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| Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 novembre 2005, n. 295 |  | Regolamento   in  materia  di  destinazione  di  beni  sequestrati  o confiscati   a  seguito  di  operazioni  anticontrabbando,  ai  sensi dell'articolo  301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
 Visto   l'articolo  301-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n. 43, e successive modificazioni,  che  reca disposizioni in materia di destinazione dei beni    sequestrati    o   confiscati   a   seguito   di   operazioni anticontrabbando  e  che,  al  comma  8, prevede che, con decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 301-bis;
 Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n.  92,  recante  modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;
 Visto  l'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente   disposizioni   urgenti   recanti  misure  di  contrasto all'immigrazione  clandestina  e  garanzie  per  soggetti  colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
 Visto  il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni,  recante  l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Considerata  la necessita' di emanare le disposizioni in materia di destinazione   dei   beni  sequestrati  o  confiscati  a  seguito  di operazioni   anticontrabbando   per   dare   attuazione  al  suddetto articolo 301-bis,  come  sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b),  della  legge  19 marzo 2001, n. 92, e successivamente modificato dall'articolo  1,  comma  2,  del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/9833/UCL del 19 luglio 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di sequestro dei beni di cui all'articolo 301-bis, comma 1, del testo unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive  modificazioni,  d'ora  in  avanti denominato testo unico, nonche',   in   quanto   compatibili,  nei  casi  previsti  da  altre disposizioni legislative che richiamano il predetto articolo 301-bis.
 2.  L'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e' competente per  la  gestione dei beni, indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del  testo  unico,  sequestrati  in  operazioni  anticontrabbando  di tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla stessa Amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo  9 novembre  1990,  n.  375, anche quando il trasgressore estingua  il reato effettuando il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92.
 3.  L'Agenzia  delle  dogane e' competente per la gestione dei beni richiamati al comma 2, sequestrati in operazioni anticontrabbando non concernenti  tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla  dogana  competente,  ai  sensi dell'articolo 333, comma 1, del testo unico.
 4.  Nei  casi  di  operazioni  anticontrabbando  non esclusivamente concernenti  tabacchi  lavorati,  per  la gestione dei beni di cui ai commi   precedenti   e'  competente  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli  di  Stato  ovvero  l'Agenzia  delle dogane a seconda che le operazioni  anticontrabbando siano eseguite fuori o all'interno degli spazi doganali.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10 , comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del
 Presidente   della   Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43
 (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative in materia doganale):
 «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o
 confiscati  a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
 I  beni  mobili  iscritti in pubblici registri, le navi, le
 imbarcazioni,  i  natanti  e gli aeromobili sequestrati nel
 corso     di     operazioni    di    Polizia    giudiziaria
 anticontrabbando,  sono affidati dall'Autorita' giudiziaria
 in  custodia  giudiziale  agli  organi  di  Polizia  che ne
 facciano  richiesta  per l'impiego in attivita' di Polizia,
 ovvero  possono essere affidati ad altri organi dello Stato
 o  ad  altri  enti pubblici non economici, per finalita' di
 giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
 2.   Gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei  beni  e
 all'assicurazione  obbligatoria  dei veicoli, dei natanti e
 degli  aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o comando
 usuario.
 3.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna istanza di
 affidamento  in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
 beni   sequestrati   sono   ceduti   ai   fini  della  loro
 distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
 distruzione,  la  cancellazione  dei  veicoli  dai pubblici
 registri  e'  eseguita  in esenzione da qualsiasi tributo o
 diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.
 L'ispettorato  compartimentale  dei  Monopoli di Stato e il
 ricevitore  capo  della  dogana, competenti per territorio,
 possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
 alle   norme   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,
 direttamente con una o piu' ditte del settore.
 4.  L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato
 o  il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima di procedere
 all'affidamento  in  custodia giudiziale o alla distruzione
 dei  beni  mobili  di  cui  ai commi 1 e 3, devono chiedere
 preventiva    autorizzazione    all'organo   dell'Autorita'
 giudiziaria  competente  per  il procedimento, che provvede
 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
 5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
 per  i  quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
 diritto  e'  corrisposta  una  indennita'  sulla base delle
 quotazioni    di    mercato   espresse   in   pubblicazioni
 specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
 del sequestro.
 6.  I  beni  mobili  di cui al comma 1, acquisiti dallo
 Stato  a  seguito  di provvedimento definitivo di confisca,
