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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005 |  | Disposizioni   urgenti   per  lo  svolgimento  nel  territorio  della provincia  di  Roma  dei mondiali di nuoto «Roma 2009». (Ordinanza n. 3489). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  la legge n. 396 del 15 dicembre 1990, recante interventi per Roma,  capitale  della  Repubblica  e la successiva deliberazione del consiglio  comunale  n. 163 del 21 luglio 2005, recante «Ripartizione delle  risorse finanziarie previste per le annualita' 2005 e 2006 per gli interventi per Roma Capitale»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre  2005  recante  la  dichiarazione  di grande evento per lo svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;
 Considerato  che  la  manifestazione  avra'  notevole  risonanza  a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze  nel  territorio  d'interesse  con conseguente insorgenza di problematiche  di varia e complessa natura sul piano della mobilita', della  ricettivita'  alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico e delle attivita' connesse;
 Visto  il Protocollo di intesa relativo alla citta' dello sport tra il  comune  di Roma, l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata», il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  ed  il Sistema integrato infrastrutture  e trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha comportato la definizione di un primo quadro esigenziale;
 Visto  il  progetto  architettonico preliminare redatto dal Sistema integrato  infrastrutture  e  trasporti  del Lazio Abruzzo e Sardegna approvato in data 28 luglio 2005, n. 387;
 Vista   la   convenzione   del   23 ottobre   1987,  stipulata  tra l'Universita'  degli  studi  di  Roma  «Tor  Vergata»  ed il relativo concessionario,  concernente  le  attivita'  di  progettazione  e  di realizzazione  di  opere  universitarie,  nonche'  il successivo atto ricognitivo  ed  integrativo  dell'8  maggio  1996 e l'ulteriore atto aggiuntivo del 25 marzo 1999;
 Considerato  che detto evento si svolgera' nelle aree del complesso universitario  di  Tor  Vergata  e  che  e',  quindi,  indispensabile incrementare gli impianti sportivi gia' esistenti, nonche' realizzare un   articolato   quadro  di  ulteriori  interventi  funzionali  allo svolgimento  dei mondiali di «nuoto 2009», strutturalmente connessi a quelli  gia'  rientranti  nell'ambito  del  sopramenzionato  rapporto concessorio;
 Ravvisata   la   necessita'   di   disporre   misure  di  carattere straordinario  volte  a  garantire  la realizzazione, in un'ottica di proporzionalita'  ed  in  termini  di  somma  urgenza,  di  tutti gli interventi  e  di  tutte  le  opere  strutturali  ed infrastrutturali indispensabili  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  di  detta manifestazione;
 Ravvisata  altresi',  la  necessita'  di  disporre l'attuazione dei primi  interventi  da  realizzare sul sedime dell'Ateneo e sulle aree limitrofe,  in  attesa  di disciplinare la realizzazione di ulteriori opere  presso  impianti  sportivi  gia' esistenti in altre aree sulla base di una successiva ordinanza di protezione civile;
 Visti  gli  esiti  della riunione tenutasi in data 11 ottobre 2005, presso  il Dipartimento della protezione civile, con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso  amministrativo,  finanziario  e  di gestione concernente la realizzazione   delle   opere  e  degli  interventi  funzionali  alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009»;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Viste le note del comune di Roma dell'8 e del 23 novembre 2005;
 Vista  la  nota  dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 4 novembre 2005;
 Acquisita l'intesa della regione Lazio;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1. Il commissario delegato - ing. Angelo Balducci provvede, fermi i contenuti  del rapporto concessorio di cui in premessa e tenuto conto di  quanto  disposto al successivo comma 2 del presente articolo, per la  realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi funzionali allo svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009», e di cui al decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 citato in premessa.
 2. In particolare, il commissario delegato provvede:
 a)  ad  approvare,  nel  quadro  della pianificazione urbanistica decisa  dal comune di Roma e d'intesa con il medesimo, il piano delle opere  e degli interventi occorrenti, funzionali allo svolgimento del «grande  evento»,  inclusi quelli da realizzare, per il tramite della Convenzione  del  23 ottobre  1987  di  cui  in  premessa,  da  parte dell'Universita'  degli  studi di Roma nelle aree di sua titolarita', che  costituisce,  ove  occorra, variante agli strumenti urbanistici, oltre  che approvazione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi previsti;
 b)  ad  acquisire  la  disponibilita' delle aree occorrenti anche adottando  misure  di  occupazione d'urgenza, definendo, altresi', le relative opere di urbanizzazione da realizzarsi successivamente;
 c)  a sovrintendere, sotto il profilo tecnico, alla realizzazione di tutte le opere e gli interventi di cui alla presente ordinanza;
 d)   ad  armonizzare,  nell'ambito  di  una  costante  azione  di coordinamento,  le  attivita'  organizzative  di  competenza di altre istituzioni,   anche   avviando  ogni  utile  rapporto  con  enti  ed organizzazioni  statali  e non statali per garantire il perseguimento degli  obiettivi  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 citato in premessa.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato ad avvalersi, per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di  uno  o  piu'  soggetti  attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
 2.  Per  garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al commissario  delegato  nello  svolgimento delle attivita' di cui alla presente  ordinanza,  e'  istituita  apposita  struttura  di missione composta  da  sei  unita'  in  servizio  presso  il  Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonche'  da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di  sei  unita'  da  assumersi  con contratto a tempo determinato, ed individuate  con  scelta  di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalita'  richiesta  e delle pregresse esperienze lavorative; detta   struttura   puo'  essere  altresi'  integrata,  ove  ritenuto necessario   dal   commissario  delegato  e  d'intesa  con  gli  enti interessati,  da personale del comune di Roma, dell'Universita' degli studi  di  Roma  «Tor  Vergata»  e  del  Comitato  olimpico nazionale italiano posto in posizione di comando o di distacco.
