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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2005, n. 294 |  | Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  direttiva  2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che   modifica   la   direttiva   77/388/CEE   del   17 maggio  1977, relativamente  alle  norme  sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;
 Visto  l'articolo  1,  comma  1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge comunitaria  2004,  che  ha  delegato il Governo a recepire la citata direttiva  2003/92/CE,  ricompresa  nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
 Vista  la  legge  14 dicembre  1994,  n.  686,  recante ratifica ed esecuzione  del  Trattato di adesione all'Unione europea del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del  Regno di Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio  di  note  allegate,  fatto a Corfu' il 24 giugno 1994, ed in particolare  l'articolo  2, lettera a), del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, concernente le isole Åland;
 Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n.  380,  recante ratifica ed esecuzione  del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri  dell'Unione  europea  e  la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia,  la  Repubblica  di  Cipro,  la  Repubblica  di Lettonia, la Repubblica  di  Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta,  la  Repubblica  di  Polonia,  la  Repubblica  di Slovenia, la Repubblica  slovacca,  con  atto  di  adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni,  scambio  di  lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile  2003,  ed  in  particolare  il  Protocollo n. 3, Allegato, sezione  II,  dell'Atto  relativo alle condizioni di adesione, con il quale  e'  stato  modificato,  per quanto concerne la territorialita' dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
 Visti  gli  articoli 7,  17  e  68 del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, il presupposto della territorialita', i soggetti  passivi  e  l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;
 Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n. 427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la territorialita' delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie non imponibili;
 Visto  l'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente  attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per  il  mercato  interno  del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  che  definisce  il  sistema attraverso il quale il gas viene distribuito;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
 Considerato  che  le  Commissioni  del  Senato della Repubblica non hanno  espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attivita' produttive;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1. Modifiche  alla  territorialita'  dell'imposta  sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica
 e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto
 
 1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 7:
 1)  nel  primo  comma,  lettera  b),  e'  aggiunto, in fine, il seguente  numero:  «4-bis  per  la  Repubblica di Finlandia, le isole Åland;»;
 2) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)  il  Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranita' del  Regno  Unito  di  Akrotiri  e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.»;
 3) nel secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e  le  cessioni  di  energia  elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
 a) quando  il  cessionario e' un soggetto passivo rivenditore che ha  il  domicilio nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza aver  stabilito  all'estero il domicilio o una stabile organizzazione destinataria  dei  beni  ceduti,  ovvero  ha  in  Italia  una stabile organizzazione,  per  la  quale  gli  acquisti  sono  effettuati. Per soggetto  passivo-rivenditore,  si intende un soggetto passivo la cui principale   attivita'   in   relazione  all'acquisto  di  gas  e  di elettricita'  e'  costituita  dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile;
 b) quando  il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se  i  beni  sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita'   o   parte  dei  beni  non  e'  di  fatto  utilizzata  dal cessionario,  limitatamente  alla parte non usata o non consumata, le cessioni  anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno  il  domicilio  nel  territorio  dello  Stato o di soggetti ivi residenti  che  non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei  confronti  di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per  le  quali  sono  effettuati  gli  acquisti  da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio  dello  Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili  organizzazioni  all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.»;
 4)  nel quarto comma, lettera d), dopo le parole «a prestiti di personale,»  sono  inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai  sistemi  di  gas  naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto  o  di  trasmissione  mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;
 5)   nel   quarto  comma,  lettera  f),  dopo  le  parole:  «di elaborazione e fornitura di dati e simili» sono inserite le seguenti: «la  concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica,  il  servizio  di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;
 b) all'articolo  17,  terzo comma, il terzo periodo e' sostituito dal   seguente:   «Gli   obblighi   relativi  alle  cessioni  di  cui all'articolo  7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi  di  cui  all'articolo  7,  quarto comma, lettera d), rese da soggetti  non  residenti  a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato,  a  soggetti  ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito  il domicilio  all'estero  ovvero  a  stabili organizzazioni in Italia di soggetti  domiciliati  e  residenti  all'estero,  sono  adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;
 c) all'articolo  68,  primo  comma,  e'  aggiunta,  in  fine,  la seguente  lettera: «g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas  naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.».
 2.  Al  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo  38,  comma  5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:  «c-bis)  l'introduzione  nel territorio dello Stato di gas mediante  sistemi  di  gas  naturale  e  di energia elettrica, di cui all'articolo  7,  secondo  comma,  terzo  periodo,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
 b) all'articolo 40, comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Costituiscono,  altresi',  trasporti  intracomunitari  le prestazioni  di  vettoriamento,  rese tramite condutture, di prodotti energetici  diretti  in  altri  Stati membri o da questi provenienti, fatta  eccezione  per  le  prestazioni  di  trasporto di gas mediante sistemi  di gas naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.»;
 c) all'articolo  41,  dopo  il  comma  2 e' inserito il seguente: «2-bis.  Non  costituiscono  cessioni intracomunitarie le cessioni di gas  mediante  sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di  energia  elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva 2003/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L 260 dell'11 ottobre 2003.
 - La  direttiva 77/388/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L 145 del 13 giugno 1977.
 - L'art.  1,  comma  1,  e  l'allegato  B,  della legge
 18 aprile  2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 27 aprile   2005,   n.  96,  supplemento  ordinario,  cosi'
 recitano:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.».
 
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE.)
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'8 aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18  giugno  2003,  che  modifica  le  direttive 78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
 \beta -agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,  che  abroga  la  direttiva  85/511  CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4     novembre    2003,    concernente    taluni    aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'11 febbraio  2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 - La  legge  14 dicembre  1994,  n.  686, e' pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale   16 dicembre  1994,  n.  293,
 supplemento ordinario.
 - La legge 24 dicembre 2003, n. 380 e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  22 gennaio  2004,  n.  17, supplemento
 ordinario.