 sono  assegnati,  a  richiesta,  agli  organi o enti che ne
 hanno   avuto  l'uso.  Qualora  tali  enti  od  organi  non
 presentino  richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
 ai sensi del comma 3.
 7.  Sono  abrogati  i  commi  5,  6 e 7 dell'art. 4 del
 decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
 8.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
 con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art.
 17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono
 dettate   le   disposizioni   di  attuazione  del  presente
 articolo».
 -  La  legge  19 marzo 2001, n. 92, recante: «Modifiche
 alla  normativa concernente la repressione del contrabbando
 di  tabacchi  lavorati», e' stata pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2, del
 decreto-legge   4  aprile  2002,  n.  51,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   7 giugno   2002,  n.  106,
 concernente:   «Disposizioni   urgenti  recanti  misure  di
 contrasto   all'immigrazione  clandestina  e  garanzie  per
 soggetti  colpiti  da provvedimenti di accompagnamento alla
 frontiera»:
 «Art. 1. - 1. (Omissis).
 2. Ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 301-bis del testo unico
 delle  disposizioni legislative in materia doganale, di cui
 al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
 n.    43,    e   successive   modificazioni,   la   parola:
 "rottamazione" e' sostituita dalla seguente: "distruzione".
 Al  comma  3  sono  altresi' soppresse le parole: "mediante
 distruzione".».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400:
 «3.  con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 Note all'art. 1:
 -  Per il testo dell'art. 301-bis del testo unico delle
 disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
 il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
 n.  43,  e  successive  modificazioni, si veda le note alle
 premesse.
 - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
 legislativo 9 novembre 1990, n. 375:
 «Art.  4 (Custodia e vendita delle cose sequestrate). -
 1.  Le  cose  sequestrate  per i reati che hanno ad oggetto
 tabacchi   lavorati   esteri,  accertati  entro  gli  spazi
 doganali  o  fuori  degli  stessi,  sono  prese in custodia
 dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
 -  Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 marzo
 2001, n. 92:
 «Art.  2  (Estinzione  dei  reati  di  contrabbando  di
 tabacchi lavorati). - 1. Per i reati di contrabbando aventi
 ad  oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori
 a  10  chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena
 della  multa,  il  trasgressore  puo'  estinguere  il reato
 effettuando  il  pagamento  di  una somma pari ad un decimo
 della   multa   applicabile,   con   un   minimo   di  lire
 cinquecentomila.
 2. Della facolta' di avvalersi della definizione in via
 amministrativa  viene  dato  avviso  al trasgressore con la
 notifica  del primo atto di Polizia giudiziaria redatto per
 l'accertamento del reato.
 3.  Il  versamento  della  somma di cui al comma 1 deve
 essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui
 al   comma  2,  presso  l'ispettorato  compartimentale  dei
 Monopoli  di  Stato, ovvero presso il ricevitore capo della
 dogana   competente   per   territorio,   a   seconda   che
 l'accertamento  venga  effettuato al di fuori o all'interno
 degli  spazi  doganali. Ove il pagamento non sia effettuato
 direttamente,  il trasgressore provvedera' ad inviare copia
 della    ricevuta   dell'avvenuto   pagamento   all'ufficio
 competente  entro  i  dieci  giorni  successivi  al termine
 ultimo  per  il versamento, che e' di sessanta giorni. Fino
 alla  scadenza  dei  termini  di  cui al presente comma, il
 procedimento penale rimane sospeso.
 4.  Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue
 il  reato.  Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti
 doganali  dovuti  ai  sensi  dell'art.  338 del testo unico
 delle   disposizioni   legislative   in  materia  doganale,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
 5.  Il  processo verbale, se riguarda violazioni per le
 quali    puo'   avere   luogo   la   definizione   in   via
 amministrativa,    e'   trasmesso,   a   cura   dell'organo
 verbalizzante,    oltre   che   all'autorita'   giudiziaria
 competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di
 Stato  o  al  ricevitore capo della dogana, competenti alla
 gestione del contesto.
 6.     L'ufficio    dell'Amministrazione    finanziaria
 competente   per  la  gestione  del  contesto,  qualora  il
 trasgressore  non  si  avvalga  della  definizione  in  via
 amministrativa,  invia  il  processo  verbale all'autorita'
 giudiziaria  competente,  secondo  le  norme  del codice di
 procedura penale.
 7.  Nei  casi  di  contrabbando di tabacchi lavorati e'
 disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con
 provvedimento  dell'ufficio competente alla definizione del
 contesto.
 8.  Sono  abrogati  gli  articoli 1  e  2  del  decreto
 legislativo 9 novembre 1990, n. 375.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 333, comma 1 del testo
 unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale,
 approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni:
 «Art. 333 (Cose sequestrate). - Le cose sequestrate per
 reati  preveduti  dal  presente  testo  unico sono prese in
 custodia  dalla  dogana piu' vicina al luogo del sequestro.
 Per  assicurare  l'identita'  e la conservazione di esse si
 osservano,  in  quanto  applicabili,  le  norme di cui agli
 articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale.
 Nei  procedimenti  per  reati, i provvedimenti relativi
 alla  restituzione  ed  alla vendita delle cose sequestrate
 sono  ordinati  di  urgenza  dall'Autorita' giudiziaria che
 procede  all'istruzione  od al giudizio e sono eseguiti dal
 ricevitore della dogana.».
 Nota agli articoli 2, 3, 4, 5:
 