 3.  Il  personale  di  cui  al  comma  2, a fronte dell'eccezionale impegno  richiesto  ed in relazione alle attivita' da porre in essere ai   sensi  della  presente  ordinanza,  e'  autorizzato  a  svolgere prestazioni  di  lavoro  straordinario,  fino  a un massimo di 30 ore mensili pro capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.
 4. Presso il Dipartimento della protezione civile e' istituita, con provvedimento  del  capo  del  Dipartimento, un'apposita struttura di missione   di   non   oltre  dieci  unita'  che,  anche  operando  in collegamento  con  quella di cui al precedente comma 2, garantisce il necessario  supporto  tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo  al  capo  del Dipartimento nella occorrente azione di raccordo  e  di  coordinamento  rispetto  a tutti i soggetti pubblici coinvolti.  Il  predetto personale, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto  ed in relazione alle attivita' da porre in essere ai sensi della  presente  ordinanza,  e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili pro capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.
 5. Il Dipartimento della protezione civile, per le finalita' di cui alla  presente  ordinanza,  e'  autorizzato ad avvalersi di personale militare  e  civile  appartenente  a  pubbliche  amministrazioni, nel numero  massimo di 5 unita' che vengono poste in posizione di comando o  di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente  normativa  in  materia  di mobilita'. L'assegnazione di tale personale   avviene  nel  rispetto  dei  termini  perentori  previsti dall'art.  17,  comma  14,  della  legge  15 maggio  1997, n. 127; il Dipartimento  e',  altresi',  autorizzato  ad  avvalersi di personale dipendente  da  societa'  a  totale  o  prevalente capitale pubblico, ovvero  da  societa'  che  svolgono  istituzionalmente la gestione di servizi  pubblici,  previo  consenso  delle  medesime  societa',  per collaborazioni   a  tempo  pieno  e  con  rimborso  degli  emolumenti corrisposti  al  predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  fine  di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una  costante  attivita' di impulso e di verifica del complesso delle iniziative  realizzative  ed  organizzative,  altresi' assicurando la compiuta  armonizzazione  dei  singoli  interventi  di competenza dei soggetti  pubblici  coinvolti, e' istituita, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una  commissione generale d'indirizzo  composta  da  cinque  membri, di cui uno individuato dal Presidente  del Consiglio dei Ministri con funzioni di coordinatore e gli  altri quattro designati rispettivamente dalla regione Lazio, dal comune  di Roma, dall'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» e dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  -  Federazione italiana nuoto.
 2.  Ai  membri  della  commissione  di  cui  al precedente comma e' corrisposta  un'indennita'  mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo  trattamento di missione, di entita' pari al 30% del trattamento economico in godimento.
 |  |  |  | Art. 4. 1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi  sia  richiesta  la valutazione  di  impatto  ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base  della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della meta'.
 2.  Per  l'affidamento  della  realizzazione  delle  opere  e degli interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi e   per   ogni  acquisizione  ritenuta  necessaria,  nonche'  per  il miglioramento  dei  servizi  funzionali all'evento, e' autorizzato il ricorso  alle  deroghe  di  cui  all'art. 5, tenuto conto anche della somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  commissario  delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, art. 24;
 legge  11 febbraio  1994,  n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14,  16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,  37-bis,  ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152;
 decreto   del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile  1996,  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   articoli 5,   9   e  10 limitatamente  al  dimezzamento  dei  termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
 contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
 legge   8 luglio   1986,  n.  349,  art.  6,  limitatamente  alla necessita' di accelerazione del procedimento mediante il dimezzamento dei termini;
 legge   7 agosto  1990,  n.  241,  articoli 14,  14-bis,  14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 34, comma 5, 151;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive  modifiche  ed  integrazioni  ed  art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001;
 legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera c); articoli 14, 20, 22, 24 e 25;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  L'Istituto  nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul  lavoro  e'  autorizzato, anche in deroga all'art. 40 della legge 30 marzo  1981,  n.  119, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.  1  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e finanze n. 0101724  del  4 agosto  2005  ed all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad erogare, sulla base di apposita convenzione con  l'Universita'  degli  studi  di  Roma  «Tor Vergata», le risorse finanziarie  occorrenti  nel limite di 60 milioni di euro a titolo di mutuo  oneroso;  le  parti  possono  convenire, laddove sopravvengano situazioni   impreviste   e  di  comprovata  straordinarieta',  altri finanziamenti aggiuntivi alle condizioni gia' previste.
 2.  Il  comune  di  Roma  si  fa carico degli oneri derivanti dalla realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente ordinanza a valere  sulle  risorse  di  cui  alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante  «Interventi  per Roma Capitale della Repubblica», nel limite di 60 milioni di euro.
 3.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente articolo  da impiegarsi per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente  ordinanza,  nel  limite  di  115.000.000,00  di  euro  sono trasferite  su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata  al  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma «Tor Vergata»  con  le  modalita'  previste  dall'art.  10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 4.  Le  residue  risorse  finanziarie pari a euro 5.000.000,00 sono trasferite  su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, da destinare agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e  3  dell'art.  2,  nonche'  per  il  completamento  degli ulteriori interventi di competenza del commissario delegato.
 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 e dell'art. 3 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Il  comune  di  Roma,  l'Universita'  degli  studi di Roma «Tor Vergata»  ed  il  Comitato  olimpico  nazionale italiano definiscono, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della  presente  ordinanza,  forme  di  cogestione  delle realizzande  strutture  allo  scopo  di  assicurarne l'indispensabile redditualita',  anche  strumentale  al  mantenimento degli impegni di restituzione  dell'Ateneo,  in  favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sulle somme finanziate dal medesimo ente.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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