 - Per   gli   articoli 7,  17  e  68  del  decreto  del
 Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.
 292, supplemto ordinario vedi note all'art. 1.
 - Per  gli  articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del
 decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203,
 vedi note all'art. 1.
 - L'art.  2  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n.
 142, cosi' recita:
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto si intende per:
 a) "cliente  finale": il consumatore che acquista gas
 per uso proprio;
 b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica
 che  acquista  e  vende  gas  naturale  e  che  non  svolge
 attivita'   di  trasporto  o  distribuzione  all'interno  o
 all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
 c) "cliente  idoneo":  la  persona fisica o giuridica
 che  ha  la capacita', per effetto del presente decreto, di
 stipulare  contratti  di  fornitura, acquisto e vendita con
 qualsiasi    produttore,    importatore,   distributore   o
 grossista,  sia  in Italia che all'estero, ed ha diritto di
 accesso al sistema;
 d) "clienti":  i  clienti  grossisti  o finali di gas
 naturale  e  le  imprese di gas naturale che acquistano gas
 naturale;
 e) "codice  di  rete":  codice  contenente  regole  e
 modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
 f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e
 modalita'  per la gestione e il funzionamento di un sistema
 di stoccaggio;
 g) "cogenerazione":   la   produzione   combinata  di
 energia   elettrica   e  calore  alle  condizioni  definite
 dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
 h) "coltivazione":  l'estrazione  di  gas naturale da
 giacimenti;
 i) "cushion  gas": quantitativo minimo indispensabile
 di  gas  presente  o  inserito  nei  giacimenti  in fase di
 stoccaggio   che   e'   necessario   mantenere  sempre  nel
 giacimento  e che ha la funzione di consentire l'erogazione
 dei   restanti  volumi  senza  pregiudicare  nel  tempo  le
 caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
 j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire
 disposizioni  per  l'utilizzazione e l'esercizio coordinato
 degli  impianti  di coltivazione, di stoccaggio, della rete
 di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
 k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla
 lettera    j),   condizionata   unicamente   da   eventuali
 impedimenti o vincoli di rete;
 l) "disponibilita'  di  punta giornaliera": quantita'
 di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema
 di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
 m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas
 naturale,  espressa  in  Smc/g,  erogabile da un sistema di
 stoccaggio  nell'ambito  di  un'ora, moltiplicata per le 24
 ore;
 n) "distribuzione":  il  trasporto  di  gas  naturale
 attraverso  reti  di  gasdotti  locali  per  la consegna ai
 clienti;
 o) "fornitura":  la  consegna  o  la  vendita  di gas
 naturale;
 p) "impianto  di  GNL": un impianto utilizzato per le
 operazioni  di liquefazione del gas naturale, o di scarico,
 stoccaggio e rigassificazione di GNL;
 q) "impianto  di  stoccaggio":  l'impianto utilizzato
 per  lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito
 da  una  impresa di gas naturale, ad esclusione della parte
 di impianto utilizzato per attivita' di coltivazione;
 r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi
 dell'art. 2359, comma primo e secondo, del codice civile;
 s) "impresa  controllata": una impresa controllata ai
 sensi  dell'art.  2359,  commi  primo e secondo, del codice
 civile;
 t) "impresa  di  gas  naturale":  la persona fisica o
 giuridica,  ad  esclusione dei clienti finali, che effettua
 almeno   una   delle   seguenti   attivita':  importazione,
 esportazione,   coltivazione,   trasporto,   distribuzione,
 vendita,  acquisto,  o stoccaggio di gas naturale, compreso
 il  gas  naturale  liquefatto, di seguito denominato GNL, e
 che   risulta   responsabile  per  i  compiti  commerciali,
 tecnici, o di manutenzione legati alle predette attivita';
 u) "impresa     di     gas     naturale     integrata
 orizzontalmente":  un'impresa  che  svolge almeno una delle
 attivita'   di  importazione,  esportazione,  coltivazione,
 trasporto,  distribuzione,  stoccaggio  o  vendita  di  gas
 naturale  ed  una attivita' che non rientra nel settore del
 gas naturale;
 v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente":
 un'impresa  di  gas  naturale  che  svolge due o piu' delle
 seguenti     attivita':     importazione,     esportazione,
 coltivazione,   trasporto,   distribuzione,   stoccaggio  o
 vendita di gas naturale;
 w) "linea  diretta":  un  gasdotto  che rifornisce un
 centro   di   consumo  in  modo  complementare  al  sistema
 interconnesso;
 x) "periodo   di   punta   giornaliera":  il  periodo
 compreso  tra  le  ore  7 e le ore 22 di ciascun giorno nel
 periodo di punta stagionale;
 y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso
 tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
 z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione
 degli  approvvigionamenti  e  della  capacita' di trasporto
 delle  imprese  di  gas  naturale  necessarie  al  fine  di
 soddiszfare   la  domanda  di  gas  naturale  del  sistema,
 diversificare  le  fonti  e assicurare l'offerta ai clienti
 nel lungo termine;
 aa) "rete   di  gasdotti  di  coltivazione  (gasdotti
 upstream)":  ogni  gasdotto  o rete di gasdotti costruiti o
 gestiti  quale  parte  di  un  progetto  di coltivazione di
 idrocarburi   liquidi  o  gassosi,  oppure  utilizzati  per
 trasportare   gas  naturale  da  uno  o  piu'  impianti  di
 coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento
 oppure ad un terminale costiero;
 bb) "servizi  accessori":  i servizi necessari per la
 gestione  di  una  rete di trasporto o distribuzione quali,
 esemplificativamente,   i   servizi  di  regolazione  della
 pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
 cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e
 di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
 dd)"sistema  interconnesso":  un  insieme  di sistemi
 reciprocamente collegati;
 ee) "sistema":    le    reti    di    trasporto,   di
 distribuzione,  gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati
 nel  territorio  nazionale  e nelle zone marine soggette al
 diritto   italiano   in  base  ad  atti  internazionali  di
 proprieta'   o  gestiti  dalle  imprese  di  gas  naturale,
 compresi  gli  impianti  che  forniscono servizi accessori,
 nonche'  quelli  di  imprese  collegate  necessari per dare
 accesso al trasporto e alla distribuzione;
 ff) "stoccaggio   di   modulazione":   lo  stoccaggio
 finalizzato  a  soddisfare  la  modulazione  dell'andamento
 giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
 gg) "stoccaggio  minerario": lo stoccaggio necessario
 per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento
 ottimale  della  coltivazione di giacimenti di gas naturale
 nel territorio italiano;
 hh) "stoccaggio     strategico":     lo    stoccaggio
 finalizzato   a   sopperire  a  situazioni  di  mancanza  o
