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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 gennaio 2006 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Castelmagno»,  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Castelmagno»,  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista   l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del formaggio  Castelmagno  DOP,  intesa  ad  ottenere  la modifica della disciplina   produttiva   della  denominazione  di  origine  protetta «Castelmagno»  nel  quadro  della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 65973 del 31 ottobre 2005, con la quale il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del  5 agosto  2005,  con  la  quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di origine protetta «Castelmagno», ricadendo la stessa sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Castelmagno»  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Castelmagno», secondo le modifiche richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 
 Art. 1
 
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Castelmagno»  che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la  tutela  del formaggio Castelmagno DOP e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Castelmagno»,  ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 gennaio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Disciplinare di produzione del Formaggio Castelmagno Denominazione di origine protetta (DOP)
 
 Art. 1.
 La  denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» e riservata esclusivamente  al  formaggio  che  risponde  alle  condizioni  ed ai
 requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Il  formaggio  «Castelmagno» e' ottenuto da latte di vacca crudo. Le  mungiture  devono  essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive  con  eventuali  aggiunte  di  latte ovino e/o caprino in percentuale  da  un  minimo del 5% ad un massimo del 20%. Il bestiame bovino  deve essere riconducibile ai tipi genetici Bara' Pustertaler, Bruna,  Pezzata  Rossa  d'Oropa,  Pezzata Rossa, Montbeillard, Grigio
 Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.
 Le vacche che forniscono il latte per la DOP «Castelmagno» devono
 essere sottoposte a mungitura non piu' di due volte al giorno.
 Nell'ambito  della  gestione  aziendale  e'  vietato  il ciclo di asciutta  delle  vacche  fuori  dalla  zona  tipica di produzione; ad eccezione  dei  capi  di  proprieta'  dei  margari,  in  relazione ai
 tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.
 L'alimentazione  del bestiame deve essere costituita da almeno il 10%  giornaliero di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di
 produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.
 E' vietato l'uso di insilati di mais ed il ricorso a fermenti.
 I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione alimentare  dovranno  essere  costituiti da cereali, leguminose, sali
 minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.
 Il  formaggio  DOP  «Castelmagno» presenta una forma cilindrica a facce  piane  del  diametro di 15-25 cm. Lo scalzo e' di 12-20 cm. Il peso  di  una  forma  varia  dai  2  ai  7 kg. Le caratteristiche del formaggio  DOP  sono  riferite  al periodo minimo di stagionatura (60
 giorni).
 Le caratteristiche del «Castelmagno» sono le seguenti:
 formaggio  presamico  pressato  a pasta semidura che si produce per  l'intero  arco dell'anno, tranne che per la tipologia d'alpeggio
 che viene prodotta nell'intervallo di tempo maggio-ottobre;
 a) Crosta:  non  edibile,  sottile  di colore giallo-rossastro, liscia,  tendente  al  rigido  e  regolare ai minimi di stagionatura; assume  invece  un  colore piu' scuro, si ispessisce e diventa rugosa
 con il progredire della stagionatura;
 b) Pasta:   bianco  perlaceo  o  bianco  avorio  ai  minimi  di stagionatura,  di  colore  giallo  ocrato  con eventuali venature blu
 verdastre all'interno col progredire della stagionatura;
 c) Struttura: friabile ai minimi di stagionatura, piu' compatta
 col progredire della stagionatura,
 d) Sapore:  fine,  delicato e moderatamente salato ai minimi di
 stagionatura; piu' saporito col progredire della stagionatura.
 La percentuale minima di grasso sulla sostanza secca e' del 34 %.
 Il  latte  destinato  alla  trasformazione  in «Castelmagno» deve essere  esclusivamente  crudo.  Le mungiture devono essere fino ad un
 massimo di quattro mungiture consecutive.
 E'  consentito  il  raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad
 una temperatura non inferiore ai 6° C.
 Il  latte,  dopo  l'eventuale  scrematura  per  affioramento,  va
 riscaldato alla temperatura di 30-380 C.
 Non  e'  consentita  la  pastorizzazione  e  la termizzazione del
 latte.
 La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38° C, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con
 almeno il 70 % di chimosina).
 Quando   il   coagulo   ha  raggiunto  un  sufficiente  grado  di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente «la   laita».   La   rottura  successiva  viene  effettuata  dapprima grossolanamente  e  poi  in  modo  sempre  piu' fine sino ad ottenere granuli  caseosi  omogenei,  delle  dimensioni  da  chicco  di mais a
 nocciola.
 La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione  per  un  tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione  della cagliata dalla laita' che si trova inglobata nelle maglie  del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata cosi' frantumata  viene  lasciata  depositare  sul  fondo  della  caldaia o
 scaricata.
 La  cagliata  viene  messa in una tela asciutta e pulita chiamata «risola»   in   tessuto  vegetale  o  sintetico.  La  risola  va  poi eventualmente  pressata  e  appesa  oppure  appoggiata  su  un  piano inclinato.  Si  lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perche' il   siero   residuo  fuoriesca  senza  l'azione  di  pressatura.  E'
 consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.
 Trascorso  questo  periodo  di  almeno  18 ore, la cagliata viene messa  in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso il  legno),  sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti che deve avere  una temperatura di almeno 10° C per un periodo che va dai 2 ai 4  giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene  rotta  e  poi  finemente  tritata,  rimescolata  e  salata. Il prodotto  viene  ora  avvolto  in  una  tela  in  tessuto  vegetale o sintetico,  ed  introdotto  nelle  «fascelle» di formatura in legno o altro  materiale  idoneo ove rimane per almeno un giorno e sottoposta
 ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.
 Sulla  base  delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente
 disciplinare di produzione.
 E'  consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare
 colore e consistenza alla crosta del formaggio.
 La  maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o  comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo  minimo  di  60  giorni  su  assi  di legno o altro materiale idoneo.  La  temperatura  di  stagionatura deve essere compresa tra i
 5 °C e i 15 °C e l'umidita' tra 70%-98%.
 
