Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2006
Disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento comunitario n. 753/02 della commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19, indicazione delle varieta' di vite;
Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1995 con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini della regione Abruzzo «Alto Tirino», «Valle Peligna», «Colli Aprutini», «Colline Pescaresi», «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium» e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione, e successive modifiche;
Vista la richiesta del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini d'Abruzzo, fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei suddetti vini ad indicazione geografica tipica;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla predetta richiesta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto di doversi provvedere, in conformita' del suddetto parere del citato comitato, alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalita', da intendersi integrative delle disposizioni contenute nei disciplinari dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nei territori della regione Abruzzo;
Decreta:

Art. 1.
Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica della regione Abruzzo «Alto Tirino», «Valle Peligna», «Colli Aprutini», «Colline Pescaresi», «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», « del Vastese» o «Histonium» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al primo comma devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola a indicazione geografica tipica nei termini stabiliti dal citato articolo.
 
Art. 2.
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, e' consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il vino derivante dall'uva della varieta' presente in quantita' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
 
Art. 3.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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