 riduzione  degli  approvvigionamenti o di crisi del sistema
 del gas;
 ii) "trasporto":   il   trasporto   di  gas  naturale
 attraverso  la  rete  di  gasdotti,  esclusi  i gasdotti di
 coltivazione e le reti di distribuzione;
 jj) "utente   del   sistema":  la  persona  fisica  o
 giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
 kk) "working  gas":  quantitativo di gas presente nei
 giacimenti  in  fase  di stoccaggio che puo' essere messo a
 disposizione  e  reintegrato, per essere utilizzato ai fini
 dello  stoccaggio  minerario,  di modulazione e strategico,
 compresa  la  parte  di  gas  producibile, ma in tempi piu'
 lunghi  rispetto  a  quelli  necessari  al  mercato, ma che
 risulta  essenziale  per assicurare le prestazioni di punta
 che  possono  essere  richieste  dalla  variabilita'  della
 domanda in termini giornalieri ed orari.».
 - La  direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.
 204 del 21 luglio 1998.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  41  della  legge
 17 maggio  1999,  n.  144,  recante:  «Misure in materia di
 investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
 incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
 l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
 previdenziali».   Pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:
 «Art.  41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
 Al  fine  di promuovere la liberalizzazione del mercato del
 gas  naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
 trasporto,   stoccaggio  e  distribuzione,  il  Governo  e'
 delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
 vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
 legislativi,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
 decreto   legislativo  28 agosto  1997  n.  281,  per  dare
 attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
 del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
 il   mercato   interno   del  gas  naturale,  e  ridefinire
 conseguentemente  tutte le componenti rilevanti del sistema
 nazionale  del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
 di  pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a) prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del  gas
 naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
 rispetto  dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
 e  il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
 relativi   obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e  la
 sicurezza     del     medesimo,     l'interconnessione    e
 l'interoperabilita' dei sistemi;
 b) prevedere  che,  in  considerazione  del crescente
 ricorso  al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
 di  interconnessione  al  sistema europeo del gas, le opere
 infrastrutturali  per lo sviluppo del sistema del gas siano
 dichiarate   di   pubblica   utilita'   nonche'  urgenti  e
 indifferibili  a  tutti  gli  effetti della legge 25 giugno
 1865, n. 2359;
 c) eliminare  ogni disparita' normativa tra i diversi
 operatori  nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
 siano  previsti  contributi,  concessioni, autorizzazioni o
 altra  approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti o
 infrastrutture  del  sistema  del  gas, uguali condizioni e
 trattamenti non discriminatori alle imprese;
 d) prevedere   misure   affinche'  nei  piani  e  nei
 programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
 di  stoccaggio  di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
 approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
 infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
 favorito   lo   sviluppo  della  concorrenza  e  l'utilizzo
 razionale delle infrastrutture esistenti;
 e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
 gas   costituiscano,   ove  funzionale  allo  sviluppo  del
 mercato,  societa'  separate,  e in ogni caso tengano nella
 loro  contabilita'  interna conti separati per le attivita'
 di  importazione,  trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
 conti  consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti nel
 settore  del  gas,  al  fine  di  evitare discriminazioni o
 distorsioni della concorrenza;
 f) garantire   trasparenti   e   non  discriminatorie
 condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
 g) stabilire  misure  perche'  l'apertura del mercato
 nazionale  del  gas  avvenga  nel  quadro dell'integrazione
 europea  dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
 dei  criteri  per  i  clienti idonei su base di consumo per
 localita',  sia  per  facilitare la transizione del settore
 italiano   del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia  per
 assicurare  alle  imprese  italiane, mediante condizioni di
 reciprocita'   con   gli  altri  Stati  membri  dell'Unione
 europea,  uguali  condizioni  di  competizione  sul mercato
 europeo del gas.
 2.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma
 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
 apposita   relazione,   sono   trasmessi  alle  Camere  per
 l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
 Commissioni  parlamentari  permanenti entro nove mesi dalla
 data  di entrata in vigore della presente legge. In caso di
 mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
 Governo  decade  dall'esercizio della delega. Le competenti
 Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
 giorni  dalla  data di trasmissione. Qualora il termine per
 l'espressione  del  parere  decorra  inutilmente, i decreti
 legislativi possono essere comunque emanati.».
 - L'art.  1, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
 citata nelle premesse, cosi' recita:
 «3.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.».
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo  vigente  degli  articoli 7,  17  e  68 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,  cosi'  come  modificati  dal  presente  decreto cosi'
 recitano:
 «Art.  7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
 del presente decreto:
 a) per  "Stato" o "territorio dello Stato" si intende
 il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
 comuni  di  Livigno  e  di  Campione d'Italia e delle acque
 italiane del lago di Lugano;
 b) per  "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si
 intende   il   territorio   corrispondente   al   campo  di
 applicazione   del   Trattato  istitutivo  della  Comunita'
 economica  europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
 indicata nella lettera a);
 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di
 Helgoland ed il territorio di Bu"singen;
 3)   per   la  Repubblica  francese,  i  Dipartimenti
 d'oltremare;
 4)  per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
 Canarie;
 4-bis)  per  la  Repubblica  di  Finlandia,  le isole
 Åland;
 c) il  Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone
 di  sovranita'  del  Regno  Unito di Akrotiri e Dhekelia si
 intendono  compresi  nel  territorio  rispettivamente della
 Repubblica  francese,  del  Regno  Unito di Gran Bretagna e
 Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.
 Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate nel
 territorio  dello  Stato se hanno per oggetto beni immobili
 ovvero  beni  mobili  nazionali,  comunitari o vincolati al
 regime   della   temporanea   importazione,  esistenti  nel
 territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
 Stato   membro,   installati,   montati   o  assiemati  nel
 territorio  dello  Stato  dal fornitore o per suo conto. Si
 considerano  altresi' effettuate nel territorio dello Stato
 le  cessioni  di beni nei confronti di passeggeri nel corso
 di   un   trasporto   intracomunitario  a  mezzo  di  navi,
 aeromobili   o   treni,  se  il  trasporto  ha  inizio  nel
 territorio  dello  Stato;  si considera intracomunitario il
 trasporto  con  luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
 membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
 imbarco  dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
 punto  di  sbarco.  Le  cessioni di gas mediante sistemi di
 distribuzione  di  gas  naturale  e  le cessioni di energia
 elettrica  si  considerano  effettuate nel territorio dello
 Stato:
 a) quando  il  cessionario  e'  un  soggetto  passivo
 rivenditore  che ha il domicilio nel territorio dello Stato
 o  e'  ivi  residente  senza  aver  stabilito all'estero il
 domicilio  o  una  stabile  organizzazione destinataria dei
 beni    ceduti,   ovvero   ha   in   Italia   una   stabile
 organizzazione,  per la quale gli acquisti sono effettuati.
 Per  soggetto  passivo-rivenditore,  si intende un soggetto
 passivo   la   cui   principale   attivita'   in  relazione
 all'acquisto  di  gas e di elettricita' e' costituita dalla
 rivendita  di  detti  beni  ed  il cui consumo personale di
 detti prodotti e' trascurabile;
 b) quando  il  cessionario e' un soggetto diverso dal
 rivenditore,   se   i  beni  sono  usati  o  consumati  nel
 territorio  dello  Stato.  Se la totalita' o parte dei beni
 non  e'  di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente
 alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette
 si  considerano  comunque  effettuate  nel territorio dello
 Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti
 che  hanno  il  domicilio  nel  territorio dello Stato o di
 soggetti   ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito  il
 domicilio  all'estero,  ovvero  nei  confronti  di  stabili
 organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato, per le quali
 sono   effettuati   gli   acquisti  da  parte  di  soggetti
 domiciliati  e  residenti  all'estero;  non  si considerano
 effettuate  nel territorio dello Stato le cessioni poste in
 essere  nei confronti di stabili organizzazioni all'estero,
 per  le  quali  sono  effettuati  gli  acquisti da parte di
 soggetti domiciliati o residenti in Italia.
 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
 territorio  dello  Stato  quando  sono rese da soggetti che
 hanno  il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
 residenti   che   non   abbiano   stabilito   il  domicilio
 all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
 organizzazioni   in   Italia   di  soggetti  domiciliati  e
 residenti  all'estero;  non  si  considerano effettuate nel
 territorio   dello   Stato  quando  sono  rese  da  stabili
 organizzazioni   all'estero   di   soggetti  domiciliati  o
 residenti  in  Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
 fisiche,  agli effetti del presente articolo , si considera
 domicilio  il  luogo  in  cui  si  trova  la  sede legale e
 residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
 In deroga al secondo e al terzo comma:
 a) le   prestazioni   di   servizi  relativi  a  beni
 immobili,  comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e
 le    prestazioni   inerenti   alla   preparazione   e   al
 coordinamento  dell'esecuzione  dei  lavori immobiliari, si
 considerano  effettuate  nel  territorio dello Stato quando
 l'immobile e' situato nel territorio stesso;
 b) le  prestazioni  di  servizi, comprese le perizie,
 relative  a  beni  mobili  materiali  e  le  prestazioni di
 servizi   culturali,   scientifici,  artistici,  didattici,
 sportivi,  ricreativi  e  simili,  nonche' le operazioni di
 scarico,  manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di
 beni,  si considerano effettuate nel territorio dello Stato
 quando sono eseguite nel territorio stesso;
 c) le   prestazioni   di   trasporto  si  considerano
 effettuate  nel  territorio dello Stato in proporzione alla
 distanza ivi percorsa;
 d) le   prestazioni   derivanti   da   contratti   di
 locazione,  anche  finanziaria,  noleggio  e simili di beni
 mobili   materiali  diversi  dai  mezzi  di  trasporto,  le
 prestazioni  di  servizi  indicate al numero 2) del secondo
 comma   dell'art.   3,  le  prestazioni  pubblicitarie,  di
 consulenza  e  assistenza tecnica o legale, comprese quelle
 di   formazione   e  di  addestramento  del  personale,  le
 prestazioni    di    servizi   di   telecomunicazione,   di
 radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi
 rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura
 di  dati  e  simili,  le operazioni bancarie, finanziarie e
 assicurative  e  le  prestazioni  relative  a  prestiti  di
 personale,  la  concessione  dell'accesso ai sistemi di gas
 naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o
 di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri
 servizi  direttamente  collegati, nonche' le prestazioni di
 intermediazione   inerenti   alle  suddette  prestazioni  o
 operazioni   e   quelle   inerenti   all'obbligo   di   non
 esercitarle, nonche' le cessioni di contratti relativi alle
 prestazioni  di  sportivi  professionisti,  si  considerano
