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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2006, n. 20 |  | Disciplina  transitoria  del  conferimento  degli incarichi direttivi giudicanti  e  requirenti di legittimita', nonche' di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Visto,  in  particolare, l'articolo 2, comma 10, della citata legge n.  150  del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto  legislativo  volto  a  disciplinare  il  conferimento  degli incarichi  direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' degli  incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado  nel  periodo  antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge n. 150 del 2005;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005  ed  in data 1° dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,  tesoro  e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della Repubblica,  con  riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo  81,  quarto  comma,  della  Costituzione, nonche' alla condizione  formulata  dalla  Commissione  giustizia della Camera dei deputati  relativamente  alla  precisazione  che  la legittimazione a concorrere  per  il  conferimento  degli uffici direttivi va riferita alla  data  della  vacanza  e  non a quella della pubblicazione della medesima;
 Ritenuto  di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia  della  Camera  dei deputati relativamente all'inserimento, dopo   l'articolo   3,  di  un  ulteriore  articolo,  atteso  che  la disposizione  in esso contemplata non appare rispondente all'esigenza di  individuazione  di  un  termine  oggettivo  a  partire  dal quale computare,  rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di servizio  che  i  magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in grado  di  assicurare  prima  della  data di ordinario collocamento a riposo,  in  considerazione  dell'incertezza  della  data  in  cui il Consiglio  superiore  della  magistratura provvede all'adozione della delibera  con la quale e' disposto il trasferimento o il conferimento di nuovo incarico al magistrato;
 Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Oggetto
 
 1.  Il  presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti   di   legittimita',  nonche'  degli  incarichi  direttivi giudicanti  e  requirenti  di  primo  e  di secondo grado nel periodo antecedente  alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h),
 numero  17),  lettera  i), numero 6) e comma 10 della legge
 25 luglio  2005,  n.  150 (Delega al Governo per la riforma
 dell'ordinamento   giudiziario  di  cui  al  regio  decreto
 30 gennaio  1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
 della   giustizia,   per   la   modifica  della  disciplina
 concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
 conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
 amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
 unico.):
 «Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni  ulteriori).  - Nell'esercizio della delega di
 cui  all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)-g) (omissis);
 h) prevedere che:
 1)-16) (omissis);
 17)  le  funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),
 14),  15)  e 16) possano essere conferite esclusivamente ai
 magistrati   che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
 abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di
 ordinario  collocamento  a riposo, prevista dall'art. 5 del
 regio  decreto  legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano
 frequentato  l'apposito  corso  di formazione alle funzioni
 direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di
 cui  al  comma  2,  il  cui giudizio finale e' valutato dal
 Consiglio  superiore  della  magistratura,  e  siano  stati
 positivamente  valutati  nel  concorso  per titoli previsto
 alla lettera f), numero 4), ultima parte;
 18) (omissis);
 i) prevedere che:
 1)-5) (omissis);
 6)  le  funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano
 essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
 possesso  dei  requisiti  richiesti, abbiano frequentato un
 apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
 la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
 cui  giudizio  finale  e'  valutato dal Consiglio superiore
 della  magistratura, siano stati positivamente valutati nel
 concorso  per  titoli  previsto alla lettera f), numero 4),
 ultima  parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima
 della  data  di  ordinario  collocamento a riposo, prevista
 dall'art.  5  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
 n.  511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano
 essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
 possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente
 valutati  nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
 numero 4), ultima parte;
 2.-9. (omissis).
 10.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
 decreto  legislativo  volto  a disciplinare il conferimento
 degli   incarichi  direttivi  giudicanti  e  requirenti  di
 legittimita' nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e
 requirenti   di  primo  e  di  secondo  grado  nel  periodo
 antecedente  all'entrata  in vigore delle norme di cui alla
 lettera  h),  numero  17),  alla  lettera i), numero 6) del
 comma  1,  con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
 direttivi:
 a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e
 requirenti  di  legittimita' non possano essere conferiti a
 magistrati  che  abbiano meno di due anni di servizio prima
 della  data  di  ordinario  collocamento a riposo, prevista
 all'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
 511, e che, gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti
 di  primo  grado  e  di  secondo  grado  non possano essere
 conferiti  a magistrati che abbiano meno di quattro anni di
 servizio  prima  della  data  di  ordinario  collocamento a
 riposo  prevista  all'art.  5 del regio decreto legislativo
 31 maggio 1946, n. 511;
 b) prevedere  che detta disciplina sia adottata sulla
 base  delle  ordinarie  vacanze  di  organico  dei medesimi
 uffici  direttivi  e, comunque, entro il limite di spesa di
 euro  9.750.000  per  l'anno  2005  e  di  euro 8.000.000 a
 decorrere dall'anno 2006.
 11.-48. (Omissis).».
 - Il   regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12  reca:
 (Ordinamento giudiziario).
 - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 «Art. 1 (Contenuto della delega). - 1.- 3. (Omissis).
 4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
 nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
 entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
 5.- 6. (Omissis).».
 Nota all'art. 1:
 - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero
 17  e  lettera i),  numero  6, della citata legge 25 luglio
 2005, n. 150 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 Disposizioni per il conferimento degli incarichi
 direttivi giudicanti e requirenti di legittimita'
 