 Art. 3.
 Il  formaggio  «Castelmagno»  deve  essere prodotto, stagionato e confezionato  nel  territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in  provincia  di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da
 cui dovra' provenire anche il latte destinato alla trasformazione.
 
 Art. 4.
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di   controllo,  dei produttori/stagionatori  e  dei  confezionatori, nonche' la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del  prodotto.  Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonche' i bovini  e  gli  ovi-caprini  da  cui  deriva la materia prima, devono essere  soggetti  a controllo funzionale. Deve essere sempre presente la  scheda  tecnica  del  caglio  ed  il riferimento al lotto in uso. Devono  anche  essere  denunciate  mensilmente  il numero delle forme prodotte. Per il formaggio «Castelmagno» che si fregia della menzione aggiuntiva «di Alpeggio», gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali  al  pascolo  devono  essere  iscritti  in un apposito elenco tenuto   dall'Organismo  di  controllo.  Di  tali  appezzamenti  sono determinate le quantita' massime di latte prodotto per specie animale di  cui  si  terra'  conto  nell'emissione  dell'autorizzazione  alla marchiatura. La stima delle potenzialita' massime in termini di litri di  latte  sostenibile  dall'area  pascolata  deve  essere realizzata tenendo   conto   della   composizione  floristica,  del  momento  di utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attivita' di pascolo all'Organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti dall'Organismo  di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
 disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Le   condizioni   da  rispettare  sono  relative  alle  strutture destinate  alla  produzione  del  latte  ed  alla  sua  lavorazione e stagionatura.  Le  stalle  dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono  essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria
 rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.
 Entro  il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all'Organismo di controllo  il  numero  di forme prodotte o stagionate da ogni azienda
 nel mese precedente.
 
 Art. 5.
 Il  formaggio «Castelmagno» prodotto e stagionato puo' portare la
 menzione aggiuntiva «di Alpeggio» a condizione che:
 il  latte  sia  proveniente  esclusivamente  da vacche, capre e pecore  mantenute  al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio  di maggio  e  la fine di ottobre. Gli animali devono essere
 alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale;
 tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio;
 la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.
 