 effettuate  nel  territorio  dello Stato quando sono rese a
 soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
 residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
 quando  sono  rese  a  stabili  organizzazioni in Italia di
 soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
 siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
 e) le  prestazioni  di servizi e le operazioni di cui
 alla  lettera  precedente  rese  a  soggetti  domiciliati o
 residenti  in  altri Stati membri della Comunita' economica
 europea,  si  considerano  effettuate  nel territorio dello
 Stato  quando  il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
 dell'imposta  nello  Stato  in  cui  ha  il  domicilio o la
 residenza;
 f)  le  operazioni di cui alla lettera d), escluse le
 prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
 di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non
 soggetti  passivi  d'imposta  residenti  al  di fuori della
 Comunita',   le  prestazioni  di  consulenza  e  assistenza
 tecnica  o  legale,  ivi comprese quelle di formazione e di
 addestramento del personale. di elaborazione e fornitura di
 dati  e  simili,  la concessione dell'accesso ai sistemi di
 gas  naturale  o  di  energia  elettrica,  il  servizio  di
 trasporto  o  di  trasmissione  mediante  gli  stessi  e la
 fornitura  di  altri servizi direttamente collegati, rese a
 soggetti  domiciliati  e  residenti  fuori  della  Comunita
 economica  europea nonche' quelle derivanti da contratti di
 locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di
 trasporto  rese  da  soggetti domiciliati o residenti fuori
 della  Comunita'  stessa ovvero domiciliati o residenti nei
 territori  esclusi  a  norma  del  primo  comma lettera a),
 ovvero   da   stabili   organizzazioni  operanti  in  detti
 territori,  si  considerano effettuate nel territorio dello
 Stato   quando   sono   ivi   utilizzate;   queste   ultime
 prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in
 Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato
 quando  sono  utilizzate  in Italia o in altro Stato membro
 della Comunita' stessa;
 f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione
 rese   a   soggetti   domiciliati  o  residenti  fuori  del
 territorio   della  Comunita'  da  soggetti  domiciliati  o
 residenti  fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
 o  residenti nei territori esclusi a norma del primo comma,
 lettera  a), si considerano effettuate nel territorio dello
 Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
 considerano  utilizzati  nel  territorio  dello Stato se in
 partenza   dallo   stesso   o   quando,   realizzandosi  la
 prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
 mezzi  tecnici  preordinati all'utilizzazione del servizio,
 la  loro  distribuzione  avviene, direttamente o a mezzo di
 commissionari,  rappresentanti,  o  altri intermediari, nel
 territorio dello Stato;
 f-ter)  le  prestazioni di servizi rese tramite mezzi
 elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
 Comunita'  a  committenti  non  soggetti  passivi d'imposta
 nello Stato, si considerano ivi effettuate;
 f-quater)  le  prestazioni  di  telecomunicazione, di
 radiodiffusione   e   di   televisione   rese  da  soggetti
 domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti
 comunitari  non  soggetti  passivi d'imposta si considerano
 effettuate  nel  territorio  dello  Stato  quando  sono ivi
 utilizzate.
 Non  si  considerano  effettuate  nel  territorio dello
 Stato   le   cessioni   all'esportazione,   le   operazioni
 assimilate   a   cessioni   all'esportazione  e  i  servizi
 internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
 ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.».
 «Art.  17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
 soggetti   che   effettuano   le  cessioni  di  beni  e  le
 prestazioni  di servizi imponibili, i quali devono versarla
 all'erario,   cumulativamente   per   tutte  le  operazioni
 effettuate  e  al netto della detrazione prevista nell'art.
 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
 Gli  obblighi  e i diritti derivanti dalla applicazione
 delle  norme  in  materia  di  imposta sul valore aggiunto,
 relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
 Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
 essere  adempiuti  o  esercitati,  nei modi ordinari, dagli
 stessi  soggetti  direttamente,  se  identificati  ai sensi
 dell'art.  35-ter,  ovvero  tramite  un loro rappresentante
 residente  nel  territorio dello Stato nominato nelle forme
 previste  dall'art.  1, comma 4, del decreto del Presidente
 della   Repubblica   10   novembre   1997,   n.   441.   Il
 rappresentante   fiscale   risponde   in   solido   con  il
 rappresentato   relativamente   agli   obblighi   derivanti
 dall'applicazione  delle  norme  in  materia di imposta sul
 valore  aggiunto.  La  nomina del rappresentante fiscale e'
 comunicata      all'altro      contraente     anteriormente
 all'effettuazione    dell'operazione.    La    nomina   del
 rappresentante  e'  obbligatoria  qualora  il  soggetto non
 residente, che non si sia identifiato direttamente ai sensi
 dell'art.  35-ter,  effettui  nel  territorio  dello  Stato
 cession   di   beni   o  prestazioni  di  servizi  soggette
 all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
 o  committenti  che non agiscono nell'esercizio di imprese,
 arti  o  professioni.  Le  disposizioni  che  precedono  si
 applicano   anche  alle  operazioni,  imponibili  ai  sensi
 dell'art.  7,  quarto  comma,  lettera  f),  effettuate  da
 soggetti domiciliti, residenti o con stabili organizzazioni
 operanti  nei  territori  esclusi  a norma del primo comma,
 lettera a), dello stesso art. 7.
