 dell'8 novembre 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  di doversi provvedere, in conformita' del suddetto parere del   citato   comitato,  alla  emanazione  di  disposizioni,  aventi carattere   di   generalita',   da   intendersi   integrative   delle disposizioni  contenute  nei  disciplinari  dei  vini  da  tavola  ad indicazione  geografica  tipica  prodotti nei territori della regione Abruzzo;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Nella   designazione   e   presentazione  dei  vini  da  tavola  ad indicazione  geografica  tipica  della regione Abruzzo «Alto Tirino», «Valle  Peligna»,  «Colli  Aprutini»,  «Colline Pescaresi», «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», « del Vastese» o «Histonium» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
 I  vitigni  di cui al primo comma devono essere compresi tra quelli elencati   negli   articoli 2   dei  corrispondenti  disciplinari  di produzione  come  utilizzabili  singolarmente  nella  designazione  e presentazione  dei  relativi  vini da tavola a indicazione geografica tipica nei termini stabiliti dal citato articolo.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riferimento  al  nome  dei  due  vitigni  nella  designazione e presentazione  dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, e' consentito a condizione che:
 il  vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
 il  vino  derivante dall'uva della varieta' presente in quantita' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;
 la  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  di  ciascuno dei due vitigni interessati,  non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;
 il  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  delle uve, ottenute   da   ciascuno  dei  due  vitigni,  non  sia  inferiore  al corrispondente  limite  fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;
 il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto  dell'immissione  al  consumo, non sia inferiore, in caso di limiti  diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi;
 l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
 |  |  |  | Art. 3. Per  tutto  quanto  non espressamente previsto nel presente decreto valgono  le  norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia  di  produzione  e  commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione  geografica  tipica. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 gennaio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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