 1.  Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della  data  della  vacanza  del  posto  messo a concorso, assicurano almeno   due   anni   di  servizio  prima  della  data  di  ordinario collocamento  a  riposo  prevista  dall'articolo  5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del regio decreto
 legislativo  31 maggio  1946,  n.  511  (Guarentigie  della
 magistratura.):
 "Art.  5  (Collocamento  a riposo per limiti di eta). -
 Tutti  i  magistrati  sono collocati a riposo al compimento
 del settantesimo anno di eta'.
 Con   successivo   decreto  saranno  emanate  le  norme
 transitorie  e  di attuazione relative alla disposizione di
 cui  al  precedente comma, che avranno efficacia dalla data
 di entrata in vigore del presente decreto.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3 Disposizioni per il conferimento degli incarichi
 direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado
 
 1.  Gli  incarichi  direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo  grado  possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che,  al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano  almeno  quattro  anni  di  servizio  prima  della data di ordinario  collocamento  a  riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  il  testo  dell'art.  5 del citato regio decreto
 legislativo 31 maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego  ai  sensi  degli  articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126
 
 1.  Ai  fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2  e  3  ai  magistrati  ai  quali  e'  stato  prolungato  o ripristinato  il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57  e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge  16 marzo  2004,  n. 66, convertito, con modificazioni, dalla   legge   11 maggio  2004,  n.  126,  alla  data  di  ordinario collocamento  a  riposo  indicata  nei  medesimi  articoli 2  e  3 e' aggiunto  un  periodo  pari  a quello della sospensione ingiustamente subita  e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si riporta il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3
 della  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2004):
 «57.  Il  pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
 servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
 chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
 seguito  di  un procedimento penale conclusosi con sentenza
 definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
 o  l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  se  il  fatto  non
 costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato
 ovvero  con decreto di archiviazione per infondatezza della
 notizia  di  reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
 dal  servizio,  e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
 data  di  entrata  in vigore della presente legge, anche se
 gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
 della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
 richiesta,    dall'amministrazione   di   appartenenza   il
 prolungamento  o  il  ripristino  del  rapporto di impiego,
 anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
 eventuali  proroghe,  per  un  periodo  pari a quello della
 durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
 del  periodo  di  servizio  non  espletato per l'anticipato
 collocamento  in  quiescenza,  cumulati  tra loro, anche in
 deroga  ad  eventuali  divieti di riassunzione previsti dal
 proprio  ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
 ed  economico  a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
 sospensione.  Alle  sentenze  di  proscioglimento di cui al
 presente   comma   sono   equiparati  i  provvedimenti  che
 dichiarano  non  doversi  procedere per una causa estintiva
 del  reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
 dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
 non  lo  ha  commesso o se il fatto non costituisce reato o
 non  e'  previsto  dalla  legge come reato. Ove la sentenza
 irrevocabile   di   proscioglimento   sia   stata   emanata
 anteriormente  ai  cinque  anni  antecedenti  alla  data di
 entrata   in  vigore  della  presente  legge,  il  pubblico
 dipendente  puo'  chiedere  il  riconoscimento del migliore