 Gli  obblighi  relativi  alle  cessioni  di beni e alle
 prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio dello
 Stato   da   soggetti  non  residenti,  che  non  si  siano
 identificati  direttamente  ai  sensi dell'art. 35-ter, ne'
 abbiano  nominato  un  rappresentante  fiscale ai sensi del
 comma   precedente,   sono   adempiuti   dai  cessionari  o
 committenti,  residenti  nel  territorio  dello  Stato, che
 acquistano  i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
 imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
 relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
 7,   quarto  comma,  lettera  f),  effettuate  da  soggetti
 domiciliati   o  residenti  o  con  stabili  organizzazioni
 operanti  nei  territori  esclusi  a norma del primo comma,
 lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
 cessioni  di  cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
 ed  alle  prestazioni  di servizi di cui all'art. 7, quarto
 comma,  lettera  d),  rese  da  soggetti  non  residenti  a
 soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
 ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito  il  domicilio
 all'estero  ovvero  a  stabili  organizzazioni in Italia di
 soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
 dai  cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
 nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
 Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
 applicano  per  le operazioni effettuate da o nei confronti
 di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
 all'estero.
 In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
 oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
 per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
 semilavorati  di  purezza pari o superiore a 325 millesimi,
 al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il  cessionario se
 soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
 fattura,  emessa  dal cedente senza addebito d'imposta, con
 l'osservanza  delle  disposizioni di cui agli articoli 21 e
 seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
 comma,   deve   essere   integrata   dal   cessionario  con
 l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
 essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
 entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
 ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
 riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
 della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
 all'art. 25.».
 «Art  68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non
 sono soggette all'imposta:
 a) le  importazioni di beni indicati nel primo comma,
 lettera  c)  dell'art.  8,  nell'art.  8-bis,  nonche'  nel
 secondo  comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
 corrispettivi  di  cui  al  n.  9  dello  stesso  articolo,
 sempreche'  ricorrano  le condizioni stabilite nei predetti
 articoli;
 b) le  importazioni  di  campioni  gratuiti di modico
 valore, appositamente contrassegnati;
 c) ogni  altra importazione definitiva di beni la cui
 cessione  e'  esente  dall'imposta  o  non vi e' soggetta a
 norma  dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
 investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
 applica  allorche'  i  requisiti  ivi indicati risultino da
 conforme   attestazione  resa,  in  sede  di  dichiarazione
 doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
 c-bis) -;
 d) la  reintroduzione di beni nello stato originario,
 da  parte  dello  stesso  soggetto  che li aveva esportati,
 sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la  franchigia
 doganale;
 e) -;
 f) la  importazione  di  beni donati ad enti pubblici
 ovvero  ad  associazioni  riconosciute  o fondazioni aventi
 esclusivamente   finalita'   di   assistenza,  beneficenza,
 educazione,   istruzione,  studio  o  ricerca  scientifica,
 nonche'  quella  di  beni donati a favore delle popolazioni
 colpite  da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
 ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
 g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
 lettera l), dell'art. 2;
 g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas
 naturale  e  le  importazioni  di energia elettrica mdiante
 sistemi di energia elettrica.».
 «Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - 1. L'imposta sul
 valore  aggiunto  si applica sugli acquisti intracomunitari
 di    beni    effettuati   nel   territorio   dello   Stato
 nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da
 enti,  associazioni  o altre organizzazioni di cui all'art.
 4,   quarto   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   26 ottobre  1972,  n.  633,  soggetti  passivi
 d'imposta nel territorio dello Stato.
 2.    Costituiscono    acquisti    intracomunitari   le
 acquisizioni,  derivanti  da  atti  a titolo oneroso, della
 proprieta'  di  beni  o di altro diritto reale di godimento
 sugli  stessi,  spediti  o trasportati nel territorio dello
 Stato  da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
 soggetto  passivo  d'imposta,  ovvero  dall'acquirente o da
 terzi per loro conto.
 3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
 a) [la   consegna  nel  territorio  dello  Stato,  in
 dipendenza  di  contratti  d'opera,  d'appalto e simili, di
 beni  prodotti,  montati  o assiemati in altro Stato membro
 utilizzando  in tutto o in parte materie o beni spediti dal
 territorio  dello  Stato,  dal  committente,  ivi  soggetto
 passivo  d'imposta,  o,  comunque spediti, da terzi per suo
 conto];
 b) la  introduzione  nel  territorio  dello  Stato da
 parte  o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
 provenienti  da  altro  Stato  membro.  La  disposizione si
 applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
 Stato,     per    finalita'    rientranti    nell'esercizio
 dell'impresa,   di   beni   provenienti  da  altra  impresa
 esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
 c) gli  acquisti  di cui al comma 2 da parte di enti,
 associazioni  ed  altre  organizzazioni  di cui all'art. 4,
 quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
 d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte
 o  per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
 dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
 e) gli   acquisti   a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
 trasporto  nuovi  trasportati  o  spediti  da  altro  Stato
 membro,  anche  se  il cedente non e' soggetto d'imposta ed
 anche  se  non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
 professioni.
 4.  Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
 mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
 7,5  metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al decollo
 superiore  a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
 superiore  a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
 al  trasporto  di  persone  o cose, esclusi le imbarcazioni
 destinate  all'esercizio  di  attivita' commerciali o della
 pesca  o  ad  operazioni  di salvataggio o di assistenza in
 mare  e  gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
 lettera  c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 26 ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di  trasporto non si
 considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano
 percorso   oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione  sia
 effettuata  decorso  il  termine di sei mesi dalla data del
 provvedimento  di prima immatricolazione o di iscrizione in
 pubblici  registri  o  di altri provvedimenti equipollenti,
 ovvero  navigato  per  oltre  cento  ore, ovvero volato per
 oltre  quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
 termine  di  tre mesi dalla data del provvedimento di prima
 immatricolazione  o di iscrizione in pubblici registri o di
 altri provvedimenti equipollenti.
