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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 16 gennaio 2006 |  | Approvazione  della  deliberazione  del 19 ottobre 2005 del Consiglio nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti,  concernente  la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Esaminata  la  deliberazione  in  data  19 ottobre  2005 con cui il Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei giornalisti ha determinato per l'anno  2006  la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le  spese  del  suo  funzionamento, nonche' quella del limite massimo delle  quote  annuali  per  il biennio 2006-2007 dovute ai rispettivi consigli  regionali  e  interregionali  dagli  iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali;
 Considerato,  che  entrambe  le misure rimaste invariate rispetto a quelle  fissate  rispettivamente  per  l'anno  2005  e per il biennio 2004-2005, devono ritenersi congrue;
 Visto l'art. 20 (commi f e g) della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e gli  articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;
 Decreta:
 
 E'  approvata  la deliberazione in data 19 ottobre 2005, con cui il Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti ha determinato in euro  50  le  quote  annuali  dovute  per  l'anno  2006  al Consiglio nazionale   dell'ordine   dei   giornalisti  per  le  spese  del  suo funzionamento  dagli  iscritti  negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; nonche' in euro 50 il limite massimo  delle  quote  annuali  dovute,  per il biennio 2006-2007, ai rispettivi  consigli  regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi  dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e  negli elenchi speciali;  ed  ha  altresi'  disposto  che le quote suddette, a norma dell'art.  28  del  regolamento,  sono  ridotte  alla  meta'  per gli iscritti  che  fruiscono  di pensione di vecchiaia o invalidita', con decorrenza  dall'anno  successivo  a  quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.
 Inoltre  sulle  quote  versate  dagli  iscritti  successivamente al 31 gennaio  di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29,  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).
 Roma, 16 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
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