 trattamento  pensionistico  derivante  dalla  ricostruzione
 della  carriera  con  il computo del periodo di sospensione
 dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
 espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
 57-bis.  Ove il procedimento penale di cui al comma 57,
 ricorrendo  ogni  altra  condizione  ivi  indicata,  si sia
 concluso  con  provvedimento  di proscioglimento diverso da
 decreto  di archiviazione per infondatezza della notizia di
 reato  o  sentenza  di proscioglimento perche' il fatto non
 sussiste  o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
 costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
 anche   pronunciati   dopo   la  cessazione  dal  servizio,
 l'amministrazione  di  appartenenza  ha facolta', a domanda
 dell'interessato,  di prolungare e ripristinare il rapporto
 di  impiego  per  un  periodo di durata pari a quella della
 sospensione   e  del  servizio  non  prestato,  secondo  le
 modalita'  indicate  nel  comma  57,  purche' non risultino
 elementi   di   responsabilita'  disciplinare  o  contabile
 all'esito  di  specifica valutazione che le amministrazioni
 competenti  compiono  entro dodici mesi dalla presentazione
 dell'istanza di riammissione in servizio.».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 2 del
 decreto-legge   16 marzo   2004,  n.  66,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   11 maggio   2004,  n.  126
 (Interventi  urgenti  per  i  pubblici dipendenti sospesi o
 dimessisi  dall'impiego  a  causa  di  procedimento penale,
 successivamente conclusosi con proscioglimento.):
 «3.  In  caso di ripristino del rapporto di impiego dei
 magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della
 magistratura,  ai  sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della
 legge  24 dicembre  2003, n. 350, previo l'accertamento ivi
 previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita,
 se  possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili,
 una  funzione  dello  stesso  livello  di  quella da ultimo
 esercitata.  In  caso di ripristino del rapporto di impiego
 ai  sensi  del  comma 57 dello stesso art. 3 della legge n.
 350  del  2003, al magistrato riammesso in servizio che, al
 momento  dell'anticipato  collocamento in quiescenza, aveva
 maturato  nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non
 inferiore   a  dodici  anni  e'  attribuita  dal  Consiglio
 superiore  della  magistratura,  anche in soprannumero, una
 funzione  di livello immediatamente superiore a tale ultima
 funzione,   previa   valutazione,  da  parte  dello  stesso
 Consiglio,   dell'anzianita'  in  ruolo  al  momento  della
 cessazione  del  servizio  e delle attitudini desunte dalle
 funzioni  da  ultimo  esercitate;  non  possono,  tuttavia,
 essere  attribuite  in  soprannumero  funzioni  di  livello
 superiore  a  presidente  aggiunto  o  procuratore generale
 aggiunto   della  Corte  di  cassazione,  nonche'  funzioni
 apicali  di  uffici  giudiziari  di  qualsiasi  livello; al
 magistrato  riammesso  in  servizio  ai  sensi del comma 57
 dell'art.  3  della  legge  n. 350 del 2003 che, al momento
 dell'anticipato  collocamento in quiescenza, aveva maturato
 nell'ultima  funzione  esercitata un'anzianita' inferiore a
 dodici  anni  e'  conferita,  anche  in  soprannumero,  una
 funzione  dello  stesso livello di tale ultima funzione. Il
 Consiglio  superiore della magistratura dispone altresi' la
 continuazione  del  servizio  per il periodo corrispondente
 alla  sospensione  ingiustamente subita e per il periodo di
 attivita'  non  prestata  in  dipendenza  della  cessazione
 anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e
 57-bis  del  citato art. 3; in ogni caso di riammissione in
 servizio  o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai
 sensi  dei  predetti  commi, al magistrato e' attribuita la
 posizione  in  ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non
 avesse  subito  interruzione,  nel rispetto della normativa
 relativa  alla  progressione  in  carriera.  Le  norme  del
 presente  comma  si applicano anche ai magistrati militari,
 nel  rispetto  dei  principi  posti  e  ferme  restando  le
 competenze stabilite dal relativo ordinamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Copertura finanziaria
 