 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
 a) l'introduzione  nel territorio dello Stato di beni
 oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
 usuali  ai  sensi,  rispettivamente,  dell'art. 1, comma 3,
 lettera  h),  del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
 europee  16 luglio  1985,  n.  1999,  e  dell'art.  18  del
 Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
 se  i  beni  sono  successivamente trasportati o spediti al
 committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
 di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
 fuori  del  territorio  della Comunita'; l'introduzione nel
 territorio  dello  Stato di beni temporaneamente utilizzati
 per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se  importati,
 beneficierebbero  della  ammissione temporanea in esenzione
 totale dai dazi doganali;
 b) l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  in
 esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
 installati,  montati  o  assiemati  dal fornitore o per suo
 conto;
 c) gli   acquisti  di  beni,  diversi  dai  mezzi  di
 trasporto  nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
 dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
 passivi  per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
 norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente
 della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
 agricoli  di  cui  all'art. 34 dello stesso decreto che non
 abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi
 ordinari   se   l'ammontare   complessivo   degli  acquisti
 intracomunitari  e degli acquisti di cui all'art. 40, comma
 3,   del  presente  decreto,  effettuati  nell'anno  solare
 precedente  non  ha  superato  16  milioni di lire e fino a
 quando,  nell'anno  in  corso, tale limite non e' superato.
 L'ammontare  complessivo degli acquisti e' assunto al netto
 dell'imposta  sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
 di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui al comma 4 e degli
 acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
 c-bis)  l'introduzione  nel territorio dello Stato di
 gas   mediante   sistemi  di  gas  naturale  e  di  energia
 elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972, n. 633;
 d) gli  acquisti  di beni se il cedente beneficia nel
 proprio  Stato  membro dell'esonero disposto per le piccole
 imprese.
 6.  La  disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
 si   applica  ai  soggetti  ivi  indicati  che  optino  per
 l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
 dandone  comunicazione  all'ufficio nella dichiarazione, ai
 fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, relativa all'anno
 precedente    ovvero    nella   dichiarazione   di   inizio
 dell'attivita'  o  comunque anteriormente all'effettuazione
 dell'acquisto.  L'opzione  ha  effetto, se esercitata nella
 dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
 dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
 e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni
 caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
 nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
 i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
 nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto dall'anno in
 corso. Per i soggetti di' cui all'art. 4, quarto comma, del
 decreto del Presidente della Reoubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,  non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
 comunicata  mediante  lettera raccomandata entro il termine
 di  presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
 effetto dall'anno in corso.
 7.    L'imposta    non   e'   dovuta   per   l'acquisto
 intracomunitario  nel  territorio  dello Stato, da parte di
 soggetto  passivo  d'imposta in altro Stato membro, di beni
 dallo,  stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
 trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
 soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
 comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre  1972,  n. 633, assoggettati all'imposta per gli
 acquisti   intracomunitari  effettuati,  designati  per  il
 pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
 8.  Si  considerano  effettuati in proprio gli acquisti
 intracomunitari    da    parte   di   commissionari   senza
 rappresentanza.».
 «Art.     40    (Territorialita'    delle    operazioni
 intracomunitarie).  -  1. Gli acquisti intracomunitari sono
 effettuati  nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
 beni,  originari  di  altro  Stato  membro o ivi immessi in
 libera  pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
 istitutivo  della  Comunita'  economica  europea, spediti o
 trasportati  dal  territorio  di  altro  Stato  membro  nel
 territorio dello Stato.
 2.  L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
 nel  territorio  dello  Stato  quando  l'acquirente  e' ivi
 soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto
 e'  stato  assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
 destinazione   del   bene.  E'  comunque  effettuato  senza
 pagamento  dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni
 spediti  o  trasportati  in  altro  Stato  membro se i beni
 stessi  risultano  ivi  oggetto  di  successiva  cessione a
 soggetto  d'imposta  nel territorio di tale Stato o ad ente
 ivi  assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e
 se   il   cessionario   risulta   designato  come  debitore
 dell'imposta relativa.
 3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, si
 considerano   effettuate  nel  territorio  dello  Stato  le
 cessioni  in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
 di  beni  spediti  o trasportati nel territorio dello Stato
 dal  cedente  o  per  suo  conto  da altro Stato membro nei
 confronti  di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
 di  cessionari  che  non  hanno  optato  per l'applicazione
 dell'imposta   sugli   acquisti  intracomunitari  ai  sensi
 dell'art.  38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle
 cessioni  di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
 importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
 spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
 a) alle  cessioni  di  mezzi  di  trasporto nuovi e a
 quelle  di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
 dell'art.  7,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 b) alle  cessioni di beni, diversi da quelli soggetti
 ad  accisa,  effettuate nel territorio dello Stato, fino ad
 un  ammontare  nel  corso  dell'anno solare non superiore a
 lire  54  milioni  e  sempreche'  tale limite non sia stato
 superato  nell'anno  precedente.  La disposizione non opera
 per  le  cessioni  di cui al comma 3 effettuate da parte di
 soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato
 per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
 4-bis.  In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b),
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
 servizi  relative  a  beni  mobili,  comprese  le  perizie,
 eseguite  nel  territorio  di altro Stato membro e rese nei
 confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel
 territorio  dello Stato si considerano ivi effettuate, se i
 beni  sono  spediti  o  trasportati al di fuori dello Stato
 membro  in  cui  le  prestazioni  sono  state  eseguite; le
 suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio
 dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese
 ad  un  committente  soggetto  passivo  di imposta in altro
 Stato  membro  ed  i  beni sono spediti o trasportati al di
 fuori del territorio dello Stato.
 5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni
 e   le   relative   prestazioni   di   intermediazione,  si
 considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha
 inizio  la  relativa  esecuzione,  a  meno  che  non  siano
 commesse  da  soggetto  passivo  in  altro Stato membro; le
 suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
 nel  territorio  dello Stato se il committente delle stesse
 e' ivi soggetto passivo d'imposta.
 6.  In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,  si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
 ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
 prestazioni    accessorie    ai    servizi   di   trasporto
 intracomunitario    e    le    relative    prestazioni   di
 intermediazione  commesse da soggetti passivi d'imposta nel
 territorio  dello  Stato;  le  stesse  prestazioni  non  si
 considerano   effettuate   nel   territorio   dello  Stato,
 ancorche'  ivi  eseguite,  se  rese  ad un soggetto passivo
 d'imposta in altro Stato membro.