 -  Per il testo dell'art. 301-bis del testo unico delle
 disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
 il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
 n.  43,  e  successive  modificazioni, si veda le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Pubblicita' dei beni
 
 1.   L'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  ovvero l'Agenzia   delle   dogane,   d'ora  in  avanti  denominate  «Ufficio competente», entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui  e'  stato  preso  in  custodia il bene sequestrato, trasmette al Dipartimento  per  le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle  finanze,  una  scheda  informativa  contenente  le  principali caratteristiche  del  bene  sequestrato, le condizioni al momento del sequestro  e  la  valutazione  economica, effettuata sulla base delle quotazioni  di  mercato  espresse da riviste specializzate ovvero, in mancanza  di  quotazioni  di  riferimento,  stimata dai propri periti tecnici.  La  scheda  non  puo'  contenere indicazioni che consentano l'identificazione   dei   soggetti   destinatari   delle   operazioni anticontrabbando,  ne'  comunque  informazioni  relative  ad atti del procedimento penale.
 2.  La  scheda  di  cui  al  comma  1  e'  inserita  in un archivio informatico,  consultabile  mediante  accesso  al  sito  Internet del medesimo  Dipartimento  per  le politiche fiscali. Nell'archivio sono indicate  le  categorie di soggetti legittimati, ai sensi del comma 1 dell'articolo  301-bis  del  testo  unico,  a  presentare  istanza di affidamento dei beni sequestrati.
 3.  Con  determinazione  del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali  sono stabiliti il modello della scheda informativa di cui al comma  1  e  le modalita' per la sua trasmissione, nonche' ogni altro elemento   tecnico   necessario  per  la  costituzione  e  la  tenuta dell'archivio informatico di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. Procedura per l'affidamento dei beni
 
 1.  Entro  il  termine  di  quaranta  giorni dall'inserimento della scheda  nell'archivio  informatico  di cui all'articolo 2, comma 2, i soggetti  indicati  al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, possono richiedere, all'Ufficio competente, l'affidamento in custodia giudiziale  del bene oggetto della scheda, per le finalita' di cui al medesimo  comma  1  dell'articolo 301-bis del testo unico. La data di scadenza  del termine e' evidenziata nella scheda a cui si riferisce, unitamente  alla  precisa indicazione dell'ufficio al quale l'istanza di affidamento deve essere inoltrata.
 2.  Quando  riceve  un'istanza  ai  sensi  del  comma  1, l'Ufficio competente,   previa   verifica  della  legittimazione  del  soggetto richiedente, la inoltra tempestivamente all'Autorita' giudiziaria, ai fini  della  relativa  autorizzazione  all'affidamento, unitamente al proprio  parere formulato sulla scorta della verifica svolta. Qualora intervengano  piu'  richieste di affidamento per il medesimo bene, le stesse  sono  trasmesse  all'Autorita'  giudiziaria  secondo l'ordine cronologico  di arrivo. L'Autorita' giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento motivato recante le determinazioni assunte in merito alle istanze di affidamento.
 3.  Il  bene  di  cui sia autorizzato l'affidamento e' ritirato dal soggetto  legittimato  presso  il  luogo  dove e' tenuto in custodia, entro  quaranta  giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
 4.  Al momento della consegna in affidamento del bene viene redatto apposito   verbale,   sottoscritto  da  un  funzionario  dell'Ufficio competente  e  dal  rappresentante  del soggetto affidatario. Da tale momento  gli  oneri  relativi  alla  gestione  del bene e, qualora si tratti   di   veicolo,   natante   o   aeromobile,  all'assicurazione obbligatoria  sono  a  carico  del  soggetto  affidatario.  Copia del verbale   di   affidamento   e'   inviata  all'Autorita'  giudiziaria competente.
 |  |  |  | Art. 4. Procedura per la distruzione dei beni
 