 1.  Per  l'attuazione  degli  articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, e' autorizzata  la  spesa massima di 9.750.000 euro per l'anno 2005 e di 8.000.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2006.  Al relativo onere si provvede  a  valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 2.  L'INPDAP  provvede  al  monitoraggio  degli  effetti finanziari derivanti   dalle  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo, comunicando  i  risultati  al Ministero della giustizia, al Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3,  lettera  i-quater),  e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  trasmette alle Camere, corredati da apposite   relazioni,   gli   eventuali   decreti  emanati  ai  sensi dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo del comma 40 dell'art. 2 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 «40. Per le finalita' di cui al comma 10 e' autorizzata
 la  spesa  di  euro  9.750.000  per  l'anno  2005 e di euro
 8.000.000  a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti
 dal  presente  comma  si  provvede  mediante corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di   parte   corrente   «Fondo  speciale»  dello  stato  di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno  2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
 euro  9.750.000  per l'anno 2005, l'accantonamento relativo
 al  Ministero  della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a
 decorrere  dall'anno  2006,  l'accantonamento  relativo  al
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 7, 11 e 11-ter
 della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
 di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
 bilancio.):
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
 degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
 provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
 caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
 soppresso];
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 «Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
 tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
 programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
 presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
 disegno di legge finanziaria.
 2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
 di  cui  al  comma  2  dell'art.  3, dispone annualmente il
 quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
 nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
 periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
 dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
 finanziari agli obiettivi.
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
 finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
 competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
 bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
 contabili pregresse specificamente indicate;
 b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
 degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
 determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
 imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
 vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
 essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
 conseguenti all'andamento dell'inflazione;
 c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
 leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
 quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
 considerati;
 d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
 quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
 permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
 quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
 e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
 riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
 pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
 per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
 vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
 le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
 stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
 qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
 prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
 tra le spese in conto capitale;
 g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
 11-bis e le corrispondenti tabelle;
 h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
 ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
 rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
 dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
 modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
 personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
 compreso nel regime contrattuale;
 i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
 alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
 i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
 riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
 ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
 caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
 dei saldi di cui alla lettera a);
 i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
 riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
 direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
 esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
 microsettoriale;
 i-quater) norme   recanti   misure  correttive  degli
 effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
 comma 7.
 4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale quota
 delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
 nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
 copertura di nuove o maggiori spese.
 5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma, della
 Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
 ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
 nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
 nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
 11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
 delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
 e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
 autorizzazioni di spesa corrente.
 6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
 copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
 disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
 determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
 correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
 determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
 documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
 deliberato dal Parlamento.
 6-bis.  In  allegato alla relazione al disegno di legge
 finanziaria   sono  indicati  i  provvedimenti  legislativi
 adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.11-ter,
 comma  7,  con  i  relativi  effetti finanziari, nonche' le
 ulteriori  misure correttive da adottare ai sensi del comma
 3, lettera i-quater).».
 «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
 In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
 Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
 spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
 intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
 intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
 previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
 salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
 eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
 delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
 minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
 seguenti modalita':
 a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
 nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
 precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
 capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
 per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
 contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
 internazionali;
 b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
 legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
 affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
 presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
 iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
 risorse da utilizzare come copertura;
 c) [a  carico  o mediante riduzione di disponibilita'
 formatesi  nel  corso dell'esercizio sui capitoli di natura
 non  obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello
 stesso  esercizio,  di  variazioni  volte ad incrementare i
 predetti  capitoli.  Ove  si  tratti  di oneri continuativi
 pluriennali,  nei  due  esercizi  successivi  al  primo, lo
 stanziamento  di competenza dei suddetti capitoli, detratta
 la   somma   utilizzata   come   copertura,  potra'  essere
 incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
 programmato   in   sede   di   relazione   previsionale   e
 programmatica.  A  tale  forma  di  copertura  si puo' fare
 ricorso  solo  dopo  che il Governo abbia accertato, con la
 presentazione  del  disegno  di  legge  di assestamento del
 bilancio,  che  le  disponibilita' esistenti presso singoli
 capitoli  non debbano essere utilizzate per far fronte alle
 esigenze  di integrazione di altri stanziamenti di bilancio
 che  in  corso  di  esercizio  si rivelino sottostimati. In
 nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra
 natura  le  economie  che  si  dovessero  realizzare  nella
 categoria  "interessi"  e  nei  capitoli  di  stipendi  del
 bilancio  dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e
 12,   primo   comma,  non  possono  essere  esercitate  per
 l'iscrizione   di   somme  a  favore  di  capitoli  le  cui
 disponibilita'  siano  state in tutto o in parte utilizzate
 per  la  copertura  di  nuove o maggiori spese disposte con
 legge];
 d) mediante  modificazioni legislative che comportino
 nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
 copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
 conto capitale.
 2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
 legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
 comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
 da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
 competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
 quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
 ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
 con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
 minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
 attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
 della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
 pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
 obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
 dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
 fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
 parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
 parlamentari.
 3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
 richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
 tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
 esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
 degli oneri da essi recati.
 4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
 CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
 relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
 5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
 pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
 un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
 decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
 ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
 materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
 sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
 automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
 loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
 con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
 dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
 legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
 appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
 riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
 6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
 Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
 adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
 sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
 riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
 parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
 Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
 conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
 di copertura recate dalla legge di delega.
 6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
 spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
 espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
 legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
 Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
 dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
 espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
 a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
 l'anno in corso alla medesima data.
 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
 uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
 dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
 disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
 organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
 revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
 adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Dalla medesima   data  cessa  di  avere  effetto  la  disposizione  di  cui all'articolo 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Il  comma 45 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio
 2005,  n. 150, le cui disposizioni cessano di avere effetto
 dal  giorno  dell'entrata  in  vigore  del presente decreto
 legislativo, reca:
 «45.  Nelle  more dell'attuazione della delega prevista
 dal  comma  10,  non  possono  essere  conferiti  incarichi
 direttivi   giudicanti   e  requirenti  di  legittimita'  a
 magistrati  che  abbiano meno di due anni di servizio prima
 della  data  di  ordinario  collocamento  a riposo prevista
 dall'art.  5  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
 n.  511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi
 giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado a
 magistrati  che  abbiano  meno  di quattro anni di servizio
 prima   della  data  di  ordinario  collocamento  a  riposo
 prevista dal citato art. 5 del regio decreto legislativo n.
 511  del  1946.  Tale  disposizione  si  applica anche alle
 procedure  per il conferimento degli incarichi direttivi in
 corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
 legge.».
 
 
 
 
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