 Art. 6.
 I controlli di cui all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 verranno
 effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.
 
 Art. 7.
 Il  prodotto  viene  marchiato  all'origine  con il logo impresso sulla  faccia  a contatto con la base della fascella al momento della formatura.  Prima  dell'immissione  del  prodotto  al consumo verra', apposta  sul  formaggio  conforme un contrassegno identificativo, che costituisce  il marchio di conformita', denominato «sventolina» sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente
 disciplinare di produzione.
 Il  marchio  di  origine  e' costituito da una «C» stilizzata con abbozzi  di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica  di  formaggio  intagliato. Il marchio e' realizzato in due dimensioni:  di  cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg. e
 di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.
 
 Marchio all'origine
 
 ---->   Vedere Marchio a pag. 38  <----
 
 Il formaggio «Castelmagno» essendo prodotto tutto al di sopra dei 600  metri  s.l.m.  reca  in  etichetta  la  dicitura «prodotto della montagna»;  quando  la  produzione  del  latte  e  la  caseificazione avvengono  al  di  sopra  dei  1000  metri  s.l.m.,  il formaggio DOP anziche'   la   dicitura  «prodotto  della  montagna»  arrechera'  in etichetta la dicitura «di alpeggio».
 Nel  caso  di formaggio «Castelmagno» prodotto della montagna, la scritta della sventolina sara' in campo colore blu.
 Per  il formaggio «Castelmagno» d'Alpeggio la sventolina portera' la  menzione «DI ALPEGGIO» sulle quattro eliche che la compongono; la scritta  «CASTELMAGNO»  sara'  in  campo  colore  verde  muschio  e i caratteri  della  scritta  «DI  ALPEGGIO»,  posta  all'interno  della scritta «CASTELMAGNO», avranno un'altezza di 6 mm.
 
 Marchio di conformita'
 
 ---->   Vedere Marchio a pag. 38  <----
 
 Su  entrambe  le scritte verra' riportata la dicitura «crosta non edibile».
 Indici  colorimetri del marchio di conformita': Sventolina per il Castelmagno  DOP  «Prodotto della montagna»: colore giallo pantone n. 101C,   colore   blu  reflex;  Sventolina  per  Castelmagno  DOP  «di alpeggio»:  colore  giallo  pantone  n. 101C, colore verde pantone n. 348C.
 Solo  a  seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potra'  essere  immesso  al  consumo  con la denominazione di origine protetta «Castelmagno».
 Il  marchio  di  conformita'  e'  costituto da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.
 I  contrassegni  devono  recare  le  diciture di legge oltre alla dicitura  Denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» e, se del caso,  delle  menzioni  aggiuntive  «prodotto  della  montagna» o «di Alpeggio».  Tutti  gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il logo   costitutivo   della   Denominazione   d'origine  protetta  che costituisce  parte integrante del presente disciplinare di produzione comprensivo  della  sigla  alfanumerica  che identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.
 
 Art. 8.
 Il  formaggio  puo'  essere  venduto al consumo sia intero che al taglio,  sia  porzionato  che  preconfezionato:  in  tali casi dovra' sempre  essere  riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo,  inoltre  la  porzionatura  dovra'  essere effettuata soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. «Castelmagno».
 L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve  riportare  il  nome  del produttore e dello stagionatore e deve essere  conforme  alle  vigenti  disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve  sempre  consentire  la visibilita' dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilita' del prodotto.
 I prodotti ottenuti dall'elaborazione del formaggio «Castelmagno» sono  immessi  al  consumo  in confezioni recanti il riferimento alla predetta  denominazione,  senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il «Castelmagno» costituisca l'unico componente della categoria merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;
 gli   utilizzatori  del  «Castelmagno»  siano  autorizzati  dai titolari  del  diritto  di  proprieta'  intellettuale conferito dalla registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in  Consorzio incaricato della tutela, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.
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