 1.   L'Ufficio   competente   richiede   all'Autorita'  giudiziaria l'autorizzazione  alla distruzione dei beni di cui all'articolo 1 che detiene in custodia, nei casi in cui:
 a) sia  decorso  il  termine  indicato  dall'articolo 3, comma 1, senza che vi siano state richieste di affidamento;
 b) sia  decorso  il medesimo termine di cui alla lettera a) e, in ordine  alle  richieste  di  affidamento  pervenute, sia stata negata l'autorizzazione  da parte dell'Autorita' giudiziaria per ragioni non attinenti ad esigenze processuali;
 c) sia  decorso  il termine di cui all'articolo 3, comma 3, senza che il bene sia stato ritirato dall'organismo legittimato.
 2.  L'Autorita'  giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del  provvedimento  recante  le determinazioni assunte in merito alla richiesta di autorizzazione alla distruzione.
 3.   I   beni   per   i   quali  l'Autorita'  giudiziaria  rilascia l'autorizzazione  di  cui  al comma 1 sono ceduti, ai fini della loro distruzione,  sulla  base di apposite convenzioni stipulate secondo i criteri  indicati  dall'articolo  301-bis,  comma 3, del testo unico. Nelle convenzioni puo' essere prevista, se vantaggiosa, l'alienazione alla  ditta  esecutrice  del  materiale risultante dalla distruzione, previa   autorizzazione  all'immissione  in  consumo  nel  territorio comunitario,  ove  necessaria, ai sensi della normativa comunitaria e previo pagamento degli eventuali diritti doganali.
 4.  Al  momento  della  distruzione del bene viene redatto apposito verbale,  sottoscritto,  oltre  che  dal  rappresentante  della ditta esecutrice,   da   un  funzionario  dell'ufficio  competente  che  ha assistito  alle  operazioni  di  distruzione.  Copia  del  verbale e' inviata all'Autorita' giudiziaria competente.
 5.  In  caso di urgenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane possono procedere in proprio alle operazioni di distruzione.
 6.  L'Ufficio  competente  che  aveva  in  custodia  i veicoli, ove necessario,   ne   cura   la  cancellazione  dai  pubblici  registri, successivamente alla loro distruzione.
 7.  Fermo quanto previsto nei commi precedenti, non si procede alla distruzione nei casi in cui, prima della consegna del bene alla ditta incaricata,  il  soggetto  precedentemente autorizzato a riceverlo in affidamento provvede a ritirarlo, sempreche' cio' non determini oneri per l'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 5. Dissequestro dei beni e corresponsione di indennita'
 
 1.  Quando  dispone  il  dissequestro  di  taluno  dei  beni di cui all'articolo   1,   l'Autorita'   giudiziaria   ne   da'   tempestiva comunicazione  all'Ufficio  competente,  affinche',  previa eventuale acquisizione  dello  stesso  dal  soggetto  cui  sia  stato affidato, provveda alla sua restituzione all'avente diritto. Se si tratta di un bene  per  il  quale  si  e' gia' proceduto alla distruzione ai sensi dell'articolo  4,  l'Autorita'  giudiziaria dispone la corresponsione all'avente diritto dell'indennita' prevista dal comma 5 dell'articolo 301-bis    del   testo   unico.   Ai   fini   della   quantificazione dell'indennita',    l'Ufficio   competente   fornisce   all'Autorita' giudiziaria  i necessari elementi, tenendo conto del valore assegnato al  bene  al  momento del sequestro nella scheda in cui esso e' stato registrato.
 |  |  |  | Art. 6. Confisca dei beni
 
 1.  Entro  sei mesi dall'emanazione del provvedimento definitivo di confisca,     l'Autorita'     giudiziaria    ne    trasmette    copia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Agenzia delle dogane.
 2.  Entro  i  successivi novanta giorni, l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  ovvero  l'Agenzia  delle  dogane,  comunica l'avvenuta   confisca   al   soggetto   affidatario   ed   emette  il provvedimento   di   assegnazione  definitiva  del  bene.  Copia  del provvedimento  di  assegnazione  definitiva  e' inviato all'Autorita' giudiziaria competente.
 3.   Qualora   il   soggetto   affidatario  rifiuti  l'assegnazione definitiva   del   bene   che   ha  in  affidamento,  lo  restituisce immediatamente,  a  proprie spese, presso il luogo dove era tenuto in custodia prima dell'affidamento. L'Ufficio competente, in mancanza di altre  richieste  di affidamento, provvede alla distruzione del bene, secondo la procedura indicata nell'articolo 4.
 |  |  |  | Art. 7. Aggiornamento della scheda informativa
 
 1.  L'Ufficio  competente,  al  fine  dell'aggiornamento  dei  dati contenuti  nelle schede informative di cui all'articolo 2, provvede a comunicare  al  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  l'avvenuto affidamento in custodia giudiziale ovvero la distruzione dei beni che ne sono oggetto. In ogni caso, decorso il termine di cui all'articolo 3,  comma  1,  le  schede  sono  eliminate  dall'archivio informatico consultabile attraverso il sito Internet del predetto Dipartimento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 23 novembre 2005
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro della giustizia
 Castelli
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006
 
 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1   Economia e finanze, foglio n. 21
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