 7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
 trasporto,  con  qualsiasi  mezzo,  di  beni  con  luogo di
 partenza  e  di  arrivo  nel territorio di due Stati membri
 anche  se  vengono  eseguite  singole  tratte nazionali nel
 territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
 Costituiscono,   altresi',   trasporti  intracomunitari  le
 prestazioni  di vettorriamento, rese tramite condutture, di
 prodotti  energetici  diretti  in  altri  Stati membri o da
 questi  provenienti,  fatta eccezione per le prestazioni di
 trasporto  di  gas  mediante  sistemi  di  gas  naturale  o
 trasmissione  di  energia  elettrica  mediante  sistemi  di
 energia elettrica.
 8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
 indicate  nei  commi  5  e  6  e  da  quelle  relative alle
 prestazioni  di  cui  all'art. 7, quarto comma, lettera d),
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972,  n.  633,  relative  ad operazioni su beni mobili, si
 considerano   effettuate  nel  territorio  dello  Stato  se
 relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle
 prestazioni  di  intermediazione rese a soggetti passivi in
 altro  Stato membro. Se il committente della prestazione di
 intermediazione   e'   soggetto   passivo   d'imposta   nel
 territorio  dello  Stato  la  prestazione  si considera ivi
 effettuata  ancorche' l'operazione cui l'intermediazione si
 riferisce sia effettuata in altro Stato membro.
 9.  Non  si considerano effettuate nel territorio dello
 Stato  le  cessioni  intracomunitarie  di  cui  all'art. 41
 nonche'  le  prestazioni  di  servizio,  le  prestazioni di
 trasporto   intracomunitario,   quelle   accessorie   e  le
 prestazioni  di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6
 e  8  rese  a  soggetti  passivi  d'imposta  in altro Stato
 membro.».
 «Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). -
 1. Costituiscono cessioni non imponibili:
 a) le  cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
 o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
 o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
 di  cessionari  soggetti di imposta o di enti, associazioni
 ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972,  n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i beni
 possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad
 opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
 trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
 disposizione  non  si  applica  per  le  cessioni  di beni,
 diversi  dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
 soggetti  indicati  nell'art.  38, comma 5, lettera c), del
 presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
 dell'imposta  sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
 proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
 della  stessa;  le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
 sono  non  imponibili  se  il  trasporto o spedizione degli
 stessi  sono  eseguiti  in conformita' degli articoli 6 e 8
 del presente decreto;
 b) le    cessioni    in   base   a   cataloghi,   per
 corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
 ad  accisa,  spediti  o  trasportati  dal cedente o per suo
 conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
 cessionari  ivi  non  tenuti  ad  applicare l'imposta sugli
 acquisti   intracomunitari  e  che  non  hanno  optato  per
 l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
 per  le  cessioni  di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
 installare,  montare  o assiemare ai sensi della successiva
 lettera  c).  La  disposizione  non  si applica altresi' se
 l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
 non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
 quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
 ammontare  al  riguardo  stabilito  da questo Stato a norma
 dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
 n.  388/CEE  del  17 maggio  1977,  come  modificata  dalla
 direttiva  n.  680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
 ammessa    l'opzione    per   l'applicazione   dell'imposta
 nell'altro  Stato  membro dandone comunicazione all'ufficio
 nella   dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
 aggiunto,   relativa   all'anno   precedente  ovvero  nella
 dichiarazione   di   inizio   dell'attivita'   o   comunque
 anteriormente  all'effettuazione della prima operazione non
 imponibile.  L'opzione  ha  effetto,  se  esercitata  nella
 dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
 dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
 e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni
 caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
 solare  nel  corso  del quale e' esercitata; la revoca deve
 essere  comunicata  all'ufficio nella dichiarazione annuale
 ed ha effetto dall'anno in corso;
 c) le   cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal
 territorio  dello  Stato,  nel  territorio  di  altro Stato
 membro  di beni destinati ad essere ivi installati, montati
 o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
 2.  Sono  assimilate  alle  cessioni di cui al comma 1,
 lettera a):
 a)
 b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
 nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
 altro  Stato  membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
 per  loro  conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
 imprese,  arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
 soggetto passivo d'imposta;
 c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di altro Stato
 membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
 passivo  nel  territorio  dello  Stato,  o da terzi per suo
 conto,  in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
 successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
 2-bis.  Non  costituisco  cessioni  intracomunitarie le
 cessioni  di  gas  mediante sistemi di distribuzione di gas
 naturale  e  le  cessioni  di  energia  elettrica, rese nei
 confronti di soggetti di altro Stato membro.
 3.  La  disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
 si  applica  per  i  beni  inviati  in  altro Stato membro,
 oggetto   delle   operazioni   di   perfezionamento   o  di
 manipolazioni   usuali  indicate  nell'art.  38,  comma  5,
 lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
 l'esecuzione  di prestazioni o che se fossero ivi importati
 beneficerebbero   della  ammissione  temporanea  in  totale
 esenzione dai dazi doganali.
 4.  Agli  effetti  del  secondo comma degli articoli 8,
 8-bis  e  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 26 ottobre  1972,  n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
 commi  1  e  2,  nonche' le prestazioni di servizi indicate
 nell'art.   40,   comma   9,  del  presente  decreto,  sono
 computabili  ai fini della determinazione della percentuale
 e dei limiti ivi considerati.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Periodo di applicazione
 
 1.  Restano  fermi  i  comportamenti  assunti  dai  contribuenti in conformita'  alla  direttiva  2003/92/CE  anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per la direttiva 2003/92/CE vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Disposizione finale
 
 1.  Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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