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| Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE LIGURIA |  | DELIBERAZIONE 24 novembre 2005 |  | Rilascio  alla  ditta  Sorgenti  S.  Paolo S.p.a. dell'autorizzazione all'utilizzo  delle  acque  minerali  provenienti  dalle sorgenti «S. Rita», «S. Rita II» e «S. Rita III». (Deliberazione n. 1450). |  | 
 |  |  |  | LA GIUNTA REGIONALE 
 Vista  la  legge  regionale  11 agosto  1977,  n.  33, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  propria deliberazione n. 3244 del 25 giugno 1987, con la quale e' stata prorogata la concessione. di acqua minerale denominata «Tre  Cannoni»  in  comune  di  Ne'  (Genova),  alla  ditta Fonti del Tigullio  Bognanco S.p.a., per un periodo di anni 20, con scadenza al 21 aprile  2006,  originariamente rilasciata con decreto del prefetto di Genova n. 28752 del 21 aprile 1956;
 Vista  la  propria deliberazione n. 1719 del 12 aprile 1990, con la quale  e' stato preso atto della trasformazione della ragione sociale della  ditta  Fonti  del  Tigullio Bognanco S.p.a. in ditta Fonti del Tigullio  Bognanco S.r.l., con sede eletta in Ne' (Genova) - frazione Piandifieno, via Statale, 2, e sede legale in Aprilia (Latina), trav. int. di via Enna, 4;
 Vista  la  propria deliberazione n. 1334 del 10 maggio 1996, con la quale  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione  per  la  miscelazione dell'acqua minerale commercializzata con il nome «S. Rita» con quella di due nuove sorgenti denominate «S. Rita II» e «S. Rita III», con le propozioni ivi indicate;
 Vista  la  propria deliberazione n. 3429 del 12 settembre 1997, con la  quale  e'  stato rilasciato il nulla-osta, al trasferimento della concessione  mineraria dalla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l. alla  ditta  Sorgenti  S.p.a.,  con  sede  legale in Roma (Roma), via Bassano del Grappa, 4;
 Vista  la  propria  deliberazione n. 856 del 21 luglio 2003, con la quale  e'  stato  rilasciato  il  nulla-osta  al  trasferimento della concessione mineraria dalla ditta Sorgenti S.p.a. alla Ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a., con sede operativa in Ne' (Genova), via Statale, 18, e  sede  legale in Roma (Roma), via dei Casali di San Sisto, 37 (cod. fisc. 07311171008);
 Vista l'istanza 16 dicembre 2004, con la quale la ditta Sorgenti S. Paolo  S.p.a. ha chiesto alla regione, ai sensi della legge regionale 11 agosto  1977, n. 33, e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,  l'autorizzazione  all'utilizzo delle acque minerali provenienti dalle sorgenti «S. Rita», «S. Rita II» e «S. Rita III», singolarmente e/o  miscelate, oltre che con le proporzioni di miscelazione indicate nella deliberazione n. 1334 del 10 maggio 1996;
 Vista   la   comunicazione   relativa   all'avvio  di  procedimento amministrativo,  effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  articoli 9  e  10 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, con nota prot. n. 8485/158 del 13 gennaio 2005;
 Dato  atto  che l'istanza in argomento e' stata pubblicata all'albo pretorio  del  comune  di Ne' dal 20 gennaio 2005 per giorni quindici consecutivi, senza seguito di opposizioni;
 Vista  la nota prot. n. 13581/347 del 19 gennaio 2005, con la quale e'  stata  richiesta  alla  ditta  Sorgenti S. Paolo S.p.a., apposita relazione  idrogeologica  del  bacino di alimentazione delle sorgenti oggetto di concessione mineraria;
 Vista  la  lettera  pervenuta  al  Servizio attivita' estrattive di questa  regione  in  data  31 maggio  2005,  con  la  quale  la ditta concessionaria  ha  trasmesso la documentazione richiesta con la nota prot. n. 13581/347 del 19 gennaio 2005;
 Viste  le  note  prot.  n. 94553/2488 e n. 94561/2489 del 15 giugno 2005,  con  le  quali sono stati richiesti i pareri di competenza sia alla  Azienda  sanitaria  locale  n. 4 - Chiavarese, sia al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria;
 Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza inoltrata dalla  ditta  Sorgenti  S. Paolo  S.p.a.,  espresso in data 13 luglio 2005, con lettera prot. n. 26140, dalla azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese;
 Consderato  che  in  data  12 ottobre  2005,  con  lettera prot. n. 23367/I  5.h.h,  il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione  sanitaria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza suddetta;
 Visti  i  certificati  delle  analisi  chimico-fisiche  redatti dal dipartimento  di  chimica  e  chimica industriale dell'Universita' di Genova   ed   in   particolare   la   relazione  idrogeologica  sulle caratteristiche  chimico-fisiche  dell'acqua  oggetto  di concessione pervenuta in data 31 maggio 2005;
 Acquisita  la documentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  252/1998,  dalla  quale risulta l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;
 Ritenuto,  pertanto,  di  accogliere  la  richiesta inoltrata dalla ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a.;
 Su  proposta  dell'assessore  allo  sviluppo  economico, industria, commercio,   commercio  equo  e  solidale,  artigianato,  tutela  dei consumatori: Renzo Guccinelli;
 Delibera:
 
 1.   Alla   ditta   Sorgenti   S.   Paolo   S.p.a.   e'  rilasciata l'autorizzazione  all'utilizzo delle acque minerali provenienti dalle sorgenti  «S.  Rita», «S. Rita II» e «S. Rita III», singolarmente e/o miscelate,  oltre  che,  con  le proporzioni di miscelazione indicate nella deliberazione n. 1334 del 10 maggio 1996.
 2. La predetta ditta e' tenuta a:
 a) predisporre  le  etichette  in rapporto alle acque utilizzate, con  le  relative  analisi  dell'acqua  utilizzata  singolarmente e/o miscelata, da commerciare con il nome «Fonti Santa Rita»;
 b) richiedere  preventivamente  alla  competente unita' sanitaria locale,  a  norma  dell'art.  17-bis  della legge regionale 11 agosto 1977,   n.   33,   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni, l'accertamento  sulla  igienicita'  del  prodotto  e  delle strutture utilizzate  e  trasmettere  le certificazioni ed il parere tecnico al servizio attivita' estrattive di questa regione;
 c) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale le  strutture dell'impianto produttivo esistente con i contenitori ed i formati autorizzati.
 3.  La  presente  autorizzazione  e' subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni regionali di Euro 1.878,87.
 Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato,  per  esteso,  sul Bollettino   Ufficiale   della   regione  Liguria  e  nella  Gazzetta Ufficiale.
 Genova, 24 novembre 2005
 Il segretario: Martinero
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